Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2013 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso il seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. AZZALLI GABRIELLA Controparte_1
e con il patrocinio dell'Avv. AZZALLI GABRIELLA CP_2
ricorrenti e
Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti:
) Il figlio minore resterà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori R_ che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, mentre manterrà la propria stabile residenza e prevalente collocazione presso la casa materna, sita in Argenta (FE) loc. San Biagio Via Cascine, 21/2, ove continuerà a vivere unitamente alla madre ed alla sorella maggiorenne R_
2) Il Sig. potrà vedere e restare con il figlio minore ogni CP_2 R_ volta lo vorrà, previo avviso alla madre. Tale criterio, in considerazione dell'età del figlio, potrà essere applicato anche durante le vacanze natalizie e pasquali, nonché durante le vacanze estive. Stante quanto previsto più sopra, si precisa che durante i giorni di vacanza relativi alle festività Natalizie e
Pasquali, potrà trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il R_ giorno di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo; con lo stesso criterio dell'alternanza, potrà trascorrere R_ presso ciascun genitore le altre festività previste nel calendario, nonché il giorno del compleanno. 3) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_2
quale contributo al mantenimento del figlio , CP_1 R_ minorenne, e della figlia maggiorenne, studentessa universitaria e R_
(quattrocento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat, imputabile per pari quota a ciascun figlio, a partire dalla sottoscrizione del presente atto ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese. Le spese straordinarie da ripartire per pari quota fra i coniugi, sono esclusivamente quelle sanitarie e scolastiche, dandosi le parti sin d'ora atto della circostanza relativa al fatto che il Sig. ha già CP_2 provveduto al pagamento della sua quota di spese dentistiche per le cure attualmente in corso per il figlio . Le parti, infine, si danno R_ reciprocamente atto di avere definito, prima del deposito del presente atto, ogni loro rapporto di carattere economico-patrimoniale, anche con riguardo ai figli, e pertanto segnatamente nulla è più reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento e/o spese straordinarie dall'interruzione della convivenza fra i genitori ad oggi. 4) L'assegno unico, di comune accordo fra i genitori, verrà riscosso dalla Sig.ra 5) Le spese legali CP_1 saranno sostenute per pari quota fra i ricorrenti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto .
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg. e Controparte_1 CP_2 esponevano: dalla relazione sentimentale intercorsa fra le parti erano nati i figli e R_
, quest'ultimo ancora minorenne. R_
La relazione si era ormai conclusa e chiedevano dunque che il Tribunale regolamentasse l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini sopra indicati. Il ricorso è fondato essendo le condizioni concordate fra le parti conformi agli interessi della prole e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
PQM
Il Tribunale dispone in conformità agli accordi delle parti. Ferrara, 16.1.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati