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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/12/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 401/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. NO AP – Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. SA NO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401/2020 R.G. vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Cinquefrondi, Via V. Veneto n. 141, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Tigani, C.F. PEC C.F._1
e AS MA, C.F. , Email_1 C.F._2
PEC elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 dell'avv. G. Catanzariti, in Via dei Gelsomini, n. 37, Reggio Calabria;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli Avv.ti Giuseppe Maria Latella, PEC e Email_3
GD AT, PEC elettivamente Email_4 domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna
II Tronco, Pal. Ti.Bi;
- APPELLATA - Oggetto: Remunerazione prestazioni sanitarie extra budget – Appello avverso la
Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 115/2020, depositata e pubblicata il
22/01/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.03.2011, la , conveniva in Parte_2 giudizio l' per sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_2 della complessiva somma di € 266.813,90 (a tariffa piena) per le prestazioni di
Radiologia tradizionale e di RMN, erogate in regime di accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale nell'anno 2007 oltre il tetto massimo di spesa stabilito a titolo contrattuale secondo le previsioni della legge regionale.
Segnatamente, la società sosteneva di avere erogato prestazioni per un Parte_1 ammontare complessivo pari a € 68.362,99 per la radiologia tradizionale e ad € Parte_ 1.116.770,01 per la mentre l' si era limitata a corrispondere Controparte_2 le minori somme di € 58.800 per le prestazioni RX e di € 859.520,00 per le prestazioni Parte_
corrispondenti esattamente al budget contrattualizzato, comprensivo della quota di riserva. La stessa parte attrice precisava che, per l'anno 2007, la quota di riserva, anziché Cont essere accantonata dall' ai fini del relativo riparto, al termine dell'anno di esercizio, secondo criteri di proporzionalità e progressività, era stata suddivisa tra le strutture accreditate già ab initio in sede contrattuale (c.d. “accantonamento del 10% del budget contrattuale”). Pertanto, al termine dell'anno di esercizio, tale somma era stata liquidata alle strutture accreditate, tra cui la stessa parte attrice, prescindendo dallo sforamento operato in concreto da ciascuna di esse nell'anno di riferimento. Cont Ciò premesso, parte attrice lamentava che l' non avesse mai dato prova del superamento del tetto di spesa globale e della misura dello splafonamento da parte di tutte le strutture concorrenti alla ripartizione del FSR, né avesse reso noti i criteri usati ai fini della ripartizione della quota di riserva, sicché, non avrebbe correttamente applicato i criteri di abbattimento tariffario previsti per il pagamento delle prestazioni erogate extrabudget.
Pertanto, chiedeva il pagamento, a tariffa piena, di tutte le prestazioni sanitarie rese, ivi comprese quelle eccedenti il volume di attività contrattualizzato, in applicazione dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 362/2004.
pag. 2/13 La convenuta si costituiva in giudizio contestando la pretesa Controparte_2 avversaria, deducendo di non essere tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi di cui all' art.
8- quinquies del D.lgs. n.
502/1992 ovvero al di fuori del budget stabilito, e che comunque le fatture oggetto di decreto ingiuntivo non erano state abbattute del 20%, come previsto dal Tariffario Bindi.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
In accoglimento delle richieste istruttorie di parte attrice, il Tribunale di Reggio Calabria emetteva ordine di esibizione di <documentazione relativa al riparto della quota di riserva del Fondo Sanitario per le branche di medicina in questione – specialistica ambulatoriale di RX e RMN – con indicazione dei criteri di riparto della spesa>> ai sensi Cont dell'art. 201 c.p.c., il quale non veniva, tuttavia, ottemperato dall
Veniva altresì stipulato un accordo transattivo tra le parti, al quale non veniva dato seguito per mancata esecuzione di parte convenuta.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza appellata, rigettava la domanda di parte attrice, compensando integralmente le spese processuali.
La Casa ha proposto appello deducendo i motivi di seguito Parte_2 meglio indicati, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della propria domanda, nonché il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Cont L'appellata non si è costituita in appello ed è stata dichiarata contumace.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado non abbia Cont attribuito valenza di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., da parte dell' all'accordo transattivo stipulato tra le stesse parti, e comprendente anche le somme Cont oggetto di causa, poi venuto meno per inadempimento dell' nei termini convenuti. Ad avviso dell'appellante, infatti, la stipula di tale accordo proverebbe l'esistenza del debito Cont dell' e, dunque, la fondatezza del diritto azionato da parte della struttura accreditata.
Sul punto, si osserva che la transazione, è un contratto attraverso cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una controversia che potrebbe sorgere tra loro. L'istituto ha la finalità di risolvere un conflitto attuale o potenziale tra le pag. 3/13 parti, nella maniera più confacente ai loro interessi. La causa del contratto è, dunque, da individuarsi nella volontà di comporre o prevenire una lite futura. Giova anche evidenziare che la giurisprudenza richiede, quale ulteriore requisito, la sussistenza di uno
“stato di incertezza soggettiva” sul diritto controverso. In particolare, “Affinchè una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali”. (v. in motivazione, Cass. Civ., sez. III,
01/04/2010, n. 7999)
Diversamente, il riconoscimento del debito, previsto dall'art. 1988 c.c., si sostanzia in un atto unilaterale con cui il debitore ammette l'esistenza del debito, con conseguente inversione dell'onere della prova e dispensa del creditore dalla prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico, il quale si presume fino a prova contraria. A differenza del contratto di transazione, oggetto del riconoscimento del debito è il diritto oggetto del rapporto giuridico fondamentale e l'affermazione della sua esistenza da parte del debitore. Come efficacemente spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, <La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito e', per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass.
2251/1978).>> v. in motivazione Cass. civ., sez. III, 07/12/2021, n. 38941).
Alla luce di detti principi, deve escludersi che la transazione de qua possa valere quale riconoscimento del debito.
pag. 4/13 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che la motivazione di cui alla sentenza di primo grado si fonda sulla delibera della Giunta della Regione Calabria n. 169 del
2007, la quale non è mai stata prodotta in giudizio e, pertanto, sul punto, non è stato instaurato il contraddittorio tra le parti. L'attore lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della normativa concernente la materia in esame, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione delle somme destinate alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate al di fuori del budget contrattuale di spesa, nonché l'erronea applicazione della disciplina inerente all'onere della prova da parte del giudice di primo grado.
Giova premettere che la normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n.
502, a mente del quale: – le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8- quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1);
– le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Dal citato dettato normativo si evince che le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Avuto riguardo alla vicenda che occupa, la società attrice ha prodotto i contratti stipulati per le prestazioni erogate per l'anno 2007, nei quali il budget assegnato era, con riferimento alle prestazioni di Radiologia Tradizionale, pari ad € 52.920,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 5.880,00 e dunque per un totale complessivo pari ad € 58.800,00 (p. 31 del fascicolo di primo grado); con Parte_ riferimento alle prestazioni di pari ad € 730.592,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 85.952,00 (10%), nonché un ulteriore pag. 5/13 somma pari a €42.976,00 (5%), e dunque per un totale complessivo pari ad € 859.520,00
(p. 41 del fascicolo di primo grado).
Lo stesso contratto quantifica chiaramente i volumi delle prestazioni che l' si CP_2 impegna a retribuire alla struttura accreditata per l'anno 2007, prevedendo espressamente sia il “budget” assegnato sia l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento.
Parte attrice e odierna appellante ha prodotto anche i seguenti documenti:
- Legge Regionale 29.12.2003 n. 30, la quale, in particolare, all'art. l, co. 8, stabilisce testualmente che <Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa regionale previsto per effetto della presente legge.>>;
- Delibera Giunta regionale Calabria 1.6.2004 n. 362, la quale, in particolare, riporta, in attuazione alla Legge Regionale n. 30/2003, i criteri da usare per la stipula dei contratti tra le Aziende Sanitarie e i soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché uno schema-tipo di contratto, nel quale si stabilisce l'obbligo degli erogatori di fornire le prestazioni definite nel contratto, nel rispetto delle tipologie e dei volumi;
che la struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati negli allegati e comunque previsti nella L.R. n. 30/2003; che nell'ipotesi di superamento dei tetti di spesa programmati si rende legittima l'applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario a mente della L.R. 30/2003;
- Contratti stipulati tra l' e la Controparte_2 Parte_2 per l'anno 2007, con espressa approvazione dei relativi allegati.
Puntualizzati tali elementi, merita di essere pienamente condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, la quale ha correttamente spiegato che “l'art.
4.2 del contratto prevedeva, appunto, che “nel caso in cui le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al precedente art. 3, dovessero comunque superare nell'anno 2007 i volumi massimi di attività ed i tetti di spesa, determinati a norma del presente contratto, si provvederà – nei confronti dell'erogatore che avrà superato il tetto di spesa – al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera 362/2004”.
pag. 6/13 Relativamente all'anno in questione la previsione contrattuale, tuttavia, non può non raccordarsi con l'art. 11 della Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 169 dell'8/3/2007, con la quale è stata approvata la Programmazione S.S.R. e la Ripartizione fondi anno 2007: “ove le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale, non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi dispesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 8/2006”.>> (p. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Preliminarmente, con riferimento alla contestata mancata sottoposizione alle parti, da parte del giudice di primo grado, della Delibera della Giunta Regionale n. 169/2007, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la violazione del principio di disponibilità delle prove e del contraddittorio si verifica nell'ipotesi in cui il giudice fonda la propria decisione su una prova non introdotta nel giudizio dalle parti, ma di propria iniziativa, al di fuori dei casi consentiti e senza sottoporla alle parti per il relativo contraddittorio.
Orbene, nel caso di specie detta ipotesi non risulta integrata, poiché la citata delibera non rappresenta una prova nuova, introdotta dal giudice di propria iniziativa, all'interno del processo. I contratti sopra menzionati, infatti, fanno espresso riferimento in premessa alla delibera (v. p. 1 di entrambi i contratti), riassumendone altresì il contenuto (“che il finanziamento complessivo, determinato con la Deliberazione della G.R. n. 169/2007, sulla base del criterio di rideterminazione vigente, rappresenta il tetto massimo di spesa sostenibile con le risorse del FSR per l'anno 2007, commisurate a garantire i livelli essenziali di prestazioni di assistenza, individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001”).
Pertanto, la stessa, a seguito di produzione del contratto da parte dell'attore all'interno del giudizio, entra a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice, il quale può valutarne la rilevanza, ai fini della decisione, in relazione all'oggetto del giudizio. Sul tema, la
Suprema Corte si è espressa nel senso che <L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.>> (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2001,
pag. 7/13 n. 583). In motivazione, si chiarisce inoltre che <va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato>>.
Giova, poi, evidenziare che proprio il richiamo nel contratto alla predetta delibera prova la sua preesistenza rispetto alla stipula del contratto. Ciò imponeva alle parti la relativa conoscenza e, dunque, la consapevolezza circa la sussistenza di una Delibera della Giunta
Regionale che, per l'anno di esercizio 2007, non consentiva di sforare il tetto globale da Cont parte della singola atteso altresì che la quota accantonata, pari al 10%, era già stata Cont ripartita tra le varie strutture accreditate presso l' al momento Controparte_2 della stipula del contratto.
Ed infatti, sebbene l'art.
4.2 del contratto preveda che << “nel caso in cui le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al precedente art. 3, dovessero comunque superare nell'anno 2007 i volumi massimi di attività ed i tetti di spesa, determinati a norma del presente contratto, si provvederà – nei confronti dell'erogatore che avrà superato il tetto di spesa – al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera 362/2004”.>>, occorre evidenziare che il successivo art.
4.3 dispone che <Tutte le prestazioni di assistenza specialistica poliambulatoriale, ricomprese nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 e riportate nelle tabelle di cui al precedente art. 3, saranno remunerate sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale>>.
Pertanto, la sentenza di primo grado ha correttamente statuito che l'art.
4.2 va necessariamente raccordato con la Delibera della Giunta Regionale n. 169/2007, la quale, all'art. 11, ha stabilito, con riferimento alla ripartizione dei fondi relativi all'anno 2007, che <ove le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale, non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente
pag. 8/13 stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 8/2006”.>>.
Lo stesso art. 1, co. 8, della L.R. n. 30/2003 (oggetto di specifica produzione documentale da parte dell'attore), stabilisce che, in caso di superamento del budget contrattuale previsto per la singola struttura, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta
Regionale. Con riferimento all'anno 2007, al quale si riferiscono le prestazioni di cui si controverte – la citata delibera della Regione Calabria n. 169/2007 ha escluso la retribuzione delle prestazioni eventualmente eseguite dalle strutture accreditate in eccedenza rispetto ai limiti di spesa programmati. La stessa delibera era espressamente richiamata all'interno dei contratti stipulati tra l' e la Controparte_2 [...]
e, dunque, la struttura accreditata ne aveva accettato le condizioni, Parte_2 compresi i tetti massimi di spesa. Ed infatti. L'art.
3.2. espressamente stabilisce che <La struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati negli allegati>>, i quali, come sopra riportato, prevedevano un budget, con riferimento alle prestazioni di Radiologia Tradizionale, pari ad € 52.920,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 5.880,00 e dunque per un totale Parte_ complessivo pari ad € 58.800,00; con riferimento alle prestazioni di pari ad €
730.592,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad €
85.952,00 (10%), nonché un ulteriore somma pari a €42.976,00 (5%), e dunque per un totale complessivo pari ad € 859.520,00.
Avuto riguardo al profilo della prova del superamento dei tetti di spesa programmati, è pacifico il superamento del tetto c.d. “individuale” assegnato alla Casa di cura
[...]
, la quale, appunto, richiede la remunerazione delle prestazioni eseguite in Parte_1 eccedenza. Avuto riguardo, invece, al tetto di spesa c.d. “aziendale” dell' lo stesso CP_2 si desume dalle stesse pattuizioni contrattuali, nelle quali, oltre al c.d. “budget” assegnato alla struttura accreditata, si prevede un ulteriore accantonamento del 10% (nella specie parimenti superato). Il tenore delle pattuizioni contrattuali, dunque, è chiaro nel dare contezza della mancanza di risorse eccedenti rispetto a quelle indicate, salve eventuali assegnazioni aggiuntive e nei limiti precisati. Tenuto presente quanto sopra e considerato che la quota del 10% da accantonare ai fini della remunerazione delle prestazioni extra budget era già stata computata al momento della stipula del contratto e preventivamente pag. 9/13 ripartita tra le varie strutture accreditate, è evidente che tutte le prestazioni erogate in esubero rispetto al budget assegnato in sede contrattuale superano il tetto globale di spesa Cont dell'
Viste le chiare ed espresse previsioni contrattuali, che peraltro richiamano la summenzionata delibera della Giunta Regionale, la pretesa di parte attrice e odierna appellante risulta infondata. Invero, a fronte delle stesse previsioni contrattuali (le quali includevano sin dall'inizio la c.d. quota di riserva) il superamento del tetto globale di Cont spesa, peraltro espressamente dichiarato dall' in sede di liquidazione e pagamento delle spettanze di cui trattasi, deve ritenersi pienamente integrato e provato. Per contro, non può omettersi un rimprovero di diligenza alla struttura accreditata, la quale – a fronte delle espresse previsioni contrattuali – una volta superato il budget massimo assegnatole ed esaurito anche la c.d. quota di riserva (pari al 10% del budget assegnato) avrebbe dovuto informarsi sull'esistenza di eventuali ulteriori disponibilità economiche da parte Cont dell' e non continuare ad erogare ulteriori prestazione, contrattualmente non dovute, salvo poi pretenderne comunque il pagamento. Nel caso di specie, l'erogazione di prestazioni sanitarie in esubero non soltanto rispetto al budget contrattuale, ma anche rispetto alla quota di accantonamento già attribuita alla singola struttura, appare sintomo di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, integranti ogni rapporto contrattuale ex artt. 1375 e 1175 c.c. Sarebbe quindi paradossale che tale censurabile contegno della struttura accreditata conducesse ad un'inversione dell'onere della prova, Cont ponendo a carico dell' la dimostrazione dell'effettivo superamento del c.d. budget aziendale.
