Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2362/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. GALANTE Parte_1
SALVATORE);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. LA TONA ALESSANDRO ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dall'udienza cartolare di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 15.10.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 676 dei 22-25.10.2024;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
2. Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 26.05.2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
3. Hanno, inoltre, compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili contenuti all'interno della casa coniugale;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento
l'uno dall'altro;
4. I coniugi sono d'accordo al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
5. Le spese del presente procedimento fino alla omologazione, restano a carico delle parti, in ragione di metà per ciascuna;
6. La dimora coniugale ubicata nel Comune in Bagheria (Pa), via Sant'Agata n. 4, continuerà ad essere abitata dal sig. unitamente al figlio CP_1 Persona_1
7. I coniugi chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
4. Il ricorso va senz'altro accolto, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 12/08/2003, da , nata a PALERMO in [...] Parte_1
23/11/1983 e da , nato a [...] in data [...], iscritto nei registri CP_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 58, parte I, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.