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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De NE, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 14.11.2024 e vertente t r a
(c.f. , con l'avv. Angelo Maxmilien Benvenuto;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e n. a Licata (AG) l'11.08.1958, c.f.: , ivi residente, via CP_1 C.F._2
RE EL, 25;
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo che fosse dichiarato che fra le parti si era costituito un contratto di comodato precario sin dal 2021 avente ad oggetto l'appartamento sito in Licata, via RE EL, 25, primo piano, (in Catasto F. 104,
part. 332, sub. 5, zona cens. 2, categ. A/3, classe 3) di cui il sig. ha Parte_1
asserito di essere proprietario. Di conseguenza, ha chiesto di ritenere e dichiarare risolto il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti e per l'effetto, in considerazione
1 dell'occupazione sine titulo da parte della sig.ra , ordinare alla predetta il CP_1
rilascio immediato dell'appartamento in favore del sig. , libero e vuoto di Parte_1
persone e cose.
La resistente , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
Successivamente alla notificazione del ricorso, con note scritte del 30.4.2025, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dalla resistente PEC di disponibilità alla consegna delle chiavi (doc. 2) e, successivamente in data 17.04.2025 la parte resistente ha provveduto alla consegna delle chiavi (doc. 3). Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce della consegna delle chiavi deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il ricorrente non riveste più interesse alla coltivazione del ricorso, come da egli stesso dichiarato.
In ordine alla soccombenza virtuale, l'incertezza dell'affermazione del diritto del ricorrente in relazione al rapporto di comodato ex art. 1803 c.c. alla luce della sola documentazione versata in atti con l'atto introduttivo, unitamente alla contumacia della resistente, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 27.11.2025
Il giudice
MA De NE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice, MA De NE, a seguito della discussione della causa, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in data 14.11.2024 e vertente t r a
(c.f. , con l'avv. Angelo Maxmilien Benvenuto;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e n. a Licata (AG) l'11.08.1958, c.f.: , ivi residente, via CP_1 C.F._2
RE EL, 25;
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta cui si rinvia.
MOTIVAZIONE
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo che fosse dichiarato che fra le parti si era costituito un contratto di comodato precario sin dal 2021 avente ad oggetto l'appartamento sito in Licata, via RE EL, 25, primo piano, (in Catasto F. 104,
part. 332, sub. 5, zona cens. 2, categ. A/3, classe 3) di cui il sig. ha Parte_1
asserito di essere proprietario. Di conseguenza, ha chiesto di ritenere e dichiarare risolto il contratto di comodato precario intervenuto tra le parti e per l'effetto, in considerazione
1 dell'occupazione sine titulo da parte della sig.ra , ordinare alla predetta il CP_1
rilascio immediato dell'appartamento in favore del sig. , libero e vuoto di Parte_1
persone e cose.
La resistente , ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_1
Successivamente alla notificazione del ricorso, con note scritte del 30.4.2025, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dalla resistente PEC di disponibilità alla consegna delle chiavi (doc. 2) e, successivamente in data 17.04.2025 la parte resistente ha provveduto alla consegna delle chiavi (doc. 3). Ha chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Alla luce della consegna delle chiavi deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il ricorrente non riveste più interesse alla coltivazione del ricorso, come da egli stesso dichiarato.
In ordine alla soccombenza virtuale, l'incertezza dell'affermazione del diritto del ricorrente in relazione al rapporto di comodato ex art. 1803 c.c. alla luce della sola documentazione versata in atti con l'atto introduttivo, unitamente alla contumacia della resistente, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 27.11.2025
Il giudice
MA De NE
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