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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1069/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1069 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e residente IN Chiaramonte Gulfi c. da Montagna snc, rappresentato e difeso dall'avv.
Carmelo Edoardo Cappello, giusta procura in atti,
E
, (C.F ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Paola GIANNONE, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 16/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2025, e Controparte_1 Parte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RA tra e Controparte_1 [...] in data 07.09.1996, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1
RA dell'anno 1996, parte II, Serie S.A, atto 110 e di prendere atto degli accordi economici intercorsi nonché di omologare le condizioni meglio specificate nel ricorso introduttivo;
hanno esposto che dall'unione coniugale sono nati i figli , il quale è nato il Per_1
18.04.1998, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e nato il [...] non economicamente indipendente e Persona_3 studente universitario;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di RA ha omologato la loro separazione con sentenza resa in data 10.04.2018; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
***********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di RA il
10.04.2018 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di
2 scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
- i coniugi, i quali già vivono separati, provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento;
- la casa familiare, come già assegnata in sede di separazione consensuale, rimarrà assegnata alla sig.ra che peraltro ne è esclusiva proprietaria;
CP_1
- il sig. corrisponderà la somma di € 200,00 (duecento/00) per il Pt_1 mantenimento del figlio , studente universitario non Persona_3 economicamente autosufficiente, nonché il 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente se non urgenti ed indifferibili;
- per i figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non Per_1 Per_2 viene previsto alcun contributo di mantenimento;
- in considerazione della maggiore età dei tre figli, gli stessi regoleranno in via autonoma il diritto di visita con il padre sig. Pt_1
- per tutto quanto non espressamente previsto, le parti concordano di fare espresso rinvio alle condizioni di separazione omologate in data 10 aprile 2008 nel procedimento R.G. n. 2899/2007.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 07.09.1996, trascritto al registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune di RA dell'anno 1996, parte II, Serie S.A, atto 110
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto dei rapporti economici stabiliti tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di RA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1069 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ) nato a [...] [...] Parte_1 C.F._1
e residente IN Chiaramonte Gulfi c. da Montagna snc, rappresentato e difeso dall'avv.
Carmelo Edoardo Cappello, giusta procura in atti,
E
, (C.F ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Paola GIANNONE, giusta procura in atti,
- Ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del giorno 16/10/2025;
1 OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2025, e Controparte_1 Parte_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RA tra e Controparte_1 [...] in data 07.09.1996, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1
RA dell'anno 1996, parte II, Serie S.A, atto 110 e di prendere atto degli accordi economici intercorsi nonché di omologare le condizioni meglio specificate nel ricorso introduttivo;
hanno esposto che dall'unione coniugale sono nati i figli , il quale è nato il Per_1
18.04.1998, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 indipendenti, e nato il [...] non economicamente indipendente e Persona_3 studente universitario;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di RA ha omologato la loro separazione con sentenza resa in data 10.04.2018; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi, le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento;
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
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Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza della separazione consensuale, reso dal Tribunale di RA il
10.04.2018 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di
2 scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
- i coniugi, i quali già vivono separati, provvederanno in via autonoma al proprio mantenimento;
- la casa familiare, come già assegnata in sede di separazione consensuale, rimarrà assegnata alla sig.ra che peraltro ne è esclusiva proprietaria;
CP_1
- il sig. corrisponderà la somma di € 200,00 (duecento/00) per il Pt_1 mantenimento del figlio , studente universitario non Persona_3 economicamente autosufficiente, nonché il 50% delle spese straordinarie da concordarsi previamente se non urgenti ed indifferibili;
- per i figli e maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non Per_1 Per_2 viene previsto alcun contributo di mantenimento;
- in considerazione della maggiore età dei tre figli, gli stessi regoleranno in via autonoma il diritto di visita con il padre sig. Pt_1
- per tutto quanto non espressamente previsto, le parti concordano di fare espresso rinvio alle condizioni di separazione omologate in data 10 aprile 2008 nel procedimento R.G. n. 2899/2007.
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse dei figli, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 07.09.1996, trascritto al registro degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del Comune di RA dell'anno 1996, parte II, Serie S.A, atto 110
- omologa le condizioni relative ai figli e prende atto dei rapporti economici stabiliti tra le parti;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di RA ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di RA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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