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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1161 /2023 R.G. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Colletti, Luigi La Valle e Giovanni Sicuso per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale Inail in Messina, Via Garibaldi n. 122/A, attore, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Leda Puleo per procura in atti, convenuta,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo per procura in atti, convenuta,
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 C.F._1 rappresentante pro tempore, convenuto contumace,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2023 l' conveniva in giudizio davanti al Pt_1
Controparte_ Tribunale di Messina la società e Controparte_3 Controparte_2 premetteva che, verso le ore 3.00 del 15 gennaio 2019, i lavoratori e CP_4 , mentre percorrevano l'autostrada A/18 per ragioni di lavoro, erano Persona_1 stati coinvolti in un grave incidente stradale, un maxi tamponamento a catena, causato dalla presenza di copiose macchie d'olio sull'asfalto. Queste macchie, originate dalla perdita di gasolio da un autoarticolato condotto da e di proprietà della Controparte_3 CP_1
assicurato con avevano reso la carreggiata estremamente
[...] Controparte_2 scivolosa, provocando lo sbandamento e l'impatto di numerosi veicoli.
La dinamica del sinistro era stata ricostruita nei dettagli attraverso la consulenza tecnica dell'ing. , incaricato dalla Procura della Repubblica di Messina. Si era Persona_2 accertato che il conducente dell'autoarticolato avrebbe dovuto rendersi conto della perdita di gasolio, sia osservando l'indicatore del carburante, sia constatando personalmente la fuoriuscita sul ponte della nave al porto di Tremestieri. Si era poi evidenziato che, se il conducente avesse tempestivamente avvisato le Autorità competenti, l'incidente non si sarebbe verificato e non si sarebbero prodotti i tre decessi accertati. A seguito delle indagini penali, il G.I.P. aveva disposto il rinvio a giudizio di per omicidio Controparte_3 colposo e lesioni personali colpose, nonché per il delitto di disastro stradale aggravato.
L' illustrava quindi le conseguenze dell'incidente: aveva riportato gravi Pt_1 CP_4 lesioni personali, per le quali l' aveva sostenuto un costo infortunistico complessivo Pt_1 di € 86.228,33, comprensivo di indennità per inabilità temporanea, accertamenti medici e rendita vitalizia per danno biologico e patrimoniale. Tali postumi avevano, infatti, inciso negativamente sulla capacità lavorativa e reddituale dell'infortunato, pregiudicandone la carriera e la possibilità di nuova occupazione.
Per il decesso di , l' aveva costituito ed erogato una rendita vitalizia Persona_1 Pt_1
a favore dei familiari superstiti, con un costo infortunistico di € 527.783,79. Precisava che tale rendita, in ambito civilistico, rappresentava un danno patrimoniale da perdita dei mezzi di sostentamento forniti in vita dal lavoratore deceduto, e che tale danno doveva essere rimborsato all' dai responsabili civili. Pt_1
L' aveva, quindi, esercitato il diritto di surroga ex art. 1916 c.c., chiedendo ai Pt_1 responsabili civili il rimborso delle prestazioni erogate, ma aveva ottenuto solo un acconto di € 52.000,00 da restando inevase le ulteriori richieste di pagamento e Controparte_2
l'invito alla negoziazione assistita. Di conseguenza, l' aveva promosso il presente Pt_1 giudizio.
Ribadiva la responsabilità dei convenuti per il sinistro, attribuendo alla il Controparte_1 difetto di manutenzione del mezzo e a una condotta negligente, Controparte_3 imprudente e imperita, nonché la violazione di specifiche norme del Codice della Strada. Rilevava che l'omessa segnalazione della perdita di gasolio aveva causato una pluralità di sinistri, con decesso e gravi lesioni personali.
L' chiedeva, dunque, che il Tribunale dichiarasse la responsabilità solidale dei Pt_1 convenuti per il sinistro mortale occorso a e per quello occorso ad Persona_1
condannandoli al pagamento della somma complessiva di € 562.012,12, CP_4 oltre interessi e rivalutazione, con riserva di aumento della domanda per eventuali ulteriori prestazioni.
costituitasi in giudizio, rilevava di essere stata convenuta in giudizio senza Controparte_1 aver mai avuto notizia del procedimento prima della ricezione della notifica da parte della cancelleria del Tribunale, lamentando che la notifica dell'atto di citazione non fosse stata effettuata direttamente al legale rappresentante, circostanza che avrebbe inciso negativamente sull'attività difensiva e sul diritto al contraddittorio.
Sottolineava l'omessa integrazione del contraddittorio, evidenziando come parte attrice avesse omesso di citare in giudizio i conducenti degli altri veicoli coinvolti nel sinistro, i quali, omettendo di rispettare i limiti di velocità, avrebbero concorso alla causazione dell'evento.
Richiamava poi la sentenza penale di assoluzione di sostenendo che Controparte_3 la dinamica dei fatti non consentisse di attribuire la responsabilità esclusiva al solo autoarticolato condotto dal ritenendo necessario procedere alla citazione di tutti i CP_3 veicoli che potevano aver avuto incidenza causale nella verificazione del sinistro.
Evidenziava che non vi era prova né della lesione del tubo di scorrimento del gasolio al momento della partenza dal piazzale né di una carenza di manutenzione da parte della
. CP_5
In conclusione, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei Controparte_1 conducenti degli altri autoarticolati, il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento delle istanze attoree, la manleva da ogni responsabilità e condanna al pagamento, da porre a carico della compagnia assicurativa Controparte_2
Si costituiva in giudizio anche chiedendo preliminarmente la riunione Controparte_2 dei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Messina, relativi al medesimo evento stradale, al fine di evitare possibili contrasti di giudicati sulla dinamica dell'incidente.
Eccepiva il limite residuo del massimale di polizza RCA, precisando che la polizza garantiva un massimale di sei milioni di euro per sinistro e che, a seguito dei pagamenti già effettuati a vari danneggiati e all' , il massimale risultava già eroso per un importo di € Pt_1
649.245,00. Si evidenziava che, in caso di condanna, il massimale residuo avrebbe rappresentato il limite dell'obbligazione dell'assicuratore, con esclusione di ogni vincolo di solidarietà passiva oltre tale importo.
Sul piano della responsabilità, contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_2 proposta da parte attrice, sostenendo che la responsabilità preponderante nella causazione del sinistro ricadeva su altri conducenti, in particolare su Controparte_6 Controparte_7
e , per condotte di guida non conformi alle norme di sicurezza Controparte_8 stradale, quali eccesso di velocità, mancata esperienza e abbandono del veicolo sulla carreggiata.
Richiamava la sentenza penale di assoluzione di evidenziando che, Controparte_3 anche ove il Papa avesse assunto una condotta diversa, non si sarebbero evitati gli incidenti e le loro conseguenze.
Contestava, inoltre, il quantum richiesto dall' sostenendo che i criteri utilizzati dall'ente Pt_1 previdenziale non coincidessero con quelli civilistici e che la domanda dovesse essere rigettata per mancanza di prova sia in ordine al danno biologico, sia alla durata del periodo di malattia, sia alla riduzione della capacità di lavoro.
Ribadiva che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale spettava solo in presenza di prova concreta della perdita di utilità economiche da parte dei congiunti superstiti. In merito alla liquidazione del danno patrimoniale futuro, chiedeva di applicare il principio della detrazione del montante di anticipazione. Infine chiedeva che non fosse riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i principi delle Sezioni Unite della Cassazione.
Chiedeva, dunque, nel merito il rigetto della domanda dell' e, in subordine, la Pt_1 riduzione della domanda in proporzione alla responsabilità degli altri soggetti coinvolti, il contenimento dell'eventuale condanna entro il limite del massimale residuo di polizza e la decurtazione delle somme già ricevute in sede stragiudiziale, nonché la non cumulabilità di interessi e rivalutazione.
benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio di talché va Controparte_3 dichiarato contumace.
Con ordinanza del 4 ottobre 2025 veniva rigettata l'istanza di riunione avanzata da
[...]
e la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei conducenti CP_2 degli altri conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro avanzata da Controparte_1
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Prima di entrare nel merito della vicenda, è bene ricordare che la surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'art. 1916 c.c., integra una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore dà notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma ed implica l'opponibilità all'assicuratore delle eccezioni invocabili contro l'assicurato alla suddetta data, per effetto del subingresso dell'uno nella stessa posizione dell'altro (Cass. Civ. n. 9469/04): in altri termini, l'assicuratore che ha corrisposto l'indennizzo per un determinato danno subentra, nei limiti dell'ammontare di quest'ultimo, nei diritti dell'assicurato nei confronti del responsabile stesso del danno (ex plurimis, Cass. Civ., S.U., n. 5246/94); l' quindi, non Pt_1 può pretendere più di quanto abbia versato all'assicurato dal terzo responsabile, il quale, a sua volta, non è tenuto a corrispondere all'istituto assicuratore più di quanto egli debba al danneggiato. Questa interpretazione, peraltro, è stata ritenuta conforme alle finalità dell'istituto della surrogazione, in quanto, se da un lato evita che l'assicurato percepisca due indennizzi per il medesimo danno, dall'altro fa in modo che il danneggiante non sfugga alle conseguenze della propria responsabilità, oltre a consentire all'assicuratore di potenziare la garanzia collettiva a favore della massa degli assicurati, attraverso il recupero di tutte le somme versate all'assicurato a titolo di indennità.
Del resto, avendo come riferimento la natura giuridica della surrogazione, la quale, consiste in una forma peculiare di successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato, la stessa deve esser tutto svincolata dalle singole componenti del danno e comportare, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità versata, il subingresso dell'assicuratore nella complessiva ed unitaria pretesa risarcitoria riconosciuta all'avente diritto.
Secondo la regola generale del processo, incombe sull' l'onere di provare l'assunto Pt_1 posto a fondamento della pretesa, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Ciò premesso, si osserva che nel presente giudizio le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrata la responsabilità di e di nella Controparte_3 Controparte_1 verificazione del sinistro per il quale sono stati erogati gli indennizzi da parte dell' Pt_1
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018,
n. 25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto.
La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (Cass. 19/07/2019, n. 19521; Cass. 31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella – c.d. sentenza di patteggiamento – di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile (Cass. 7/11/2023, n. 31010; Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr.
Cass. 7/11/2023, n. 31010, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione (cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass.
31/05/2024, n. 15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.).
Orbene in atti risulta versata la sentenza penale di assoluzione resa dal Tribunale di Messina
(sent. n. 1260/24, dep. 28.5.2024), dalla quale, alla luce della ricostruzione completa, coerente e comunque non smentita da elementi, si può escludere qualsiasi responsabilità tanto in capo al conducente quanto in capo alla proprietaria del Controparte_3 mezzo Controparte_1
In questa cornice, la ricostruzione del sinistro operata in sede penale evidenzia che nella notte del 15 gennaio 2019, lungo l'A/18 in direzione Messina, tra le progressive chilometriche 13+100 e 12+900, il manto stradale risultò impregnato di gasolio fuoriuscito dal serbatoio destro della motrice condotta da a causa della CP_9 CP_3 rottura accidentale del tratto terminale del tubo collegato all'ugello; la pioggia intensa sopravvenuta alle 02:21 disperse il carburante sull'intera carreggiata, determinando condizioni di estrema scivolosità e una sequenza di incidenti a catena con esiti mortali e lesivi;
i rilievi, i cronotachigrafi, i filmati del CAS, le testimonianze e la consulenza tecnica hanno consentito di quantificare lo sversamento (oltre 500 litri complessivi in circa 25 minuti, con portata, sul tratto in questione, pari a 0,445 l/s) e di localizzare e temporalizzare i successivi urti, nonché di escludere manomissioni o inadeguatezze manutentive del mezzo.
È stato inoltre accertato che ebbe contezza della perdita soltanto dopo l'imbarco, CP_3 intorno alle 02:23, e intervenne immediatamente per arrestarla, non essendo emersi elementi idonei a dimostrare una sua precedente consapevolezza;
la tesi dell'anomalo rapido calo dell'indicatore del carburante è stata correttamente considerata non decisiva in difetto di un obbligo giuridico di osservazione costante dell'indicatore in condizioni notturne e di pioggia.
Quanto al profilo omissivo, pur configurabile in astratto un dovere di pronta informazione alle autorità ai sensi dell'art. 162, comma 3, C.d.S. a far tempo dalla riparazione (circa le
02:31), il giudizio controfattuale svolto in sentenza, alla luce delle tempistiche reali delle comunicazioni operative (COA, CAS, Polizia Stradale), dell'inevitabile genericità del contenuto dell'avviso allora possibile (tratto esteso, quantità e localizzazione indeterminate), dell'ora notturna e del traffico ridotto, ha escluso con argomentata motivazione che una segnalazione in quel preciso frangente avrebbe con elevata probabilità impedito i sinistri verificatisi alle 02:44–02:47; la negazione del nesso causale è stata ancorata ai criteri della «elevata credibilità razionale» elaborati dalla Suprema Corte per i reati omissivi impropri (Cass. pen., sez. IV, 26/05/2022, n. 36044; 09/04/2019, n. 24372), principi che, trasposti sul metro civilistico del “più probabile che non”, confermano, anche in questa sede, l'assenza di prova dell'efficacia impeditiva dell'omessa segnalazione.
Da tali premesse deriva, sul piano soggettivo, l'esclusione di una colpa generatrice dell'evento in capo a non sono ravvisabili violazioni degli artt. 15 e 140 C.d.S., né CP_3 condotte di negligenza, imprudenza o imperizia nella guida.
Deve essere esclusa ogni responsabilità della proprietaria non essendo emersi Controparte_1 in atti indici di culpa in vigilando o di carenze manutentive riferibili alla società, viepiù considerando che nel giudizio penale non è risultato provato alcun difetto di manutenzione del veicolo.
Nel presente giudizio, inoltre, non sono stati introdotti elementi istruttori ulteriori, specifici e contrari, che consentano di sovvertire l'accertamento penale, il quale, per completezza e coerenza logica, può essere utilizzato in questa sede per affermare l'insussistenza della responsabilità tanto del conducente quanto della società proprietaria del mezzo.
Ne consegue che difetta il presupposto essenziale dell'azione di surroga ex art. 1916 c.c. proposta dall' , che richiede l'accertamento della responsabilità civile di un terzo, Pt_1 responsabilità che qui deve negarsi sia sotto il profilo della condotta commissiva che sotto quello omissivo, anche alla luce del mancato superamento, sul piano probatorio, della soglia del “più probabile che non” quanto all'efficacia impeditiva dell'avviso.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolare complessità della vicenda oggetto di causa. La dinamica del sinistro, come emerso sia in sede penale che nel corso del presente procedimento, si è caratterizzata per una straordinaria complessità tecnica e fattuale, che ha richiesto approfondite indagini istruttorie, consulenze tecniche articolate e l'analisi di una pluralità di elementi probatori, anche di natura scientifica e documentale. Va inoltre valorizzato che, al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era ancora intervenuta la sentenza penale di assoluzione, la quale ha fornito una ricostruzione dettagliata e risolutiva dei fatti solo in una fase successiva rispetto all'avvio della causa civile.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta dall' Pt_1 compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Messina il 21 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza