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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Rosanna DE ROSA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile in grado d'appello iscritto al n.1450/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto: revocazione della sentenza n.741/2020, pubblicata il 19.2.2020 della Corte di Appello di Napoli
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alfieri ( C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione ) CodiceFiscale_2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità ritualmente notificato in data 16.05.2017, la
Part agiva in giudizio al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di locazione di Parte_3
ON immobile ad uso commerciale stipulato con la società in data 1.03.2007, rinnovatosi CP_3
automaticamente alla prima scadenza per ulteriori sei anni, lamentando l'inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di gennaio 2017. In particolare, la ricorrente,
a conclusione della fase sommaria, disattesa la richiesta di rilascio dell'immobile formulata ex art. 665 c.p.c., precisava che nel mese di maggio 2016, versando la conduttrice in una situazione di grave morosità, aveva con la stessa concordato la risoluzione anticipata del contratto di locazione dietro la contestuale consegna di nr. 8 assegni bancari post-datati, per un importo complessivo pari a €
14.000,00, somma destinata a sanare la morosità complessivamente maturata fino al detto mese di maggio 2016. Tuttavia, nonostante l'intervenuto scioglimento consensuale del vincolo contrattuale,
ON la aveva continuato ad occupare i locali, versando i canoni di locazione solo fino CP_3
all'intero 2016 (31.12.2016) per interromperne, nuovamente e definitivamente, la corresponsione al locatore a partire dal gennaio 2017.
1.1. La resistente in primo grado, in senso contrario alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'intimante, assumeva invece di essere stata sempre in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e che gli otto assegni tratti, dell'importo complessivo di € 14.000,00, erano stati originariamente destinati non a sanare le pretese morosità preesistenti, quanto piuttosto offerti a garanzia di eventuali inadempimenti futuri di essa conduttrice (inadempimenti mai poi effettivamente verificatisi). Non solo, ma i detti assegni bancari erano poi stati incassati dalla locatrice e ciò per importi risultati complessivamente superiori alle contestate morosità.
1.2. Ritenuta, come detto, non provata nella fase sommaria la sussistenza del contestato debito, il Giudice, respingeva la richiesta dell'intimante di rilascio immediato dell'immobile, formulata ai sensi dell'art. 665 c.p.c.
1.3. Così chiarite le posizioni dei contendenti, richiamando il principio secondo cui, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del locatore-creditore incombe sul conduttore-debitore l'onere di fornire la prova liberatoria dell'avvenuto integrale pagamento delle mensilità di canone per la cui morosità è stata azionata l'intimazione di sfratto, il Tribunale di Avellino con sentenza n.
216/2018, pubblicata in data 03.02.2018, così disponeva: “Pronuncia la risoluzione del contratto di locazione stipulato fra le parti in data 1° marzo 2007 per colpa della Condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante, a rilasciare in favore della in CP_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, i locali terranei siti in Avellino alla via De Concilii
62-64, censiti in catasto al fg. 37, p.lla 441 sub. 89 e sub. 90; Condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, le spese di lite che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, €
76,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e C.p.a. come per legge;
Condanna la CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello
[...]
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Il giudizio di appello.
ONro 2. Con citazione notificata in data 28.02.2018, la interponeva gravame avverso CP_3
la sentenza n. 216/2018 del Tribunale di Avellino. Con un unico articolato motivo di gravame, censurava la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto CP_1 sussistente la morosità nella corresponsione dei canoni di locazione e, conseguentemente, il grave inadempimento della conduttrice, nonostante il fatto che dalla documentazione versata in atti fosse risultata la prova dell'avvenuto pagamento di tutte le mensilità maturate fino alla data della decisione di primo grado, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto.
Part 2.1. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio e contestava Parte_3
puntualmente le argomentazioni poste alla base della prospettata impugnazione, di cui chiedeva, dunque, il rigetto con integrale conferma della statuizione appellata.
2.2. Disposta la conversione del rito ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., alla data del 12.02.2020 la causa veniva discussa e decisa, con contestuale lettura del dispositivo in udienza. Con la qui gravata sentenza n. 741/2020 la Corte di Appello di Napoli così statuiva: “1) accoglie l'appello e, per
l'effetto, rigetta la domanda di risoluzione del contratto di locazione dell'1.3.2007 di cui è causa e la consequenziale domanda di rilascio dell'immobile de quo proposte in primo grado dall'appellata Part ONr nei confronti dell'appellante con citazione notificata il 16.5.2017; 2) Parte_3 CP_3
Part condanna l'appellata in persona del legale rapp.tep.t., alla refusione, in favore Parte_3
ONr dell'appellante delle spese di lite, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, CP_3 nell'importo di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e quanto al presente grado, nell'importo di € 3.000,00 per compenso professionale ed € 174,00 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, limitatamente alle spese del primo grado, all'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione dichiaratasene anticipatario”. In motivazione la Corte territoriale affermava che il primo giudice non aveva valutato correttamente le risultanze documentali acquisite, incompatibili con la tesi difensiva sostenuta dalla in CP_4
particolare tra tali risultanze figurava la “certificazione del 13.1.2017, a firma del dr.
