Art. 7. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 7 della Legge 29 dicembre 2000, n. 400
Articolo 6
- Legge 29 dicembre 2000, n. 400
Articolo 7 della Legge 29 dicembre 2000, n. 400
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9 gennaio 2001
9 gennaio 2001