Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/1986, n. 7370
CASS
Sentenza 10 dicembre 1986

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L'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463) - norma che prevede che la pensione di Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura massima - va interpretato nel senso che, verificandosi tale condizione ostativa, la prestazione pensionistica diventa temporaneamente non esigibile senza incidenza alcuna sull'accertata sussistenza del diritto, e tale inesigibilità è destinata a cessare, con il ripristino degli effetti che sono propri dell'accertamento del diritto medesimo, non appena il reddito si riduca al di sotto della prefissata soglia massima. Pertanto il giudice che accerti il diritto a pensione dell'assicurato, anche se con decorrenza anteriore alla legge citata, deve - per poter pronunciare la condanna dell'INPS al pagamento della pensione anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa - accertare altresì, in applicazione dello ius superveniens, la situazione reddituale dell'assicurato medesimo che condiziona la concreta erogabilità della pensione, consegue altresì che il giudicato eventualmente formatosi in difetto della verifica di tale situazione reddituale contiene l'accertamento non solo del diritto alla pensione d'Invalidità ma anche della sua concreta erogabilità, accertamento che non può essere disconosciuto dall'INPS, salva la possibilità di sospendere l'erogazione della pensione per il periodo successivo alla formazione del giudicato predetto. ( Conf 4241/85, mass n 441735).*

In virtù dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica ecc.), nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, il superamento della soglia di reddito, ivi indicata, che impedisce l'attribuzione della pensione d'Invalidità, comporta, ove verificatosi successivamente all'attribuzione della pensione, non la "revoca", ossia la rimozione ex nunc, della pensione medesima - come disposto, invece, nel testo originario dell'art. 8 citato - ma soltanto la "sospensione" della sua corresponsione, che si risolve in una temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica priva di ogni incidenza sull'accertata esistenza del diritto e destinata a cessare con la successiva riduzione del reddito al di sotto della soglia predetta e, comunque, al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, l'entrata in vigore di tale normativa, risultante dagli emendamenti modificativi inseriti dalla legge di conversione, coincide, in Mancanza di diversa disposizione, con la data di entrata in vigore (26 novembre 1983) di tale legge. ( Conf 311/85, mass n 438536).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/12/1986, n. 7370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7370
    Data del deposito : 10 dicembre 1986

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