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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1048/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE ROBERTIS ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PATTA GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Parte_1 sentenza n. 506/2022 Tribunale di Modena pubblicata il 21.04.2022 e notificata in data 06.05.2022.
In via principale: accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di ingiunzione proposta da e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n° 1844/2020 Tribunale di Modena e, comunque, accertare e dichiarare che nulla deve a e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Parte_1 CP_1 CP_1
(Cod. Fisc. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_2
Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a restituire a Parte_1
- la somma di € 12.490,57 corrispostale, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e del relativo atto di precetto, oltre interessi legali dal 27.10.2020 al saldo,
- la somma di € 6.382,66 corrispostale, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza alla sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi legali dal 26.05.2022 al saldo, pagina 1 di 8 In via riconvenzionale
1) accertare e dichiarare che per le causale di cui in premessa (indebita fatturazione del CP_1 trasporto e dello smaltimento della lana di roccia/vetro, nonché della vendita dei sacconi big bags) deve restituire a la somma di € 2.897,05 e per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a restituire a Parte_1 la somma di € 2.897,05 oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2) accertare e dichiarare che per le causale di cui in premessa (pagamento fattura n. CP_1
780/2019) deve a la somma di € 57,80 e per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a corrispondere a
[...] la somma di € 57,80 oltre interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
In ogni caso rigettare le domande avversarie. con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Per “-Contrariis reiectis, Controparte_1
-Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
-Rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...] nell'atto di citazione in appello, avverso la sentenza n. 506/2022 emessa e pubblicata il Parte_1
21.2021 dal Tribunale di Modena nella causa civile n. 5009/2020 R.G.;
-Confermare, conseguentemente, la citata sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Modena, in ogni sua parte.
-Con vittoria di spese, competenze, onorari, e spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_1
per complessivi € 11.320,07, a fronte del mancato pagamento di alcune fatture relative a CP_1 servizi di smaltimento rifiuti eseguiti da presso il capannone di proprietà della . CP_1 Parte_1
Esponeva l'opponente che il capannone, sito in Barco di AN, nell'ottobre 2018 era occupato dai beni dal Fallimento Nuova Unibread s.r.l., tra cui anche due grandi forni industriali per la panificazione. Avendo intenzione di vendere il capannone, aveva indicato al Curatore del Parte_1
Fallimento Nuova Unibread la quale impresa atta ad eseguire i lavori di demolizione dei CP_1 forni e di smaltimento dei rifiuti. pagina 2 di 8 predisponeva pertanto un primo preventivo datato 03.10.2018 e, dopo aver visionato i forni, un CP_1 secondo datato 20.03.2019, indirizzato al Curatore del Fallimento Nuova Unibread, nel quale offriva a
“costo zero” di recuperare e smaltire tutto il materiare proveniente dai forni, compresa la lana di roccia/vetro.
che nel frattempo aveva reperito un acquirente per il capannone e per Parte_1 accelerare le operazioni di sgombero, acquistava dal Fallimento Nuova Unibread a prezzo simbolico i due forni e subentrava a quest'ultimo nel contratto con la CP_1
Sosteneva l'attrice che, dopo aver iniziato i lavori di demolizione dei forni, la si era accorta che CP_1 la quantità di roccia/vetro presente era maggiore rispetto a quella inizialmente stimata e, pertanto, aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali e, in data 31.07.2019, aveva fatturato
“indebitamente” alla i servizi resi, inviando soltanto in data 02.08.2019 un terzo Parte_1 preventivo nel quale indicava le nuove condizioni contrattuali, che però non erano mai state accettate da . Parte_1
Infine, l'opponente contestava la quantità di materiale asseritamente smaltito e fatturato, non apparendo verosimile che i 20 pallets di imballaggi presenti nel capannone potessero pesare complessivamente quasi 24 tonnellate, avendo al massimo un peso pari alla metà.
In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e il pagamento di una fattura la n. 780/2019 di € 57.80, non saldata dall'opposta.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice in CP_1 opposizione. In particolare, rilevava come non fosse mai esistito alcun preventivo del 03.10.2018, rilevando che, in data 22.3.2019, la signora di aveva inoltrato due distinti preventivi, Pt_2 CP_1 uno al fallimento e uno a . Parte_1
Il sig. della in data 25.03.2019 aveva restituito il preventivo indirizzato alla Per_1 Parte_1
firmato per accettazione, mentre il fallimento non aveva restituito l'offerta firmata. Parte_1
Successivamente la dopo avere eseguito i lavori commissionati dall'opponente e da questi mai CP_1 contestati, in data 30.07.2019, come specificato nel preventivo del 22.03.2019 e come richiesto dallo stesso ( di ), aveva quantificato i costi per il trasporto e lo CP_2 Controparte_3 Parte_1 smaltimento della lana vetro.
La chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. CP_1
3. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 506/2022 confermava il decreto ingiuntivo, condannava parte opposta alla restituzione di € 57,80 in favore di parte opponente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Osservava il giudice che il credito vantato da era fondato sul preventivo accettato da CP_1 Parte_1 in data 25.3.2019, che indicava espressamente il prezzo della prestazione da quantificarsi a consuntivo.
Quanto al diverso preventivo, asseritamente consegnato a mano nel 2018, che prevedeva invece un costo pari a zero per il servizio di smaltimento, non vi era prova della conclusione di un siffatto contratto, in quanto agli atti risultava espressamente accettato solo il preventivo firmato successivamente (2019), né vi era alcuna prova circa l'asserito subentro dell'opponente nel preventivo diretto al Fallimento nel 2019 che prevedeva che in ogni caso i costi sarebbero stati a carico della proprietà acquirente il fallimento.
Non avrebbe avuto senso, se davvero fosse stato concluso un contratto in base al preventivo del 2018,
l'invio della mail da parte di del marzo 2019 con la quale si chiedeva alla di inviare il Parte_1 CP_1 preventivo per i lavori di smaltimento;
anche dal tenore letterale delle comunicazioni della e Per_1 di , oltre che della emergeva in maniera chiara che la riteneva le CP_2 CP_4 Parte_1 prestazioni fatturabili.
Dunque le somme richieste da in base al preventivo accettato da erano dovute. CP_1 Parte_1
Quanto alla contestazione delle fatture relative ai costi di spedizione e smantellamento, il giudice osservava come l'opponente non avesse sufficientemente specificato le contestazioni circa il quantum.
Ad ogni modo la convenuta aveva provato il peso di tutti i carichi provenienti dal cantiere, da cui emergeva la congruità della fattura emessa.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, doveva osservarsi che, con riferimento all'eccepita erroneità dei calcoli di (11.262,27 e non già 11.320,07), non essendoci stata contestazione sul CP_1 punto, quest'ultima doveva essere condannata al pagamento di € 57,80 per la fattura n. 780/2019 di e, considerata l'irrisorietà dell'importo, appariva opportuno non già revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo, bensì condannare l'opposto al pagamento di tale somma.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la . Si è costituita la chiedendo il rigetto Parte_1 CP_1 del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisone cona assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionale e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie Parte_1 effettuata dal giudice di primo grado laddove ha escluso che la stessa fosse subentrata al Fallimento nel
“contratto” concluso con In primo luogo, il preventivo accettato in data 25.03.2019 sarebbe CP_1 quello del 03.10.2018 e non del 2019, come erroneamente affermato, mentre il preventivo inviato da al Fallimento sarebbe del 20.03.2019 e non del 2018. Inoltre, i suddetti preventivi sarebbero CP_1
pagina 4 di 8 differenti, in quanto quello indirizzato a riguardava esclusivamente lo smaltimento dei Parte_1 rifiuti, mentre quello indirizzato al Fallimento aveva un oggetto molto più ampio.
Il fatto che avesse concretamente reso in favore dell'odierna appellante le prestazioni CP_1 originariamente preventivate al Fallimento e si fosse accaparrata tutto il materiale ferroso proveniente dai forni dimostrerebbe inequivocabilmente come la avesse acconsentito, per fatti concludenti, a CP_1 che , in qualità di nuova proprietaria dei forni, subentrasse al Fallimento nel contratto. Parte_1
Il giudice avrebbe inoltre errato nel ritenere che “in ogni caso i costi sarebbero stati a carico della proprietà acquirente” in quanto alla , da contratto, sarebbero spettate le spese per lo Parte_1 smaltimento dei rifiuti trovati al di fuori dei forni e non quelli reperiti al loro interno.
6. Con il secondo motivo di appello lamenta la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbe portato il giudice a ritenere che la avesse diritto a ricevere, dalla , il CP_1 Parte_1 corrispettivo per lo smaltimento della lana/roccia nella misura unilateralmente indicata nella prima fattura azionata in sede monitoria.
Il preventivo datato 03.10.2018 e sottoscritto dall'appellante riporterebbe esclusivamente il prezzo dello smaltimento dei rifiuti misti, ma non quello di smaltimento della lana di vetro/roccia. Soltanto il preventivo del 30.07.2019 riporterebbe una quantificazione del corrispettivo per lo smaltimento della lana/vetro, ma non sarebbe mai stato accettato dall'odierna appellante. Sarebbe pertanto, aspettato alla provare in giudizio il valore della prestazione per la quale esigeva il pagamento. CP_1
Assume che, per giurisprudenza costante, la contestazione dell'an assorbirebbe quella del quantum quando la contestazione dell'an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito” e, nel caso di specie, l'appellante ha integralmente contestato il diritto della ad un qualsivoglia CP_1 corrispettivo per lo smaltimento della lana di vetro/roccia.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Non è contestato che sia stata contattata dall'odierno appellante per procedere allo smaltimento CP_1 dei rifiuti - compreso il servizio di trasporto e vendita sacchi - presenti nel cantiere di sua proprietà sito a AN, che era occupato, tra l'altro, anche da beni del Fallimento Nuova Unibread s.r.l., consistenti in due forni industriali per la panificazione.
Dalla documentazione prodotta da risulta che in data 22.03.2019 (impiegata CP_1 Parte_3
inviò due preventivi, uno diretto al fallimento in persona del Curatore, e l'altro indirizzato alla CP_1
, con relative mail di accompagnamento. Nel doc. 12 prodotto dalla (preventivo Parte_1 CP_1 indirizzato al fallimento) si legge “Oggetto: demolizione di un manufatto zona AN, smantellamento di 2 forni e recupero con la separazione della lana di roccia, taglio di 2 cisterne e di tutti di manufatti anche all'esterno del capannone…Per i rifiuti trovati al di fuori dei due forni le spese pagina 5 di 8 di smaltimento saranno a carico della proprietà dell'immobile…per le operazioni descritte propone un'offerta a 0 forfait”. Nel doc. 14 (preventivo indirizzato alla ) si legge invece: Pt_4 Parte_1
“Oggetto: Fallimento Unibread. Smaltimento rifiuti situati presso capannone di VS proprietà derivanti dallo smantellamento di manufatti che verrà eseguito dalla ditta di fiducia di secondo le CP_1 normative di legge. Smaltimento rifiuti misti cer 170904 € 250,00/ton; trasporto e carico rifiuti misti €
250,00/viaggio; addebito spese per manodopera per lo sgombero + smaltimento lana di vetro da quantificare a fine lavori in base al materiale caricato [……]”.
Quest'ultimo preventivo è stato inoltrato all'appellante in data 22.03.2019, come dimostra la mail di accompagnamento (doc. 15 fasc. appellato); la data del 3.10.2018 indicata in calce allo stesso è frutto di un mero errore materiale della come dimostrato dall'appellato con l'allegazione del doc. Pt_2
39, poiché la dipendente della aveva sovrascritto un modello di vecchio preventivo inviato CP_1 appunto il 3.10.2018 alla – con la quale intratteneva rapporti commerciali da tempo - e Parte_1 riferito ad altre lavorazioni, ma non aveva poi modificato la data su quello concretamente inoltrato il
22.03.2019, che si riferiva a lavorazioni – lo smaltimento del capannone - commissionate proprio nel
2019 e non nel 2018.
Non è pertanto mai esistito alcun preventivo del 3.10.2018 che regolasse i rapporti commerciali tra le parti relativo allo smaltimento di rifiuti presenti nel capannone di AN (inclusa la lana di vetro dei due forni); l'appellante nulla ha dimostrato a sostegno della propria tesi, poiché l'unica documentazione completa in atti, dalla quale è possibile ricostruire cronologicamente gli accordi commerciali nascenti tra le parti, è quella depositata dalla CP_1
Risulta poi che il della in data 25.03.2019 restituiva il preventivo, ricevuto con Per_1 Parte_1 mail del 22.03.2019 dalla firmato per accettazione (doc. 16 fasc. appellato), e nella mail di Pt_2 accompagnamento non solo allegava il file sottoscritto, ma indicava anche “come da accordi con
(legale rappresentante della ”, a dimostrazione del fatto che l'appellante non ritenesse a Tes_1 CP_1 priori che le prestazioni di smaltimento della lana di vetro fossero a costo zero.
8. Inoltre, eseguiti i lavori di smaltimento così come preventivati e mai contestati dall'odierna appellante, la quantificava alla , a mezzo del (Technical Manager di CP_1 Parte_1 CP_2
), il costo per il trasporto e lo smaltimento della lana vetro (doc. 19 e 20 fasc. appellato), così Parte_1 come specificato nel preventivo inoltrato il 22.03.2019 e accettato dall'appellante; anzi fu lo stesso a richiedere i conteggi con mail del 30.07.2019. CP_2
Successivamente, prima dell'emissione della fattura, la scriveva al con mail del Pt_2 CP_2
02.08.2019: “le confermo che verranno conteggiati solo i rifiuti come da offerta e per il trasporto si è tenuto conto della posizione dei sacconi. Le chiederei di indicarmi la VS banca al fine della corretta pagina 6 di 8 emissione della ricevuta bancaria”. non contestava la fatturazione dello smaltimento della Parte_1 lana di vetro, ma rispondeva tramite che: “..non gestiamo il pagamento a RIBA – visto che Per_1 abbiamo spesso partite di dare e avere risulta più comodo gestire il bonifico così paghiamo per differenza. Nei prossimi giorni dovete recuperare materiale ferroso e altre cose, così poi a settembre facciamo un unico conto. Per il preventivo va bene così come intestato, non c'è problema”.
A ulteriore dimostrazione del fatto che la non riteneva che le operazioni di smaltimento Parte_5 della lana vetro non dovessero essere fatturate, vi è la mail del 09.09.2019 nella quale, a seguito della richiesta della di “indicare quando verrà effettuato il pagamento per il cantiere di AN Pt_2 lavori di luglio” (doc. 25 fasc. appellato) il di Techbord rispondeva sostenendo di “volere Per_1 parlare con il sig. in quanto i valori (della fattura per AN) sono del tutto Parte_6 diversi da quelli che avevamo in mente” (doc. 25 fasc. appellato).
9. Infine, non vi è prova dell'asserito subentro della al Fallimento nel preventivo inoltrato e Parte_1 predisposto dalla che quantificava in € 0 le operazioni di recupero e smaltimento della lana CP_1 vetro, tenuto anche conto, che ai sensi dell'art. 1406 c.c., non si può subentrare in un contratto senza il consenso dell'atra parte;
in ogni caso nessuna accettazione risulta essere mai stata formalizzata da parte dell'appellante, né vi sono elementi per ritenere che essa sia stata formalizzata per fatta concludenti.
In conclusione, la pretesa creditoria della risulta fondata, come correttamente affermato dal CP_1 giudice di primo grado.
12. Il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto con esso contesta per la prima Parte_1 volta in appello, e dunque tardivamente, la quantificazione operata da del prezzo dello CP_1 smaltimento della lana di vetro/roccia.
Invero il principio di non contestazione, previsto dall'articolo 115 c.p.c., stabilisce che il giudice deve considerare provati i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. A ciò deve aggiungersi che il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. n. 9211/2022; n. 2529/2018).
13. Nel caso di specie, la ha contestato in primo grado solo ed esclusivamente le fatture Parte_1 relative al trasporto e allo smaltimento di imballaggi in materiali misti (ritenendo che i 20 pallets di imballaggi presenti nel capannone avessero un peso inferiore alle 24 tonnellate fatturate); la dal CP_1 canto suo, aveva prodotto in giudizio gli scontrini delle singole pesate, facendo così emergere la correttezza del conteggio e la congruità delle fatture emesse rispetto alla quantità di materiale smaltito pagina 7 di 8 (sul punto , nell'atto di citazione in appello, ha dichiarato di non volere proporre Parte_1 impugnazione, sicchè sulla correttezza delle pesate si è formato il giudicato).
Null'altro è stato oggetto di contestazione in primo grado, sicchè il quantum della pretesa creditoria azionata deve ritenersi positivamente accertato.
14. Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui la contestazione sull'an assorbirebbe quella sul quantum, non esonerando il preteso creditore (dal relativo onere probatorio, in quanto il principio di diritto richiamato (Cass., Sez. Un. N. 761/2002) non trova applicazione nel caso di specie, poiché la pronuncia non afferma affatto che la contestazione dell'an debeatur assorbe sempre e comunque quella del quantum; al contrario, la S.C. afferma che ciò si può sostenere solo quando la prima contestazione
"contiene" logicamente la seconda. Ma la non ha mai dedotto la mancata esecuzione della Parte_1 prestazione di smaltimento da parte dell'esponente; al contrario, ha sostenuto che una prestazione pacificamente eseguita e avente un valore economico, non avrebbe dovuto essere pagata a causa di un asserito (inesistente) accordo contrattuale.
È proprio questo il tipo di contestazione dell'an debeatur che, secondo la giurisprudenza citata, non include (né tanto meno assorbe) la contestazione del quantum.
15. L'appello va pertanto interamente rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Modena, e Parte_1 Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1048/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE ROBERTIS ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PATTA GIORGIO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della Parte_1 sentenza n. 506/2022 Tribunale di Modena pubblicata il 21.04.2022 e notificata in data 06.05.2022.
In via principale: accertare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di ingiunzione proposta da e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto CP_1 ingiuntivo opposto n° 1844/2020 Tribunale di Modena e, comunque, accertare e dichiarare che nulla deve a e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Parte_1 CP_1 CP_1
(Cod. Fisc. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] P.IVA_2
Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a restituire a Parte_1
- la somma di € 12.490,57 corrispostale, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto e del relativo atto di precetto, oltre interessi legali dal 27.10.2020 al saldo,
- la somma di € 6.382,66 corrispostale, con espressa riserva di ripetizione, in ottemperanza alla sentenza oggetto della presente impugnazione, oltre interessi legali dal 26.05.2022 al saldo, pagina 1 di 8 In via riconvenzionale
1) accertare e dichiarare che per le causale di cui in premessa (indebita fatturazione del CP_1 trasporto e dello smaltimento della lana di roccia/vetro, nonché della vendita dei sacconi big bags) deve restituire a la somma di € 2.897,05 e per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a restituire a Parte_1 la somma di € 2.897,05 oltre interessi dal dovuto al saldo.
[...]
2) accertare e dichiarare che per le causale di cui in premessa (pagamento fattura n. CP_1
780/2019) deve a la somma di € 57,80 e per l'effetto dichiarare tenuta e Parte_1 condannare (Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Savignano S/P (MO), via dell'Artigianato n. 327 a corrispondere a
[...] la somma di € 57,80 oltre interessi dal dovuto al saldo. Parte_1
In ogni caso rigettare le domande avversarie. con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.”
Per “-Contrariis reiectis, Controparte_1
-Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita:
-Rigettare, in quanto infondati in fatto e in diritto, tutti i motivi di appello proposti dalla
[...] nell'atto di citazione in appello, avverso la sentenza n. 506/2022 emessa e pubblicata il Parte_1
21.2021 dal Tribunale di Modena nella causa civile n. 5009/2020 R.G.;
-Confermare, conseguentemente, la citata sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Modena, in ogni sua parte.
-Con vittoria di spese, competenze, onorari, e spese generali, di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO
1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Parte_1
per complessivi € 11.320,07, a fronte del mancato pagamento di alcune fatture relative a CP_1 servizi di smaltimento rifiuti eseguiti da presso il capannone di proprietà della . CP_1 Parte_1
Esponeva l'opponente che il capannone, sito in Barco di AN, nell'ottobre 2018 era occupato dai beni dal Fallimento Nuova Unibread s.r.l., tra cui anche due grandi forni industriali per la panificazione. Avendo intenzione di vendere il capannone, aveva indicato al Curatore del Parte_1
Fallimento Nuova Unibread la quale impresa atta ad eseguire i lavori di demolizione dei CP_1 forni e di smaltimento dei rifiuti. pagina 2 di 8 predisponeva pertanto un primo preventivo datato 03.10.2018 e, dopo aver visionato i forni, un CP_1 secondo datato 20.03.2019, indirizzato al Curatore del Fallimento Nuova Unibread, nel quale offriva a
“costo zero” di recuperare e smaltire tutto il materiare proveniente dai forni, compresa la lana di roccia/vetro.
che nel frattempo aveva reperito un acquirente per il capannone e per Parte_1 accelerare le operazioni di sgombero, acquistava dal Fallimento Nuova Unibread a prezzo simbolico i due forni e subentrava a quest'ultimo nel contratto con la CP_1
Sosteneva l'attrice che, dopo aver iniziato i lavori di demolizione dei forni, la si era accorta che CP_1 la quantità di roccia/vetro presente era maggiore rispetto a quella inizialmente stimata e, pertanto, aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali e, in data 31.07.2019, aveva fatturato
“indebitamente” alla i servizi resi, inviando soltanto in data 02.08.2019 un terzo Parte_1 preventivo nel quale indicava le nuove condizioni contrattuali, che però non erano mai state accettate da . Parte_1
Infine, l'opponente contestava la quantità di materiale asseritamente smaltito e fatturato, non apparendo verosimile che i 20 pallets di imballaggi presenti nel capannone potessero pesare complessivamente quasi 24 tonnellate, avendo al massimo un peso pari alla metà.
In via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e il pagamento di una fattura la n. 780/2019 di € 57.80, non saldata dall'opposta.
2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice in CP_1 opposizione. In particolare, rilevava come non fosse mai esistito alcun preventivo del 03.10.2018, rilevando che, in data 22.3.2019, la signora di aveva inoltrato due distinti preventivi, Pt_2 CP_1 uno al fallimento e uno a . Parte_1
Il sig. della in data 25.03.2019 aveva restituito il preventivo indirizzato alla Per_1 Parte_1
firmato per accettazione, mentre il fallimento non aveva restituito l'offerta firmata. Parte_1
Successivamente la dopo avere eseguito i lavori commissionati dall'opponente e da questi mai CP_1 contestati, in data 30.07.2019, come specificato nel preventivo del 22.03.2019 e come richiesto dallo stesso ( di ), aveva quantificato i costi per il trasporto e lo CP_2 Controparte_3 Parte_1 smaltimento della lana vetro.
La chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. CP_1
3. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 506/2022 confermava il decreto ingiuntivo, condannava parte opposta alla restituzione di € 57,80 in favore di parte opponente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite.
pagina 3 di 8 Osservava il giudice che il credito vantato da era fondato sul preventivo accettato da CP_1 Parte_1 in data 25.3.2019, che indicava espressamente il prezzo della prestazione da quantificarsi a consuntivo.
Quanto al diverso preventivo, asseritamente consegnato a mano nel 2018, che prevedeva invece un costo pari a zero per il servizio di smaltimento, non vi era prova della conclusione di un siffatto contratto, in quanto agli atti risultava espressamente accettato solo il preventivo firmato successivamente (2019), né vi era alcuna prova circa l'asserito subentro dell'opponente nel preventivo diretto al Fallimento nel 2019 che prevedeva che in ogni caso i costi sarebbero stati a carico della proprietà acquirente il fallimento.
Non avrebbe avuto senso, se davvero fosse stato concluso un contratto in base al preventivo del 2018,
l'invio della mail da parte di del marzo 2019 con la quale si chiedeva alla di inviare il Parte_1 CP_1 preventivo per i lavori di smaltimento;
anche dal tenore letterale delle comunicazioni della e Per_1 di , oltre che della emergeva in maniera chiara che la riteneva le CP_2 CP_4 Parte_1 prestazioni fatturabili.
Dunque le somme richieste da in base al preventivo accettato da erano dovute. CP_1 Parte_1
Quanto alla contestazione delle fatture relative ai costi di spedizione e smantellamento, il giudice osservava come l'opponente non avesse sufficientemente specificato le contestazioni circa il quantum.
Ad ogni modo la convenuta aveva provato il peso di tutti i carichi provenienti dal cantiere, da cui emergeva la congruità della fattura emessa.
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale, doveva osservarsi che, con riferimento all'eccepita erroneità dei calcoli di (11.262,27 e non già 11.320,07), non essendoci stata contestazione sul CP_1 punto, quest'ultima doveva essere condannata al pagamento di € 57,80 per la fattura n. 780/2019 di e, considerata l'irrisorietà dell'importo, appariva opportuno non già revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo, bensì condannare l'opposto al pagamento di tale somma.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la . Si è costituita la chiedendo il rigetto Parte_1 CP_1 del gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in decisone cona assegnazione alle parti dei termini di legge per conclusionale e repliche.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie Parte_1 effettuata dal giudice di primo grado laddove ha escluso che la stessa fosse subentrata al Fallimento nel
“contratto” concluso con In primo luogo, il preventivo accettato in data 25.03.2019 sarebbe CP_1 quello del 03.10.2018 e non del 2019, come erroneamente affermato, mentre il preventivo inviato da al Fallimento sarebbe del 20.03.2019 e non del 2018. Inoltre, i suddetti preventivi sarebbero CP_1
pagina 4 di 8 differenti, in quanto quello indirizzato a riguardava esclusivamente lo smaltimento dei Parte_1 rifiuti, mentre quello indirizzato al Fallimento aveva un oggetto molto più ampio.
Il fatto che avesse concretamente reso in favore dell'odierna appellante le prestazioni CP_1 originariamente preventivate al Fallimento e si fosse accaparrata tutto il materiale ferroso proveniente dai forni dimostrerebbe inequivocabilmente come la avesse acconsentito, per fatti concludenti, a CP_1 che , in qualità di nuova proprietaria dei forni, subentrasse al Fallimento nel contratto. Parte_1
Il giudice avrebbe inoltre errato nel ritenere che “in ogni caso i costi sarebbero stati a carico della proprietà acquirente” in quanto alla , da contratto, sarebbero spettate le spese per lo Parte_1 smaltimento dei rifiuti trovati al di fuori dei forni e non quelli reperiti al loro interno.
6. Con il secondo motivo di appello lamenta la non corretta valutazione delle risultanze istruttorie, che avrebbe portato il giudice a ritenere che la avesse diritto a ricevere, dalla , il CP_1 Parte_1 corrispettivo per lo smaltimento della lana/roccia nella misura unilateralmente indicata nella prima fattura azionata in sede monitoria.
Il preventivo datato 03.10.2018 e sottoscritto dall'appellante riporterebbe esclusivamente il prezzo dello smaltimento dei rifiuti misti, ma non quello di smaltimento della lana di vetro/roccia. Soltanto il preventivo del 30.07.2019 riporterebbe una quantificazione del corrispettivo per lo smaltimento della lana/vetro, ma non sarebbe mai stato accettato dall'odierna appellante. Sarebbe pertanto, aspettato alla provare in giudizio il valore della prestazione per la quale esigeva il pagamento. CP_1
Assume che, per giurisprudenza costante, la contestazione dell'an assorbirebbe quella del quantum quando la contestazione dell'an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito” e, nel caso di specie, l'appellante ha integralmente contestato il diritto della ad un qualsivoglia CP_1 corrispettivo per lo smaltimento della lana di vetro/roccia.
7. Il primo motivo di appello è infondato.
Non è contestato che sia stata contattata dall'odierno appellante per procedere allo smaltimento CP_1 dei rifiuti - compreso il servizio di trasporto e vendita sacchi - presenti nel cantiere di sua proprietà sito a AN, che era occupato, tra l'altro, anche da beni del Fallimento Nuova Unibread s.r.l., consistenti in due forni industriali per la panificazione.
Dalla documentazione prodotta da risulta che in data 22.03.2019 (impiegata CP_1 Parte_3
inviò due preventivi, uno diretto al fallimento in persona del Curatore, e l'altro indirizzato alla CP_1
, con relative mail di accompagnamento. Nel doc. 12 prodotto dalla (preventivo Parte_1 CP_1 indirizzato al fallimento) si legge “Oggetto: demolizione di un manufatto zona AN, smantellamento di 2 forni e recupero con la separazione della lana di roccia, taglio di 2 cisterne e di tutti di manufatti anche all'esterno del capannone…Per i rifiuti trovati al di fuori dei due forni le spese pagina 5 di 8 di smaltimento saranno a carico della proprietà dell'immobile…per le operazioni descritte propone un'offerta a 0 forfait”. Nel doc. 14 (preventivo indirizzato alla ) si legge invece: Pt_4 Parte_1
“Oggetto: Fallimento Unibread. Smaltimento rifiuti situati presso capannone di VS proprietà derivanti dallo smantellamento di manufatti che verrà eseguito dalla ditta di fiducia di secondo le CP_1 normative di legge. Smaltimento rifiuti misti cer 170904 € 250,00/ton; trasporto e carico rifiuti misti €
250,00/viaggio; addebito spese per manodopera per lo sgombero + smaltimento lana di vetro da quantificare a fine lavori in base al materiale caricato [……]”.
Quest'ultimo preventivo è stato inoltrato all'appellante in data 22.03.2019, come dimostra la mail di accompagnamento (doc. 15 fasc. appellato); la data del 3.10.2018 indicata in calce allo stesso è frutto di un mero errore materiale della come dimostrato dall'appellato con l'allegazione del doc. Pt_2
39, poiché la dipendente della aveva sovrascritto un modello di vecchio preventivo inviato CP_1 appunto il 3.10.2018 alla – con la quale intratteneva rapporti commerciali da tempo - e Parte_1 riferito ad altre lavorazioni, ma non aveva poi modificato la data su quello concretamente inoltrato il
22.03.2019, che si riferiva a lavorazioni – lo smaltimento del capannone - commissionate proprio nel
2019 e non nel 2018.
Non è pertanto mai esistito alcun preventivo del 3.10.2018 che regolasse i rapporti commerciali tra le parti relativo allo smaltimento di rifiuti presenti nel capannone di AN (inclusa la lana di vetro dei due forni); l'appellante nulla ha dimostrato a sostegno della propria tesi, poiché l'unica documentazione completa in atti, dalla quale è possibile ricostruire cronologicamente gli accordi commerciali nascenti tra le parti, è quella depositata dalla CP_1
Risulta poi che il della in data 25.03.2019 restituiva il preventivo, ricevuto con Per_1 Parte_1 mail del 22.03.2019 dalla firmato per accettazione (doc. 16 fasc. appellato), e nella mail di Pt_2 accompagnamento non solo allegava il file sottoscritto, ma indicava anche “come da accordi con
(legale rappresentante della ”, a dimostrazione del fatto che l'appellante non ritenesse a Tes_1 CP_1 priori che le prestazioni di smaltimento della lana di vetro fossero a costo zero.
8. Inoltre, eseguiti i lavori di smaltimento così come preventivati e mai contestati dall'odierna appellante, la quantificava alla , a mezzo del (Technical Manager di CP_1 Parte_1 CP_2
), il costo per il trasporto e lo smaltimento della lana vetro (doc. 19 e 20 fasc. appellato), così Parte_1 come specificato nel preventivo inoltrato il 22.03.2019 e accettato dall'appellante; anzi fu lo stesso a richiedere i conteggi con mail del 30.07.2019. CP_2
Successivamente, prima dell'emissione della fattura, la scriveva al con mail del Pt_2 CP_2
02.08.2019: “le confermo che verranno conteggiati solo i rifiuti come da offerta e per il trasporto si è tenuto conto della posizione dei sacconi. Le chiederei di indicarmi la VS banca al fine della corretta pagina 6 di 8 emissione della ricevuta bancaria”. non contestava la fatturazione dello smaltimento della Parte_1 lana di vetro, ma rispondeva tramite che: “..non gestiamo il pagamento a RIBA – visto che Per_1 abbiamo spesso partite di dare e avere risulta più comodo gestire il bonifico così paghiamo per differenza. Nei prossimi giorni dovete recuperare materiale ferroso e altre cose, così poi a settembre facciamo un unico conto. Per il preventivo va bene così come intestato, non c'è problema”.
A ulteriore dimostrazione del fatto che la non riteneva che le operazioni di smaltimento Parte_5 della lana vetro non dovessero essere fatturate, vi è la mail del 09.09.2019 nella quale, a seguito della richiesta della di “indicare quando verrà effettuato il pagamento per il cantiere di AN Pt_2 lavori di luglio” (doc. 25 fasc. appellato) il di Techbord rispondeva sostenendo di “volere Per_1 parlare con il sig. in quanto i valori (della fattura per AN) sono del tutto Parte_6 diversi da quelli che avevamo in mente” (doc. 25 fasc. appellato).
9. Infine, non vi è prova dell'asserito subentro della al Fallimento nel preventivo inoltrato e Parte_1 predisposto dalla che quantificava in € 0 le operazioni di recupero e smaltimento della lana CP_1 vetro, tenuto anche conto, che ai sensi dell'art. 1406 c.c., non si può subentrare in un contratto senza il consenso dell'atra parte;
in ogni caso nessuna accettazione risulta essere mai stata formalizzata da parte dell'appellante, né vi sono elementi per ritenere che essa sia stata formalizzata per fatta concludenti.
In conclusione, la pretesa creditoria della risulta fondata, come correttamente affermato dal CP_1 giudice di primo grado.
12. Il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto con esso contesta per la prima Parte_1 volta in appello, e dunque tardivamente, la quantificazione operata da del prezzo dello CP_1 smaltimento della lana di vetro/roccia.
Invero il principio di non contestazione, previsto dall'articolo 115 c.p.c., stabilisce che il giudice deve considerare provati i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita. A ciò deve aggiungersi che il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (Cass. n. 9211/2022; n. 2529/2018).
13. Nel caso di specie, la ha contestato in primo grado solo ed esclusivamente le fatture Parte_1 relative al trasporto e allo smaltimento di imballaggi in materiali misti (ritenendo che i 20 pallets di imballaggi presenti nel capannone avessero un peso inferiore alle 24 tonnellate fatturate); la dal CP_1 canto suo, aveva prodotto in giudizio gli scontrini delle singole pesate, facendo così emergere la correttezza del conteggio e la congruità delle fatture emesse rispetto alla quantità di materiale smaltito pagina 7 di 8 (sul punto , nell'atto di citazione in appello, ha dichiarato di non volere proporre Parte_1 impugnazione, sicchè sulla correttezza delle pesate si è formato il giudicato).
Null'altro è stato oggetto di contestazione in primo grado, sicchè il quantum della pretesa creditoria azionata deve ritenersi positivamente accertato.
14. Non è pertanto condivisibile la tesi secondo cui la contestazione sull'an assorbirebbe quella sul quantum, non esonerando il preteso creditore (dal relativo onere probatorio, in quanto il principio di diritto richiamato (Cass., Sez. Un. N. 761/2002) non trova applicazione nel caso di specie, poiché la pronuncia non afferma affatto che la contestazione dell'an debeatur assorbe sempre e comunque quella del quantum; al contrario, la S.C. afferma che ciò si può sostenere solo quando la prima contestazione
"contiene" logicamente la seconda. Ma la non ha mai dedotto la mancata esecuzione della Parte_1 prestazione di smaltimento da parte dell'esponente; al contrario, ha sostenuto che una prestazione pacificamente eseguita e avente un valore economico, non avrebbe dovuto essere pagata a causa di un asserito (inesistente) accordo contrattuale.
È proprio questo il tipo di contestazione dell'an debeatur che, secondo la giurisprudenza citata, non include (né tanto meno assorbe) la contestazione del quantum.
15. L'appello va pertanto interamente rigettato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Modena, e Parte_1 Controparte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.397,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 08.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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