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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/10/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 490/2025 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b,
come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dai funzionari delegati Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott. Avv. Raffaele
Cortese ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' di , Controparte_2 CP_1
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti
così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze Tribunale di Treviso
dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa
disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario:
IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente
con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e,
conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in
successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei
36 mesi;
E, PER L'EFFETTO,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, pari ad una indennità nella misura compresa,
tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, come disposto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come è stato aggiornato e modificato con Decreto Legge del 16 settembre 2024, n.131
convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166;
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente
all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto,
medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
- 2 - Tribunale di Treviso
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo
Unificato.
Per parte resistente:
“che il Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o
eccezione, voglia così giudicare:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 codice civile,
del diritto alla corresponsione di qualsivoglia emolumento comunque riconducibile ai rapporti di
lavoro instaurati dal ricorrente con l'Amministrazione resistente fino all'anno scolastico
2018/2019;
2) nel merito, respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte nei confronti della resistente
Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in ragione di
tutti i motivi supra esposti;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiarare che non
spetta alla stessa il richiesto cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, cumulo vietato
da specifica normativa in materia di pubblico impiego (D.M.
1.9.1998 del Ministero del Tesoro e
circolare 23.12.1998 n. 83);
4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese le spese processuali
previste dall'art. 152 bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 183 del 2011.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, adiva l'intestato tribunale al fine Parte_1
di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione con l'Amministrazione per un periodo eccedente i limiti normativi (dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025) e, conseguentemente, per ottenerne la condanna
- 3 - Tribunale di Treviso
del convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CP_1
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto alla corresponsione di qualsivoglia emolumento comunque riconducibile ai rapporti di lavoro instaurati fino all'anno scolastico 2018/2019, e contestando nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria attorea, in quanto infondata in diritto.
Dato il carattere documentale del giudizio e vertendo il medesimo su questioni meramente giuridiche, la causa è stata trattata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. e viene quindi decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'odierno attore è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
L'orientamento dell'intestato ufficio (si veda su di una vicenda del tutto sovrapponibile a quella odierna, la sentenza Trib. Treviso n. 443/2023) si è da tempo conformato ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione in plurime occasioni, la quale, nel ribadire l'impossibilità di pervenire a una stabilizzazione del rapporto dei docenti di religione mediante la conversione in rapporto di lavoro a T.I., ha comunque riconosciuto il diritto del docente di religione cattolica, assunto con contratti a termine di durata complessiva superiore a 36 mesi continuativi, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata indizione dei relativi concorsi con cadenza almeno triennale, come previsto dalla peculiare disciplina che riguarda tale tipologia di docenti.
A tale riguardo, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di Cass. n.
12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del
2022; n. 24760 del 2022, con le quali sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
“nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella
scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
- 4 - Tribunale di Treviso
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque
senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di
indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per
ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una
durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi
di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione,
anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183 del
2010 (poi, art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno
sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo
indeterminato”;
“i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata
annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione
collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge,
ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla
necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario
all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere
procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1
fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova
della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In particolare, questo giudice ritiene pienamente condivisibile il ragionamento espresso nella motivazione della sentenza Cass. Sez. L. 18698/2022 che perviene alle seguenti conclusioni:
“In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo
automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non
accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
- 5 - Tribunale di Treviso
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il
futuro e per le tre annualità successive” puntualizzando che “I predetti diritti restano altresì
indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato
mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità”
Il parametro di liquidazione di tale voce di danno può essere tratto dalle previsioni dell'articolo 36,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato con Decreto Legge del 16
settembre 2024, n.131 convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.
Venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria e non retributiva, il termine di prescrizione da applicare è necessariamente quello ordinario decennale e decorre dall'ultimo dei contratti illegittimi.
(cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza 30.10.2024 n. 1149)
Nel caso in esame, dovendo comunque escludere dal computo le prime tre annualità (a.s.
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), in relazione alle quali non è possibile configurare un illecito,
l'abuso si apprezza a partire dal quarto contratto, cioè dall'anno scolastico 2010/2011, sicché il periodo di abusiva reiterazione va dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2024/2025, per un totale di 15 anni.
Considerata la durata complessiva del rapporto abusivo (15 anni), si ritiene dunque equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che si liquida, all'attualità, in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
come stabilito dall'art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001 (tra un minimo di 4 e un massimo di 24
mensilità).
Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi a tasso legale ex art. 1284, co. 1
c.c. dalla data della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 con applicazione dei minimi tabellari ed esclusione del compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, di un importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c., dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. condanna il a rimborsare in favore del ricorrente le Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 118,50 per anticipazioni e in euro 2.109,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione del pagamento in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 7 -
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 490/2025 da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Naso Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b,
come da procura alle liti allegata al ricorso;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dai funzionari delegati Dott. Avv. Stefano Rozza e Dott. Avv. Raffaele
Cortese ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' di , Controparte_2 CP_1
sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertati i fatti
così come dedotti nelle premesse del presente ricorso e accertate le inadempienze Tribunale di Treviso
dell'Amministrazione convenuta, accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, previa
disapplicazione della normativa nazionale configgente con il diritto comunitario:
IN VIA PRINCIPALE:
1. accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in
atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente
con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e,
conseguentemente
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla
illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in
successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei
36 mesi;
E, PER L'EFFETTO,
3. condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso
reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, determinato in conformità
dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente, pari ad una indennità nella misura compresa,
tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, come disposto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
così come è stato aggiornato e modificato con Decreto Legge del 16 settembre 2024, n.131
convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166;
4. condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente
all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto,
medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
- 2 - Tribunale di Treviso
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo
Unificato.
Per parte resistente:
“che il Tribunale di Treviso, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o
eccezione, voglia così giudicare:
1) in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 codice civile,
del diritto alla corresponsione di qualsivoglia emolumento comunque riconducibile ai rapporti di
lavoro instaurati dal ricorrente con l'Amministrazione resistente fino all'anno scolastico
2018/2019;
2) nel merito, respingere tutte le domande, anche istruttorie, proposte nei confronti della resistente
Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, in ragione di
tutti i motivi supra esposti;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiarare che non
spetta alla stessa il richiesto cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, cumulo vietato
da specifica normativa in materia di pubblico impiego (D.M.
1.9.1998 del Ministero del Tesoro e
circolare 23.12.1998 n. 83);
4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, comprese le spese processuali
previste dall'art. 152 bis c.p.c., come introdotto dalla legge n. 183 del 2011.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, adiva l'intestato tribunale al fine Parte_1
di sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione con l'Amministrazione per un periodo eccedente i limiti normativi (dall'a.s. 2007/2008 all'a.s. 2024/2025) e, conseguentemente, per ottenerne la condanna
- 3 - Tribunale di Treviso
del convenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi ai sensi dell'art. 36, comma 5, del CP_1
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si costituiva in giudizio parte convenuta, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., del diritto alla corresponsione di qualsivoglia emolumento comunque riconducibile ai rapporti di lavoro instaurati fino all'anno scolastico 2018/2019, e contestando nel merito la fondatezza della domanda risarcitoria attorea, in quanto infondata in diritto.
Dato il carattere documentale del giudizio e vertendo il medesimo su questioni meramente giuridiche, la causa è stata trattata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. e viene quindi decisa nei termini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'odierno attore è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
L'orientamento dell'intestato ufficio (si veda su di una vicenda del tutto sovrapponibile a quella odierna, la sentenza Trib. Treviso n. 443/2023) si è da tempo conformato ai principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione in plurime occasioni, la quale, nel ribadire l'impossibilità di pervenire a una stabilizzazione del rapporto dei docenti di religione mediante la conversione in rapporto di lavoro a T.I., ha comunque riconosciuto il diritto del docente di religione cattolica, assunto con contratti a termine di durata complessiva superiore a 36 mesi continuativi, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata indizione dei relativi concorsi con cadenza almeno triennale, come previsto dalla peculiare disciplina che riguarda tale tipologia di docenti.
A tale riguardo, si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni di Cass. n.
12262/2023; Cass. n. 7518 del 2023, Cass. n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del
2022; n. 24760 del 2022, con le quali sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
“nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella
scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della
- 4 - Tribunale di Treviso
contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque
senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di
indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per
ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una
durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi
di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro-unitario, con applicazione,
anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. n. 183 del
2010 (poi, art. 28, co. 2, D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno
sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo
indeterminato”;
“i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata
annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione
collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge,
ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla
necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario
all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere
procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a CP_1
fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova
della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
In particolare, questo giudice ritiene pienamente condivisibile il ragionamento espresso nella motivazione della sentenza Cass. Sez. L. 18698/2022 che perviene alle seguenti conclusioni:
“In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo
automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non
accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario.
- 5 - Tribunale di Treviso
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il
futuro e per le tre annualità successive” puntualizzando che “I predetti diritti restano altresì
indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato
mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità”
Il parametro di liquidazione di tale voce di danno può essere tratto dalle previsioni dell'articolo 36,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato con Decreto Legge del 16
settembre 2024, n.131 convertito dalla L. 14 novembre 2024, n. 166.
Venendo in rilievo un'obbligazione risarcitoria e non retributiva, il termine di prescrizione da applicare è necessariamente quello ordinario decennale e decorre dall'ultimo dei contratti illegittimi.
(cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza 30.10.2024 n. 1149)
Nel caso in esame, dovendo comunque escludere dal computo le prime tre annualità (a.s.
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), in relazione alle quali non è possibile configurare un illecito,
l'abuso si apprezza a partire dal quarto contratto, cioè dall'anno scolastico 2010/2011, sicché il periodo di abusiva reiterazione va dall'a.s. 2010/2011 all'a.s. 2024/2025, per un totale di 15 anni.
Considerata la durata complessiva del rapporto abusivo (15 anni), si ritiene dunque equo riconoscere un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che si liquida, all'attualità, in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
come stabilito dall'art. 36, co. 5, D. Lgs. 165/2001 (tra un minimo di 4 e un massimo di 24
mensilità).
Tale importo dovrà essere maggiorato degli interessi compensativi a tasso legale ex art. 1284, co. 1
c.c. dalla data della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 con applicazione dei minimi tabellari ed esclusione del compenso per la fase istruttoria, tenuto conto della limitata attività svolta e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
- 6 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, di un importo pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c., dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2. condanna il a rimborsare in favore del ricorrente le Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 118,50 per anticipazioni e in euro 2.109,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione del pagamento in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Treviso, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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