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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025, n. 4505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4505 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Undicesima Se- zione Civile, in persona della Giudice onoraria Concetta Menale, il 23 settembre 2024 e con- traddistinta dal n. 8110/2024 iscritto al n. 1393/2025 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e pen- dente
TRA la codice fiscale ), già denominata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede in Milano, al Viale Lodovico Scarampo n. 15, costituitasi per mezzo del dr. CP_1
, (codice fiscale , nato a [...] il [...], suo procuratore
[...] C.F._1
giusta la procura conferitagli con la scrittura privata autenticata dal prof. Persona_1
Notaio in Milano, il 20 febbraio 2024, rep. n. 29336, racc. n. 13060, e rappre-
[...]
sentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E il COMMISSARIO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16 DICEMBRE 2016, N. 425 (codice fiscale
), con sede in Napoli, alla Via Generale Orsini n. 46, costituitosi in persona del P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore e rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Na- poli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellato - P.IVA_3
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex n. Pag. 1 di 6 Parte_1 C.F._3 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 4 novembre 2020 al «COMMISSARIO DI GOVERNO
DELEGATO OCDPC 425/2016» (cioè, più precisamente, al soggetto individuato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
16 dicembre 2016, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, n. 2 del 3 gennaio 2017, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Campania nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di
Castel Volturno), la hiedeva al Tribunale di Napoli di condannare Parte_2
il convenuto a pagarle, in quanto cessionaria dei relativi crediti:
a) il complessivo importo, pari a 49.742,11 €, delle fatture emesse col n. 1907364912 il
10 agosto 2019 per l'importo di 17.312,83 € e col n. 2017364822 il 25 agosto 2020 per l'importo di 32.429,28 € dalla Hera Comm S.R.L. a titolo di corrispettivo dell'energia elettrica da quest'ul- tima somministrate alla struttura commissariale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sul suddetto complessivo importo ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo da quello della sottoscrizione del con- tratto di cessione al saldo;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul suddetto com- plessivo importo che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da ol- tre sei mesi, nella misura degli interessi di cui ai predetti artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 a decor- rere dalla data di detta notificazione, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c.;
d) l'importo di 80 € ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 231/2002.
I.1.2. Con la sentenza impugnata con l'appello in esame, pubblicata il 23 settembre
2024, il Tribunale di Napoli rigettava però integralmente la domanda dell'attrice per non aver quest'ultima prodotto il contratto alla base della pretesa creditoria stipulato tra la Hera Comm
S.R.L. e il Commissario convenuto e condannava la medesima attrice a rifondere alla
contro
- parte le spese di causa.
I.2.1. Con una citazione notificata al predetto Commissario il 24 marzo 2025, la
[...]
(nuova denominazione assunta dalla s'appellava Parte_1 Parte_2
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 2 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quindi a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la sua domanda, della quale chiedeva, pertanto, l'accoglimento in riforma della sentenza appellata, posto che il credito principale da essa azionato non era fondato su alcun contratto, bensì su una fonte legale, derivando da somministrazioni di energia elettrica effettuate «in regime di salva- guardia» ai sensi del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, e dei relativi decreti ministeriali attuativi, che, nel quadro della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e per consentire un passaggio graduale dal regime vincolistico al mercato libero, aveva previsto che la continuità delle forniture di energia elettrica agli utenti fi- nali aventi determinati caratteristiche che fossero rimasti privi di un contratto di somministra- zione di energia elettrica o non ne avessero stipulato uno sul mercato libero fosse comunque assicurata, secondo le modalità e i criteri previsti da alcuni dei suddetti decreti ministeriali, dalle imprese che si fossero aggiudicate la concessione del relativo servizio, che ne stabilivano i re- lativi prezzi sulla base di modalità di calcolo stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 giugno 2025, il Commissario appellato chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione sulla base di considerazioni evidentemente extra- vaganti rispetto ai termini della controversia oggetto della sentenza appellata, riferendosi ad un non meglio precisato «contratto stipulato tra appellato e Manital», del quale denunciava CP_2
la mancata produzione in giudizio da parte dell'appellante.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame è fondato e va pertanto accolto, sia pur nei termini che sa- ranno appresso precisati.
I documenti tempestivamente prodotti dall'appellante nel corso del processo di primo grado dimostrano infatti:
a) che l'energia elettrica cui si riferiscono le fatture sopra indicate venne somministrata al Commissario appellato dalla Hera Comm S.R.L. quale concessionaria del «servizio di salva- guardia» di cui all'art. 1 del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e dunque non già sulla base della stipulazione di un contratto, bensì in forza di un'obbligazione costituita ex lege (cfr. Cass. 20140/2024);
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 3 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
b) che i crediti aventi ad oggetto il prezzo di tali somministrazioni vennero ceduti dalla
Hera Comm S.R.L. alla società allora denominata quello cui si Parte_2
riferisce la fattura n. 1907364912, con una scrittura privata autenticata dalla dr.ssa Per_2
, Notaia in Bologna, il 25 settembre 2019 (n. rep. 18.393); quello cui riferisce la fattura n.
[...]
2017364822, con una scrittura privata autenticata dalla stessa Notaia il 28 settembre 2020 (n. rep. 38.167);
c) che entrambe tali scritture private vennero dalla società cessionaria dei crediti notifi- cate al debitore ceduto per mezzo della posta elettronica certificata.
D'altro canto, il Commissario appellato non ha tempestivamente e specificamente con- testato nel corso del processo di primo grado di aver fruito dell'energia elettrica cui si riferiscono le predette fatture.
II.1.2. Proprio perché non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appel- lante non sono però soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di ser- vizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova del ricevimento da parte del debitore ceduto delle suddette fatture o di altro atto di costituzione in mora del debitore ceduto, alla società appellante spet- tano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4,
c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 5 novembre 2020, giorno successivo alla data della notificazione al Commissario appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado,
e non anche gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 4 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Conseguentemente, in parziale accoglimento riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il Commissario ap- pellato va dunque condannato a pagare a detta società l'importo di 49.742,11 € e gli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferi- mento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 5 novembre 2020.
II.2. Inoltre, il Commissario appellato va, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., condannato a rifondere alla società appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio rapportando alle risultanze processuali i parame- tri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello rappresentato dal valore della controversia, da collocare, ragguagliandolo al quantum decisum, nello sca- glione da 26.000,01 a 52.000,00 €, al quale, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., va commisurato anche l'importo versato a titolo di contributo unificato per il processo di secondo grado dalla parte che risulta vittoriosa che va a questa, che non ha documentato di aver sostenuto spese vive anche per il processo di primo grado, rimborsate, il di più dovendo essere giudicato ecces- sivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8110/2024, pubblicata il 23 settembre 2024, proposto il 24 marzo 2025 dalla contro il Commissario delegato dal Capo del Parte_1 [...]
con la sua ordinanza n. 425 del 16 dicem- Controparte_3
bre 2016:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il Commissario appellato a pagare alla 'importo di 49.742,11 €, non- Parte_1
ché gli interessi legali maturati su tale importo, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 ed a decorrere dal 5 novembre
2020;
B) condanna, inoltre, il Commissario appellato a rifondere alla società appellante le
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex Pag. 5 di 6 Parte_1 C.F._3 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
spese dei due gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 13.464,00 €, di cui
6.000,00 € per il totale dei compensi e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa relativi al processo di primo grado e 5.000,00 € per il totale dei com- pensi, 750,00 € per le spese generali e 814,00 € per le spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex Pag. 6 di 6 Parte_1 C.F._3 n. 425/2016
(già Prima Sezione Civile Bis) nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Undicesima Se- zione Civile, in persona della Giudice onoraria Concetta Menale, il 23 settembre 2024 e con- traddistinta dal n. 8110/2024 iscritto al n. 1393/2025 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e pen- dente
TRA la codice fiscale ), già denominata Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede in Milano, al Viale Lodovico Scarampo n. 15, costituitasi per mezzo del dr. CP_1
, (codice fiscale , nato a [...] il [...], suo procuratore
[...] C.F._1
giusta la procura conferitagli con la scrittura privata autenticata dal prof. Persona_1
Notaio in Milano, il 20 febbraio 2024, rep. n. 29336, racc. n. 13060, e rappre-
[...]
sentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (codice fiscale ) C.F._2
- appellante -
E il COMMISSARIO DI CUI ALL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 16 DICEMBRE 2016, N. 425 (codice fiscale
), con sede in Napoli, alla Via Generale Orsini n. 46, costituitosi in persona del P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore e rappresentato e difeso dall'Ufficio Distrettuale di Na- poli dell'Avvocatura dello Stato (codice fiscale ) - appellato - P.IVA_3
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex n. Pag. 1 di 6 Parte_1 C.F._3 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I. FATTO
I.1.1. Con una citazione notificata il 4 novembre 2020 al «COMMISSARIO DI GOVERNO
DELEGATO OCDPC 425/2016» (cioè, più precisamente, al soggetto individuato dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
16 dicembre 2016, n. 425, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale, n. 2 del 3 gennaio 2017, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Campania nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di
Castel Volturno), la hiedeva al Tribunale di Napoli di condannare Parte_2
il convenuto a pagarle, in quanto cessionaria dei relativi crediti:
a) il complessivo importo, pari a 49.742,11 €, delle fatture emesse col n. 1907364912 il
10 agosto 2019 per l'importo di 17.312,83 € e col n. 2017364822 il 25 agosto 2020 per l'importo di 32.429,28 € dalla Hera Comm S.R.L. a titolo di corrispettivo dell'energia elettrica da quest'ul- tima somministrate alla struttura commissariale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sul suddetto complessivo importo ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 dal giorno successivo da quello della sottoscrizione del con- tratto di cessione al saldo;
c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul suddetto com- plessivo importo che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da ol- tre sei mesi, nella misura degli interessi di cui ai predetti artt. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002 a decor- rere dalla data di detta notificazione, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c.;
d) l'importo di 80 € ai sensi dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 231/2002.
I.1.2. Con la sentenza impugnata con l'appello in esame, pubblicata il 23 settembre
2024, il Tribunale di Napoli rigettava però integralmente la domanda dell'attrice per non aver quest'ultima prodotto il contratto alla base della pretesa creditoria stipulato tra la Hera Comm
S.R.L. e il Commissario convenuto e condannava la medesima attrice a rifondere alla
contro
- parte le spese di causa.
I.2.1. Con una citazione notificata al predetto Commissario il 24 marzo 2025, la
[...]
(nuova denominazione assunta dalla s'appellava Parte_1 Parte_2
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 2 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
quindi a questa Corte sostenendo che il Giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la sua domanda, della quale chiedeva, pertanto, l'accoglimento in riforma della sentenza appellata, posto che il credito principale da essa azionato non era fondato su alcun contratto, bensì su una fonte legale, derivando da somministrazioni di energia elettrica effettuate «in regime di salva- guardia» ai sensi del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, e dei relativi decreti ministeriali attuativi, che, nel quadro della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e per consentire un passaggio graduale dal regime vincolistico al mercato libero, aveva previsto che la continuità delle forniture di energia elettrica agli utenti fi- nali aventi determinati caratteristiche che fossero rimasti privi di un contratto di somministra- zione di energia elettrica o non ne avessero stipulato uno sul mercato libero fosse comunque assicurata, secondo le modalità e i criteri previsti da alcuni dei suddetti decreti ministeriali, dalle imprese che si fossero aggiudicate la concessione del relativo servizio, che ne stabilivano i re- lativi prezzi sulla base di modalità di calcolo stabilite dal Ministro dello Sviluppo Economico.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 12 giugno 2025, il Commissario appellato chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazione sulla base di considerazioni evidentemente extra- vaganti rispetto ai termini della controversia oggetto della sentenza appellata, riferendosi ad un non meglio precisato «contratto stipulato tra appellato e Manital», del quale denunciava CP_2
la mancata produzione in giudizio da parte dell'appellante.
II. DIRITTO
II.1.1. L'appello in esame è fondato e va pertanto accolto, sia pur nei termini che sa- ranno appresso precisati.
I documenti tempestivamente prodotti dall'appellante nel corso del processo di primo grado dimostrano infatti:
a) che l'energia elettrica cui si riferiscono le fatture sopra indicate venne somministrata al Commissario appellato dalla Hera Comm S.R.L. quale concessionaria del «servizio di salva- guardia» di cui all'art. 1 del d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e dunque non già sulla base della stipulazione di un contratto, bensì in forza di un'obbligazione costituita ex lege (cfr. Cass. 20140/2024);
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 3 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
b) che i crediti aventi ad oggetto il prezzo di tali somministrazioni vennero ceduti dalla
Hera Comm S.R.L. alla società allora denominata quello cui si Parte_2
riferisce la fattura n. 1907364912, con una scrittura privata autenticata dalla dr.ssa Per_2
, Notaia in Bologna, il 25 settembre 2019 (n. rep. 18.393); quello cui riferisce la fattura n.
