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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6667/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 9 marzo 1961 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] 2) Parte_2
Nato a Como (CO) il 27 marzo 1951 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Raffaella Pini presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 1984 a Cressogno - Comune di Valsolda (CO) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984, N. 18, Parte II, serie A), nonché dei Comuni di San Fermo della Battaglia (CO) (n. 13, parte II, Serie B, anno 1984) e di Milano (n. 797, parte II, serie B, anno 1984, reg. 1°) In separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile, di sua proprietà esclusiva, Parte_1 sito in Milano, viale Lazio n. 26. In tale immobile risiedono attualmente anche i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Persona_1 Persona_2
Il Signor riconosce espressamente alla Signora la Parte_2 Parte_1 piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni mobili e degli arredi presenti all'interno della suddetta unità immobiliare.
2. Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza in un luogo diverso Parte_2 dalla casa familiare sita in Milano, viale Lazio n. 26, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3. Il Signor avendo già provveduto, in data 14 ottobre 2024, alla vendita Parte_2 dell'immobile, di cui era esclusivo proprietario, sito in S. Teodoro (SS), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nuoro al foglio 17, particella 726, subalterno 1, si impegna a corrispondere ai suoi figli, e la somma di 45.000,00 euro Per_1 Per_2
(quarantacinquemila/00) ciascuno, per un totale di 90.000,00 euro (novantamila/00), entro e non oltre il 31 ottobre 2026.
4. I ricorrenti dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altro un diritto di mantenimento e che, con il corretto adempimento del presente accordo, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro, per nessuna ragione, titolo e causa, alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
5. Le parti convengono che tutte le spese legali del presente procedimento saranno interamente sostenute dalla Signora Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 co. 2 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 1984 a Cressogno - Comune di Valsolda (CO) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984, N. 18, Parte II, serie A) nonché dei Comuni di San Fermo della Battaglia (CO) (n. 13, parte II, Serie B, anno 1984) e di Milano (n. 797, parte II, serie B, anno 1984, reg. 1°).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Valsolda (CO), San Fermo della Battaglia (CO) e Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 9 marzo 1961 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] 2) Parte_2
Nato a Como (CO) il 27 marzo 1951 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Raffaella Pini presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 1984 a Cressogno - Comune di Valsolda (CO) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984, N. 18, Parte II, serie A), nonché dei Comuni di San Fermo della Battaglia (CO) (n. 13, parte II, Serie B, anno 1984) e di Milano (n. 797, parte II, serie B, anno 1984, reg. 1°) In separazione dei beni. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. la Sig.ra continuerà a risiedere nell'immobile, di sua proprietà esclusiva, Parte_1 sito in Milano, viale Lazio n. 26. In tale immobile risiedono attualmente anche i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Persona_1 Persona_2
Il Signor riconosce espressamente alla Signora la Parte_2 Parte_1 piena ed esclusiva proprietà di tutti i beni mobili e degli arredi presenti all'interno della suddetta unità immobiliare.
2. Il Signor si impegna a trasferire la propria residenza in un luogo diverso Parte_2 dalla casa familiare sita in Milano, viale Lazio n. 26, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
3. Il Signor avendo già provveduto, in data 14 ottobre 2024, alla vendita Parte_2 dell'immobile, di cui era esclusivo proprietario, sito in S. Teodoro (SS), identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Nuoro al foglio 17, particella 726, subalterno 1, si impegna a corrispondere ai suoi figli, e la somma di 45.000,00 euro Per_1 Per_2
(quarantacinquemila/00) ciascuno, per un totale di 90.000,00 euro (novantamila/00), entro e non oltre il 31 ottobre 2026.
4. I ricorrenti dichiarano di non vantare l'uno nei confronti dell'altro un diritto di mantenimento e che, con il corretto adempimento del presente accordo, nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro, per nessuna ragione, titolo e causa, alla data della sottoscrizione del presente ricorso.
5. Le parti convengono che tutte le spese legali del presente procedimento saranno interamente sostenute dalla Signora Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473bis.51 co. 2 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 1984 a Cressogno - Comune di Valsolda (CO) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune (anno 1984, N. 18, Parte II, serie A) nonché dei Comuni di San Fermo della Battaglia (CO) (n. 13, parte II, Serie B, anno 1984) e di Milano (n. 797, parte II, serie B, anno 1984, reg. 1°).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Valsolda (CO), San Fermo della Battaglia (CO) e Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte Così deciso in Milano, il 2.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG