Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6346/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 04/02/2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. DAMIANO FRANCESCO, presso il quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. PIROZZI GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 04/02/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in data 08/05/2014 in Castel Per_ Volturno – dal quale è nato un figlio ( , nato il [...]) – e altri provvedimenti. Parte resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di divorzio e chiesto diversi provvedimenti
Infine, all'udienza del 04/02/2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto il seguente accordo:
1. Il padre potrà prelevare il minore il giovedì alle ore 13,30 e lo riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina, il minore pernotterà, pertanto, con il padre. A fine settimana alternati preleverà il minore il venerdì sera alle ore 20,00 e lo accompagnerà a scuola il lunedì mattina, il minore, pertanto, pernotterà con il padre.
2. La pensione di invalidità sarà gestita di comune accordo, in particolare, la sig.ra
potrà prelevare € 250,00 mensilmente da destinare alle necessità del Parte_1 minore. La restante parte sarà accumulata nell'interesse del minore e gestita di comune accordo. Le spese straordinarie saranno individuate sulla base del Protocollo Nazionale Forense.
3. Ferme le altre condizioni della separazione.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata dal Tribunale di S. Maria C.V. con decreto di omologa del 15.02.2022.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione (anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli porre alla base della presente decisione.
Le spese processuali vanno compensate integralmente in considerazione del raggiungimento degli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 6346/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Castel Volturno (CE) l' 08/05/2014 da , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 27/01/1984 -atto n.16, P.I, anno 2014-;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO secondo quanto previsto dall'art. 10 L. 1/12/1970 n. 898 per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396);
c) adotta le statuizioni accessorie indicate in parte motiva;
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 05/02/25
Il Presidente Dott.ssa Giovanna Caso