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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 20/03/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1796/2013R.g.
Tra
n.31/05/1965 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Scuticchio
RICORRENTE
E
in Controparte_1
p.l.r.p.t.
E
Controparte_2
n p.l.r.p.t.
[...] CP_3
E
Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 13/11/2013 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio .
Le parti resist en ti, vocat e i n giudi zio e non costi tuit esi , vanno dichi arat e contum aci.
1 La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 07.07.2014 al 18.1 2.20 19, cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 25.11.2020, 01.06.2022, 15.03.2023, 04.10.2023,
24.04.2024, 11.09.2024, 20.11.2024, e all 'udi enza del 19.03.2025 , fratt anto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazi one cart olare, il Giudi cante, preso atto dell a ritual e comuni cazione all e parti del decret o reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposit o di not e scritt e ent ro il t ermi ne as segnato con il predetto decreto, l et te l e not e scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sent enza con cont estual e mot ivazi one, di cui dispone l a comuni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati .
In via preliminare deve, in punto di riparto di giurisdizione, ritenersi sussistente quella del
Giudice ordinario;
ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/06/2019, n. 17140) - con orientamento cui la Giudice Scrivente presta adesione - sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscano sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (tra le altre, Cass.
SS.UU. nn. 8821/2018, 8363/2007).
Nell'emanazione di tali atti organizzativi, la Pubblica Amministrazione esercita, infatti, un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla P.A. con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.
Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che viene in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del
Pag. 2 di 4 diritto azionato (Cass. SS.UU., nn.8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006).
Ai fini del riparto della giurisdizione, deve, poi, escludersi ogni rilievo alla circostanza che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo.
L'individuazione della giurisdizione è determinata, infatti, dall'oggetto della domanda, il quale
è da identificare, in base al criterio del "petitum" sostanziale, non con riguardo alla soggettiva prospettazione della parte e, in ogni caso, non solo in funzione della concreta pronuncia che è stata richiesta al giudice, ma considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e ricostruita dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione nonché alla sostanziale protezione accordata a tale posizione di diritto positivo (Cass., SS.UU., nn.28800/2011, 12378/2008, 10374/2007, 14846/2006, 6421/2005, 7507/2003).
La disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) ha affidato alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un apposito comparto (L. 21 dicembre 1999, n. 508, art. 2, comma
6). La disposizione richiamata ha, inoltre, disposto che "limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 3, comma 1, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento".
In tale contesto di fonte legale, il CCNQ del 6.3.2001 ha istituito lo specifico comparto di contrattazione e, a partire dal quadriennio 2002/2005, il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, anche in sede contrattuale, è stato differenziato rispetto a quello dei dipendenti della scuola. Il CCNL del
16.2.2005 ha riservato alla contrattazione collettiva integrativa la definizione dei "criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato..." (art. 4, comma 1) e la disciplina, da dettarsi con cadenza annuale, dei "criteri generali per la mobilità interna al comparto ed intercompartimentale, disciplinando altresì eventuali residue situazioni, in particolare attinenti ai responsabili amministrativi" (art. 4, comma 1, lett. a).
L'ambito di riserva della contrattazione collettiva integrativa risulta sostanzialmente confermato dal successivo CCNL di comparto quadriennio 2006 2009, sottoscritto nell'ambito dell'Accordo Quadro dell'11.6.2007, che ha previsto che "... I contratti collettivi, nei vari
Pag. 3 di 4 livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale - ivi compreso il personale utilizzato delle risorse disponibili... (art. 2, comma 1).
Conclusivamente, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario perché nella fattispecie in esame è stata chiesta la disapplicazione del provvedimento di reclutamento del per assenza del presupposto dell'urgenza e per eccesso di potere, condannando CP_4
altresì il conservatorio resistente al risarcimento del danno nei confronti dell'odierno ricorrente per illegittima risoluzione contratto a tempo determinato prot. N.8087/B6.
Ciò posto, il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione (conf. da ultimo Cass. Sez.
U.,25/05/2018, n.13193 e giur. ivi cit.), richiede la ricorrenza di due condizioni oggettive: a) il provvedimento amministrativo non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì deve configurarsi quale mero antecedente logico, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico;
b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti, mentre il sindacato è escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale della P.A. (Cass. Sez.
U., n. 13193/2018, ult. cit.)”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorrono i requisiti predetti ai fini dell'operatività dell'istituto in rilievo;
ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, come da dispositivo, in ragione della definizione in rito e tenuto conto della qualità delle parti.
P.Q.M.
1) Dichiara il ricorso inammissibile.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 20 marzo 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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