Articolo 1 della Legge 28 maggio 1961, n. 476
Articolo 2
Versione
2 luglio 1961
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 49 milioni e 300.218 per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, per spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57.
Entrata in vigore il 2 luglio 1961