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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 1592/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 1592/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr. Die- go Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1592 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 1271/24, depositata in data 08/10/2024 dal Giudice di Pace di Caserta, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Cristina Carrea e con Parte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e quale impresa designata per la Regione Campania al- Parte_2 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario D'Amico e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1271/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Caserta adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di Caserta l'appellata, quale im- presa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Campania, onde ottenere
2
l'integrale risarcimento dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 16.09.2019 in Caserta in via La Pira, allorquando veniva investito da un veicolo non identificato che si dileguava velocemente senza pre- stare soccorso;
2. che il giudice di prime cure è incorso in error in iudicando ed in procedendo per aver ritenuto la mancata prova che il veicolo non sarebbe sta- to identificato per colpa del;
3. che il giudice non ha considerato le di- Pt_1 chiarazioni del teste in merito alla dinamica dell'incidente e alle lesioni;
4. che il giudice ha errato nell'aver ritenuto non provato il fatto in quanto l'attore al momento del ricovero al pronto soccorso non avrebbe fatto menzione dell'investimento e nel non aver sporto denuncia ritenendo erroneamente ed acriticamente il principio secondo cui l'appellante non avrebbe fornito la prova rigorosa richiesta allo scopo di superare la presunzione di legge e la cautela ne- cessaria;
5. che il primo giudicante ha omesso dalla motivazione della sentenza qualsivoglia argomentazione circa l'onere probatorio posto a carico dell'attore con conseguente erronea applicazione dell'art. 2054; 6. l'omessa motivazione sul rigetto dell'azione e sul non aver tenuto conto della deposizione del teste;
7. che il primo Giudicante ha ritenuto non provato che il veicolo investitore fosse qualificato come non identificato sulla scorta dei seguenti elementi: omessa de- nuncia, silenzio ambiguo da parte dell'attore al momento del ricovero in merito alle circostanze relative all'investimento, la genericità delle affermazioni da par- te del teste, mancata denuncia all'A.G.; 8. che la domanda andrà accolta perché sussistono le condizioni di procedibilità previste dall'art. 283 del d.lgs.
209/2005; 9. che la relazione peritale di parte ha valutato il danno biologico re- siduato nella misura del 3% e determinato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 37 giorni di cui: 7 giorni di I.T.T. (inabilità temporanea totale) 20 giorni di ITP (inabilità temporanea parziale, al tasso del 50% 10 giorni di ITP al tasso del 25%.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: 1)-In riforma dell'impugnata sentenza : Ri- formare la sentenza impugnata n.1271/2024 del 08/10/2024 e pubblicata in pari data rg. 2568/2021 rep. 642/2024 del 09/10/2024 nei termini prospettati dall'appellante nel presenta atto di citazione in appello, e per effetto: a)-
.accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità del veicolo non identificato, e per l'effetto si accolga la domanda proposta da
e si condanni l'appellata quale impresa Parte_1 Parte_2 designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Cam-
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pania, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa, danni che si quantificano in complessivi euro 4.965,00 di cui euro 1.685,76 per invalidità permanente del 3% itt giorni 7 al 100%, euro
693,00 itp gg 20 al 50% euro 990,00, itp gg10 al 25% euro 247,00. Danno mo- rale euro 1.200,00 , oltre spese mediche per euro 150,00 , oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo per i danni patiti alla sua persona, somma determinata secondo le tabelle previste, o nella misu- ra maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto entro i limiti dello scaglione di euro 5.200,00, o nella competenza del Giudice adito. c)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo:
1. che Parte_2
l'appello è destituito di fondamento in quanto il Giudice di prime cure ha evi- denziato che l'attore ha concorso in modo determinante alla mancata identifica- zione del veicolo investitore;
2. che la prova del fatto storico, nei casi di inter- vento del deve essere valutata in maniera più rigorosa essendo il dan- Pt_3 neggiato tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione;
3. che l'istante avrebbe, senz'altro, favorito l'identificazione del mezzo pirata ove avesse opportunamente edotto le forze dell'ordine competenti, mediante apposita denuncia – querela, fornendo tutti gli elementi in suo possesso, allorché utili alle indagini e la tempestiva segnalazio- ne del fatto avrebbe facilitato le indagini dirette all'individuazione del respon- sabile;
4. che le dichiarazioni del teste escusso sono state considerate lacunose e contraddittorie sia in merito alla sostenuta dinamica dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, sia in merito alla circostanza dell'impossibilità di identificare la targa del detto veicolo;
5. che la descrizione delle lesioni riportate dall'attore fornita dal teste è stata generica;
egli, infatti, parla solo di dolori al lato sinistro;
6. che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non risultano assolutamente provate le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo ignoto.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Si confermi
l'impugnata sentenza di primo grado n. n. 1271/2024 emessa dal Giudice di
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Pace di Caserta - Dott. Vestini – in data 08.10.2024 nel giudizio RG 2568/2021, pubblicata in pari data, non notificata e, per l'effetto, si rigetti l'appello in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto. 2) Si condanni
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante auto- rizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applica- zione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Su- prema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costi- tuzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di rite- nere sufficientemente provato il sinistro e che questo sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato per fatto non imputabile al danneggiato, pre- supposto quest'ultimo indispensabile per l'accoglimento della domanda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005. Nello specifico, non è emersa la prova che l'attore, subito dopo il sinistro, ebbe a presentare denuncia-querela alle compe- tenti Autorità, al fine di individuare il responsabile del sinistro, rimasto di fatto, poi, sconosciuto.
Sul punto, va precisato che, secondo il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord.
n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), in tema di responsabilità da circolazione stradale, è sì vero che va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento al Parte_4
, considerato che non sussiste alcun obbligo per la vittima di un sinistro
[...] stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro
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ignoti. Si è precisato, infatti, che, nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il per danni da veicoli il cui conducente non è stato Parte_4 identificato, così come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento propo- sta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal , allo stesso modo, la presenta- Parte_5 zione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro ( v. Cass. n.
8386/2020). È altresì vero, tuttavia, che, ad avviso della S. C., non può non rile- varsi, allo stesso tempo, che la circostanza della omessa presentazione della de- nuncia-querela, così come è ravvisabile nel caso di specie, debba essere valutata unitamente alle restanti risultanze istruttorie, potendo assurgere, unitamente alle stesse, ad elemento fondante il rigetto della domanda risarcitoria spiegata, lad- dove comprovi che il danneggiato ha omesso ogni tentativo utile alla identifica- zione del responsabile del sinistro.
In tal senso, dunque, va richiamata la motivazione di cui alla sentenza di prime cure, il cui iter logico-argomentativo si condivide pienamente, nella parte in cui fonda il rigetto della domanda avanzata dall'attore sulla omessa denuncia ed il silenzio serbato dall'attore, al momento del ricovero, in merito al mancato rico- noscimento del veicolo investitore, circostanze queste che hanno contribuito alla mancata identificazione del responsabile.
Del pari si condivide la motivazione circa la genericità della deposizione testi- moniale resa dall'unico teste escusso. In particolare, non può non rimarcarsi nuovamente, in questo grado d'appello, come le dichiarazioni rese dal teste
[...]
escusso all'udienza del 29.11.2023) siano del tutto inido- Testimone_1 nee a fornire una esaustiva prova del fatto storico, così come dedotto dall'attore in citazione;
questi, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, si limita a riferire che “verso la metà del mese di settembre 2019, verso le ore 8:10, dopo essere scesi dal pullman per andare a scuola, mi trovavo in compagnia di Parte_6
. Eravamo in Curti in via La Pira e camminavamo sul margine destro della
[...] strada;
ADR: è accaduto che mentre camminavamo io, e altri Parte_1 ragazzi sul margine destro, un'autovettura di media cilindrata, di colore scuro, la quale percorreva a forte velocità la via La Pira in direzione Puccianiello, ha urtato con la parte anteriore la coscia sinistra del sig. ”. Pt_7
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Nulla, in sostanza, viene riferito in ordine al punto specifico, sulla via La Pira, in cui venne a verificarsi il sinistro;
nulla in ordine alla presenza di strisce pedo- nali per l'attraversamento che potessero giustificare la presenza del pedone “a ridosso del marciapiede” o “vicino al gradino del marciapiede”. Inoltre, appare lacunosa anche la descrizione che il teste fa delle lesioni riportate dal Pt_1 avendo questi riferito genericamente “si lamentava e preciso che il giorno se- guente non è andato a scuola”.
Orbene, in tale fumoso contesto probatorio, legittimamente il GdP rigettava la domanda attorea, ritenendola non sufficientemente provata, tanto più ove si consideri il particolare rigore richiesto per la prova del fatto storico nelle con- troversie per sinistri instaurate contro il FGVS, in cui l'impresa designata divie- ne contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove, come nella specie, manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Rigore giustificato dalla ratio sottesa alla normativa applicabile ed alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di dan- ni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al condu- cente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicu- rativi (cfr., in argomento, Cass. 1992/n. 10762; Cass. 1995/n. 8086; Cass.
2001/n. 10484; Cass. 2005/n. 12304 e Cass. 2016/n. 5892, in motivazione).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, restano superate tutte le generiche obie- zioni dell'appellante e nell'evidente assenza di una prova certa, univoca e rigo- rosa della dinamica del fatto storico lesivo e della condotta omissiva posta in es- sere dall'attore connotata da scarsa diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, la domanda risarcitoria azionata dall'appellante va rigettata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, co- me modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del ver-
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samento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in ri- to, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso profes-
[...] sionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per leg- ge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 1592/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 1592/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr. Die- go Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1592 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesione personale, appello avverso la sentenza n. 1271/24, depositata in data 08/10/2024 dal Giudice di Pace di Caserta, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Cristina Carrea e con Parte_1 questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e quale impresa designata per la Regione Campania al- Parte_2 la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario D'Amico e con questi elettiva- mente domiciliata presso lo studio del difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1271/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Caserta adducendo:
1. di aver convenuto innanzi al Giudice di Pace di Caserta l'appellata, quale im- presa designata alla gestione del F.G.V.S. per la Campania, onde ottenere
2
l'integrale risarcimento dei danni tutti subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il giorno 16.09.2019 in Caserta in via La Pira, allorquando veniva investito da un veicolo non identificato che si dileguava velocemente senza pre- stare soccorso;
2. che il giudice di prime cure è incorso in error in iudicando ed in procedendo per aver ritenuto la mancata prova che il veicolo non sarebbe sta- to identificato per colpa del;
3. che il giudice non ha considerato le di- Pt_1 chiarazioni del teste in merito alla dinamica dell'incidente e alle lesioni;
4. che il giudice ha errato nell'aver ritenuto non provato il fatto in quanto l'attore al momento del ricovero al pronto soccorso non avrebbe fatto menzione dell'investimento e nel non aver sporto denuncia ritenendo erroneamente ed acriticamente il principio secondo cui l'appellante non avrebbe fornito la prova rigorosa richiesta allo scopo di superare la presunzione di legge e la cautela ne- cessaria;
5. che il primo giudicante ha omesso dalla motivazione della sentenza qualsivoglia argomentazione circa l'onere probatorio posto a carico dell'attore con conseguente erronea applicazione dell'art. 2054; 6. l'omessa motivazione sul rigetto dell'azione e sul non aver tenuto conto della deposizione del teste;
7. che il primo Giudicante ha ritenuto non provato che il veicolo investitore fosse qualificato come non identificato sulla scorta dei seguenti elementi: omessa de- nuncia, silenzio ambiguo da parte dell'attore al momento del ricovero in merito alle circostanze relative all'investimento, la genericità delle affermazioni da par- te del teste, mancata denuncia all'A.G.; 8. che la domanda andrà accolta perché sussistono le condizioni di procedibilità previste dall'art. 283 del d.lgs.
209/2005; 9. che la relazione peritale di parte ha valutato il danno biologico re- siduato nella misura del 3% e determinato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 37 giorni di cui: 7 giorni di I.T.T. (inabilità temporanea totale) 20 giorni di ITP (inabilità temporanea parziale, al tasso del 50% 10 giorni di ITP al tasso del 25%.
Ciò posto, l'appellante chiedeva: 1)-In riforma dell'impugnata sentenza : Ri- formare la sentenza impugnata n.1271/2024 del 08/10/2024 e pubblicata in pari data rg. 2568/2021 rep. 642/2024 del 09/10/2024 nei termini prospettati dall'appellante nel presenta atto di citazione in appello, e per effetto: a)-
.accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per esclusiva responsabilità del veicolo non identificato, e per l'effetto si accolga la domanda proposta da
e si condanni l'appellata quale impresa Parte_1 Parte_2 designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada per la Cam-
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pania, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante in seguito al sinistro per cui è causa, danni che si quantificano in complessivi euro 4.965,00 di cui euro 1.685,76 per invalidità permanente del 3% itt giorni 7 al 100%, euro
693,00 itp gg 20 al 50% euro 990,00, itp gg10 al 25% euro 247,00. Danno mo- rale euro 1.200,00 , oltre spese mediche per euro 150,00 , oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo per i danni patiti alla sua persona, somma determinata secondo le tabelle previste, o nella misu- ra maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto entro i limiti dello scaglione di euro 5.200,00, o nella competenza del Giudice adito. c)-Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo:
1. che Parte_2
l'appello è destituito di fondamento in quanto il Giudice di prime cure ha evi- denziato che l'attore ha concorso in modo determinante alla mancata identifica- zione del veicolo investitore;
2. che la prova del fatto storico, nei casi di inter- vento del deve essere valutata in maniera più rigorosa essendo il dan- Pt_3 neggiato tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione;
3. che l'istante avrebbe, senz'altro, favorito l'identificazione del mezzo pirata ove avesse opportunamente edotto le forze dell'ordine competenti, mediante apposita denuncia – querela, fornendo tutti gli elementi in suo possesso, allorché utili alle indagini e la tempestiva segnalazio- ne del fatto avrebbe facilitato le indagini dirette all'individuazione del respon- sabile;
4. che le dichiarazioni del teste escusso sono state considerate lacunose e contraddittorie sia in merito alla sostenuta dinamica dell'incidente e l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura, sia in merito alla circostanza dell'impossibilità di identificare la targa del detto veicolo;
5. che la descrizione delle lesioni riportate dall'attore fornita dal teste è stata generica;
egli, infatti, parla solo di dolori al lato sinistro;
6. che diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non risultano assolutamente provate le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo ignoto.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Si confermi
l'impugnata sentenza di primo grado n. n. 1271/2024 emessa dal Giudice di
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Pace di Caserta - Dott. Vestini – in data 08.10.2024 nel giudizio RG 2568/2021, pubblicata in pari data, non notificata e, per l'effetto, si rigetti l'appello in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto. 2) Si condanni
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
La causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante auto- rizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare applica- zione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Su- prema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costi- tuzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza, 28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della domanda di risarcimento risultando questa infondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate da parte appellante.
Invero, da un'attenta valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, si rileva che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentono di rite- nere sufficientemente provato il sinistro e che questo sia stato causato da un veicolo rimasto non identificato per fatto non imputabile al danneggiato, pre- supposto quest'ultimo indispensabile per l'accoglimento della domanda ex art. 283 lett. A) del D.Lgs 209/2005. Nello specifico, non è emersa la prova che l'attore, subito dopo il sinistro, ebbe a presentare denuncia-querela alle compe- tenti Autorità, al fine di individuare il responsabile del sinistro, rimasto di fatto, poi, sconosciuto.
Sul punto, va precisato che, secondo il giudice di legittimità (cfr. Cass. ord.
n.38026/2021; Cass. n. 18097/2020), in tema di responsabilità da circolazione stradale, è sì vero che va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento al Parte_4
, considerato che non sussiste alcun obbligo per la vittima di un sinistro
[...] stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro
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ignoti. Si è precisato, infatti, che, nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il per danni da veicoli il cui conducente non è stato Parte_4 identificato, così come l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento propo- sta, ai sensi dell'art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal , allo stesso modo, la presenta- Parte_5 zione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto: entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro ( v. Cass. n.
