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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vellucci Giampiero Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio
( rectius: lo scioglimento del loro matrimonio ) alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in CA ( FR ) il 12/6/21; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che con la sentenza n. 511 del 9-16/5/24 del Tribunale di Frosinone è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e liberi di risiedere ove vorranno;
- la casa coniugale sita in CA (FR), Via Marano, n. 118, di proprietà della madre della Sig.ra come statuito nell'accordo di separazione, è tornata in uso alla Pt_2 proprietaria, poiché la Sig.ra è tornata vivere nella casa paterna, sita in CA (FR), Via Due Parte_2
Cone, n. 6, dove ha da sempre la residenza;
il Sig. a sua volta, è tornato a vivere presso la Parte_1 casa dei propri genitori, dalla quale non ha mai spostato la residenza, sita in CA (FR), Via Anime Sante,
n. 185, senza vantare alcun diritto sulla casa coniugale;
- i coniugi stabiliscono di non vantare reciproco diritto al mantenimento, poiché il Sig. lavora presso Metaltek s.r.l., con contratto a tempo Parte_1 indeterminato e la Sig.ra riesce a provvedere autonomamente a sé stessa, seppur, per il Parte_2 momento, con contratti a tempo determinato;
- i coniugi dichiarano altresì di non avere beni immobili o mobili di comune proprietà e di aver già provveduto a dividere quanto ritenuto necessario (regali di nozze), di aver già inventariato e ritirato i reciproci effetti personali dalla casa coniugale ai tempi della separazione;
essi, quindi, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 15/2/25 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti al 28/3/25.
All'udienza del 28/3/25 le parti comparivano personalmente ed insistevano nella loro domanda congiunta, richiamando le conclusioni da esse già formulate in ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473- bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano personalmente innanzi al Giudice rel. all'udienza del 23/4/24, e vista la citata sentenza di questo Tribunale del 9-16/5/24 ( cfr. doc. s.n. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate all'udienza del
28/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CA ( FR ) il
12/6/21 da e , trascritto nel registro degli atti Parte_2 Parte_1 di matrimonio del Comune di CA dell'anno 2021, Atto n. 7, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668/25 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Vellucci Giampiero Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: divorzio congiunto ( scioglimento del matrimonio ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 7/2/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio
( rectius: lo scioglimento del loro matrimonio ) alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito civile in CA ( FR ) il 12/6/21; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli;
che con la sentenza n. 511 del 9-16/5/24 del Tribunale di Frosinone è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “- i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e liberi di risiedere ove vorranno;
- la casa coniugale sita in CA (FR), Via Marano, n. 118, di proprietà della madre della Sig.ra come statuito nell'accordo di separazione, è tornata in uso alla Pt_2 proprietaria, poiché la Sig.ra è tornata vivere nella casa paterna, sita in CA (FR), Via Due Parte_2
Cone, n. 6, dove ha da sempre la residenza;
il Sig. a sua volta, è tornato a vivere presso la Parte_1 casa dei propri genitori, dalla quale non ha mai spostato la residenza, sita in CA (FR), Via Anime Sante,
n. 185, senza vantare alcun diritto sulla casa coniugale;
- i coniugi stabiliscono di non vantare reciproco diritto al mantenimento, poiché il Sig. lavora presso Metaltek s.r.l., con contratto a tempo Parte_1 indeterminato e la Sig.ra riesce a provvedere autonomamente a sé stessa, seppur, per il Parte_2 momento, con contratti a tempo determinato;
- i coniugi dichiarano altresì di non avere beni immobili o mobili di comune proprietà e di aver già provveduto a dividere quanto ritenuto necessario (regali di nozze), di aver già inventariato e ritirato i reciproci effetti personali dalla casa coniugale ai tempi della separazione;
essi, quindi, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra.”.
Col decreto di convocazione delle parti del 15/2/25 il Giudice rel. fissava l'udienza di comparizione delle parti al 28/3/25.
All'udienza del 28/3/25 le parti comparivano personalmente ed insistevano nella loro domanda congiunta, richiamando le conclusioni da esse già formulate in ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473- bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che nel giudizio di separazione i coniugi comparivano personalmente innanzi al Giudice rel. all'udienza del 23/4/24, e vista la citata sentenza di questo Tribunale del 9-16/5/24 ( cfr. doc. s.n. allegato al ricorso ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e da esse richiamate all'udienza del
28/3/25.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CA ( FR ) il
12/6/21 da e , trascritto nel registro degli atti Parte_2 Parte_1 di matrimonio del Comune di CA dell'anno 2021, Atto n. 7, Parte I, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso e sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'8/4/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )