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25 novembre 1965
25 novembre 1965
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.