[...]
Part
, nella qualità di commercialista della società nella quale si attesta che Per_1 Parte_3 dall'esame delle scritture contabili dell'odierna appellata emergeva, a quella data, l'emissione di fatture per i canoni della locazione de qua dall'anno 2007 a tutto il 2016 dall'importo corrispondente
Part a quello pattuito, giustificate da corrispondenti incassi. Tale documento, sul quale la non Parte_3
ha preso alcuna specifica posizione sin dal primo grado di giudizio e totalmente trascurato nel percorso logico-motivazionale della decisione di prime cure, in cui non si rinviene alcuna traccia della sua valutazione, smentisce la tesi dell'odierna appellata, secondo cui i nn. 8 assegni versati in atti servissero a sanare una morosità preesistente al maggio 2016”.( cfr. pag.4 della sentenza)
Il giudizio di revocazione
3. Con ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., notificato in data 11.06.2020, Parte_1
ha chiesto la revocazione della sentenza n. 741/2020 della Corte di Appello di Napoli pubblicata in data 19.02.2020, assumendo che, con particolare riferimento alla più volte menzionata certificazione datata al 13.01.2017, attestante l'emissione di fatture per i canoni di locazione compresi tra il 2007 ed il 2016, fatture dall'importo complessivamente pari all'entità dei canoni contrattualmente pattuiti e giustificate dai corrispondenti incassi “contrariamente all'assunto della Corte, il d.r
[...]
non è il commercialista della , bensì il commercialista della società CP_5 Pt_1 CP_1
così come risulta dalla stessa 'certificazione' e come riportato a p. 3 della comparsa di costituzione della in primo grado”. Da ciò, dunque, la prospettata configurabilità di un errore di fatto CP_1 nella sentenza di appello, la cui statuizione sarebbe conseguenza dunque “dell'erronea percezione degli atti di causa, che si sostanza nella supposizione di un fatto (nella fattispecie certificazione proveniente dal commercialista della stessa appellata, invece che della società appellante) la cui verità è incontrastatamente esclusa, un vero e proprio errore di fatto per cui la sentenza nr 741/2020 va revocata con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla . CP_1
La ricorrente ha concluso quindi per la revocazione della sentenza n.741/2020 resa CP_4
nel giudizio di appello (R.G. 1339/2018) della Corte di appello di Napoli, per la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata ed il rigetto dell'appello proposto avverso la sentenza n.216/2018 del tribunale di Avellino, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario avv.Marco Alfieri.
ONro 3.1. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, ha preliminarmente chiesto CP_3
dichiararsi la nullità della notifica del ricorso in revocazione, in quanto lo stesso non sarebbe stato firmato digitalmente dal procuratore dell'attore in revocazione, come prescritto dalla legge, ciò integrando, dunque, una nullità fondante la dedotta pronuncia di inammissibilità dell'appello. Nel merito, poi, precisando come quello in cui sarebbe incorso la Corte sarebbe stato invero un mero errore di scrittura, ha ulteriormente chiarito che “ciò che fa intendere che si tratta di un errore che non determina la revocazione è proprio la motivazione del giudice laddove si evince in maniera chiara ed incontrovertibile che la società appellata non ha disconosciuto la relazione [leggasi certificazione, n.d.r.]. Perché non trattasi di un errore, ma semplicemente di un lapsus di scrittura”, allora “era onere della parte contro la quale veniva prodotta la scrittura disconoscerne il contenuto”.
Inoltre, ha aggiunto l'appellata, la stessa “definizione che il giudice dà della certificazione a firma del dott. Caldarazzo solutoria non può far sorgere nessun dubbio sulla corretta motivazione della sentenza, rilevato che la natura solutoria della certificazione la può dare solo colui che è parte interessata, ossia era onere della parte conduttrice dimostrare i pagamenti avvenuti. Dimostrazione che è avvenuta con documenti, non con la certificazione del commercialista, ma anche con gli assegni consegnati ed incassati”. Infine, nella fattispecie in esame, l'errore evidenziato non avrebbe in alcun modo “alterato la motivazione della sentenza della Corte di appello, che invece non ha per niente travisato, dando risultanza non solo alla consulenza di parte depositata da parte della società appellante, ma anche a tutti i documenti depositati compresi gli assegni postdatati”. Da qui, la richiesta di rigetto del ricorso per revocazione e di contestuale conferma della decisione adottata dalla
Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 741/2020 del 19.02.20202, con vittoria di spese ed attribuzione in favore del procuratore antistatario.
