TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO GIOVANNI, Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a pignoramento per crediti previdenziali
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.07.2020, L , a seguito Parte_1 dell'accoglimento dell'istanza di sospensio are iscritta presso il Tribunale di Isernia con NGE 253/18 disposta con ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 28.04.20 all'esito della fase cautelare dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dalla sig.ra , procedeva all' introduzione del Controparte_1 relativo giudizio di merito ex art. 618 b vedere definitivamente accertata: a) l'infondatezza dell'eccepita inesistenza dell'intimazione e delle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec (titoli esecutivi sottesi al pignoramento impugnato) per essere stati i predetti atti notificati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 d.p.r. 602/73; b) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per violazione delle disposizioni di cui all'art. 62, comma 1-bis, d.p.r. 602/73; c) l'infondatezza dell' eccepita illegittimità del pignoramento per inesistenza del credito di natura. Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva del 19.02.21, la sig.ra , insistendo CP_1 per l'accertamento della nullità del pignoramento mobiliare esegui Ufficiale di Riscossione in data 11.07.18 sia per violazione delle disposizioni di cui all'art. 62 d.p.r. 602/73, sia per insussistenza del credito previdenziale portato a riscossione, come provato dagli estratti di ruolo depositati. La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 04.12.2024, tenuto conto delle note ritualmente depositate dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito. 2.1. In primo luogo, è infondata l'eccezione di inesistenza dell'atto di pignoramento e delle cartelle previdenziali notificate a mezzo pec, in quanto dalla documentazione depositata si evince che gli atti notificati presentano regolare firma digitale (formato PADES). Sulla ritualità della notifica a mezzo pec, così come eseguita, si può richiamare, ex multis, Corte di Cassazione - Ordinanza numero 26099 del 27 settembre 2021, secondo la quale :“ […] correttamente la CTR ha ritenuto che le tre cartelle di pagamento impugnate fossero state ritualmente notificate alla società ricorrente a mezzo PEC, atteso che, per la validità di detta notifica, non era necessario che i documenti trasmessi avessero estensione "p7m", essendo sufficiente che essi avessero estensione "pdf"; che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, nel quale il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche secondo il diritto euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf"”. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già affermato, in tema, che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417). 2.2. In relazione alla seconda censura formulata dall'opponente relativa alla nullità del pignoramento per violazione dell'art. 62, comma 1- bis, del d.p.r. 602/73, per omesso avvertimento al debitore, in considerazione della natura strumentale dei beni pignorati, che il primo incanto non avrebbe avuto luogo prima che fossero decorsi trecento giorni dal pignoramento, la stessa è infondata in quanto alcuna violazione della normativa richiamata si riscontra nel caso di specie, proprio in considerazione del tenore della norma speciale che, non prevede a pena di nullità dell'atto di pignoramento l'indicazione del termine entro il quale avrà inizio l'esecuzione. Ed infatti, non potendo condividere quanto rilevato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, la norma speciale richiamata specifica il termine che deve decorrere tra la data di pignoramento e la fissazione della vendita per incanto e non anche che tale indicazione debba essere inserita nell'atto di pignoramento, tanto che l'avvertimento contenuto a pag. 3 dell'atto di pignoramento non afferisce l'inizio dell'attività di vendita da parte dell' che, invero, verrà effettuata, in virtù di apposita Controparte_2 con dei termini di legge richiamati dalla normativa speciale sopra citata in iderazione della natura del bene sottoposto a pignoramento. 2.3. Anche il terzo motivo di opposizione proposto dalla sig.ra , ossia CP_1
l'illegittimità del pignoramento per non debenza degli importi, non è meritevole di accoglimento. Infatti, sulla base della documentazione depositata in atti (all. F. doc.7 della fase cautelare, nel fascicolo della resistente), emerge la infondatezza della censura in relazione ai crediti di natura previdenziale portati nelle cartelle sottese all'intimazione, avendo il Tribunale per le cartelle di natura tributaria dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, precisando che era già stata presentata impugnazione dell'intimazione per gli stessi motivi di cui al punto III) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e che la relativa pronuncia che, tra l'altro, aveva circoscritto la giurisdizione ai soli crediti di natura tributaria era stata impugnata dall' , mentre Parte_1 alcuna contestazione in ordine all'interven elazione alle cartelle n. 05320170001218152000, 05320180000207566000, 05320180000256150000 anch'esse sottese al pignoramento e per due delle quali, comunque, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al fine di analizzare il motivo di opposizione, in relazione ai crediti rientranti nella giurisdizione di questo Giudice, occorre ribadire che la debitrice eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza del credito portato nelle 14 cartelle (relative sia a crediti di natura tributari che non tributaria) sottese all'intimazione, in quanto le stesse sarebbero state quasi tutte integralmente pagate come provato dagli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della Riscossione in data 30.05.17. Tuttavia, dagli estratti di ruolo aggiornati delle cartelle sottese al pignoramento (v. all. F doc. 7 comparsa fase cautelare) si evince la permanenza del carico di ruolo, in quanto gli estratti di ruolo posti a base dell'eccezione della debitrice sono stati rilasciati dall
[...]
in data 30.05.17 al netto delle istanze di definizione agevolata pr Controparte_3 dall'opponente (v. all. F doc. 11 comparsa di costituzione fase cautelare). Come provato dall' di seguito si elencano le cartelle sottese Parte_1 all'intimazione 053 divise in base alle istanze di definizione agevolata presentate dall'opponente: a) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n.05320050000430506000 ( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n.05320060005272549000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320110002041316000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320120000121148000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla Contribuente in data 21.04.17 prot. 3196333 ( ( all. F doc. 12 comparsa fase cautelare ); b) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n. 05320110000394105000 ( contiene iscrizione a ruolo sia di crediti di natura tributaria che di natura previdenziale, quest'ultimi importi sono stati interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 d.l. 119/18)
- n. 05320120001563456000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320140002380913000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320150001675409000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla contribuente in data 21.04.17 prot. 3198024 ( all.13 comparsa fase cautelare) c) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n. 05320110000129354000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale)
- n. 05320140000378577000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale)
- n. 05320150000353488000 (contiene iscrizione a ruolo sia di crediti di natura tributaria che di natura previdenziale)
- n. 05320160000201237000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla contribuente in data 21.04.17 prot. 3198026 (all.14 comparsa fase cautelare); d) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alla cartella n. 0532013000132700001 ( relativa a crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dal coobbligato in CP_4 data 21.04.17 prot. 3201663 (all.15 comparsa fase cautelare). Le cartelle per le quali risultano effettuati, solo dei pagamenti parziali sono le seguenti:
•per la cartella n. 05320110000129354000 sono presenti pagamenti dal 30/11/2012 al 31/08/2015 per un totale di € 1.413,15 ed un residuo di € 9.280,84;
•per la cartella 05320140000378577000 sono presenti pagamenti dal 22/01/2015 al 20/08/2015 per un totale di € 2.058,73 ed un residuo di € 26.895,43; Non è, invece, presente alcun pagamento:
•per la cartella n. 05320150000353488000
•per la cartella n. 05320160000201237000
•per la cartella n. 05320170000239733000
•per la cartella n. 05320180000207566000 Da quanto sopra riportato, emerge l'inidoneità probatoria degli estratti di ruolo del 30.05.17 allegati dalla ricorrente in ordine all'insussistenza del credito sotteso al pignoramento impugnato, e si insiste per il definitivo rigetto del terzo motivo di opposizione. Dal rigetto della censura di nullità del pignoramento per inesistenza del credito sotteso discende la conferma dell'efficacia dell'atto esecutivo. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale del lavoro di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In accoglimento del ricorso di , accerta e dichiara Controparte_2
l'efficacia dell'atto di pignoramen evidenziali sottesi, indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessivi € 1.359,00 per c Parte_1
.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 07/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 273 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 04.12.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO GIOVANNI, Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a pignoramento per crediti previdenziali
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 07.07.2020, L , a seguito Parte_1 dell'accoglimento dell'istanza di sospensio are iscritta presso il Tribunale di Isernia con NGE 253/18 disposta con ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 28.04.20 all'esito della fase cautelare dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposta dalla sig.ra , procedeva all' introduzione del Controparte_1 relativo giudizio di merito ex art. 618 b vedere definitivamente accertata: a) l'infondatezza dell'eccepita inesistenza dell'intimazione e delle cartelle di pagamento notificate a mezzo pec (titoli esecutivi sottesi al pignoramento impugnato) per essere stati i predetti atti notificati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26 d.p.r. 602/73; b) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per violazione delle disposizioni di cui all'art. 62, comma 1-bis, d.p.r. 602/73; c) l'infondatezza dell' eccepita illegittimità del pignoramento per inesistenza del credito di natura. Si costituiva in giudizio, con memoria difensiva del 19.02.21, la sig.ra , insistendo CP_1 per l'accertamento della nullità del pignoramento mobiliare esegui Ufficiale di Riscossione in data 11.07.18 sia per violazione delle disposizioni di cui all'art. 62 d.p.r. 602/73, sia per insussistenza del credito previdenziale portato a riscossione, come provato dagli estratti di ruolo depositati. La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa all'udienza del 04.12.2024, tenuto conto delle note ritualmente depositate dalla sola parte ricorrente.
*** 2. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito. 2.1. In primo luogo, è infondata l'eccezione di inesistenza dell'atto di pignoramento e delle cartelle previdenziali notificate a mezzo pec, in quanto dalla documentazione depositata si evince che gli atti notificati presentano regolare firma digitale (formato PADES). Sulla ritualità della notifica a mezzo pec, così come eseguita, si può richiamare, ex multis, Corte di Cassazione - Ordinanza numero 26099 del 27 settembre 2021, secondo la quale :“ […] correttamente la CTR ha ritenuto che le tre cartelle di pagamento impugnate fossero state ritualmente notificate alla società ricorrente a mezzo PEC, atteso che, per la validità di detta notifica, non era necessario che i documenti trasmessi avessero estensione "p7m", essendo sufficiente che essi avessero estensione "pdf"; che invero la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU. n. 10266 del 2018) ha escluso la sussistenza dell'obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, nel quale il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato PADES, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma PADES contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche secondo il diritto euro unitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf"”. Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già affermato, in tema, che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417). 2.2. In relazione alla seconda censura formulata dall'opponente relativa alla nullità del pignoramento per violazione dell'art. 62, comma 1- bis, del d.p.r. 602/73, per omesso avvertimento al debitore, in considerazione della natura strumentale dei beni pignorati, che il primo incanto non avrebbe avuto luogo prima che fossero decorsi trecento giorni dal pignoramento, la stessa è infondata in quanto alcuna violazione della normativa richiamata si riscontra nel caso di specie, proprio in considerazione del tenore della norma speciale che, non prevede a pena di nullità dell'atto di pignoramento l'indicazione del termine entro il quale avrà inizio l'esecuzione. Ed infatti, non potendo condividere quanto rilevato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, la norma speciale richiamata specifica il termine che deve decorrere tra la data di pignoramento e la fissazione della vendita per incanto e non anche che tale indicazione debba essere inserita nell'atto di pignoramento, tanto che l'avvertimento contenuto a pag. 3 dell'atto di pignoramento non afferisce l'inizio dell'attività di vendita da parte dell' che, invero, verrà effettuata, in virtù di apposita Controparte_2 con dei termini di legge richiamati dalla normativa speciale sopra citata in iderazione della natura del bene sottoposto a pignoramento. 2.3. Anche il terzo motivo di opposizione proposto dalla sig.ra , ossia CP_1
l'illegittimità del pignoramento per non debenza degli importi, non è meritevole di accoglimento. Infatti, sulla base della documentazione depositata in atti (all. F. doc.7 della fase cautelare, nel fascicolo della resistente), emerge la infondatezza della censura in relazione ai crediti di natura previdenziale portati nelle cartelle sottese all'intimazione, avendo il Tribunale per le cartelle di natura tributaria dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, precisando che era già stata presentata impugnazione dell'intimazione per gli stessi motivi di cui al punto III) innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e che la relativa pronuncia che, tra l'altro, aveva circoscritto la giurisdizione ai soli crediti di natura tributaria era stata impugnata dall' , mentre Parte_1 alcuna contestazione in ordine all'interven elazione alle cartelle n. 05320170001218152000, 05320180000207566000, 05320180000256150000 anch'esse sottese al pignoramento e per due delle quali, comunque, sussisteva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Al fine di analizzare il motivo di opposizione, in relazione ai crediti rientranti nella giurisdizione di questo Giudice, occorre ribadire che la debitrice eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza del credito portato nelle 14 cartelle (relative sia a crediti di natura tributari che non tributaria) sottese all'intimazione, in quanto le stesse sarebbero state quasi tutte integralmente pagate come provato dagli estratti di ruolo rilasciati dall'Agente della Riscossione in data 30.05.17. Tuttavia, dagli estratti di ruolo aggiornati delle cartelle sottese al pignoramento (v. all. F doc. 7 comparsa fase cautelare) si evince la permanenza del carico di ruolo, in quanto gli estratti di ruolo posti a base dell'eccezione della debitrice sono stati rilasciati dall
[...]
in data 30.05.17 al netto delle istanze di definizione agevolata pr Controparte_3 dall'opponente (v. all. F doc. 11 comparsa di costituzione fase cautelare). Come provato dall' di seguito si elencano le cartelle sottese Parte_1 all'intimazione 053 divise in base alle istanze di definizione agevolata presentate dall'opponente: a) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n.05320050000430506000 ( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n.05320060005272549000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320110002041316000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320120000121148000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla Contribuente in data 21.04.17 prot. 3196333 ( ( all. F doc. 12 comparsa fase cautelare ); b) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n. 05320110000394105000 ( contiene iscrizione a ruolo sia di crediti di natura tributaria che di natura previdenziale, quest'ultimi importi sono stati interessati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 d.l. 119/18)
- n. 05320120001563456000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320140002380913000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria)
- n. 05320150001675409000( relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla contribuente in data 21.04.17 prot. 3198024 ( all.13 comparsa fase cautelare) c) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alle cartelle di pagamento:
- n. 05320110000129354000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale)
- n. 05320140000378577000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale)
- n. 05320150000353488000 (contiene iscrizione a ruolo sia di crediti di natura tributaria che di natura previdenziale)
- n. 05320160000201237000 (relativa ad iscrizione a ruolo crediti di natura previdenziale) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dalla contribuente in data 21.04.17 prot. 3198026 (all.14 comparsa fase cautelare); d) l'estratto di ruolo rilasciato il 30.05.17 relativamente alla cartella n. 0532013000132700001 ( relativa a crediti di natura tributaria) è al netto della sospensione da definizione agevolata a seguito di istanza presentata dal coobbligato in CP_4 data 21.04.17 prot. 3201663 (all.15 comparsa fase cautelare). Le cartelle per le quali risultano effettuati, solo dei pagamenti parziali sono le seguenti:
•per la cartella n. 05320110000129354000 sono presenti pagamenti dal 30/11/2012 al 31/08/2015 per un totale di € 1.413,15 ed un residuo di € 9.280,84;
•per la cartella 05320140000378577000 sono presenti pagamenti dal 22/01/2015 al 20/08/2015 per un totale di € 2.058,73 ed un residuo di € 26.895,43; Non è, invece, presente alcun pagamento:
•per la cartella n. 05320150000353488000
•per la cartella n. 05320160000201237000
•per la cartella n. 05320170000239733000
•per la cartella n. 05320180000207566000 Da quanto sopra riportato, emerge l'inidoneità probatoria degli estratti di ruolo del 30.05.17 allegati dalla ricorrente in ordine all'insussistenza del credito sotteso al pignoramento impugnato, e si insiste per il definitivo rigetto del terzo motivo di opposizione. Dal rigetto della censura di nullità del pignoramento per inesistenza del credito sotteso discende la conferma dell'efficacia dell'atto esecutivo. 3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale del lavoro di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- In accoglimento del ricorso di , accerta e dichiara Controparte_2
l'efficacia dell'atto di pignoramen evidenziali sottesi, indicati in motivazione;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 [...] che liquida in complessivi € 1.359,00 per c Parte_1
.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso in Isernia, il 07/03/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio