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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 695/2025 V.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela Aversa per le parti istanti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 695/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso congiunto per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa;
e
1 (c.f. , rappresentato e difeso atto dall'avv. Angela Parte_2 C.F._2
Aversa;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 6.4.2025 e Parte_1 Pt_2
non uniti in matrimonio e non conviventi, hanno concordemente dedotto quanto segue: a)
[...]
di essere genitori del figlio minore (nato il [...] a [...]); b) che il rapporto Per_1
sentimentale tra i medesimi intercorso è cessato subito dopo la nascita del piccolo;
c) che il Per_1
minore è residente a [...]allo Ionio con la madre e frequenta la classe I^ elementare;
d) che attualmente è disoccupata e percepisce il solo assegno di invalidità civile Parte_1
(percentuale del 74%) ammontante ad € 333,00, oltre al 100% dell'assegno unico pari ad € 210,00;
e) che - di origine marocchina e titolare di diploma di scuola superiore (equiparato Parte_2
al titolo di geometra in Italia) - si è da poco trasferito a Genova ove ha iniziato a lavorare come panettiere.
Tanto premesso, hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) affidamento condiviso del minore con coabitazione presso la madre in Via Trapani n.3 in
Cassano allo Ionio;
2) il padre potrà vedere o sentire il minore, anche a mezzo videochiamata ogni qualvolta lo desideri, sempre previo contatto con la madre e nel rispetto delle volontà e delle attività del figlio, tenendo conto della distanza chilometrica e comunque: - una settimana ogni 3
o 4 mesi, non appena gli verranno concesse le ferie;
- la si impegna ad accompagnare Parte_1
il piccolo dal padre, nei periodi in cui il genitore non avrà ferie;
- entrambi si impegnano Per_1
a garantire, come tutt'ora avviene, un sano rapporto tra il minore e i genitori;
3) Parte_2
verserà per il mantenimento del minore la somma di €. 250,00 mensili direttamente alla madre, inoltre parteciperà al 50% delle spese mediche e straordinarie;
4) autorizza altresì Parte_2
a riscuotere il 100% dell'assegno unico”. Parte_1
Pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, il p.m. non ha fatto pervenire conclusioni.
Ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dal comune procuratore - non contraria a norme imperative ed apparendo
2 conforme agli interessi del minore, il cui ascolto appare - dunque - manifestamente superfluo proprio in ragione della portata delle concordi deduzioni operate dalle parti e del tenore dell'accordo raggiunto.
2. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa, non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 695/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 19/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
Proc. n. 695/2025 V.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Angela Aversa per le parti istanti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 695/2025 V.G., avente ad oggetto “ricorso congiunto per la regolamentazione del regime di affidamento di minore e relativo mantenimento”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa;
e
1 (c.f. , rappresentato e difeso atto dall'avv. Angela Parte_2 C.F._2
Aversa;
- ricorrenti -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 6.4.2025 e Parte_1 Pt_2
non uniti in matrimonio e non conviventi, hanno concordemente dedotto quanto segue: a)
[...]
di essere genitori del figlio minore (nato il [...] a [...]); b) che il rapporto Per_1
sentimentale tra i medesimi intercorso è cessato subito dopo la nascita del piccolo;
c) che il Per_1
minore è residente a [...]allo Ionio con la madre e frequenta la classe I^ elementare;
d) che attualmente è disoccupata e percepisce il solo assegno di invalidità civile Parte_1
(percentuale del 74%) ammontante ad € 333,00, oltre al 100% dell'assegno unico pari ad € 210,00;
e) che - di origine marocchina e titolare di diploma di scuola superiore (equiparato Parte_2
al titolo di geometra in Italia) - si è da poco trasferito a Genova ove ha iniziato a lavorare come panettiere.
Tanto premesso, hanno concordemente dato atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo, così sottoponendo al vaglio dell'intestato Tribunale le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) affidamento condiviso del minore con coabitazione presso la madre in Via Trapani n.3 in
Cassano allo Ionio;
2) il padre potrà vedere o sentire il minore, anche a mezzo videochiamata ogni qualvolta lo desideri, sempre previo contatto con la madre e nel rispetto delle volontà e delle attività del figlio, tenendo conto della distanza chilometrica e comunque: - una settimana ogni 3
o 4 mesi, non appena gli verranno concesse le ferie;
- la si impegna ad accompagnare Parte_1
il piccolo dal padre, nei periodi in cui il genitore non avrà ferie;
- entrambi si impegnano Per_1
a garantire, come tutt'ora avviene, un sano rapporto tra il minore e i genitori;
3) Parte_2
verserà per il mantenimento del minore la somma di €. 250,00 mensili direttamente alla madre, inoltre parteciperà al 50% delle spese mediche e straordinarie;
4) autorizza altresì Parte_2
a riscuotere il 100% dell'assegno unico”. Parte_1
Pur a fronte della disposta trasmissione degli atti, il p.m. non ha fatto pervenire conclusioni.
Ritiene questo Tribunale che la domanda congiuntamente avanzata dalle parti sia fondata e meriti, quindi, pieno accoglimento, risultando la regolamentazione testé trascritta - proposta di comune accordo dalle parti e dal comune procuratore - non contraria a norme imperative ed apparendo
2 conforme agli interessi del minore, il cui ascolto appare - dunque - manifestamente superfluo proprio in ragione della portata delle concordi deduzioni operate dalle parti e del tenore dell'accordo raggiunto.
2. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che alcuna statuizione debba essere resa, non determinando la domanda congiunta alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 695/2025 V.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 19/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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