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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 714/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Landa, C.F._1 elettivamente domiciliato in Partinico, Corso dei Mille n. 279, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente
[...] domiciliato in Monreale (PA), Via A. Veneziano n. 127 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il difensore di parte appellante ha così concluso:
“• insiste in tutti i motivi spiegati in atto di appello e nella riforma della sentenza impugnata;
• contesta tutte le domande ex adverso spiegate in comparsa di costituzione e risposta, nonché le eccezioni sollevate, poiché prive di fondamento giuridico;
• in rito, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti ed articolati in atto di appello e, in subordine, qualora non ammesse, conclude come in atto di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3886/2021, del 07 ottobre 2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 6680/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio l'avv. esponendo: Parte_1 CP_1
- di essere stato patrocinato dal convenuto nell'ambito della procedura fallimentare riguardante la “Alimentari Provenzano s.r.l.”, società nei cui confronti vantava crediti derivanti dall'intercorso rapporto lavorativo;
2 - che, nonostante la documentazione fornitagli attestasse un credito del lavoratore di €29.865,00, il professionista aveva presentato istanza di insinuazione al passivo per soli €14.109,07, errando nella indicazione dell'importo relativo al trattamento di fine rapporto;
- che, per porre rimedio all'errore, l'avv. aveva chiesto CP_1
l'ammissione tardiva al passivo per l'importo corretto e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte del Giudice Delegato, aveva proposto opposizione ex art. 98 L.F., respinta dal Tribunale di Palermo con condanna del ricorrente al pagamento delle spese,
denunciando la condotta imperita e negligente del procuratore e chiedendo che questi fosse condannato al pagamento, in suo favore, della somma di
€19.841,00.
Disposta ed espletata c.t.u., con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, disponendo la integrale compensazione delle spese tra le parti e ponendo a carico dell'attore le spese di c.t.u..
Il Tribunale, riconosciuto, anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che il avrebbe avuto diritto all'insinuazione nel passivo del fallimento per un Pt_1 importo totale di €30.454,44, a fronte della somma di soli €14.109,17 colpevolmente richiesta dal suo difensore, ha però constatato l'assenza di prova del danno concretamente patito dall'attore.
In proposito, ha rilevato che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che l'insinuazione al passivo era stata almeno in parte fruttuosa e che le somme richieste, pur in misura inferiore al dovuto, gli erano state liquidate quanto meno pro quota, ma nulla al riguardo è stato allegato e provato.
Con riferimento alle spese di cui alla condanna emessa all'esito dell'opposizione proposta dall'avv. il primo giudice ha affermato non esservi prova CP_1 dell'effettivo esborso in favore della Curatela, sicchè la condanna pronunciata a carico del professionista potrebbe paradossalmente determinare un arricchimento dell'attore.
*****
3 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, ribadisce Parte_1 che il danno da lui patito è costituito dalla differenza tra l'importo richiesto e quello che effettivamente sarebbe spettato qualora la insinuazione al passivo fosse stata formulata correttamente, in base alla documentazione posta a disposizione del legale, dovendosi invece prescindere dalla effettiva e successiva liquidazione da parte della Curatela.
Il motivo è infondato.
E' noto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno -conseguenza e dunque irrisarcibile (Cass. Civ., sez. III, n. 8494/2020; sez. III, n. 1169/2020; sez. III, n. 34787/2022; sez. III, n. 2638/2013).
In forza di tale principio, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che parte attrice non ha in alcun modo allegato, ancor prima che provato, che la insinuazione al passivo dell'intera somma legittimamente dalla stessa pretesa avrebbe poi condotto, all'esito della procedura fallimentare, al concreto soddisfacimento, in toto o in parte, del credito.
Nulla, infatti, è stato dedotto (neppure in sede di impugnazione) in ordine alle sorti dei crediti, privilegiati o chirografari, ammessi al passivo del fallimento della Alimentari Provenzano s.r.l., né alcunchè è noto in ordine alla consistenza (o addirittura esistenza) di una massa attiva suscettibile di ripartizione fra gli aventi diritto.
In tale contesto, nessuna valutazione è praticabile, neppure nei termini probabilistici richiesti, in ordine al riconoscimento delle ragioni di
[...]
ove pure il suo patrocinatore, contrariamente a quanto emerso, avesse Parte_1 agito con diligenza e perizia nella compilazione della istanza di ammissione al passivo.
Del tutto irrilevanti risulta, ai fini della decisione, la prova testimoniale richiesta,
4 relativa a circostanze tutte già provate documentalmente.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il danno derivato dalla condanna alle spese di lite sussiste a prescindere dall'intervenuto pagamento delle stesse e che, in ogni caso, questa si è verificata mediante la compensazione delle partite attive e passive compiuta dal Giudice Delegato al fallimento.
Il motivo merita accoglimento.
Reputa la Corte che la condanna alle spese comminata dal Tribunale di Palermo abbia determinato, in maniera certa e definitiva, l'ingresso nella sfera giuridica di di una posizione debitoria, il cui ristoro è dovuto Parte_1 indipendentemente dalle determinazioni ed iniziative, eventuali ed in questa sede non ipotecabili, del creditore (atteso che non trova alcun riscontro documentale l'affermazione dell'appellante secondo cui il debito in questione sarebbe stato posto in compensazione con i crediti ammessi al passivo).
In proposito, va poi soggiunto che, non ravvisandosi nella fattispecie la necessità di controverse interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, come si evince chiaramente dalla stessa motivazione del decreto del 16/09 – 24/11 2014 del Tribunale di Palermo e dai richiami ai precedenti di legittimità in esso contenuti, può affermarsi in proposito la responsabilità professionale dell'Avv. nell'aver tentato, mediante strumenti giuridici CP_1 inadatti ed iniziative inammissibili, di porre rimedio all'originario errore nella predisposizione dell'istanza di ammissione al passivo.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, va condannato CP_1 al pagamento, in favore di della somma di €2.800,00, oltre Parte_1
l'equivalente dovuto a titolo di rimborso forfetario, cpa e iva, nonché interessi al tasso legale sull'importo complessivo dal 18 aprile 2017 (data della domanda) al soddisfo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio
5 unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021)
In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza di senza possibilità di configurare una soccombenza Parte_1 reciproca.
Opera, infatti, nella fattispecie il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. III, n. 33147/2024; sez. III, n. 16430/2023; sez. II, n. 3386/2023; SS.UU., n. 32061/2022).
Per quanto sopra, è tenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €2.654,00, di cui €2.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €800,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €800,00 per la fase decisionale) ed €254,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a
€5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u., tesa essenzialmente alla quantificazione dell'importo dovuto all'attore a titolo di t.f.r., possono essere poste a carico delle parti in misura uguale.
p.q.m.
6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3886/2021, del 07 ottobre Parte_1
2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 6680/2017 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, della somma di €2.800,00, oltre l'equivalente dovuto a titolo di Parte_1 rimborso forfetario 15%, cpa e iva, nonché interessi al tasso legale sull'importo complessivo dal 18 aprile 2017 (data della domanda) al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.654,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico delle parti in misura eguale.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 714/2022 R.G., tra:
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Landa, C.F._1 elettivamente domiciliato in Partinico, Corso dei Mille n. 279, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente
[...] domiciliato in Monreale (PA), Via A. Veneziano n. 127 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuto.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 20 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il difensore di parte appellante ha così concluso:
“• insiste in tutti i motivi spiegati in atto di appello e nella riforma della sentenza impugnata;
• contesta tutte le domande ex adverso spiegate in comparsa di costituzione e risposta, nonché le eccezioni sollevate, poiché prive di fondamento giuridico;
• in rito, insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori dedotti ed articolati in atto di appello e, in subordine, qualora non ammesse, conclude come in atto di appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza n. 3886/2021, del 07 ottobre 2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 6680/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto CP_1 dell'impugnazione.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
evocava in giudizio l'avv. esponendo: Parte_1 CP_1
- di essere stato patrocinato dal convenuto nell'ambito della procedura fallimentare riguardante la “Alimentari Provenzano s.r.l.”, società nei cui confronti vantava crediti derivanti dall'intercorso rapporto lavorativo;
2 - che, nonostante la documentazione fornitagli attestasse un credito del lavoratore di €29.865,00, il professionista aveva presentato istanza di insinuazione al passivo per soli €14.109,07, errando nella indicazione dell'importo relativo al trattamento di fine rapporto;
- che, per porre rimedio all'errore, l'avv. aveva chiesto CP_1
l'ammissione tardiva al passivo per l'importo corretto e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte del Giudice Delegato, aveva proposto opposizione ex art. 98 L.F., respinta dal Tribunale di Palermo con condanna del ricorrente al pagamento delle spese,
denunciando la condotta imperita e negligente del procuratore e chiedendo che questi fosse condannato al pagamento, in suo favore, della somma di
€19.841,00.
Disposta ed espletata c.t.u., con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, disponendo la integrale compensazione delle spese tra le parti e ponendo a carico dell'attore le spese di c.t.u..
Il Tribunale, riconosciuto, anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u., che il avrebbe avuto diritto all'insinuazione nel passivo del fallimento per un Pt_1 importo totale di €30.454,44, a fronte della somma di soli €14.109,17 colpevolmente richiesta dal suo difensore, ha però constatato l'assenza di prova del danno concretamente patito dall'attore.
In proposito, ha rilevato che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che l'insinuazione al passivo era stata almeno in parte fruttuosa e che le somme richieste, pur in misura inferiore al dovuto, gli erano state liquidate quanto meno pro quota, ma nulla al riguardo è stato allegato e provato.
Con riferimento alle spese di cui alla condanna emessa all'esito dell'opposizione proposta dall'avv. il primo giudice ha affermato non esservi prova CP_1 dell'effettivo esborso in favore della Curatela, sicchè la condanna pronunciata a carico del professionista potrebbe paradossalmente determinare un arricchimento dell'attore.
*****
3 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, ribadisce Parte_1 che il danno da lui patito è costituito dalla differenza tra l'importo richiesto e quello che effettivamente sarebbe spettato qualora la insinuazione al passivo fosse stata formulata correttamente, in base alla documentazione posta a disposizione del legale, dovendosi invece prescindere dalla effettiva e successiva liquidazione da parte della Curatela.
Il motivo è infondato.
E' noto che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni;
difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva dell'avvocato e il risultato da questa derivatane, il danno, pur sussistente nell'an, è carente sul diverso piano del danno -conseguenza e dunque irrisarcibile (Cass. Civ., sez. III, n. 8494/2020; sez. III, n. 1169/2020; sez. III, n. 34787/2022; sez. III, n. 2638/2013).
In forza di tale principio, il giudice di primo grado ha correttamente evidenziato che parte attrice non ha in alcun modo allegato, ancor prima che provato, che la insinuazione al passivo dell'intera somma legittimamente dalla stessa pretesa avrebbe poi condotto, all'esito della procedura fallimentare, al concreto soddisfacimento, in toto o in parte, del credito.
Nulla, infatti, è stato dedotto (neppure in sede di impugnazione) in ordine alle sorti dei crediti, privilegiati o chirografari, ammessi al passivo del fallimento della Alimentari Provenzano s.r.l., né alcunchè è noto in ordine alla consistenza (o addirittura esistenza) di una massa attiva suscettibile di ripartizione fra gli aventi diritto.
In tale contesto, nessuna valutazione è praticabile, neppure nei termini probabilistici richiesti, in ordine al riconoscimento delle ragioni di
[...]
ove pure il suo patrocinatore, contrariamente a quanto emerso, avesse Parte_1 agito con diligenza e perizia nella compilazione della istanza di ammissione al passivo.
Del tutto irrilevanti risulta, ai fini della decisione, la prova testimoniale richiesta,
4 relativa a circostanze tutte già provate documentalmente.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che il danno derivato dalla condanna alle spese di lite sussiste a prescindere dall'intervenuto pagamento delle stesse e che, in ogni caso, questa si è verificata mediante la compensazione delle partite attive e passive compiuta dal Giudice Delegato al fallimento.
Il motivo merita accoglimento.
Reputa la Corte che la condanna alle spese comminata dal Tribunale di Palermo abbia determinato, in maniera certa e definitiva, l'ingresso nella sfera giuridica di di una posizione debitoria, il cui ristoro è dovuto Parte_1 indipendentemente dalle determinazioni ed iniziative, eventuali ed in questa sede non ipotecabili, del creditore (atteso che non trova alcun riscontro documentale l'affermazione dell'appellante secondo cui il debito in questione sarebbe stato posto in compensazione con i crediti ammessi al passivo).
In proposito, va poi soggiunto che, non ravvisandosi nella fattispecie la necessità di controverse interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, come si evince chiaramente dalla stessa motivazione del decreto del 16/09 – 24/11 2014 del Tribunale di Palermo e dai richiami ai precedenti di legittimità in esso contenuti, può affermarsi in proposito la responsabilità professionale dell'Avv. nell'aver tentato, mediante strumenti giuridici CP_1 inadatti ed iniziative inammissibili, di porre rimedio all'originario errore nella predisposizione dell'istanza di ammissione al passivo.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, va condannato CP_1 al pagamento, in favore di della somma di €2.800,00, oltre Parte_1
l'equivalente dovuto a titolo di rimborso forfetario, cpa e iva, nonché interessi al tasso legale sull'importo complessivo dal 18 aprile 2017 (data della domanda) al soddisfo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio
5 unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021)
In applicazione dei predetti principi, deve comunque ravvisarsi la soccombenza di senza possibilità di configurare una soccombenza Parte_1 reciproca.
Opera, infatti, nella fattispecie il principio secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 comma 2 del C.P.C.” che, nella fattispecie, non ricorrono (Cass. Civ., sez. III, n. 33147/2024; sez. III, n. 16430/2023; sez. II, n. 3386/2023; SS.UU., n. 32061/2022).
Per quanto sopra, è tenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €2.654,00, di cui €2.400,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €400,00 per la fase di studio della controversia, €400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €800,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €800,00 per la fase decisionale) ed €254,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA e, per il secondo grado, in complessivi €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a
€5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia, €500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u., tesa essenzialmente alla quantificazione dell'importo dovuto all'attore a titolo di t.f.r., possono essere poste a carico delle parti in misura uguale.
p.q.m.
6 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3886/2021, del 07 ottobre Parte_1
2021, pubblicata il 18 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 6680/2017 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, della somma di €2.800,00, oltre l'equivalente dovuto a titolo di Parte_1 rimborso forfetario 15%, cpa e iva, nonché interessi al tasso legale sull'importo complessivo dal 18 aprile 2017 (data della domanda) al soddisfo;
- condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi €2.654,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA, e, per il secondo grado, in complessivi €2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico delle parti in misura eguale.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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