CA
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. ssa Barbara Fatale Consigliere
dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1593 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2021 e vertente tra
(avv. Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomajoli); Pt_1
appellante
e
(avv. Ernesto Biondo); CP_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 17\5\2019, l' ha proposto opposizione avverso al Pt_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola il 31\3\2019, per il pagamento, in favore dell'odierna appellata, , dell'indennità di CP_1
disoccupazione dovutale nell'importo di €.2.847,60. Decreto ingiuntivo emesso sulla base della comunicazione di accoglimento della relativa domanda proveniente dallo stesso e prodotta in atti Controparte_2
dalla ricorrente in monitorio.
2. L'adito Tribunale, nella resistenza della parte opposta, ha rigettato l'opposizione, con sentenza pubblicata il 1\7\2021, ritenendo insussistente la dedotta nullità del decreto opposto e, nel merito, rilevando che il riconoscimento, in sede amministrativa, dei presupposti fattuali per fruire dell'indennità di disoccupazione oggetto di domanda non era, in effetti,
contraddetto da alcuna specifica deduzione dell' opponente. CP_2
3. Propone appello l' che contesta, in primo luogo, il rigetto della Pt_1
propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, attinente all'erroneità del luogo di notificazione del medesimo e che ripropone, quindi, nei medesimi termini già esposti con l'atto di opposizione e, quanto al merito, richiama il procedimento penale nel quale sarebbe coinvolta la ricorrente in monitorio con riferimento alla creazione di posizioni assicurative fittizie e che varrebbe ad escludere il diritto alla prestazione per cui è causa.
4. Nella resistenza dell'appellata che chiede il rigetto dell'impugnazione, la causa è decisa all'odierna udienza, con contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dal Tribunale di Paola sulla base della prodotta comunicazione che lo stesso aveva inviato alla Pt_1
ricorrente in monitorio in data 1\6\2018, con la quale le aveva comunicato l'accoglimento della propria domanda di disoccupazione e che il trattamento sarebbe stato erogato per 90 giorni a decorrere dal 11\4\2018.
Due i motivi di opposizione proposti dall' . CP_2
In primo luogo, la ritenuta nullità del decreto ingiuntivo perché, a norma dell'art. 14, co.1 bis, d.l. n°669/1996, “gli atti introduttivi del giudizio di cognizione
devono essere notificati alla struttura territoriale dell'ente pubblico in cui risiedono i
privati interessati”, mentre nel caso di specie la notifica del decreto sarebbe avvenuta presso la propria sede legale. Quanto al merito, invece, denunciava l'inesistenza del credito di cui al ricorso in monitorio perché, incontestato l'accoglimento della domanda di disoccupazione, “la signora risulta aver prestato attività lavorativa in favore CP_1
della società Trattasi di società (unitamente a diverse altre) coinvolta Org_1
in un procedimento penale avente ad oggetto, tra l'altro, l'imputazione di truffa
aggravata nei confronti dell' (…) Risultano, altresì, adottati provvedimenti di Pt_1
sequestro. L' pertanto, atteso che tra le attività fraudolente contestate a dette Pt_1
società, vi è la creazione di posizioni assicurative fittizie, false retribuzioni per ottenere
prestazioni previdenziali, ha disposto ogni necessaria e doverosa verifica”.
7. Nella resistenza dell'opposta il Tribunale di Paola ha, in primo luogo,
rilevato, quanto alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, che la norma invocata concerne solo gli atti introduttivi del giudizio è tale certamente non può ritenersi il decreto ingiuntivo, che pertanto correttamente è stato notificato, ai sensi dell'art.145 c.p.c., presso la sede legale dell' Pt_1
Quanto al merito, ha invece rilevato che la produzione, nella fase monitoria,
della comunicazione con cui lo stesso attestava Controparte_2
l'accoglimento della domanda di disoccupazione della per il numero CP_1
di giorni in atti indicato costituiva prova più che sufficiente del diritto a percepire l'indennità e del suo ammontare, in tale comunicazione espressamente indicato.
Circostanze fattuali in nessun modo revocate in dubbio dall'opponente,
limitatosi a dedurre la successiva emersione di comportamenti di possibile rilievo penale posti in essere dalla citata società dei quali, però, non Org_1
aveva fornito alcuna prova. Rilevando, al contrario, il Tribunale che “neppure,
l'ente previdenziale, ha contestato che parte opposta abbia effettivamente prestato la
propria attività lavorativa nei confronti della suddetta società”.
8. Con l'odierno atto d'appello, l' non solo non formula alcuna censura Pt_1
alle motivazioni con le quali il giudice di primo grado ne ha rigettato l'opposizione, quanto addirittura si limita a riproporre letteralmente -e, pertanto, inammissibilmente- le identiche argomentazioni poste ha fondamento del proprio ricorso in opposizione.
La mera riproposizione letterale delle deduzioni già poste a fondamento dell'opposizione e motivatamente rigettate dal Tribunale non consente,
all'evidenza, alcuna revisione critica dell'appellata decisione e vale, da sola, a giustificarne la conferma.
Peraltro, solo in limine, si può ribadire la piena fondatezza di quelle argomentazioni, in nulla scalfite dalle deduzioni dell'appellante.
Quanto alla pretesa nullità, per l'evidente motivo che il decreto ingiuntivo non
è un atto introduttivo del giudizio e la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante attiene all'ipotesi, affatto diversa, della notifica di atti di integrazione del contradditorio.
Quanto, invece, al merito, perché ancora oggi l' non solo non produce Pt_1
alcun documento attinente l'evocata vicenda penale, ma neppure contesta la pregressa e cessata attività lavorativa che costituisce il presupposto legale dell'indennità di disoccupazione oggetto di domanda.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso a Pt_1
sentenza del Tribunale di Paola del 1\7\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.2.500,00, oltre accessori, con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 12\3\2024.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. ssa Barbara Fatale Consigliere
dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1593 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2021 e vertente tra
(avv. Umberto Ferrato, Carmela Filice e Francesco Muscari Tomajoli); Pt_1
appellante
e
(avv. Ernesto Biondo); CP_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 17\5\2019, l' ha proposto opposizione avverso al Pt_1
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Paola il 31\3\2019, per il pagamento, in favore dell'odierna appellata, , dell'indennità di CP_1
disoccupazione dovutale nell'importo di €.2.847,60. Decreto ingiuntivo emesso sulla base della comunicazione di accoglimento della relativa domanda proveniente dallo stesso e prodotta in atti Controparte_2
dalla ricorrente in monitorio.
2. L'adito Tribunale, nella resistenza della parte opposta, ha rigettato l'opposizione, con sentenza pubblicata il 1\7\2021, ritenendo insussistente la dedotta nullità del decreto opposto e, nel merito, rilevando che il riconoscimento, in sede amministrativa, dei presupposti fattuali per fruire dell'indennità di disoccupazione oggetto di domanda non era, in effetti,
contraddetto da alcuna specifica deduzione dell' opponente. CP_2
3. Propone appello l' che contesta, in primo luogo, il rigetto della Pt_1
propria eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, attinente all'erroneità del luogo di notificazione del medesimo e che ripropone, quindi, nei medesimi termini già esposti con l'atto di opposizione e, quanto al merito, richiama il procedimento penale nel quale sarebbe coinvolta la ricorrente in monitorio con riferimento alla creazione di posizioni assicurative fittizie e che varrebbe ad escludere il diritto alla prestazione per cui è causa.
4. Nella resistenza dell'appellata che chiede il rigetto dell'impugnazione, la causa è decisa all'odierna udienza, con contestuale lettura del dispositivo.
5. L'appello non merita accoglimento.
6. Il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso dal Tribunale di Paola sulla base della prodotta comunicazione che lo stesso aveva inviato alla Pt_1
ricorrente in monitorio in data 1\6\2018, con la quale le aveva comunicato l'accoglimento della propria domanda di disoccupazione e che il trattamento sarebbe stato erogato per 90 giorni a decorrere dal 11\4\2018.
Due i motivi di opposizione proposti dall' . CP_2
In primo luogo, la ritenuta nullità del decreto ingiuntivo perché, a norma dell'art. 14, co.1 bis, d.l. n°669/1996, “gli atti introduttivi del giudizio di cognizione
devono essere notificati alla struttura territoriale dell'ente pubblico in cui risiedono i
privati interessati”, mentre nel caso di specie la notifica del decreto sarebbe avvenuta presso la propria sede legale. Quanto al merito, invece, denunciava l'inesistenza del credito di cui al ricorso in monitorio perché, incontestato l'accoglimento della domanda di disoccupazione, “la signora risulta aver prestato attività lavorativa in favore CP_1
della società Trattasi di società (unitamente a diverse altre) coinvolta Org_1
in un procedimento penale avente ad oggetto, tra l'altro, l'imputazione di truffa
aggravata nei confronti dell' (…) Risultano, altresì, adottati provvedimenti di Pt_1
sequestro. L' pertanto, atteso che tra le attività fraudolente contestate a dette Pt_1
società, vi è la creazione di posizioni assicurative fittizie, false retribuzioni per ottenere
prestazioni previdenziali, ha disposto ogni necessaria e doverosa verifica”.
7. Nella resistenza dell'opposta il Tribunale di Paola ha, in primo luogo,
rilevato, quanto alla dedotta nullità del decreto ingiuntivo, che la norma invocata concerne solo gli atti introduttivi del giudizio è tale certamente non può ritenersi il decreto ingiuntivo, che pertanto correttamente è stato notificato, ai sensi dell'art.145 c.p.c., presso la sede legale dell' Pt_1
Quanto al merito, ha invece rilevato che la produzione, nella fase monitoria,
della comunicazione con cui lo stesso attestava Controparte_2
l'accoglimento della domanda di disoccupazione della per il numero CP_1
di giorni in atti indicato costituiva prova più che sufficiente del diritto a percepire l'indennità e del suo ammontare, in tale comunicazione espressamente indicato.
Circostanze fattuali in nessun modo revocate in dubbio dall'opponente,
limitatosi a dedurre la successiva emersione di comportamenti di possibile rilievo penale posti in essere dalla citata società dei quali, però, non Org_1
aveva fornito alcuna prova. Rilevando, al contrario, il Tribunale che “neppure,
l'ente previdenziale, ha contestato che parte opposta abbia effettivamente prestato la
propria attività lavorativa nei confronti della suddetta società”.
8. Con l'odierno atto d'appello, l' non solo non formula alcuna censura Pt_1
alle motivazioni con le quali il giudice di primo grado ne ha rigettato l'opposizione, quanto addirittura si limita a riproporre letteralmente -e, pertanto, inammissibilmente- le identiche argomentazioni poste ha fondamento del proprio ricorso in opposizione.
La mera riproposizione letterale delle deduzioni già poste a fondamento dell'opposizione e motivatamente rigettate dal Tribunale non consente,
all'evidenza, alcuna revisione critica dell'appellata decisione e vale, da sola, a giustificarne la conferma.
Peraltro, solo in limine, si può ribadire la piena fondatezza di quelle argomentazioni, in nulla scalfite dalle deduzioni dell'appellante.
Quanto alla pretesa nullità, per l'evidente motivo che il decreto ingiuntivo non
è un atto introduttivo del giudizio e la giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante attiene all'ipotesi, affatto diversa, della notifica di atti di integrazione del contradditorio.
Quanto, invece, al merito, perché ancora oggi l' non solo non produce Pt_1
alcun documento attinente l'evocata vicenda penale, ma neppure contesta la pregressa e cessata attività lavorativa che costituisce il presupposto legale dell'indennità di disoccupazione oggetto di domanda.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso a Pt_1
sentenza del Tribunale di Paola del 1\7\2021, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.2.500,00, oltre accessori, con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 12\3\2024.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni