Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 188/2024 trattenuta in decisione in data 18.3.2025 avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Villella – giusta procura in atti;
Ricorrente E
C.F. ; Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.2.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 11.8.1994 e che dall'unione Controparte_1 nascevano quattro figli, (cl. 1996 – maggiorenne e coniugata), (cl. 1999 – Per_1 Per_2 maggiorenne ma non autosufficiente), (cl. 2005 - maggiorenne ma non Parte_2 autosufficiente) e (cl. 2018) – chiedeva, per i motivi meglio indicati in Persona_3 ricorso, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici
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assegnazione a Per_ sé della casa coniugale ove vivranno anche le figlie e maggiorenni Parte_2 ma non autonome;
mantenimento per i tre figli nella misura complessiva di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mantenimento per sé di € 200,00 mensili )
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – non si costituiva il resistente, pertanto, sulla verificata regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia;
indi - sentita la ricorrente, autorizzata la discussione orale - la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
1. Sullo status
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C. C. la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, infatti, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, come chiarito dalla Suprema Corte, “...a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti' , il che nel caso di specie è desumibile anche dal disinteresse alla declaratoria ex adverso invocata.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art 151 co 1 cc.
2. Sull'affidamento, collocamento e calendario di visita del figlio minore
In sede di comparizione personale, la ricorrente ha chiesto di lasciare invariato l'attuale e rodato equilibrio che vede sostanziale libertà di incontri tra padre e figlio, previo accordo tra i genitori, in quanto garantisce la presenza del padre e non turba i rapporti genitoriali.
La maggiore età delle figlie e esime il Collegio dall'assunzione Per_2 Parte_2 di provvedimenti in merito, mentre, per quanto attiene il figlio minore Per_3
, ritiene il Collegio di poter, dunque, confermare l'affido condiviso con
[...] collocazione dell'ultimogenito presso la madre a cui va conseguentemente assegnata la casa coniugale, mantenendo, previo accordo, libertà e ampiezza nel diritto di visita padre/figlio minore, similmente all'attuale, consolidato e pacifico stato di fatto.
3) Sul contributo al mantenimento per sé e per i figli
Pag. 2 di 4 La ricorrente, al verbale di udienza del 18.3.2025, ha rinunciato espressamente al proprio mantenimento, mentre ha insistito nel riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del resistente e a favore dei figli nella misura complessiva di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Orbene, indiscusso il mantenimento del figlio minore, ritiene il Collegio che anche le figlie e seppur oggi entrambe maggiorenni, non Per_2 Parte_2 hanno ancora raggiunto l'autosufficienza economica: la prima ha completato gli studi di estetista ma ad oggi svolge solo lavori occasionali;
la seconda ha completato gli studi superiori e vorrebbe iscriversi alla Facoltà di Veterinaria, il che depone per il riconoscimento dell'obbligo di contribuire al loro mantenimento a carico del genitore non collocatario.
L'ordinamento, conformemente ai principi costituzionali, pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147
c.c.), disciplinando, all'art. 148 c.c. e all'art. 316 bis c.c., il concorso negli oneri relativi, che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive “sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”1. ; inoltre, “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010,n. 16551).
Lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli.
Orbene, nel caso che ci occupa, da un lato, non sono state dimostrate particolari abitudini ovvero un tenore di vita oltre la media goduto dalle figlie in costanza di matrimonio, dall'altro, non può non evidenziarsi come le condizioni di salute della secondogenita (diabetica con necessità di terapie e cure giornaliere, oltre che di Per_2 prodotti alimentari specifici); e le aspirazioni della terzogenita Parte_2
(iscrizione all'università e futura frequentazione degli studi in una città universitaria), siano foriere di maggiori esborsi e di maggiori necessità anche quotidiane2. 1 Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. In definitiva, pertanto, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024). 2 “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai Pag. 3 di 4 Sulla scorta di ciò, ritiene il Collegio equo determinare la misura del contributo di mantenimento ordinario dei figli e in € Per_2 Parte_2 Persona_3
200,00 mensili cadauno (€ 600,00 complessivi), oltre rivalutazione monetaria e al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA di VV.
4) Sulle spese di lite
Nulla per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate attesa la natura della causa e la sostanziale assenza di contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e – smg -; Parte_1 Controparte_1
B. Dispone l'affido condiviso del figlio minorenne , con Persona_3 collocazione presso la madre a cui per l'effetto va assegnata la casa coniugale;
C. incontri liberi tra padre e figlio minorenne previo accordo con la madre;
D. Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Per_2 Parte_2 Per_3
- un assegno mensile di complessivi € 600,00 (€ 200,oo per figlio) da
[...] rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT/Foi, da corrispondere con modalità tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia;
E. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dinami (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 1994, Parte II, Serie A, Atto n. 19);
F. Spese compensate.
Così deciso nella CC da remoto del 28.3.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (da ult. Sez.
1 - Ord. n. 13664 del 29/04/2022 (sez. 6 - 1 Ord. n. 25420 del 17/12/2015 sez. 1, Sent.n. 17055 del 03/08/2007).
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