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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione
in persona del
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano, Via Bianca Maria 37, presso e nello studio degli Avv.ti Nicola SCOPSI
e Cristina FERRARI, che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2
domiciliata in Genova, Via C.R. Ceccardi 4/19, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
RIVELLINI, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
Parte convenuta-opposta.
------------------
Pag. 1 di 5 OGGETTO – opposizione a precetto, interpretazione dispositivo, Parte_3
pronuncia dichiarativa o di condanna.
Assegnata in decisione all'udienza del 21/2/2025.
------------------
conclusioni
Per parte attrice-opponente:
“Voglia codesta Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
Nel merito, previa revoca dell'ordinanza resa in data 29.7.2024, dichiarare che Parte_1
nulla deve al in forza del titolo azionato, per le ragioni dedotte in atti e, Parte_2
conseguentemente, dichiarare la nullità, illiceità, invalidità, inefficacia, erroneità e/o comunque ineseguibilità del precetto notificato in data 26 febbraio 2024;
Conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto pagato da Pt_2 Parte_1
a in esecuzione dell'anzidetta ordinanza in data 29.7.2024, pari a 731.806,68 Parte_2
dal 30.7.2024 al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Per parte convenuta-opposta:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, poiché infondata e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare la validità e
l'efficacia dell'atto di precetto opposto per l'intera somma intimata;
in via di mero subordine, rigettare l'opposizione avversaria limitatamente all'importo di €
731.806,68 e, per l'effetto, confermare per tale ammontare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto.
Pag. 2 di 5 Con vittoria delle spese di lite, ivi inclusi i compensi di avvocato, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il dispositivo della sentenza n. 2046/2023 contiene tra l'altro la seguente statuizione:
“condanna a ripetere le somme di cui ai differenziali negativi dello swap Parte_1
e gli addebiti illegittimi”. Si tratta inequivocabilmente di una condanna.
Dopo tale inequivoca condanna, il dispositivo prosegue così: “Ridetermina il saldo positivo del c/c n. 20515 intestato alla in + € 746.392,58”. Parte_2
Dalle prospettazioni delle parti nonché dalla CTU – sulla base della quale è stata resa la sentenza – si comprende che tale importo si ottiene detraendo dalle somme da restituire il saldo negativo del conto corrente. L'attrice nella causa conclusasi con detta sentenza n.
2046/2023 – l'attuale opposta – chiedeva infatti, tra l'altro, di “condannare la Banca convenuta a ripetere le somme di cui ai differenziali negativi dello swap (…) detratto il saldo passivo del conto corrente n. 20515 (…)”.
Tenendo conto di tali dati è possibile superare l'ambiguità del dispositivo.
A parere di questo giudice, infatti, esso deve essere interpretato nel senso che, all'esito dell'adempimento della condanna, sul conto corrente della convenuta devono trovarsi €
746.392,58. In altre parole, l'indicazione del saldo finale del conto corrente è solo un modo indiretto per determinare l'ammontare dell'importo che è condannata Parte_1
a versare.
2.
Pag. 3 di 5 Passando alla concreta determinazione di tale importo al fine della decisione della presente opposizione, la CTU indica in € 369.744,51 (v. CTU 10/10/2019, pag. 15) il saldo passivo del conto corrente.
Per ottenere sul conto il saldo attivo di € 746.392,58, la somma che avrebbe Parte_1
dovuto versare in adempimento del dispositivo di condanna ammonta a € 1.116.137,09
(746.392,58 + 369,744,51).
E infatti se , all'esito della sentenza, avesse spontaneamente rideterminato il Parte_1
saldo positivo del conto corrente in misura di € 746.392,58 il risultato sarebbe stato il medesimo.
Ne deriva che l'importo di € 1.114.346,64 indicato nel precetto a titolo di differenziali negativi da restituire (già al netto dei differenziali positivi), in quanto sostanzialmente compatibile con tale verifica è stato correttamente determinato.
3.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
A ciò consegue la revoca del provvedimento di sospensione parziale del 29/7/2024 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Queste ultime sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo, con riferimento al valore della causa, con l'esclusione della fase istruttoria, e con i compensi medi per fasi di studio e decisionale e massimi per la fase introduttiva in considerazione della discussione sulla sospensiva.
Di dette spese si dispone la distrazione in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ei Parte_1
confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_2
- respinge l'opposizione;
- revoca il proprio provvedimento di sospensione del 29/7/2024;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 22.333, oltre IVA, CPA e spese generali, da versarsi in favore del difensore antistatario della convenuta-opposta.
Genova, 18/3/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
Pag. 5 di 5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Settima sezione
in persona del
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano, Via Bianca Maria 37, presso e nello studio degli Avv.ti Nicola SCOPSI
e Cristina FERRARI, che la rappresentano e difendono per mandato in atti.
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_2
domiciliata in Genova, Via C.R. Ceccardi 4/19, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
RIVELLINI, che la rappresenta e difende per mandato in atti.
Parte convenuta-opposta.
------------------
Pag. 1 di 5 OGGETTO – opposizione a precetto, interpretazione dispositivo, Parte_3
pronuncia dichiarativa o di condanna.
Assegnata in decisione all'udienza del 21/2/2025.
------------------
conclusioni
Per parte attrice-opponente:
“Voglia codesta Ecc.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione,
Nel merito, previa revoca dell'ordinanza resa in data 29.7.2024, dichiarare che Parte_1
nulla deve al in forza del titolo azionato, per le ragioni dedotte in atti e, Parte_2
conseguentemente, dichiarare la nullità, illiceità, invalidità, inefficacia, erroneità e/o comunque ineseguibilità del precetto notificato in data 26 febbraio 2024;
Conseguentemente, condannare alla restituzione di quanto pagato da Pt_2 Parte_1
a in esecuzione dell'anzidetta ordinanza in data 29.7.2024, pari a 731.806,68 Parte_2
dal 30.7.2024 al saldo.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
Per parte convenuta-opposta:
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: in via principale, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, poiché infondata e/o inammissibile e/o come meglio e, per l'effetto, confermare la validità e
l'efficacia dell'atto di precetto opposto per l'intera somma intimata;
in via di mero subordine, rigettare l'opposizione avversaria limitatamente all'importo di €
731.806,68 e, per l'effetto, confermare per tale ammontare la validità e l'efficacia dell'atto di precetto opposto.
Pag. 2 di 5 Con vittoria delle spese di lite, ivi inclusi i compensi di avvocato, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il dispositivo della sentenza n. 2046/2023 contiene tra l'altro la seguente statuizione:
“condanna a ripetere le somme di cui ai differenziali negativi dello swap Parte_1
e gli addebiti illegittimi”. Si tratta inequivocabilmente di una condanna.
Dopo tale inequivoca condanna, il dispositivo prosegue così: “Ridetermina il saldo positivo del c/c n. 20515 intestato alla in + € 746.392,58”. Parte_2
Dalle prospettazioni delle parti nonché dalla CTU – sulla base della quale è stata resa la sentenza – si comprende che tale importo si ottiene detraendo dalle somme da restituire il saldo negativo del conto corrente. L'attrice nella causa conclusasi con detta sentenza n.
2046/2023 – l'attuale opposta – chiedeva infatti, tra l'altro, di “condannare la Banca convenuta a ripetere le somme di cui ai differenziali negativi dello swap (…) detratto il saldo passivo del conto corrente n. 20515 (…)”.
Tenendo conto di tali dati è possibile superare l'ambiguità del dispositivo.
A parere di questo giudice, infatti, esso deve essere interpretato nel senso che, all'esito dell'adempimento della condanna, sul conto corrente della convenuta devono trovarsi €
746.392,58. In altre parole, l'indicazione del saldo finale del conto corrente è solo un modo indiretto per determinare l'ammontare dell'importo che è condannata Parte_1
a versare.
2.
Pag. 3 di 5 Passando alla concreta determinazione di tale importo al fine della decisione della presente opposizione, la CTU indica in € 369.744,51 (v. CTU 10/10/2019, pag. 15) il saldo passivo del conto corrente.
Per ottenere sul conto il saldo attivo di € 746.392,58, la somma che avrebbe Parte_1
dovuto versare in adempimento del dispositivo di condanna ammonta a € 1.116.137,09
(746.392,58 + 369,744,51).
E infatti se , all'esito della sentenza, avesse spontaneamente rideterminato il Parte_1
saldo positivo del conto corrente in misura di € 746.392,58 il risultato sarebbe stato il medesimo.
Ne deriva che l'importo di € 1.114.346,64 indicato nel precetto a titolo di differenziali negativi da restituire (già al netto dei differenziali positivi), in quanto sostanzialmente compatibile con tale verifica è stato correttamente determinato.
3.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
A ciò consegue la revoca del provvedimento di sospensione parziale del 29/7/2024 nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese.
Queste ultime sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo, con riferimento al valore della causa, con l'esclusione della fase istruttoria, e con i compensi medi per fasi di studio e decisionale e massimi per la fase introduttiva in considerazione della discussione sulla sospensiva.
Di dette spese si dispone la distrazione in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa proposta da ei Parte_1
confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_2
- respinge l'opposizione;
- revoca il proprio provvedimento di sospensione del 29/7/2024;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte opposta, liquidate in complessivi € 22.333, oltre IVA, CPA e spese generali, da versarsi in favore del difensore antistatario della convenuta-opposta.
Genova, 18/3/2025.
Il Giudice
Pietro Spera
Pag. 5 di 5