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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33944 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bellocchi Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Alessandro d'Amelj Melodia del Foro di Bari, indirizzi PEC: Email_1
e Email_2
-opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Agliati del Foro di Milano, CP_1 P.IVA_1
indirizzo PEC;
Email_3
-opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato alla società , ha proposto opposizione CP_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9844/2024 del 12.07.2024, emesso dal Tribunale di Milano, contestando la fondatezza del credito di euro 15.631,62, azionato nella procedura monitoria dalla società somministratrice di servizi di lavoro interinale ex D.lgs. 276/2003.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni, nonché chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto iscritta a ruolo ben oltre il termine perentorio fissato in dieci giorni dal combinato disposto degli artt. 645 e 165 c.p.c..
Il giudice, maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, ritenuto di poter decidere la causa in forza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni
1 e a procedere con la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. L'opposizione proposta dal deve essere dichiarata improcedibile, atteso che Pt_1 quest'ultimo, a seguito della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 29.08.2024, ha iscritto a ruolo la causa soltanto in data 30.09.2024 e, quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
Sul punto, è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che in tal caso l'opposizione è improcedibile (tra le tante, Cass. n. 15727/06; nello stesso senso Cass. n. 25621/08
e Cass. n. 5039/2018), con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, così come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 645 c.p.c.
Nello specifico, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione, la quale si estende ad ogni altra pretesa introdotta con l'atto di opposizione, che non configuri autonoma domanda, ma postuli l'accoglimento dell'opposizione medesima.
E' noto, infatti, che spetta all'opponente, non solo, proporre tempestivamente l'opposizione, ma anche, costituirsi nel termine previsto dalla legge: l'equivalenza della tardiva costituzione della società attrice opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647
c.p.c., di talché, oltre a determinare l'improcedibilità dell'opposizione, come sopra precisato, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza di giudicato.
2. In definitiva, tutte le argomentazioni addotte inducono a dichiarare necessariamente l'improcedibilità dell'odierna opposizione senza alcuno spazio per l'esame del merito della causa né per tutte le altre questioni che sono assorbite da tale eccezione pregiudiziale di rito.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza della parte opponente e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del D.M. 147 del 2022, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (valore del decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara improcedibile l'opposizione di e conferma integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 9844/2024 del 12.07.2024, che acquista definitivamente efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio che si liquidano in
2 Euro 3.000,00 per compensi oltre ad IVA e CPA come per legge e 15 % per rimborso forfetario.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bellocchi Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Alessandro d'Amelj Melodia del Foro di Bari, indirizzi PEC: Email_1
e Email_2
-opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Agliati del Foro di Milano, CP_1 P.IVA_1
indirizzo PEC;
Email_3
-opposta-
Conclusioni: come da verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato alla società , ha proposto opposizione CP_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9844/2024 del 12.07.2024, emesso dal Tribunale di Milano, contestando la fondatezza del credito di euro 15.631,62, azionato nella procedura monitoria dalla società somministratrice di servizi di lavoro interinale ex D.lgs. 276/2003.
Si è regolarmente costituita in giudizio l'opposta, contestando la fondatezza delle altrui deduzioni, nonché chiedendo, in via pregiudiziale, che venisse dichiarata improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto iscritta a ruolo ben oltre il termine perentorio fissato in dieci giorni dal combinato disposto degli artt. 645 e 165 c.p.c..
Il giudice, maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, ritenuto di poter decidere la causa in forza dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, ha invitato i difensori a precisare le conclusioni
1 e a procedere con la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. L'opposizione proposta dal deve essere dichiarata improcedibile, atteso che Pt_1 quest'ultimo, a seguito della notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data 29.08.2024, ha iscritto a ruolo la causa soltanto in data 30.09.2024 e, quindi ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
Sul punto, è consolidata la giurisprudenza di legittimità nel senso di ritenere che in tal caso l'opposizione è improcedibile (tra le tante, Cass. n. 15727/06; nello stesso senso Cass. n. 25621/08
e Cass. n. 5039/2018), con passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, così come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 647 e 645 c.p.c.
Nello specifico, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione, la quale si estende ad ogni altra pretesa introdotta con l'atto di opposizione, che non configuri autonoma domanda, ma postuli l'accoglimento dell'opposizione medesima.
E' noto, infatti, che spetta all'opponente, non solo, proporre tempestivamente l'opposizione, ma anche, costituirsi nel termine previsto dalla legge: l'equivalenza della tardiva costituzione della società attrice opponente alla mancata costituzione vale anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 647
c.p.c., di talché, oltre a determinare l'improcedibilità dell'opposizione, come sopra precisato, legittima la dichiarazione di esecutività del decreto opposto e la correlata assunzione da parte dello stesso della forza di giudicato.
2. In definitiva, tutte le argomentazioni addotte inducono a dichiarare necessariamente l'improcedibilità dell'odierna opposizione senza alcuno spazio per l'esame del merito della causa né per tutte le altre questioni che sono assorbite da tale eccezione pregiudiziale di rito.
Le spese di lite seguono, pertanto, la soccombenza della parte opponente e sono liquidate direttamente in dispositivo, sulla base del D.M. 147 del 2022, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento (valore del decreto ingiuntivo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara improcedibile l'opposizione di e conferma integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 9844/2024 del 12.07.2024, che acquista definitivamente efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio che si liquidano in
2 Euro 3.000,00 per compensi oltre ad IVA e CPA come per legge e 15 % per rimborso forfetario.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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