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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 895/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Parte_1
in Gela, zona industriale I strada (P.I. , elettivamente domiciliato presso lo studio degli P.IVA_1
avv.ti Flippo Di Mauro e Giovanni Giudice, che la rappresentano e difendono;
- Opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Gela in Controparte_1
Via Toscanini n. 50 (P. IVA ), elettivamente domiciliato in Gela, c.so Vittorio P.IVA_2
Emanuele n. 231, presso lo studio dell'avv. Gioacchino Marletta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Salvatore Fabio Tiziano Gristina;
- Opposta -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha promosso opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 117/2020, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g.
469/2020, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 60.314,93, oltre interessi, nonché delle spese del procedimento.
A fondamento della propria opposizione, ha dedotto:
- l'incompetenza del Tribunale a conoscere la fase di opposizione al decreto monitorio, atteso che la è parte dello stesso opponente e ha aderito al regolamento Controparte_1 Parte_1 consortile che, all'art. 8 prevede espressa clausola compromissoria;
1 - l'incompetenza del giudice adito in quanto a conoscere della controversia sarebbe funzionalmente la Sezione specializzata in materia di impresa;
- l'inammissibilità della procedura monitoria per “duplicazione e frazionamento del credito”, avendo azionato con il ricorso monitorio il credito fondato sulla fattura n. 14/2019 mentre, con altro ricorso, iscritto al n. r.g. 622/2020, ha avviato altra procedura monitoria chiedendo la restituzione di un prestito infruttifero, nonostante fosse suo obbligo formulare un'unica domanda monitoria, quindi agendo con l'esclusivo intento di “ledere la sfera giuridica del ”; Parte_1
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo stati i lavori, cui la fattura si riferisce, compiuti a regola d'arte, inoltre, l'opposta non avrebbe dato prova di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi, condizione per dare luogo ai dovuti pagamenti prevista dal regolamento consortile.
Inoltre, l'opponente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei danni subiti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione.
L'udienza del 31 ottobre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluse come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., con ordinanza del 2 novembre 2024, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Questioni in rito.
2.1 Sulla clausola compromissoria.
Il relativo di opposizione è manifestamente infondato.
Come anche correttamente osservato dall'opposta, quest'ultima nella “richiesta di Adesione al ” del 9 luglio 2018 ha accettato le disposizioni dello Statuto del (cfr. all. 2 alla Parte_1 Parte_1
comparsa), mentre alcun riferimento viene fatto al presunto regolamento consortile contenente la clausola compromissoria. Così come nessun cenno è contenuto all'interno dell'atto costitutivo del
(cfr. all. 3 della comparsa). Per di più, all'art. 20 dello stesso statuto del è Parte_1 Parte_1
previsto che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il , Parte_1
in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Gela”.
Inoltre, anche volendo trascendere dalle precedenti considerazioni, si osserva che il regolamento in parola non è stato prodotto nel corso del giudizio, circostanza che fa declinare per la sua inesistenza. Mentre le prove orali formulate dal al fine di provare l'esistenza Parte_1
del regolamento non sono ammissibili, posto che è pacifico che, ai fini della validità della clausola compromissoria, è richiesta la forma scritta ad substantiam (artt. 807 e 808 c.p.c.).
2.2 Sulla competenza del Tribunale adito.
2 Parimenti, priva di qualsiasi pregio è l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Gela in favore del Tribunale delle Imprese.
Infatti, l'art. 3 co. 2 d.lgs. 168/2003, lett. a) radica la competenza in questione in relazione ai
“rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione
o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile”, mentre la successiva lett b) contempla le ipotesi di “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”
In materia è stato chiarito che per potersi individuare la competenza del Tribunale delle
Imprese, l'oggetto della controversia deve avere riguardo ai rapporti societari e alle partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio
(Cass. 22149/20; 9224/20; 30622/19; 1826/18; 8738/17). In sostanza, al fine di evitare margini di incertezza sui confini della competenza, occorre verificare se la domanda, mediante valutazione ex ante ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, finisca per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
In applicazione di tale criterio discretivo al caso di specie, guardando all'oggetto immediato di questo giudizio è la mancata debenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, sicché non vengono in discussione alcuna delle ipotesi impropriamente richiamate dal . Parte_1
2.3 Sull'inammissibilità dell'azione monitoria in ragione del frazionamento del credito.
Anche il terzo motivo di opposizione è privo di fondamento.
Da un punto di vista sistematico, la recente giurisprudenza di legittimità, richiamando i numerosi precedenti sul punto, ha affermato che “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non
3 abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25480).
Già dalla lettura della massima in commento, emerge che il frazionamento del credito, ipotesi tra le più note di abuso del diritto, può configurarsi solo laddove i diritti di credito siano analoghi per oggetto e per titolo e relativi a fatti costituivi, seppur diversi, comunque nascenti da un rapporto unitario tra le parti.
Ora, già in base agli elementi dedotti dall'opponente appare evidente che non sussistano gli estremi sin qui enucleati. Infatti, l'altra azione giudiziaria ha ad oggetto la restituzione di prestito fruttifero effettuato da in favore del , quindi un credito fondato Controparte_1 Parte_1
su un titolo e su un rapporto del tutto diversi, costituiti da autonoma scrittura privata (cfr. all.ti 4 e 5 alla memoria). Sicché, i due crediti si basano su fatti costituivi diversi e privi di analogia in relazione all'oggetto. Peraltro, l'interesse della creditrice ad agire separatamente è facilmente individuabile nella maggior speditezza e concreta possibilità di soddisfacimento che può realizzarsi attraverso la proposizione di distinti procedimenti per decreto ingiuntivo.
3. Merito.
Non sono fondati nemmeno i motivi d'opposizione concernenti il merito della controversia.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi
4 di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È infatti onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (Cass. n. 13240/2019).
Guardando al presente giudizio, l'opponente non ha contestato specificamente l'idoneità probatoria della fattura azionata dall'opposta, ma si è limitata a dedurre la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori svolti.
Ebbene, osserva il Tribunale come la contestazione in oggetto sia del tutto generica. Invero, sia nell'atto di citazione in opposizione, che nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il non ha mai specificamente indicato quale inadempienze avrebbero determinato Parte_1
la mancata corretta e completa esecuzione delle prestazioni svolte dalla RO. Nulla, CP_2
infatti, è dato sapere circa le presunte irregolarità riscontrate dalla committente Controparte_3
, inadempienze che, ove realmente avvenute, agevolmente il debitore avrebbe potuto, anche
[...]
sinteticamente, esplicitare negli atti difensivi. Né, a colmare tale palese difetto di allegazione, possono supplire le PEC prodotte con la memoria n. 2 su presunte contestazioni lamentate dalla committente, che peraltro, nemmeno fanno comprendere da sole se la prestazione è stata o meno correttamente eseguita dall'opposta.
Ne discende che la natura delle contestazioni sollevate viola il principio della specificità delle contestazioni e non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta. In tema basti richiamare la sentenza n. 1057/2019 della Corte di Cassazione, con la quale ha stabilito che “qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset”.
Pertanto, a fronte dell'inconsistenza delle eccezioni mosse dall'opponente, il credito vantato in monitorio deve ritenersi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., adeguatamente supportato dalle fattura azionata, nemmeno contestata in fase stragiudiziale, ma che, pacificamente tra le parti, è stata in parte oggetto di parziale saldo (cfr. ex multis Cass. ord. n. 2211/2022: “fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”).
5 Infine, l'opponente ha sollevato un'eccezione circa la mancata esigibilità del credito, in quanto, in base al citato regolamento consortile, il pagamento potrebbe avvenire soltanto a seguito dell'incasso da parte della committente dei corrispettivi e comunque, solo se la consorziata che ha eseguito la prestazione è in regola con gli oneri contributivi e retributivi dei dipendenti. Circa tale motivo, basti rammentare che, al di là della mancata prova dei fatti impeditivi dedotti, il regolamento consortile non è stato prodotto, dunque tale censura appare infondata.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione è infondata. Giocoforza, la domanda ex art. 96 co.
1 c.p.c. è priva di consistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, media complessità), della materia oggetto del contendere, delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e della complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 117/2020; condanna parte opponente alle spese del giudizio, che liquida, in favore di parte opposta, nella misura complessiva di € 14.103,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 20 maggio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 895/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
, in persona dell'amministratore pro tempore, con sede Parte_1
in Gela, zona industriale I strada (P.I. , elettivamente domiciliato presso lo studio degli P.IVA_1
avv.ti Flippo Di Mauro e Giovanni Giudice, che la rappresentano e difendono;
- Opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Gela in Controparte_1
Via Toscanini n. 50 (P. IVA ), elettivamente domiciliato in Gela, c.so Vittorio P.IVA_2
Emanuele n. 231, presso lo studio dell'avv. Gioacchino Marletta, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Salvatore Fabio Tiziano Gristina;
- Opposta -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha promosso opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 117/2020, emesso da questo Tribunale nell'ambito del procedimento n. r.g.
469/2020, con il quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 60.314,93, oltre interessi, nonché delle spese del procedimento.
A fondamento della propria opposizione, ha dedotto:
- l'incompetenza del Tribunale a conoscere la fase di opposizione al decreto monitorio, atteso che la è parte dello stesso opponente e ha aderito al regolamento Controparte_1 Parte_1 consortile che, all'art. 8 prevede espressa clausola compromissoria;
1 - l'incompetenza del giudice adito in quanto a conoscere della controversia sarebbe funzionalmente la Sezione specializzata in materia di impresa;
- l'inammissibilità della procedura monitoria per “duplicazione e frazionamento del credito”, avendo azionato con il ricorso monitorio il credito fondato sulla fattura n. 14/2019 mentre, con altro ricorso, iscritto al n. r.g. 622/2020, ha avviato altra procedura monitoria chiedendo la restituzione di un prestito infruttifero, nonostante fosse suo obbligo formulare un'unica domanda monitoria, quindi agendo con l'esclusivo intento di “ledere la sfera giuridica del ”; Parte_1
- nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo stati i lavori, cui la fattura si riferisce, compiuti a regola d'arte, inoltre, l'opposta non avrebbe dato prova di essere in regola con i versamenti contributivi e retributivi, condizione per dare luogo ai dovuti pagamenti prevista dal regolamento consortile.
Inoltre, l'opponente ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dei danni subiti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c.
Costituitasi in giudizio, parte opposta ha domandato il rigetto dell'opposizione.
L'udienza del 31 ottobre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluse come da note depositate e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., con ordinanza del 2 novembre 2024, la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Questioni in rito.
2.1 Sulla clausola compromissoria.
Il relativo di opposizione è manifestamente infondato.
Come anche correttamente osservato dall'opposta, quest'ultima nella “richiesta di Adesione al ” del 9 luglio 2018 ha accettato le disposizioni dello Statuto del (cfr. all. 2 alla Parte_1 Parte_1
comparsa), mentre alcun riferimento viene fatto al presunto regolamento consortile contenente la clausola compromissoria. Così come nessun cenno è contenuto all'interno dell'atto costitutivo del
(cfr. all. 3 della comparsa). Per di più, all'art. 20 dello stesso statuto del è Parte_1 Parte_1
previsto che “ogni controversia che insorgesse tra le singole consorziate o tra queste e il , Parte_1
in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà decisa in via esclusiva e inderogabile presso il Foro di Gela”.
Inoltre, anche volendo trascendere dalle precedenti considerazioni, si osserva che il regolamento in parola non è stato prodotto nel corso del giudizio, circostanza che fa declinare per la sua inesistenza. Mentre le prove orali formulate dal al fine di provare l'esistenza Parte_1
del regolamento non sono ammissibili, posto che è pacifico che, ai fini della validità della clausola compromissoria, è richiesta la forma scritta ad substantiam (artt. 807 e 808 c.p.c.).
2.2 Sulla competenza del Tribunale adito.
2 Parimenti, priva di qualsiasi pregio è l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Gela in favore del Tribunale delle Imprese.
Infatti, l'art. 3 co. 2 d.lgs. 168/2003, lett. a) radica la competenza in questione in relazione ai
“rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione
o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile”, mentre la successiva lett b) contempla le ipotesi di “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”
In materia è stato chiarito che per potersi individuare la competenza del Tribunale delle
Imprese, l'oggetto della controversia deve avere riguardo ai rapporti societari e alle partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio
(Cass. 22149/20; 9224/20; 30622/19; 1826/18; 8738/17). In sostanza, al fine di evitare margini di incertezza sui confini della competenza, occorre verificare se la domanda, mediante valutazione ex ante ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, finisca per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale o sulla vita sociale, vale a dire su vicende di governo interno ovvero inerenti alla persona del singolo socio nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari e con gli altri soci.
In applicazione di tale criterio discretivo al caso di specie, guardando all'oggetto immediato di questo giudizio è la mancata debenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, sicché non vengono in discussione alcuna delle ipotesi impropriamente richiamate dal . Parte_1
2.3 Sull'inammissibilità dell'azione monitoria in ragione del frazionamento del credito.
Anche il terzo motivo di opposizione è privo di fondamento.
Da un punto di vista sistematico, la recente giurisprudenza di legittimità, richiamando i numerosi precedenti sul punto, ha affermato che “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non
3 abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (Cassazione civile sez. II, 31/08/2023, n.25480).
Già dalla lettura della massima in commento, emerge che il frazionamento del credito, ipotesi tra le più note di abuso del diritto, può configurarsi solo laddove i diritti di credito siano analoghi per oggetto e per titolo e relativi a fatti costituivi, seppur diversi, comunque nascenti da un rapporto unitario tra le parti.
Ora, già in base agli elementi dedotti dall'opponente appare evidente che non sussistano gli estremi sin qui enucleati. Infatti, l'altra azione giudiziaria ha ad oggetto la restituzione di prestito fruttifero effettuato da in favore del , quindi un credito fondato Controparte_1 Parte_1
su un titolo e su un rapporto del tutto diversi, costituiti da autonoma scrittura privata (cfr. all.ti 4 e 5 alla memoria). Sicché, i due crediti si basano su fatti costituivi diversi e privi di analogia in relazione all'oggetto. Peraltro, l'interesse della creditrice ad agire separatamente è facilmente individuabile nella maggior speditezza e concreta possibilità di soddisfacimento che può realizzarsi attraverso la proposizione di distinti procedimenti per decreto ingiuntivo.
3. Merito.
Non sono fondati nemmeno i motivi d'opposizione concernenti il merito della controversia.
In linea sistematica, giova rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (“in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito”, così Cass. civ., sez. II, 8 settembre 1998 n. 8853).
A ciò va aggiunto come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova ed in tale ambito la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi
4 di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È infatti onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni” (Cass. n. 13240/2019).
Guardando al presente giudizio, l'opponente non ha contestato specificamente l'idoneità probatoria della fattura azionata dall'opposta, ma si è limitata a dedurre la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori svolti.
Ebbene, osserva il Tribunale come la contestazione in oggetto sia del tutto generica. Invero, sia nell'atto di citazione in opposizione, che nelle successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., il non ha mai specificamente indicato quale inadempienze avrebbero determinato Parte_1
la mancata corretta e completa esecuzione delle prestazioni svolte dalla RO. Nulla, CP_2
infatti, è dato sapere circa le presunte irregolarità riscontrate dalla committente Controparte_3
, inadempienze che, ove realmente avvenute, agevolmente il debitore avrebbe potuto, anche
[...]
sinteticamente, esplicitare negli atti difensivi. Né, a colmare tale palese difetto di allegazione, possono supplire le PEC prodotte con la memoria n. 2 su presunte contestazioni lamentate dalla committente, che peraltro, nemmeno fanno comprendere da sole se la prestazione è stata o meno correttamente eseguita dall'opposta.
Ne discende che la natura delle contestazioni sollevate viola il principio della specificità delle contestazioni e non è idonea a paralizzare la pretesa creditoria di parte opposta. In tema basti richiamare la sentenza n. 1057/2019 della Corte di Cassazione, con la quale ha stabilito che “qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset”.
Pertanto, a fronte dell'inconsistenza delle eccezioni mosse dall'opponente, il credito vantato in monitorio deve ritenersi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., adeguatamente supportato dalle fattura azionata, nemmeno contestata in fase stragiudiziale, ma che, pacificamente tra le parti, è stata in parte oggetto di parziale saldo (cfr. ex multis Cass. ord. n. 2211/2022: “fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”).
5 Infine, l'opponente ha sollevato un'eccezione circa la mancata esigibilità del credito, in quanto, in base al citato regolamento consortile, il pagamento potrebbe avvenire soltanto a seguito dell'incasso da parte della committente dei corrispettivi e comunque, solo se la consorziata che ha eseguito la prestazione è in regola con gli oneri contributivi e retributivi dei dipendenti. Circa tale motivo, basti rammentare che, al di là della mancata prova dei fatti impeditivi dedotti, il regolamento consortile non è stato prodotto, dunque tale censura appare infondata.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione è infondata. Giocoforza, la domanda ex art. 96 co.
1 c.p.c. è priva di consistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile, media complessità), della materia oggetto del contendere, delle fasi di giudizio svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e della complessità delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 117/2020; condanna parte opponente alle spese del giudizio, che liquida, in favore di parte opposta, nella misura complessiva di € 14.103,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 20 maggio 2025
Il giudice
Vincenzo Accardo
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