8386/2020). È altresì vero, tuttavia, che, ad avviso della S. C., non può non rile- varsi, allo stesso tempo, che la circostanza della omessa presentazione della de- nuncia-querela, così come è ravvisabile nel caso di specie, debba essere valutata unitamente alle restanti risultanze istruttorie, potendo assurgere, unitamente alle stesse, ad elemento fondante il rigetto della domanda risarcitoria spiegata, lad- dove comprovi che il danneggiato ha omesso ogni tentativo utile alla identifica- zione del responsabile del sinistro.
In tal senso, dunque, va richiamata la motivazione di cui alla sentenza di prime cure, il cui iter logico-argomentativo si condivide pienamente, nella parte in cui fonda il rigetto della domanda avanzata dall'attore sulla omessa denuncia ed il silenzio serbato dall'attore, al momento del ricovero, in merito al mancato rico- noscimento del veicolo investitore, circostanze queste che hanno contribuito alla mancata identificazione del responsabile.
Del pari si condivide la motivazione circa la genericità della deposizione testi- moniale resa dall'unico teste escusso. In particolare, non può non rimarcarsi nuovamente, in questo grado d'appello, come le dichiarazioni rese dal teste
[...]
escusso all'udienza del 29.11.2023) siano del tutto inido- Testimone_1 nee a fornire una esaustiva prova del fatto storico, così come dedotto dall'attore in citazione;
questi, infatti, quanto alla dinamica del sinistro, si limita a riferire che “verso la metà del mese di settembre 2019, verso le ore 8:10, dopo essere scesi dal pullman per andare a scuola, mi trovavo in compagnia di Parte_6
. Eravamo in Curti in via La Pira e camminavamo sul margine destro della
[...] strada;
ADR: è accaduto che mentre camminavamo io, e altri Parte_1 ragazzi sul margine destro, un'autovettura di media cilindrata, di colore scuro, la quale percorreva a forte velocità la via La Pira in direzione Puccianiello, ha urtato con la parte anteriore la coscia sinistra del sig. ”. Pt_7
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Nulla, in sostanza, viene riferito in ordine al punto specifico, sulla via La Pira, in cui venne a verificarsi il sinistro;
nulla in ordine alla presenza di strisce pedo- nali per l'attraversamento che potessero giustificare la presenza del pedone “a ridosso del marciapiede” o “vicino al gradino del marciapiede”. Inoltre, appare lacunosa anche la descrizione che il teste fa delle lesioni riportate dal Pt_1 avendo questi riferito genericamente “si lamentava e preciso che il giorno se- guente non è andato a scuola”.
Orbene, in tale fumoso contesto probatorio, legittimamente il GdP rigettava la domanda attorea, ritenendola non sufficientemente provata, tanto più ove si consideri il particolare rigore richiesto per la prova del fatto storico nelle con- troversie per sinistri instaurate contro il FGVS, in cui l'impresa designata divie- ne contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una dinamica del sinistro diversa da quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove, come nella specie, manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Rigore giustificato dalla ratio sottesa alla normativa applicabile ed alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di dan- ni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al condu- cente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicu- rativi (cfr., in argomento, Cass. 1992/n. 10762; Cass. 1995/n. 8086; Cass.
2001/n. 10484; Cass. 2005/n. 12304 e Cass. 2016/n. 5892, in motivazione).
Sulla scorta di quanto precede, dunque, restano superate tutte le generiche obie- zioni dell'appellante e nell'evidente assenza di una prova certa, univoca e rigo- rosa della dinamica del fatto storico lesivo e della condotta omissiva posta in es- sere dall'attore connotata da scarsa diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, la domanda risarcitoria azionata dall'appellante va rigettata con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in favore di parte appellata, secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/2014, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come da dispositivo.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, co- me modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del ver-
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samento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in ri- to, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 Parte_2
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso profes-
[...] sionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per leg- ge;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 26.12.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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