3.3. In data 15.12.2020 questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 741/2020 - per essere il relativo termine già scaduto in data 20.11.2020 – ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3.05.2022. Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 17.09.2024, comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 15.10.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
3.4. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 15.10.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla richiesta dell'appellata, di dichiarare l'inammissibilità del presente gravame, in ragione della notificazione di un appello asseritamente non sottoscritto con firma digitale - circostanza, peraltro, solo allegata da e mai effettivamente ed efficacemente CP_1
provata - laddove, anzi, in data 18.05.2020, veniva ritualmente depositato in cancelleria un atto di citazione in appello in revocazione sottoscritto digitalmente dall'avv. Musto Pellegrino - va precisato che la suddetta eccezione non è stata reiterata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica
ONr depositata da Allo scopo si richiama l'orientamento della Suprema Corte, secondo il CP_3
quale: “Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, o alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa”. ( Cass.
S.U. n. 3453/2024)
Dunque, se è sempre ammessa la restrizione del thema decidendum per effetto della rinuncia a qualche capo di domanda o eccezione in precedenza formulate, facoltà che resta nella disponibilità della parte non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica, deve ritenersi in questa sede che alla relativa eccezione di inammissibilità la parte appellata abbia rinunciato proprio per non averla ritualmente reiterata nelle richiamate fasi processuali, seguite all'assegnazione della causa in decisione.
Venendo ora all'esame dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, n.
4, c.p.c. da parte della questa Corte ritiene che la stessa non abbia pregio per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
La disposizione codicistica testé menzionata, per quello che in questa sede rileva, stabilisce che “le sentenze pronunciate in grado d'appello […], possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Alla luce del contenuto dispositivo di tale norma, allora, non pare ricorra, sulla base della prospettazione di la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. Parte_1
4, c.p.c.
Ed infatti va rilevato, innanzitutto, che la valutazione concernente la sussistenza o meno delle condizioni per adottare una pronuncia di senso opposto a quella emessa dalla Corte di merito con la sentenza n.741/2020 – che riconoscesse cioè l'effettivo stato di insolvenza per morosità dell'odierna appellata, che accettando la risoluzione anticipata del contratto di locazione contestualmente avrebbe riconosciuto il proprio grave inadempimento nel trarre nr. 8 assegni post-datati per un importo pari ad euro 14.000,00 in favore di – è stata operata da questa Corte approdando, ad una Parte_1
soluzione negativa.
Nella impugnata sentenza, si legge infatti: “[…], supponendo che, come pure argomentato dall'appellata, la consegna degli assegni dell'importo complessivo di € 14.000,00 valeva ad estinguere gli insoluti fino al maggio 2016, risulta illogico che la conduttrice emettesse poi, in data
31.8.2016, un ulteriore assegno di € 5.590,00 per i ratei di locazione scaduti a quella data, poiché il Part relativo ammontare, imputabile, a seguire la tesi della al trimestre di giugno, luglio ed Parte_3 agosto 2016, avrebbe dovuto essere, tenuto conto del canone pattuito in contratto di € 620,00 oltre
IVA, dell'inferiore importo di € 2.269,20 (€ 756,40 x 3)”. Ciò smentirebbe, continua ancora la Corte di merito nella sentenza impugnata, “l'assunto della locatrice della preesistenza di una morosità a carico della conduttrice ed avvalora, di contro, l'eccezione di quest'ultima, secondo cui gli assegni, emessi per importi notevolmente superiori al canone pattuito, dovessero essere imputati al pagamento delle mensilità via via venute a scadenza, appare pienamente assolta la prova dell'integrale corresponsione dei ratei di canone maturati fino al febbraio 2018, allorché veniva resa la sentenza di primo grado di risoluzione del vincolo contrattuale”. Già per tale ragione pare doversi escludere la configurabilità del prospettato errore revocatorio, posto che, ai fini della revocazione, è necessario che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, così da non potersi configurare un errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle altre risultanze processuali compiuto dal giudice (cfr. tra le più recenti, Cass. ord.11/06/2024, n. 16165; ord. 10/06/2024, n. 16085).
Gli errori, in sede di revocazione delle sentenze, infatti, devono consistere in una discrepanza significativa tra due rappresentazioni di fatti non oggetto di contestazione, devono essere immediati e obiettivi senza richiedere approfondimenti ermeneutici, e devono essere essenziali e fondamentali al punto che, se non fossero stati commessi, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n.19773
17/7/2024). Detto altrimenti, l'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza solo se l'erronea percezione o la svista materiale abbia il carattere della "rilevanza e decisività" ai fini delle determinazioni contenute nella decisione gravata. La decisione, cioè, deve essere "effetto" del preteso errore di fatto, e, quindi, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione. Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve – perciò – intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata (Cass. ord.n.41683 del 27/12/2021).
