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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5786 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 22/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 7449/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MORETTI ANNA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
, CP_2 con il curatore speciale, Avv. BERTOGLIO ELENA PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 16.9.00. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano:
, il 22.1.03; Per_1
, il 9.2.10. Per_2
I coniugi si separavano consensualmente il 20.8.13. Le condizioni pattuite in quella sede venivano modificate all'esito di un ricorso proposto dalla signora ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., Pt_1 conclusosi il 24.5.24 prevedendo: l'affidamento c.d. super-esclusivo della figlia minore alla madre;
la sospensione degli incontri tra il padre e la figlia, con possibile ripresa soltanto in forma protetta;
l'ammonimento del padre siccome inadempiente alle condizioni di separazione;
la condanna del resistente al pagamento di € 2000 a favore della moglie a titolo di risarcimento danni. Dal punto di vista economico, rimanevano fermi gli assegni a carico del resistente di € 600 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli e di € 200 per la moglie.
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2. Con ricorso depositato il 17.6.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Con decreto del 20.6.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali e nominando l'Avv. Elena Bertoglio quale curatore speciale della minore, stante la richiesta di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente tramite consegna alla madre convivente;
egli tuttavia non si è costituito in giudizio.
Il curatore speciale si è costituito l'8.11.24.
I Servizi Sociali hanno depositato una relazione il 22.11.24.
La ricorrente e il curatore speciale sono comparsi il 3.12.24 per la prima udienza.
Con ordinanza del 4.12.25, il giudice ha confermato le condizioni della separazione (rivalutando gli assegni); assegnato alla madre la casa familiare;
confermato il mandato ai Servizi Sociali;
disposto indagini di polizia tributaria sul conto del resistente;
rigettato le altre prove.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza parziale del 5-24.12.24.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta del 7.5.25. Con ordinanza del 9.5.25 il giudice ha sollecitato la Guardia di Finanza e i Servizi Sociali, che hanno depositato le proprie relazioni rispettivamente l'11.8.25 e il 10.9.25.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta del 7.10.25, quando il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da note del 1.10.25) sono state:
«a. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, confermare, la pronuncia parziale sullo status (sentenza n. 5376/2024 pubblicata il 30.12.24) di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corzano (BS), il 16.09.2000 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del detto comune in Parte_1 CP_1 data 18.09.2000 al n. 6, Parte II, Serie A, Atti di Matrimonio con annotazione della emanata sentenza. b. Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale per il padre, , per i motivi tutti in ricorso ed in atti di questa CP_1 difesa, ai quali integralmente ci si riporta. c. Confermare l'affidamento super-esclusivo o rafforzato della figlia minore
alla madre consentendo a quest'ultima di adottare tutte le decisioni per la salute, CP_2 Parte_1
l'educazione, l'istruzione, la fissazione della residenza abituale e sulle questioni di straordinaria amministrazione della minore anche senza il consenso preventivo del padre e prescindendo dalla sua consultazione. d. CP_1
Confermare la sospensione degli incontri padre-figlia e l'eventuale ripresa degli stessi solo in forma protetta e su richiesta del padre ai Servizi Sociali competenti. e. Disporre il collocamento dei figli presso e con la ricorrente. f. Disporre, se del caso, l'ascolto da parte del Tribunale di , d'attuali anni 15 g. Disporre l'obbligo di contribuzione paterno CP_2 CP_ al mantenimento ordinario dei figli , se o qualora ritenuto non economicamente autosufficiente, ed da Per_1 determinarsi nella misura ritenuta di giustizia, da corrispondere alla madre, , entro il giorno 10 Parte_1
d'ogni mese, oltre rivalutazione annuale automatica secondo ISTAT. h. Riconoscere e disporre in favore della ricorrente il CP_ diritto a chiedere ed ottenere dall' il pagamento integrale ed esclusivo dell'assegno unico universale. i. Disporre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura di un mezzo ciascuno, alle spese di carattere straordinario non coperte dall'assegno di mantenimento che si renderanno necessarie per la/i figlia/i secondo lo schema di cui alla convenzione Tribunale – Ordine avvocati di Brescia. j. Disporre un assegno divorzile di mantenimento a carico di
[...] CP_
ed in favore della ricorrente, totalmente inoccupata e dedita alla cura dei figli (minorenne) e (affetto CP_1 Per_1 da gravissimo handicap e totalmente incapace di compiere i meri atti quotidiani della vita) nella misura ritenuta di giustizia. k. Confermare – ove necessario – l'assegnazione alla ricorrente dell'immobile sito a Corzano (BS) – via A. Moro n. 2, ex casa familiare, ora di esclusiva proprietà della stessa con tutti i beni mobili ed arredi ivi contenuti. l.