[...]
2017364822, con una scrittura privata autenticata dalla stessa Notaia il 28 settembre 2020 (n. rep. 38.167);
c) che entrambe tali scritture private vennero dalla società cessionaria dei crediti notifi- cate al debitore ceduto per mezzo della posta elettronica certificata.
D'altro canto, il Commissario appellato non ha tempestivamente e specificamente con- testato nel corso del processo di primo grado di aver fruito dell'energia elettrica cui si riferiscono le predette fatture.
II.1.2. Proprio perché non derivanti da un contratto, i crediti ceduti alla società appel- lante non sono però soggetti alle disposizioni dettate dal d.lgs. 231/2002, applicabili, secondo l'art. 1, co. 1, dello stesso decreto, «ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», per tale dovendo intendersi, secondo l'art. 2, co. 1, lett. a), di quel decreto, ogni contratto, comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna o la prestazione di ser- vizi contro il pagamento di un prezzo.
In mancanza della prova del ricevimento da parte del debitore ceduto delle suddette fatture o di altro atto di costituzione in mora del debitore ceduto, alla società appellante spet- tano pertanto, oltre alla sorte capitale, soltanto gli interessi legali previsti dall'art. 1284, co. 4,
c.c., da calcolare perciò comunque secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 231/2002, ma solo a decorrere dal 5 novembre 2020, giorno successivo alla data della notificazione al Commissario appellato della citazione introduttiva del processo di primo grado,
e non anche gli interessi anatocistici, posto che, a prescindere da ogni altra considerazione, la loro domanda si riferisce esclusivamente a quelli che la medesima società appellante assume prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data della notificazione della predetta citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai quali detta società, per quanto detto, non ha diritto.
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex o.C.P.D.C. Pag. 4 di 6 Parte_1 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.1.3. Conseguentemente, in parziale accoglimento riforma della sentenza appellata, la domanda della società appellante va accolta nei termini sopra precisati e il Commissario ap- pellato va dunque condannato a pagare a detta società l'importo di 49.742,11 € e gli interessi legali maturati su tale importo ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., cioè secondo il tasso di riferi- mento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 5 novembre 2020.
II.2. Inoltre, il Commissario appellato va, ai sensi dell'art. 91, co. 1, c.p.c., condannato a rifondere alla società appellante le spese di entrambi i gradi del processo, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio rapportando alle risultanze processuali i parame- tri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello rappresentato dal valore della controversia, da collocare, ragguagliandolo al quantum decisum, nello sca- glione da 26.000,01 a 52.000,00 €, al quale, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., va commisurato anche l'importo versato a titolo di contributo unificato per il processo di secondo grado dalla parte che risulta vittoriosa che va a questa, che non ha documentato di aver sostenuto spese vive anche per il processo di primo grado, rimborsate, il di più dovendo essere giudicato ecces- sivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 8110/2024, pubblicata il 23 settembre 2024, proposto il 24 marzo 2025 dalla contro il Commissario delegato dal Capo del Parte_1 [...]
con la sua ordinanza n. 425 del 16 dicem- Controparte_3
bre 2016:
A) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, condanna il Commissario appellato a pagare alla 'importo di 49.742,11 €, non- Parte_1
ché gli interessi legali maturati su tale importo, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c., secondo il tasso di riferimento di cui all'art. 5, co 2, del d.lgs. 231/2002 ed a decorrere dal 5 novembre
2020;
B) condanna, inoltre, il Commissario appellato a rifondere alla società appellante le
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex Pag. 5 di 6 Parte_1 C.F._3 n. 425/2016 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
spese dei due gradi del processo, che liquida nel complessivo importo di 13.464,00 €, di cui
6.000,00 € per il totale dei compensi e 900,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa relativi al processo di primo grado e 5.000,00 € per il totale dei com- pensi, 750,00 € per le spese generali e 814,00 € per le spese vive del processo d'appello, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 1393/2025 r.g.aa.cc. . Commissario delegato ex Pag. 6 di 6 Parte_1 C.F._3 n. 425/2016