Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3948/2025
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 04/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Erika Ivalù Pampalone, chiamata la causa R.G. n. 3948 dell'anno 2025
Sono presenti: per parte ricorrenti l'avv. Luigi Fortunato in sostituzione dell'avv. Lufrano;
per il resistente nessuno è presente sino alle ore 11.20.
l'avv. Fortunato rappresenta di avere ritualmente notificato l'ordinanza di muta- mento del rito e chiede quindi che la causa sia decisa, riportandosi ai propri atti nei quali insiste.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio dichiarando la contumacia do PO . CP_1
Alle ore 18.00, terminata al Camera di consiglio, deposita la sentenza che segue in calce, omettendo la lettura prescritta dall'art. 429 c.p.c. per l'assenza di persone in aula.
La Giudice
Erika Ivalù Pampalone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dottoressa Erika Ivalù
Pampalone, nel giudizio pendente al n. 3948 dell'anno 2025 pendente tra
(C. F. e P.IVA ), in persona del Suo institore, , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via N. Turrisi n. 13 presso lo studio dell'Avv. Maria
Lufrano, che la rappresenta e difende come da procura presente in atti.
Ricorrente
E
(C. F. ) nata a [...] il [...], re- Controparte_2 C.F._1 sidente a Palermo in via Cangiamila Francesco E. le n. 11.
Resistente contumace
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per morosità (uso commerciale)
****
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
DISPONE la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1 CP_2
, in data 30.05.2019, avente ad oggetto l'immobile destinato ad uso commerciale, si-
[...]
to in Palermo, via 4 Aprile, n. 14, iscritto al NCEU alla partita 1021696, foglio 133/92 sub
62, categoria C1.
CONDANNA al rilascio del sopra indicato immobile in favore di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pre tempore, fissando per l'esecuzione la Parte_1 data del 4.7.25;
CONDANNA al pagamento, in favore di in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante pre tempore, di € 9.525,00 a titolo di canoni insoluti sino al 30 novem- bre 2024 oltre canoni maturati e maturandi sino rilascio ed oltre interessi da ciascuna sca- denza sino al soddisfo, nonché di € 656,00 per imposta di registro;
CONDANNA al pagamento, in favore di di complessive Controparte_2 Parte_1
€ 2.540,00, oltre spese vive, quantificate in € 70,00, IVA, C.p.a. e spese generali (in misura pari al 15%), a titolo di rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di lo- cazione d'immobile ad uso commerciale per morosità nel pagamento dei canoni di loca- zione, proposta da contro (rispettivamente locatrice e conduttri- Parte_1 Controparte_2 ce), avente ad oggetto l'immobile destinato ad uso commerciale, sito in Palermo, via 4
Aprile, n. 14, iscritto al NCEU alla partita 1021696, foglio 133/92 sub 62, categoria C1.
Più nel dettaglio, il ricorrente ha rappresentato in seno all'atto introduttivo: (i) che le parti avevano stipulato il 30 maggio 2019 un contratto di locazione, regolarmente registra- to presso l'Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2019 al n. 009003 serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sopra descritto;
(ii) che il canone di locazione è stato pattuito tra le par- ti nella misura di € 8.400,00 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili di importo pari ad €
700,00 ciascuna;
(iii) che la conduttrice si è resa morosa a decorrere dal mese di maggio 2023, omettendo il pagamento dei canoni di locazione nonché degli oneri accessori, consi- stenti nel consumo idrico e nella quota parte dell'imposta di registro dovuta per i rinnovi contrattuali, per un ammontare complessivo di € 10.748,00, di cui € 9.525,00 a titolo di ca- noni, € 656,00 per imposta di registro ed € 567,00 per consumi idrici sino al 31.12.23 (iv) che ogni diffida a pagare è risultata vana, non avendo la resistente sanato la sua morosità
All'udienza di convalida dello sfratto, ritenuta l'incompatibilità tra il citato procedi- mento sommario e la notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il Tribunale, con provve- dimento contenuto nel verbale di udienza del giorno 26.3.25, ritualmente notificato alla re- sistente- ha disposto -ex art. 667 c.p.c.- la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio.
Quindi, all'udienza odierna, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione con contestuale intimazione di sfratto.
***
Venendo, quindi, alla disamina della domanda attorea, occorre ricordare, che “in te- ma di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione con- trattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allega- zione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è grava- to dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimen- to” (v., per tutte, Cass. n. 15659/2011; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass.
Sezioni Unite n. 13533/2001).
Nel caso di specie, quindi, il ricorrente producendo in giudizio il contratto Parte_1
di locazione stipulato con la resistente contumace, ha provato la fonte negoziale del pro- prio diritto di credito e, allegando l'inadempimento da parte della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone di locazione (pattuito nella misura di euro 700.00 mensili) a far data dal mese di maggio 2023, ha assolto l'onere probatorio su esso gravante.
Dal proprio canto, la conduttrice, non costituendosi in giudizio, non ha provato il fat- to estintivo dell'altrui pretesa, ossia di avere corrisposto il canone di locazione cui era te- nuto per le mensilità qui in rilievo.
Ciò posto, non vi è dubbio che il mancato pagamento del canone per un periodo esteso come quello in esame costituisca inadempimento grave e tale, quindi, da legittimare
-con riferimento all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento deve essere di “non scarsa importanza” - la domanda di risoluzione contrattuale proposta dal locatore ai sensi dell'art. 1453 c.c.
All'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione segue la condanna della conduttrice al rilascio dell'immobile locato, per la cui esecuzione si reputa congruo fissare, in considerazione dell'entità della mora, la data del 4.7.25.
In considerazione delle sopra esposte ragioni va altresì accolta la domanda di con- danna del conduttore al pagamento dei canoni rimasti insoluti sino alla data odierna.
PO va, pertanto, condannata al pagamento della somma, indicata in € CP_1
9.525,00, a titolo di canoni insoluti sino al 30 novembre 2024, oltre ai canoni maturati e ma- turandi sino al rilascio ed oltre interessi legali da ciascuna scadenza fino al soddisfo ed ol- tre € 656,00 a titolo di quota parte dell'imposta di registro gravante sul conduttore (come comprovato dai documenti allegati).
Non può invece riconoscersi il rimborso degli oneri accessori inerenti i consumi idri- ci, trattandosi di domanda non supportata da alcun elemento di prova.
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Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate come da di- spositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (parametri minimi per fase di stu- dio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività concretamente svolta e della semplicità dell'accertamento devoluto al Tribunale).
Palermo, 4.6.25
LA GIUDICE
Erika Ivalù Pampalone