Né possono avere rilevanza le doglianze dell'appellante in punto di legittimità delle delibere che prevedono un tetto massimo insuperabile di spesa, invero suffragata dalla giurisprudenza amministrativa e comunque insindacabili in questa sede.
Ciò posto, non possono neppure trovare accoglimento le doglianze dell'appellante in merito all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa c.d. “aziendale”.
Sebbene la struttura accreditata abbia correttamente assolto l'onere di provare l'accreditamento, il titolo contrattuale e l'effettiva erogazione delle prestazioni, ciò risulta sufficiente esclusivamente al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni già comprese nel budget contrattuale. La remunerazione di prestazioni in esubero (c.d.
pag. 10/13 extrabudeget), invece, richiede la prova di una condizione aggiuntiva da parte del creditore, ossia la sussistenza di risorse economiche ulteriori rispetto al budget
“splafonato”. Tale disponibilità, rappresenta fatto costitutivo necessario al fine di far Cont sorgere l'obbligo, da parte dell' di remunerare la prestazione eseguita extra budget, Cont rimanendo, invece, in capo all' l'onere di provare il superamento, da parte della struttura accreditata, del tetto massimo complessivo quale fatto impeditivo. Cont A fronte di tale quadro, l'inottemperanza della convenuta all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può costituire argomento di prova contraria, considerato, in primo luogo, che lo stesso non avrebbe dovuto essere disposto, trattandosi di richiesta di una mole indeterminata di documenti a carattere meramente esplorativo e che, in ogni caso,
l'istituto non può supplire alla mancata prova del credito (Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 8310 del 07/06/2002, Rv. 554977 - 01).
Deve, pertanto, condividersi la giurisprudenza di legittimità secondo cui fa capo alla struttura sanitaria accreditata «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite “extra budget”, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (Cass. civ., sez.
III, n. 13884/2020). In senso analogo, la S.C. ha chiarito che «quello alla remunerazione delle prestazioni extra budget è un diritto esistente "solo in astratto", atteso che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass., 3, n. 27608 del 2019, cit.)», aggiungendo che
«occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova dell'esigibilità del suo diritto (Cass., 1, n. 11629 del 15/10/1999)» (Cass. civ., sez.
III, n. 36654/2021). La stessa sentenza ha aggiunto che il diritto a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre il tetto di spesa è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve essere provato dal creditore. In queste ipotesi, secondo la S.C., «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va (…) sopportato dalla struttura accreditata» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021).
Né devono trarre in inganno le massime, dedotte da altre pronunce, le quali pongono a carico del debitore la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla struttura accreditata, questione invece pacifica nel caso che occupa. In tal senso, tra le più recenti, si segnala Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579 - 01), la pag. 11/13 Parte quale, in motivazione, ha spiegato che una volta dimostrato, da parte dell' il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.: < in tema di pagamento delle prestazioni sanitarie, l'onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è a carico dell'Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n. 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n. 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l'onere di provare l'esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero (ex multis: Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.
13884).>> (v. in motivazione, Cassazione civile sez. I, 27/02/2025, n. 5202).
Assolutamente chiara e dirimente risulta poi Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024, Rv. 672447 - 01) la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c.
e considerata la peculiarità delle questioni oggetto di causa e la complessità del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
pag. 12/13 La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SA NO NO AP
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 401/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. NO AP – Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. SA NO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401/2020 R.G. vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Cinquefrondi, Via V. Veneto n. 141, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ettore Tigani, C.F. PEC C.F._1
e AS MA, C.F. , Email_1 C.F._2
PEC elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2 dell'avv. G. Catanzariti, in Via dei Gelsomini, n. 37, Reggio Calabria;
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli Avv.ti Giuseppe Maria Latella, PEC e Email_3
GD AT, PEC elettivamente Email_4 domiciliata presso l'Ufficio Legale Aziendale sito in Reggio Calabria alla via Sant'Anna
II Tronco, Pal. Ti.Bi;
- APPELLATA - Oggetto: Remunerazione prestazioni sanitarie extra budget – Appello avverso la
Sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 115/2020, depositata e pubblicata il
22/01/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.03.2011, la , conveniva in Parte_2 giudizio l' per sentirla condannare al pagamento in suo favore Controparte_2 della complessiva somma di € 266.813,90 (a tariffa piena) per le prestazioni di
Radiologia tradizionale e di RMN, erogate in regime di accreditamento con il Servizio
Sanitario Nazionale nell'anno 2007 oltre il tetto massimo di spesa stabilito a titolo contrattuale secondo le previsioni della legge regionale.