Ebbene, nel caso in esame, può senz'altro escludersi che il riferimento alla contestata certificazione del 13.01.2017 a firma del dott. , erroneamente qualificato quale Persona_1
Part ONro consulente fiscale di e non, come era in realtà, di – certificazione nella Parte_3 CP_3
quale si attestava che dall'esame delle scritture contabili dell'appellata era emersa la regolare emissione di fatture per i canoni della locazione dall'anno 2007 sino al 2016, dell'importo corrispondente a quello pattuito, giustificate da corrispondenti incassi – abbia rappresentato il fondamento o “l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione”. La sentenza impugnata, infatti, come chiaramente emerso dall'esame degli stralci del provvedimento sopra riportati, risulta essere stata adottata sulla base di una più ampia e comprensiva valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte di merito, senza che all'errore relativo alla effettiva paternità della consulenza contabile possa attribuirsi una rilevanza decisiva nel percorso motivazionale e decisionale del Collegio. Tanto ciò è vero che nella sentenza gravata la Corte, omettendo qualsiasi riferimento ulteriore alla contestata certificazione del dott. , Per_1
nell'esaminare analiticamente gli elementi documentali prodotti, utili ai fini dell'articolazione del deliberato finale, ha riconosciuto espressamente che “gli assegni incassati dal 2017 in avanti devono essere imputati alle mensilità dell'anno in corso”, ed ha concluso chiarendo che “l'importo complessivo di € 6.500,00, portato dai nn. 5 assegni datati dal 9.1.2017 al 29.5.2017, è idoneo a coprire il pagamento del canone contrattuale fino a tutto agosto 2017 e parte di quello di settembre
2017 (€ 756,40 x 8 = 6.048,00 + € 452,00). È poi riconosciuto dalla stessa appellata il pagamento della somma di € 245,00 nel mese di settembre 2017 nonché il versamento di € 620,00 oltre IVA da ottobre 2017 a febbraio 2018, allorché veniva dichiarata con sentenza la risoluzione del contratto.
Dalle imputazioni così accertate risulta, allora, rispetto all'ammontare dei canoni di locazione maturati fino alla data della sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto, un esiguo scarto di € 59,40, quale residuo rimasto insoluto per la mensilità di settembre 2017 (€ 756,40-€ 452,00 - €
245,00), che, tenuto conto degli interessi reciproci delle parti, non appare tale da alterare in maniera significativa ed apprezzabile il sinallagma contrattuale, agli effetti della integrazione di un grave inadempimento idoneo a giustificare la pronunzia di risoluzione”.
Dunque, la Corte di merito in quest'ultimo passaggio del provvedimento impugnato, in termini dirimenti per quello che rileva in questa sede, ha chiarito come il susseguirsi regolare dei pagamenti a mezzo dei numerosi assegni, accertati e non contestati, tratti a favore di da Parte_1
parte di valesse di per sé a provare l'integrità inalterata del sinallagma contrattuale, CP_6
tale da escludere qualsiasi ipotesi di inadempimento grave e/o colpevole da parte della società appellata.
Va detto, in conclusione, per ciò che qui interessa, che l'errore di fatto previsto dall'art. 395,
n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve sempre configurarsi come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo ai fini della decisione, che si sia rivelato incontestabilmente escluso dagli atti e documenti oppure l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato. Non è, pertanto, configurabile l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ogniqualvolta le “sviste” del giudice che abbia erroneamente attribuito la paternità di un documento ad una parte piuttosto che all'altra non siano poi assurte a veri e propri errori essenziali ai fini del decisum, fondamentali al punto che se non fossero stati commessi la decisione sarebbe stata diversa.
Part Sulla scorta delle riportate argomentazioni, l'impugnazione proposta da va respinta, Pt_3
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione in favore dell'avv.Anna Maria Vittoria Vecchione, dichiaratasi antistataria. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono determinati tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
e successive integrazioni, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022). Nella liquidazione, per la fase istruttoria e per quella decisionale, ci si discosta lievemente dai parametri medi, in relazione alla natura prevalentemente di diritto delle questioni dibattute.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, quarta sezione civile - definitivamente pronunciando nel giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 741/2020 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 19.2.2020, così provvede:
1) rigetta il ricorso di revocazione proposto da Parte_1
Part 2) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_3 CP_1
giudizio, liquidati in euro 1.993,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge con attribuzione dell'avv.Anna Maria Vittoria Vecchione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.M. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per Parte_1
il ricorso di revocazione proposto.
Napoli, 28.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa