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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 284 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 284 /2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), il 13/02/1966 e residente in Carsoli alla Via della Villetta snc, rappresentata e difesa dall'Avv. NAZZARRO VELIA (C.F. ) presso il cui Studio C.F._2 sito in Carsoli alla via Turano n.12 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._3
23/08/1957 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CAPIZZANO DOMENICA (C.F.
, presso il cui Studio Legale in Guidonia Montecelio alla via C.F._3
Sicilia n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 07/04/2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla pretendere l'uno dall'altra in tal senso.”
Le parti hanno altresì chiesto, decorsi i termini di legge, di
PRONUNCIARE
“Sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Carsoli e Guidonia Montecelio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 07/04/2025 i coniugi , deducendo di aver Parte_3 contratto matrimonio in Palermo il 12/03/1994 e che da tale unione sono nati tre figli: in data 28.04.1986 , in data 09.08.1988 e in data 23.07.1991 Pt_4 Per_1 [...]
, tutti economicamente autonomi ed indipendenti, hanno adìto Pt_5
congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e delle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra Parte_3 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-al contributo di mantenimento tra i coniugi:
“1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla pretendere l'uno dall'altra in tal senso.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo atto n. 6, parte I, serie, dell'anno 1994.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente rel. dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 284 /2025 V.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AQ), il 13/02/1966 e residente in Carsoli alla Via della Villetta snc, rappresentata e difesa dall'Avv. NAZZARRO VELIA (C.F. ) presso il cui Studio C.F._2 sito in Carsoli alla via Turano n.12 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._3
23/08/1957 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CAPIZZANO DOMENICA (C.F.
, presso il cui Studio Legale in Guidonia Montecelio alla via C.F._3
Sicilia n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 07/04/2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla pretendere l'uno dall'altra in tal senso.”
Le parti hanno altresì chiesto, decorsi i termini di legge, di
PRONUNCIARE
“Sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di Carsoli e Guidonia Montecelio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 07/04/2025 i coniugi , deducendo di aver Parte_3 contratto matrimonio in Palermo il 12/03/1994 e che da tale unione sono nati tre figli: in data 28.04.1986 , in data 09.08.1988 e in data 23.07.1991 Pt_4 Per_1 [...]
, tutti economicamente autonomi ed indipendenti, hanno adìto Pt_5
congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
2 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, non essendo contrarie al superiore interesse dei figli della coppia e delle condizioni economiche delle parti, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Presidente che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra Parte_3 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le condizioni relative:
-al contributo di mantenimento tra i coniugi:
“1.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla pretendere l'uno dall'altra in tal senso.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, integralmente richiamato in questa sede.
3 DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo atto n. 6, parte I, serie, dell'anno 1994.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Leopoldo Sciarrillo
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