Segnatamente, la società sosteneva di avere erogato prestazioni per un Parte_1 ammontare complessivo pari a € 68.362,99 per la radiologia tradizionale e ad € Parte_ 1.116.770,01 per la mentre l' si era limitata a corrispondere Controparte_2 le minori somme di € 58.800 per le prestazioni RX e di € 859.520,00 per le prestazioni Parte_
corrispondenti esattamente al budget contrattualizzato, comprensivo della quota di riserva. La stessa parte attrice precisava che, per l'anno 2007, la quota di riserva, anziché Cont essere accantonata dall' ai fini del relativo riparto, al termine dell'anno di esercizio, secondo criteri di proporzionalità e progressività, era stata suddivisa tra le strutture accreditate già ab initio in sede contrattuale (c.d. “accantonamento del 10% del budget contrattuale”). Pertanto, al termine dell'anno di esercizio, tale somma era stata liquidata alle strutture accreditate, tra cui la stessa parte attrice, prescindendo dallo sforamento operato in concreto da ciascuna di esse nell'anno di riferimento. Cont Ciò premesso, parte attrice lamentava che l' non avesse mai dato prova del superamento del tetto di spesa globale e della misura dello splafonamento da parte di tutte le strutture concorrenti alla ripartizione del FSR, né avesse reso noti i criteri usati ai fini della ripartizione della quota di riserva, sicché, non avrebbe correttamente applicato i criteri di abbattimento tariffario previsti per il pagamento delle prestazioni erogate extrabudget.
Pertanto, chiedeva il pagamento, a tariffa piena, di tutte le prestazioni sanitarie rese, ivi comprese quelle eccedenti il volume di attività contrattualizzato, in applicazione dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 362/2004.
pag. 2/13 La convenuta si costituiva in giudizio contestando la pretesa Controparte_2 avversaria, deducendo di non essere tenuta a corrispondere il corrispettivo per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi di cui all' art.
8- quinquies del D.lgs. n.
502/1992 ovvero al di fuori del budget stabilito, e che comunque le fatture oggetto di decreto ingiuntivo non erano state abbattute del 20%, come previsto dal Tariffario Bindi.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
In accoglimento delle richieste istruttorie di parte attrice, il Tribunale di Reggio Calabria emetteva ordine di esibizione di <documentazione relativa al riparto della quota di riserva del Fondo Sanitario per le branche di medicina in questione – specialistica ambulatoriale di RX e RMN – con indicazione dei criteri di riparto della spesa>> ai sensi Cont dell'art. 201 c.p.c., il quale non veniva, tuttavia, ottemperato dall
Veniva altresì stipulato un accordo transattivo tra le parti, al quale non veniva dato seguito per mancata esecuzione di parte convenuta.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza appellata, rigettava la domanda di parte attrice, compensando integralmente le spese processuali.
La Casa ha proposto appello deducendo i motivi di seguito Parte_2 meglio indicati, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della propria domanda, nonché il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Cont L'appellata non si è costituita in appello ed è stata dichiarata contumace.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato che la sentenza di primo grado non abbia Cont attribuito valenza di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., da parte dell' all'accordo transattivo stipulato tra le stesse parti, e comprendente anche le somme Cont oggetto di causa, poi venuto meno per inadempimento dell' nei termini convenuti. Ad avviso dell'appellante, infatti, la stipula di tale accordo proverebbe l'esistenza del debito Cont dell' e, dunque, la fondatezza del diritto azionato da parte della struttura accreditata.
Sul punto, si osserva che la transazione, è un contratto attraverso cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una controversia che potrebbe sorgere tra loro. L'istituto ha la finalità di risolvere un conflitto attuale o potenziale tra le pag. 3/13 parti, nella maniera più confacente ai loro interessi. La causa del contratto è, dunque, da individuarsi nella volontà di comporre o prevenire una lite futura. Giova anche evidenziare che la giurisprudenza richiede, quale ulteriore requisito, la sussistenza di uno
“stato di incertezza soggettiva” sul diritto controverso. In particolare, “Affinchè una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una "res dubia", e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche. L'oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni, che possono consistere anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali”. (v. in motivazione, Cass. Civ., sez. III,
01/04/2010, n. 7999)
Diversamente, il riconoscimento del debito, previsto dall'art. 1988 c.c., si sostanzia in un atto unilaterale con cui il debitore ammette l'esistenza del debito, con conseguente inversione dell'onere della prova e dispensa del creditore dalla prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico, il quale si presume fino a prova contraria. A differenza del contratto di transazione, oggetto del riconoscimento del debito è il diritto oggetto del rapporto giuridico fondamentale e l'affermazione della sua esistenza da parte del debitore. Come efficacemente spiegato dalla giurisprudenza di legittimità, <La differenza tra la transazione e la ricognizione di debito, ma dovremmo dire tra la volontà dell'uno e quella dell'altro atto, sta nel fatto che la transazione mira a risolvere un rapporto preesistente, mentre la ricognizione di debito e', per così dire astratta, ossia il debito è riconosciuto senza indicazione del suo titolo e dunque senza che il riconoscimento di debito sia finalizzato alla risoluzione di un conflitto giuridico (Cass.
2251/1978).>> v. in motivazione Cass. civ., sez. III, 07/12/2021, n. 38941).
Alla luce di detti principi, deve escludersi che la transazione de qua possa valere quale riconoscimento del debito.
pag. 4/13 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che la motivazione di cui alla sentenza di primo grado si fonda sulla delibera della Giunta della Regione Calabria n. 169 del
2007, la quale non è mai stata prodotta in giudizio e, pertanto, sul punto, non è stato instaurato il contraddittorio tra le parti. L'attore lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della normativa concernente la materia in esame, con particolare riguardo alle modalità di ripartizione delle somme destinate alla remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate al di fuori del budget contrattuale di spesa, nonché l'erronea applicazione della disciplina inerente all'onere della prova da parte del giudice di primo grado.
Giova premettere che la normativa di riferimento è il D. Lgs. n. 30 dicembre 1992, n.
502, a mente del quale: – le “strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'art.
8- quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art.
8-sexies, comma 1);
– le Regioni stabiliscono i “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art.
8-quinquies, comma 1, lett. d).
Dal citato dettato normativo si evince che le Regioni determinano in via esclusiva i limiti relativi alla spesa sanitaria, mentre le aziende sanitarie locali e le singole strutture accreditate stipulano dei contratti, nello specifico “accordi”, come definiti dall'art. 8 quinquies, d.lgs. n. 502/92 aventi ad oggetto l'acquisto, da parte delle prime, del volume massimo di prestazioni sanitarie erogabili dalle seconde nell'anno di riferimento.
Avuto riguardo alla vicenda che occupa, la società attrice ha prodotto i contratti stipulati per le prestazioni erogate per l'anno 2007, nei quali il budget assegnato era, con riferimento alle prestazioni di Radiologia Tradizionale, pari ad € 52.920,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 5.880,00 e dunque per un totale complessivo pari ad € 58.800,00 (p. 31 del fascicolo di primo grado); con Parte_ riferimento alle prestazioni di pari ad € 730.592,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 85.952,00 (10%), nonché un ulteriore pag. 5/13 somma pari a €42.976,00 (5%), e dunque per un totale complessivo pari ad € 859.520,00
(p. 41 del fascicolo di primo grado).
Lo stesso contratto quantifica chiaramente i volumi delle prestazioni che l' si CP_2 impegna a retribuire alla struttura accreditata per l'anno 2007, prevedendo espressamente sia il “budget” assegnato sia l'accantonamento previsto per l'eventuale sforamento.
Parte attrice e odierna appellante ha prodotto anche i seguenti documenti:
- Legge Regionale 29.12.2003 n. 30, la quale, in particolare, all'art. l, co. 8, stabilisce testualmente che <Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività, nei casi previsti dalla presente legge, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla
Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa regionale previsto per effetto della presente legge.>>;
- Delibera Giunta regionale Calabria 1.6.2004 n. 362, la quale, in particolare, riporta, in attuazione alla Legge Regionale n. 30/2003, i criteri da usare per la stipula dei contratti tra le Aziende Sanitarie e i soggetti erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché uno schema-tipo di contratto, nel quale si stabilisce l'obbligo degli erogatori di fornire le prestazioni definite nel contratto, nel rispetto delle tipologie e dei volumi;
che la struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati negli allegati e comunque previsti nella L.R. n. 30/2003; che nell'ipotesi di superamento dei tetti di spesa programmati si rende legittima l'applicazione dei meccanismi di abbattimento tariffario a mente della L.R. 30/2003;
- Contratti stipulati tra l' e la Controparte_2 Parte_2 per l'anno 2007, con espressa approvazione dei relativi allegati.
Puntualizzati tali elementi, merita di essere pienamente condivisa la motivazione della sentenza di primo grado, la quale ha correttamente spiegato che “l'art.
4.2 del contratto prevedeva, appunto, che “nel caso in cui le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al precedente art. 3, dovessero comunque superare nell'anno 2007 i volumi massimi di attività ed i tetti di spesa, determinati a norma del presente contratto, si provvederà – nei confronti dell'erogatore che avrà superato il tetto di spesa – al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera 362/2004”.
pag. 6/13 Relativamente all'anno in questione la previsione contrattuale, tuttavia, non può non raccordarsi con l'art. 11 della Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 169 dell'8/3/2007, con la quale è stata approvata la Programmazione S.S.R. e la Ripartizione fondi anno 2007: “ove le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale, non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi dispesa rispettivamente stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 8/2006”.>> (p. 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Preliminarmente, con riferimento alla contestata mancata sottoposizione alle parti, da parte del giudice di primo grado, della Delibera della Giunta Regionale n. 169/2007, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la violazione del principio di disponibilità delle prove e del contraddittorio si verifica nell'ipotesi in cui il giudice fonda la propria decisione su una prova non introdotta nel giudizio dalle parti, ma di propria iniziativa, al di fuori dei casi consentiti e senza sottoporla alle parti per il relativo contraddittorio.
Orbene, nel caso di specie detta ipotesi non risulta integrata, poiché la citata delibera non rappresenta una prova nuova, introdotta dal giudice di propria iniziativa, all'interno del processo. I contratti sopra menzionati, infatti, fanno espresso riferimento in premessa alla delibera (v. p. 1 di entrambi i contratti), riassumendone altresì il contenuto (“che il finanziamento complessivo, determinato con la Deliberazione della G.R. n. 169/2007, sulla base del criterio di rideterminazione vigente, rappresenta il tetto massimo di spesa sostenibile con le risorse del FSR per l'anno 2007, commisurate a garantire i livelli essenziali di prestazioni di assistenza, individuati dal D.P.C.M. 29 novembre 2001”).
Pertanto, la stessa, a seguito di produzione del contratto da parte dell'attore all'interno del giudizio, entra a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice, il quale può valutarne la rilevanza, ai fini della decisione, in relazione all'oggetto del giudizio. Sul tema, la
Suprema Corte si è espressa nel senso che <L'obbligo del giudice di fondare la propria decisione soltanto sugli elementi di prova indicati dalle parti non gli impedisce di valutare in via autonoma, ai fini della prova, all'infuori di qualsiasi deduzione delle parti stesse, le risultanze emergenti da dette prove.>> (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2001,
pag. 7/13 n. 583). In motivazione, si chiarisce inoltre che <va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato>>.
Giova, poi, evidenziare che proprio il richiamo nel contratto alla predetta delibera prova la sua preesistenza rispetto alla stipula del contratto. Ciò imponeva alle parti la relativa conoscenza e, dunque, la consapevolezza circa la sussistenza di una Delibera della Giunta
Regionale che, per l'anno di esercizio 2007, non consentiva di sforare il tetto globale da Cont parte della singola atteso altresì che la quota accantonata, pari al 10%, era già stata Cont ripartita tra le varie strutture accreditate presso l' al momento Controparte_2 della stipula del contratto.
Ed infatti, sebbene l'art.
4.2 del contratto preveda che << “nel caso in cui le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al precedente art. 3, dovessero comunque superare nell'anno 2007 i volumi massimi di attività ed i tetti di spesa, determinati a norma del presente contratto, si provvederà – nei confronti dell'erogatore che avrà superato il tetto di spesa – al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali delle corrispondenti tariffe, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale con delibera 362/2004”.>>, occorre evidenziare che il successivo art.
4.3 dispone che <Tutte le prestazioni di assistenza specialistica poliambulatoriale, ricomprese nel D.P.C.M. 29 novembre 2001 e riportate nelle tabelle di cui al precedente art. 3, saranno remunerate sulla base delle disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale>>.
Pertanto, la sentenza di primo grado ha correttamente statuito che l'art.
4.2 va necessariamente raccordato con la Delibera della Giunta Regionale n. 169/2007, la quale, all'art. 11, ha stabilito, con riferimento alla ripartizione dei fondi relativi all'anno 2007, che <ove le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale, non danno diritto ad alcuna remunerazione nel caso dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente
pag. 8/13 stabiliti con il presente provvedimento per ciascuna azienda sanitaria ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 8/2006”.>>.
Lo stesso art. 1, co. 8, della L.R. n. 30/2003 (oggetto di specifica produzione documentale da parte dell'attore), stabilisce che, in caso di superamento del budget contrattuale previsto per la singola struttura, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta
Regionale. Con riferimento all'anno 2007, al quale si riferiscono le prestazioni di cui si controverte – la citata delibera della Regione Calabria n. 169/2007 ha escluso la retribuzione delle prestazioni eventualmente eseguite dalle strutture accreditate in eccedenza rispetto ai limiti di spesa programmati. La stessa delibera era espressamente richiamata all'interno dei contratti stipulati tra l' e la Controparte_2 [...]
e, dunque, la struttura accreditata ne aveva accettato le condizioni, Parte_2 compresi i tetti massimi di spesa. Ed infatti. L'art.
3.2. espressamente stabilisce che <La struttura erogatrice accetta i limiti dei volumi di attività e dei tetti di spesa indicati negli allegati>>, i quali, come sopra riportato, prevedevano un budget, con riferimento alle prestazioni di Radiologia Tradizionale, pari ad € 52.920,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad € 5.880,00 e dunque per un totale Parte_ complessivo pari ad € 58.800,00; con riferimento alle prestazioni di pari ad €
730.592,00, con un accantonamento previsto per l'eventuale sforamento pari ad €
85.952,00 (10%), nonché un ulteriore somma pari a €42.976,00 (5%), e dunque per un totale complessivo pari ad € 859.520,00.
Avuto riguardo al profilo della prova del superamento dei tetti di spesa programmati, è pacifico il superamento del tetto c.d. “individuale” assegnato alla Casa di cura
[...]
, la quale, appunto, richiede la remunerazione delle prestazioni eseguite in Parte_1 eccedenza. Avuto riguardo, invece, al tetto di spesa c.d. “aziendale” dell' lo stesso CP_2 si desume dalle stesse pattuizioni contrattuali, nelle quali, oltre al c.d. “budget” assegnato alla struttura accreditata, si prevede un ulteriore accantonamento del 10% (nella specie parimenti superato). Il tenore delle pattuizioni contrattuali, dunque, è chiaro nel dare contezza della mancanza di risorse eccedenti rispetto a quelle indicate, salve eventuali assegnazioni aggiuntive e nei limiti precisati. Tenuto presente quanto sopra e considerato che la quota del 10% da accantonare ai fini della remunerazione delle prestazioni extra budget era già stata computata al momento della stipula del contratto e preventivamente pag. 9/13 ripartita tra le varie strutture accreditate, è evidente che tutte le prestazioni erogate in esubero rispetto al budget assegnato in sede contrattuale superano il tetto globale di spesa Cont dell'
Viste le chiare ed espresse previsioni contrattuali, che peraltro richiamano la summenzionata delibera della Giunta Regionale, la pretesa di parte attrice e odierna appellante risulta infondata. Invero, a fronte delle stesse previsioni contrattuali (le quali includevano sin dall'inizio la c.d. quota di riserva) il superamento del tetto globale di Cont spesa, peraltro espressamente dichiarato dall' in sede di liquidazione e pagamento delle spettanze di cui trattasi, deve ritenersi pienamente integrato e provato. Per contro, non può omettersi un rimprovero di diligenza alla struttura accreditata, la quale – a fronte delle espresse previsioni contrattuali – una volta superato il budget massimo assegnatole ed esaurito anche la c.d. quota di riserva (pari al 10% del budget assegnato) avrebbe dovuto informarsi sull'esistenza di eventuali ulteriori disponibilità economiche da parte Cont dell' e non continuare ad erogare ulteriori prestazione, contrattualmente non dovute, salvo poi pretenderne comunque il pagamento. Nel caso di specie, l'erogazione di prestazioni sanitarie in esubero non soltanto rispetto al budget contrattuale, ma anche rispetto alla quota di accantonamento già attribuita alla singola struttura, appare sintomo di violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, integranti ogni rapporto contrattuale ex artt. 1375 e 1175 c.c. Sarebbe quindi paradossale che tale censurabile contegno della struttura accreditata conducesse ad un'inversione dell'onere della prova, Cont ponendo a carico dell' la dimostrazione dell'effettivo superamento del c.d. budget aziendale.
