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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2024, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2666 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Parte_1 Pt_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4235/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 26/04/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio il CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
- ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi
lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati
conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione
della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b)
conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Parte_1
corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 27.986,70 quale differenze retributive
spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 3.778,80 a titolo di trattamento
di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 31.765,50
(trentunomilasettecentosessantacinque/50), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione
ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo
soddisfo; (d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione
previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza del convenuto, ha così disposto “condanna il Parte_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 31.765,50 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva;
- condanna il al pagamento in favore Parte_1
del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.900,00 oltre rimborso forfettario al
15%; iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale pronuncia il ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui all'atto di appello e, per l'effetto, di dichiarare prescritte le pretese di controparte sino al mese di febbraio 2013.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24/10/2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 31/10/2024.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio,
ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 24 ottobre 2024 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese del grado.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024. Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'udienza del 31/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2666 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Parte_1 Pt_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4235/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 26/04/2023. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio il CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1
- ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi
lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati
conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione
della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b)
conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a Parte_1
corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 27.986,70 quale differenze retributive
spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 3.778,80 a titolo di trattamento
di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 31.765,50
(trentunomilasettecentosessantacinque/50), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione
ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma,
maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo
soddisfo; (d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione
previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza del convenuto, ha così disposto “condanna il Parte_1
resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 31.765,50 oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo, dalle singole scadenze fino al soddisfo, oltre alla regolarizzazione contributiva;
- condanna il al pagamento in favore Parte_1
del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.900,00 oltre rimborso forfettario al
15%; iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale pronuncia il ha proposto tempestivo appello lamentando Parte_1
l'erroneità della pronuncia di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale. Ha, pertanto, concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata nei termini di cui all'atto di appello e, per l'effetto, di dichiarare prescritte le pretese di controparte sino al mese di febbraio 2013.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24/10/2024 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 31/10/2024.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9
marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326
del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv.
con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio,
ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27
febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 24 ottobre 2024 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né la parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Nulla per le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese del grado.
Così deciso in Roma lì 31 ottobre 2024. Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa