TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/11/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1352/2020 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott. Generoso Valitutti Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 04/06/2020 al n. 1352/2020
R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibere assembleari
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Pesacane, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ), via Galliano pal.
; Parte_2
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele
Mascolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza (PZ) alla
Via Ancona n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1352/2020 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 04/06/2020, , Parte_1 quale membro della compagine sociale, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società al fine di Controparte_1 conseguire la declaratoria di nullità delle delibere delle Assemblee dei soci del 30/04/2018 e 30/04/2019 e per conseguenza dichiarare falsi gli impugnati bilanci relativi agli anni 2017 e 2018.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società, con comparsa depositata in data 27/09/2020, eccependo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza dell'adito Tribunale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e la decadenza/improcedibilità/improponibilità della domanda per l'intervenuta approvazione, prima dell'instaurazione del giudizio, del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019, invocando il disposto di cui all'art. 2434 bis c.c.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole evidenze documentali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/07/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, in via del tutto pregiudiziale è opportuno delibare
(costituendo questione di rito logicamente e giuridicamente preordinata) sulla sussistenza o meno della potestas iudicandi dell'intestato Tribunale, del quale è stata eccepita l'incompetenza per la presenza di una clausola compromissoria nel corpo dello Statuto sociale, e precisamente di quanto disposto dall'art. 26 del predetto Statuto, il quale prevede, per quanto d'interesse, che “Le controversie insorgenti fra i soci per fatti sociali vengono giudicate da un collegio di tre arbitri”.
Orbene, a tal riguardo basti rilevare che: a) non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per [tra l'altro] difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, poiché le norme dirette a garantire tali principi “non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto
2 Proc. n. 1352/2020 R.G.
a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono
l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (v.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016); b) pur a fronte della decisività del rilievo che precede, nel caso di specie non pare nemmeno venire in rilievo una controversia “fra i soci per fatti sociali” – che il citato art. 26 cit. dello Statuto rimetterebbe al collegio arbitrale – trattandosi, piuttosto, di un giudizio d'impugnazione della deliberazione assembleare, che vede quale legittimata passiva solo la società e non i singoli soci (sul punto si richiamano Cass. n. 17060 del 2012; Trib. Roma 185690 del 2016;
App. Milano, 12 dicembre 2003; App. Catania, 28 ottobre 1980), ponendo mente al dato che gli effetti di una eventuale sentenza di nullità o di annullamento della delibera non produce effetti diretti nei confronti del socio.
Deve, pertanto, predicarsi la piena sussistenza della competenza a decidere sulla domanda in favore dell'adita autorità giudiziaria.
5. Ciò posto, in via del tutto assorbente deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 2434 bis c.c., per essere stato approvato, prima dell'introduzione del presente giudizio, il bilancio dell'esercizio successivo a quelli contestati.
5.1. Anzitutto, è il caso di chiarire che il disposto di cui al citato art. 2434 bis, co.1 c.c., secondo cui “Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379
c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, è senz'altro applicabile alla presente fattispecie, in quanto, pur essendo tale norma prevista per le società per azioni, è espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c.
(disposizione, questa, relativa alle società a responsabilità limitata, qual è quella oggi convenuta).
5.2. La previsione normativa, secondo gli interpreti, costituisce attuazione del generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in quanto, una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società data con il bilancio precedente ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le
3 Proc. n. 1352/2020 R.G.
sue potenzialità decettive (v. Tribunale di Milano, 12 settembre 2019, n.
8138).
In ragione di ciò, tale norma trova applicazione unicamente nell'ipotesi in cui l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sia proposta in epoca successiva all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo;
di contro, nella diversa ipotesi in cui il bilancio successivo sia approvato solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di impugnazione, non può ritenersi che venga meno l'interesse ad agire: ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità (recte, proponibilità, atteso il tenore letterale dell'art. 2434 bis c.c.) della domanda è, dunque, il fatto che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio successivo non sia intervenuta prima dell'impugnazione giurisdizionale del bilancio precedente (cfr. Trib.
Roma 26 aprile 2016 n. 8276; secondo Trib. Pavia 20 febbraio 2007).
Diviene, pertanto, decisiva la verifica circa l'anteriorità della proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di approvazione assembleare del bilancio successivo.
5.3. A tal fine, deve evidenziarsi come l'atto di citazione risulti notificato, via PEC, in data 04/06/2020 (si veda l'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta), ossia successivamente alla delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno
2019, con riferimento alla cui datazione (01/06/2020) deve vagliarsi la proponibilità della domanda ex art. 2434 bis c.c. (v. Trib. di Roma sez. III,
26/04/2016, n. 8276, secondo cui la delibera di approvazione del bilancio, seppur viziata, non può essere impugnata dopo che è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo, rilevando a tal fine la data della deliberazione assembleare di approvazione del progetto di bilancio e non l'esecuzione delle forme di pubblicità).
Ebbene, l'intervenuta approvazione, in data 01/06/2020, del bilancio d'esercizio dell'anno 2019 da parte dell'organo assembleare della società convenuta rende, in effetti, improponibile la domanda attorea, volta a conseguire la caducazione delle delibere di approvazione dei precedenti bilanci d'esercizio degli anni 2017 e 2018, poiché la stessa è stata introdotta
– a tal fine dovendosi verificare la data di perfezionamento della notifica
4 Proc. n. 1352/2020 R.G.
della citazione – soltanto in data 04/06/2020, come risulta anche dagli allegati all'atto di citazione.
5.4. Non può, invece, in alcun modo valorizzarsi l'assunto, veicolato dalla difesa attorea soltanto nell'ambito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c., secondo cui la causa sarebbe stata introdotta precedentemente all'approvazione del bilancio 2019, e precisamente in data 26/05/2020.
5.4.1. A tal fine l'attore, nella memoria di replica, deduce (per la prima volta) un fatto nuovo, ovvero che alla notifica dell'atto di citazione, datata
04/06/2020, sarebbe preceduta una notifica, intervenuta in data 26/05/2020
(e dunque anteriormente all'1/06/2020, data di approvazione del bilancio
2019) avente ad oggetto il medesimo atto di citazione di cui all'odierna controversia, ciò che renderebbe l'azione tempestiva e proponibile. A sostegno, l'attore ha allegato, alla memoria di replica, documentazione attestante l'intervenuta notifica in data 26/05/2020.
5.4.2. Orbene, quantunque il profilo relativo alla proponibilità della domanda ex art. 2434 bis c.c. attenga a questione rilevabile d'ufficio (v.
Tribunale di Milano, 6 Luglio 2016, giurisprudenzadelleimprese.it), alla relativa valutazione non può darsi seguito allorquando i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del
23/02/2024).
Tanto si traduce, nella vicenda in commento, nell'impossibilità di considerare il fatto nuovo, allegato dall'attore soltanto nella memoria di replica – relativo alla sussistenza di una notifica dell'atto di citazione precedentemente all'approvazione della delibera del bilancio 2019 – o la documentazione a riprova di tale fatto, in quanto introdotti in giudizio del tutto tardivamente.
6. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, la domanda attorea va dichiarata improponibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi – attesa l'attività defensionale svolta e
5 Proc. n. 1352/2020 R.G.
l'assenza di profili di particolare complessità della controversia – di cui al
D.M. 55/2014, parametrati al disputatum, e dunque con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, ritenutane l'applicabilità alle cause di valore indeterminabile con complessità bassa (v. in motivazione, Cass.
29821/2019; Cass. 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 1352/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari della difesa, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 24/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro Presidente
Dott. Generoso Valitutti Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Volpe Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 04/06/2020 al n. 1352/2020
R.G., avente ad oggetto: impugnazione delibere assembleari
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Pesacane, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture (PZ), via Galliano pal.
; Parte_2
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michele
Mascolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza (PZ) alla
Via Ancona n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/07/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 1352/2020 R.G.
1. Con atto di citazione, notificato in data 04/06/2020, , Parte_1 quale membro della compagine sociale, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società al fine di Controparte_1 conseguire la declaratoria di nullità delle delibere delle Assemblee dei soci del 30/04/2018 e 30/04/2019 e per conseguenza dichiarare falsi gli impugnati bilanci relativi agli anni 2017 e 2018.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società, con comparsa depositata in data 27/09/2020, eccependo, in via pregiudiziale,
l'incompetenza dell'adito Tribunale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, e la decadenza/improcedibilità/improponibilità della domanda per l'intervenuta approvazione, prima dell'instaurazione del giudizio, del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2019, invocando il disposto di cui all'art. 2434 bis c.c.
3. La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole evidenze documentali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/07/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, in via del tutto pregiudiziale è opportuno delibare
(costituendo questione di rito logicamente e giuridicamente preordinata) sulla sussistenza o meno della potestas iudicandi dell'intestato Tribunale, del quale è stata eccepita l'incompetenza per la presenza di una clausola compromissoria nel corpo dello Statuto sociale, e precisamente di quanto disposto dall'art. 26 del predetto Statuto, il quale prevede, per quanto d'interesse, che “Le controversie insorgenti fra i soci per fatti sociali vengono giudicate da un collegio di tre arbitri”.
Orbene, a tal riguardo basti rilevare che: a) non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per [tra l'altro] difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, poiché le norme dirette a garantire tali principi “non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto
2 Proc. n. 1352/2020 R.G.
a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono
l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili” (v.
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20674 del 13/10/2016); b) pur a fronte della decisività del rilievo che precede, nel caso di specie non pare nemmeno venire in rilievo una controversia “fra i soci per fatti sociali” – che il citato art. 26 cit. dello Statuto rimetterebbe al collegio arbitrale – trattandosi, piuttosto, di un giudizio d'impugnazione della deliberazione assembleare, che vede quale legittimata passiva solo la società e non i singoli soci (sul punto si richiamano Cass. n. 17060 del 2012; Trib. Roma 185690 del 2016;
App. Milano, 12 dicembre 2003; App. Catania, 28 ottobre 1980), ponendo mente al dato che gli effetti di una eventuale sentenza di nullità o di annullamento della delibera non produce effetti diretti nei confronti del socio.
Deve, pertanto, predicarsi la piena sussistenza della competenza a decidere sulla domanda in favore dell'adita autorità giudiziaria.
5. Ciò posto, in via del tutto assorbente deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 2434 bis c.c., per essere stato approvato, prima dell'introduzione del presente giudizio, il bilancio dell'esercizio successivo a quelli contestati.
5.1. Anzitutto, è il caso di chiarire che il disposto di cui al citato art. 2434 bis, co.1 c.c., secondo cui “Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379
c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo”, è senz'altro applicabile alla presente fattispecie, in quanto, pur essendo tale norma prevista per le società per azioni, è espressamente richiamata dall'ultimo comma dell'art. 2479 ter c.c.
(disposizione, questa, relativa alle società a responsabilità limitata, qual è quella oggi convenuta).
5.2. La previsione normativa, secondo gli interpreti, costituisce attuazione del generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in quanto, una volta approvato il bilancio successivo, la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società data con il bilancio precedente ha esaurito le sue potenzialità informative ed organizzative, e dunque anche le
3 Proc. n. 1352/2020 R.G.
sue potenzialità decettive (v. Tribunale di Milano, 12 settembre 2019, n.
8138).
In ragione di ciò, tale norma trova applicazione unicamente nell'ipotesi in cui l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sia proposta in epoca successiva all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo;
di contro, nella diversa ipotesi in cui il bilancio successivo sia approvato solo a seguito dell'instaurazione del giudizio di impugnazione, non può ritenersi che venga meno l'interesse ad agire: ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità (recte, proponibilità, atteso il tenore letterale dell'art. 2434 bis c.c.) della domanda è, dunque, il fatto che la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio successivo non sia intervenuta prima dell'impugnazione giurisdizionale del bilancio precedente (cfr. Trib.
Roma 26 aprile 2016 n. 8276; secondo Trib. Pavia 20 febbraio 2007).
Diviene, pertanto, decisiva la verifica circa l'anteriorità della proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di approvazione assembleare del bilancio successivo.
5.3. A tal fine, deve evidenziarsi come l'atto di citazione risulti notificato, via PEC, in data 04/06/2020 (si veda l'allegato 2 alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta), ossia successivamente alla delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno
2019, con riferimento alla cui datazione (01/06/2020) deve vagliarsi la proponibilità della domanda ex art. 2434 bis c.c. (v. Trib. di Roma sez. III,
26/04/2016, n. 8276, secondo cui la delibera di approvazione del bilancio, seppur viziata, non può essere impugnata dopo che è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio successivo, rilevando a tal fine la data della deliberazione assembleare di approvazione del progetto di bilancio e non l'esecuzione delle forme di pubblicità).
Ebbene, l'intervenuta approvazione, in data 01/06/2020, del bilancio d'esercizio dell'anno 2019 da parte dell'organo assembleare della società convenuta rende, in effetti, improponibile la domanda attorea, volta a conseguire la caducazione delle delibere di approvazione dei precedenti bilanci d'esercizio degli anni 2017 e 2018, poiché la stessa è stata introdotta
– a tal fine dovendosi verificare la data di perfezionamento della notifica
4 Proc. n. 1352/2020 R.G.
della citazione – soltanto in data 04/06/2020, come risulta anche dagli allegati all'atto di citazione.
5.4. Non può, invece, in alcun modo valorizzarsi l'assunto, veicolato dalla difesa attorea soltanto nell'ambito degli scritti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c., secondo cui la causa sarebbe stata introdotta precedentemente all'approvazione del bilancio 2019, e precisamente in data 26/05/2020.
5.4.1. A tal fine l'attore, nella memoria di replica, deduce (per la prima volta) un fatto nuovo, ovvero che alla notifica dell'atto di citazione, datata
04/06/2020, sarebbe preceduta una notifica, intervenuta in data 26/05/2020
(e dunque anteriormente all'1/06/2020, data di approvazione del bilancio
2019) avente ad oggetto il medesimo atto di citazione di cui all'odierna controversia, ciò che renderebbe l'azione tempestiva e proponibile. A sostegno, l'attore ha allegato, alla memoria di replica, documentazione attestante l'intervenuta notifica in data 26/05/2020.
5.4.2. Orbene, quantunque il profilo relativo alla proponibilità della domanda ex art. 2434 bis c.c. attenga a questione rilevabile d'ufficio (v.
Tribunale di Milano, 6 Luglio 2016, giurisprudenzadelleimprese.it), alla relativa valutazione non può darsi seguito allorquando i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del
23/02/2024).
Tanto si traduce, nella vicenda in commento, nell'impossibilità di considerare il fatto nuovo, allegato dall'attore soltanto nella memoria di replica – relativo alla sussistenza di una notifica dell'atto di citazione precedentemente all'approvazione della delibera del bilancio 2019 – o la documentazione a riprova di tale fatto, in quanto introdotti in giudizio del tutto tardivamente.
6. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui rilevato, la domanda attorea va dichiarata improponibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi – attesa l'attività defensionale svolta e
5 Proc. n. 1352/2020 R.G.
l'assenza di profili di particolare complessità della controversia – di cui al
D.M. 55/2014, parametrati al disputatum, e dunque con applicazione dello scaglione da € 5.201 a € 26.000, ritenutane l'applicabilità alle cause di valore indeterminabile con complessità bassa (v. in motivazione, Cass.
29821/2019; Cass. 11887/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento avente n. 1352/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per onorari della difesa, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 24/11/2025
La Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
6