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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3941 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1740/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. ROSSOTTO SILVIA e dell'avv. RIZZZARI PAOLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. PASQUINELLI ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate il 17.07.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare con SENTENZA PARZIALE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montaldo T.se il 4.12.2010, trascritto nei registri di stato civile anno 2010, parte
II, serie C, n. 20 con ogni consequenziale pronuncia di legge”.
Per parte resistente (come da note scritte depositate il 21.07.2025):
“Voglia il Tribunale PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio con rito civile celebrato fra
e , in Montaldo Torinese in data 4 dicembre 2010 trascritto nei CP_1 Parte_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Montaldo Torinese, Atti di Matrimonio, Anno 2010 Parte
II, Serie C, n. 20”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
MONTALDO TORINESE il 04.12.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONTALDO
TORINESE (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15.03.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26.03.2024.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, pronuncia in punto affidamento del figlio, assegnazione della casa coniugale, calendario per il regime di visita padre-figlio, contributo economico al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio. Chiedeva l'audizione del minore e una pronuncia in punto affidamento dello stesso, calendario per il regime di visita madre-figlio, assegnazione della casa coniugale, contributo economico al mantenimento del minore.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza dell'08.04.2025 il Giudice sentiva le parti e, all'esito, nominava una curatrice speciale per il minore e rinviava a successiva udienza.
Con comparsa si costituiva in giudizio la curatrice.
Le parti depositavano memorie autorizzate.
All'udienza del 23.06.2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore. Spiegate le difese dalle parti, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice con ordinanza si pronunciava in via provvisoria e urgente, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione. In tale sede, nominava altresì
CTU. Le parti nominavano i rispettivi CTP, insistendo in particolare per l'emissione di una pronuncia in punto status. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia in punto status.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTALDO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1740/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. ROSSOTTO SILVIA e dell'avv. RIZZZARI PAOLA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 dell'avv. PASQUINELLI ANNA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate il 17.07.2025):
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare con SENTENZA PARZIALE lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montaldo T.se il 4.12.2010, trascritto nei registri di stato civile anno 2010, parte
II, serie C, n. 20 con ogni consequenziale pronuncia di legge”.
Per parte resistente (come da note scritte depositate il 21.07.2025):
“Voglia il Tribunale PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio con rito civile celebrato fra
e , in Montaldo Torinese in data 4 dicembre 2010 trascritto nei CP_1 Parte_1 Registri dello Stato Civile del Comune di Montaldo Torinese, Atti di Matrimonio, Anno 2010 Parte
II, Serie C, n. 20”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
MONTALDO TORINESE il 04.12.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MONTALDO
TORINESE (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15.03.2013. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26.03.2024.
Con ricorso depositato il 23/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, pronuncia in punto affidamento del figlio, assegnazione della casa coniugale, calendario per il regime di visita padre-figlio, contributo economico al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio. Chiedeva l'audizione del minore e una pronuncia in punto affidamento dello stesso, calendario per il regime di visita madre-figlio, assegnazione della casa coniugale, contributo economico al mantenimento del minore.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza dell'08.04.2025 il Giudice sentiva le parti e, all'esito, nominava una curatrice speciale per il minore e rinviava a successiva udienza.
Con comparsa si costituiva in giudizio la curatrice.
Le parti depositavano memorie autorizzate.
All'udienza del 23.06.2025 il Giudice procedeva all'ascolto del minore. Spiegate le difese dalle parti, il Giudice si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice con ordinanza si pronunciava in via provvisoria e urgente, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione. In tale sede, nominava altresì
CTU. Le parti nominavano i rispettivi CTP, insistendo in particolare per l'emissione di una pronuncia in punto status. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia in punto status.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTALDO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22.07.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.