Articolo 4 della Legge 26 aprile 1983, n. 130
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 aprile 1983
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Versione
20 ottobre 1983
Art. 4.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1983 del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, e' elevata al 49,93 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell' articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181 .
Le erogazioni spettanti a ciascuna regione in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 475.989.266.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 . Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, puo' essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.
Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, e' comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n.
181 .
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte per l'anno 1983 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1982.
Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , i prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la Tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 13 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nell'anno 1982 al netto delle maggiorazioni concesse ai sensi dell' articolo 26, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , maggiorate del 13 per cento. ((2))
Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 1,3 per cento. ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in
G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi quinto e sesto del presente articolo.

Entrata in vigore il 20 ottobre 1983
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