Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4505
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Sentenza 27 settembre 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Quinta Civile, ha pronunciato in merito all'appello proposto da una società (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la sua domanda di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica, oltre interessi moratori e anatocistici. L'appellante, quale cessionaria di crediti vantati dalla Hera Comm S.R.L., aveva agito nei confronti del Commissario delegato ex OCDPC n. 425/2016 (appellato), deducendo che il credito principale non derivasse da un contratto, bensì da una fonte legale, specificamente dal regime di "salvaguardia" previsto dal d.l. n. 73/2007 e dai relativi decreti attuativi, volto a garantire la continuità delle forniture di energia elettrica agli utenti finali. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda per la mancata produzione del contratto sottostante la pretesa creditoria. L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza, sostenendo la natura legale del credito e la conseguente applicabilità della normativa in materia di somministrazioni in regime di salvaguardia. Il Commissario appellato aveva chiesto il rigetto dell'appello, sollevando questioni relative alla mancata produzione di un contratto con un soggetto diverso.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando parzialmente la sentenza impugnata. Ha accertato che l'energia elettrica era stata somministrata dalla Hera Comm S.R.L. quale concessionaria del "servizio di salvaguardia" ai sensi del d.l. n. 73/2007, configurando un'obbligazione ex lege e non contrattuale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha altresì verificato la validità della cessione dei crediti alla società appellante, documentata da scritture private autenticate e notificate al debitore ceduto. Tuttavia, ha escluso l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, in quanto non sussisteva una transazione commerciale ai sensi del decreto, e ha negato la spettanza degli interessi moratori e anatocistici, non essendo provato il ricevimento delle fatture o un atto di costituzione in mora anteriore alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado. Di conseguenza, ha condannato il Commissario appellato al pagamento della sorte capitale di 49.742,11 € e agli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., calcolati secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 5 novembre 2020. Ha infine condannato l'appellato al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4505
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 4505
    Data del deposito : 27 settembre 2025

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