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Adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e o indifferibile e o opportuno nell'interesse dei figli. In ogni caso spese e compensi del presente procedimento integralmente rifusi, oltre CPA ed IVA come per legge».
Le conclusioni del curatore speciale (come da note del 25.9.25) sono state:
«- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, signor , per la condotta gravemente CP_1 CP_ pregiudizievole posta in essere dal medesimo ai danni della figlia;
- assegnare alla ricorrente la casa familiare sita a Corzano, via Moro 2; - confermare l'affido in via super esclusiva della figlia minore alla madre, CP_2 [...]
, attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto Parte_1 attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, III comma, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale della minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore della figlia minore;
- sospendere allo stato le frequentazioni padre figlia che potranno essere ripristinate esclusivamente se il padre darà dimostrazione effettiva di volerle seriamente riprendere e soltanto dopo un proficuo percorso di sostegno alla genitorialità che egli dovrà spontaneamente intraprendere presso i servizi competenti per territorio in base alla sua residenza, previo raccordo tra questi e quelli che risulteranno essere competenti in base alla residenza della minore, gradualmente, inizialmente in spazio neutro e tenuto in preminente conto l'interesse morale della minore;
- disporre la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio Sociale competente sia quale supporto anche psicologico per la minore che per la madre quale supporto genitoriale;
- confermare l'obbligo, a carico del signor , del versamento di un contributo al mantenimento dei figli dell'ammontare complessivo di €718,00 CP_1 mensile da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli;
- disporre che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla sig.ra in Parte_1 quanto genitore collocatario ed affidatario;
- porre a carico del signor il versamento della quota del 50% CP_1 delle spese straordinarie relative ai figli, come da protocollo del Tribunale di Brescia».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.6.24, non ha formulato osservazioni.
4.
4.1. La domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale è fondata, perché dall'istruttoria è emerso che egli: – si sia allontanato dalla famiglia fin dal 2012 e da allora non abbia CP_ praticamente più rivisto i figli (se non per un breve periodo nell'estate 2022); – non abbia partecipato al procedimento per l'amministrazione di sostegno di affetto da una grave patologia;
Per_1 CP_
– non si sia reso disponibile per gli esami genetici necessari alla cura dell'epilessia di;
– non abbia partecipato al giudizio conclusosi con il provvedimento del 24.5.24 sopra richiamato, né al presente;
– non abbia mai riscontrato gli inviti inoltrati dai Servizi Sociali in questo procedimento, nonostante avessero ricevuto il mandato di tentare il riavvicinamento alla figlia;
– abbia pagato il mantenimento solo fino al 2022 grazie all'addebito in busta paga e poi più nulla. Queste considerazioni consentono di ravvisare un pregiudizio per i figli e una responsabilità a carico del resistente, sufficienti per la pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c., cui peraltro ha aderito il curatore speciale. Ne consegue che la madre, già titolare dell'affidamento c.d. super-esclusivo e descritta come pienamente adeguata dai Servizi Sociali, resterà l'unica esercente la responsabilità. A lei quindi competeranno tutte le scelte CP_ relative ad (anche per quanto attiene alla salute, alla neuropsichiatria, al percorso psicologico etc.).
4.2. I rapporti padre-figlia, vista la lunga assenza, vanno rimessi all'intermediazione dei Servizi Sociali e dovranno avvenire, almeno all'inizio, in forma protetta, dopo aver valutato l'interesse per la minore.
4.3. Dalla residenza dei figli con la madre discende l'assegnazione a lei della casa familiare.
4.4. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) la ricorrente non lavori;
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ha autodichiarato l'assenza di redditi negli anni 2021-22-23; è proprietaria della casa familiare;
(b) il resistente, stando alla relazione della Guardia di Finanza, possiede tre autoveicoli (una
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Mazda e due Alfa Romeo); ha dichiarato redditi complessivi per € 41.606 nel 2022, € 24.118 nel 2023 ed
€ 20.710 nel 2024; il 24.1.23 è stato assunto a tempo indeterminato dalla con qualifica di Parte_2 dipendente di VI livello;
ha acceso un mutuo per l'acquisto della casa principale per € 86.000 (ma il contratto, cointestato, risale al 2006 e risultano pagati solo € 2578 con € 40 di interessi, sicché non se ne terrà conto); è co- conduttore con la madre (c.f. ), con cui risiede stando al certificato anagrafico, di C.F._1 un immobile abitativo con canone mensile di € 700 dal 4.3.25 (si considerano pro quota € 350);
(c) l'assegno unico di € 199 e un bonus di € 50 mensili sono percepiti dalla ricorrente (doc. 14 ric.); riceve € 1482 (doc. 15 ric., € 1600 stando a quanto riferito in udienza) per la sua grave Per_1 invalidità; frequenta un centro diurno dal costo di circa € 600 mensili (doc. 11 ric.).
4.4.1. La ricorrente ha chiesto un assegno divorzile per sé, in misura da determinare.
Il presupposto per riconoscerlo è la sussistenza di una certa disparità economica tra le parti, che in questo caso il Collegio ravvisa: la moglie, infatti, è priva di entrate proprie;
il marito, invece, ha sempre lavorato negli ultimi anni.
Gli atti di parte non contengono riferimenti alla c.d. componente compensativa-perequativa, nel senso che la ricorrente non ha allegato specifiche rinunce fatte durante il matrimonio (nella relazione dei CP_ Servizi Sociali del 22.11.24 si legge che avrebbe smesso di lavorare dopo la nascita di ); nondimeno, considerate anche le vicende successive, è verosimile ch'ella si sia dedicata prevalentemente alla cura dei figli, entrambi affetti da gravi patologie. Sussiste poi senz'altro la componente assistenziale, data la totale assenza di redditi e la difficoltà di procurarseli per l'età e le esigenze speciali dei figli.
Nonostante la diversa natura dell'assegno di mantenimento e di quello divorzile, il Collegio ritiene quindi possibile dare continuità alla misura pattuita dalle parti in sede di separazione, rivalutata da allora.
4.4.2. L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di un ragazzo gravemente invalido, che percepisce la relativa indennità, e di una ragazza sedicenne con problemi di salute); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, esclusivamente dalla madre).
Rispetto all'epoca della separazione, atteso il tempo trascorso, non è possibile determinare con esattezza come siano cambiate le condizioni economiche delle parti. Di sicuro è venuto meno il calendario di permanenza dei figli con il padre (con il relativo mantenimento diretto); percepisce Per_1 un'indennità idonea a coprire la quasi totalità delle spese documentate dalla madre nel rendiconto CP_ annuale dell'a.d.s. (cfr. doc. 31 ric.); le esigenze di sono aumentate con l'età.
L'insieme dei parametri che precedono – con particolare riguardo alle non elevate disponibilità attuali del resistente – consente di rideterminare, con decorrenza da questa sentenza, in € 100 il mantenimento CP_ per e in € 400 quello per , sempre oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico e Per_1 gli altri emolumenti saranno percepiti dalla madre in quanto unica esercente la responsabilità genitoriale.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è del resistente nei confronti sia della ricorrente sia del curatore speciale (la cui nomina si è resa necessaria ex art. 473-bis.8 lett. a) per la domanda di decadenza, ritenuta fondata). A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di
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studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, considerando che sono state solo acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e della Guardia di Finanza, senza memorie conclusive ex art. 473-bis.28 c.p.c. e tenuto conto dell'assenza di contraddittorio). Al totale (€ 3808) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate. La condanna deve essere eseguita a favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n. 115/02, stante l'ammissione della ricorrente e della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Il compenso al difensore sarà liquidato con separato decreto, in misura dimidiata, secondo quanto espresso da Cass. n. 22017/18.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale – richiamata la sentenza parziale del 5-24.12.24, che ha pronunciato il divorzio – provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione: CP_
− dichiara la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne , con la conseguenza che tutte le scelte nel suo interesse saranno assunte dalla ricorrente;
− assegna alla madre la casa familiare sita a Corzano in via Moro 2;
− dispone che il padre possa frequentare la figlia solo previo contatto con i Servizi Sociali, in incontri protetti, valutato l'interesse per la minore;
− con decorrenza dalla data della sentenza parziale di divorzio (prima mensilità rilevante: gennaio 2025), conferma a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno divorzile di € 200,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dalla separazione), da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
− con decorrenza dalla data della presente sentenza (prima mensilità dovuta: gennaio 2026, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 500,00 (annualmente rivalutato secondo li indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 100,00 per ed € 400,00 Per_1 CP_ per ), da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− attribuisce alla madre l'assegno unico e gli altri emolumenti percepiti per i figli;
− revoca l'incarico ai Servizi Sociali, salvo il caso di riavvicinamento padre-figlia;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore dell'Erario di € 7616,00 complessivi per compensi della difesa della ricorrente e del curatore speciale, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Corzano. Brescia, 22/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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