Né possono avere rilevanza le doglianze dell'appellante in punto di legittimità delle delibere che prevedono un tetto massimo insuperabile di spesa, invero suffragata dalla giurisprudenza amministrativa e comunque insindacabili in questa sede.
Ciò posto, non possono neppure trovare accoglimento le doglianze dell'appellante in merito all'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa c.d. “aziendale”.
Sebbene la struttura accreditata abbia correttamente assolto l'onere di provare l'accreditamento, il titolo contrattuale e l'effettiva erogazione delle prestazioni, ciò risulta sufficiente esclusivamente al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni già comprese nel budget contrattuale. La remunerazione di prestazioni in esubero (c.d.
pag. 10/13 extrabudeget), invece, richiede la prova di una condizione aggiuntiva da parte del creditore, ossia la sussistenza di risorse economiche ulteriori rispetto al budget
“splafonato”. Tale disponibilità, rappresenta fatto costitutivo necessario al fine di far Cont sorgere l'obbligo, da parte dell' di remunerare la prestazione eseguita extra budget, Cont rimanendo, invece, in capo all' l'onere di provare il superamento, da parte della struttura accreditata, del tetto massimo complessivo quale fatto impeditivo. Cont A fronte di tale quadro, l'inottemperanza della convenuta all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., non può costituire argomento di prova contraria, considerato, in primo luogo, che lo stesso non avrebbe dovuto essere disposto, trattandosi di richiesta di una mole indeterminata di documenti a carattere meramente esplorativo e che, in ogni caso,
l'istituto non può supplire alla mancata prova del credito (Cass. civ.,
Sez. L, Sentenza n. 8310 del 07/06/2002, Rv. 554977 - 01).
Deve, pertanto, condividersi la giurisprudenza di legittimità secondo cui fa capo alla struttura sanitaria accreditata «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite “extra budget”, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile» (Cass. civ., sez.
III, n. 13884/2020). In senso analogo, la S.C. ha chiarito che «quello alla remunerazione delle prestazioni extra budget è un diritto esistente "solo in astratto", atteso che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass., 3, n. 27608 del 2019, cit.)», aggiungendo che
«occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova dell'esigibilità del suo diritto (Cass., 1, n. 11629 del 15/10/1999)» (Cass. civ., sez.
III, n. 36654/2021). La stessa sentenza ha aggiunto che il diritto a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre il tetto di spesa è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve essere provato dal creditore. In queste ipotesi, secondo la S.C., «l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget va (…) sopportato dalla struttura accreditata» (Cass. civ., sez. III, n. 36654/2021).
Né devono trarre in inganno le massime, dedotte da altre pronunce, le quali pongono a carico del debitore la prova del superamento del limite di spesa assegnato alla struttura accreditata, questione invece pacifica nel caso che occupa. In tal senso, tra le più recenti, si segnala Cass. civ., Sez. 3 , Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 (Rv. 672579 - 01), la pag. 11/13 Parte quale, in motivazione, ha spiegato che una volta dimostrato, da parte dell' il fatto impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.: < in tema di pagamento delle prestazioni sanitarie, l'onere probatorio è disciplinato nel seguente modo: è a carico dell'Azienda pubblica dimostrare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura ed il suo superamento (ex multis: Cass. sez. un. 13 giugno 2018, n. 15516; Cass., sez. VI-2, 16 ottobre 2019, n. 26234), mentre è a carico del singolo soggetto erogatore l'onere di provare l'esistenza di fondi sufficienti per il pagamento delle prestazioni rese in esubero (ex multis: Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n.
13884).>> (v. in motivazione, Cassazione civile sez. I, 27/02/2025, n. 5202).
Assolutamente chiara e dirimente risulta poi Cass. civ., Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25514 del 24/09/2024, Rv. 672447 - 01) la quale ha ribadito l'orientamento secondo cui, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nonostante l'integrale rigetto dell'appello, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 92 c.p.c.
e considerata la peculiarità delle questioni oggetto di causa e la complessità del pertinente quadro normativo e giurisprudenziale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
pag. 12/13 La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SA NO NO AP
pag. 13/13