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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/05/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 702 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 702 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 21/05/2025 ore 9:50, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti
- per la parte ricorrente, , l'Avv. Beatrice Matteini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Pellegrino;
- per la parte convenuta, , l'Avv. Michele Salvioni Controparte_1 in sostituzione dell'avv. Di Palma;
CP_
- per la parte convenuta, l'avv. Elisa Nannucci
L'avv. Matteini si riporta al ricorso e alla memoria integrativa.
L'avv. Salvioni si riporta alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa.
L'avv. Nannucci si riporta alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.58
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 702 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Pellegrino;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola Di Palma;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_1
Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 13620249001641327000 e cartella di pagamento presupposta n. 13620070005074356000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute, che liquida per ciascuna parte convenuta in €. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 702 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
All'udienza del 21/05/2025 ore 9:50, davanti al Giudice Cristina Mancini, sono presenti
- per la parte ricorrente, , l'Avv. Beatrice Matteini in sostituzione dell'avv. Parte_1
Pellegrino;
- per la parte convenuta, , l'Avv. Michele Salvioni Controparte_1 in sostituzione dell'avv. Di Palma;
CP_
- per la parte convenuta, l'avv. Elisa Nannucci
L'avv. Matteini si riporta al ricorso e alla memoria integrativa.
L'avv. Salvioni si riporta alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa.
L'avv. Nannucci si riporta alla memoria di costituzione e alla memoria integrativa.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, che si dà per letto in assenza delle parti, riservando il deposito delle motivazioni in sessanta giorni.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.58
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa
Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 702 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Pellegrino;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Paola Di Palma;
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elisa CP_1
Nannucci;
Parte resistente
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 13620249001641327000 e cartella di pagamento presupposta n. 13620070005074356000.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle convenute, che liquida per ciascuna parte convenuta in €. 1.865,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 21 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
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