TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, il giudice dà lettura della sentenza che segue in assenza delle parti
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 14 gennaio 2019 numero 390 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Delli Bovi Parte_1
giusta procura stesa in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del proprio difensore, sito in Eboli (Salerno),
località Santa Cecilia in viale Eburum 47;
ATTORE
E
, rappresento e difeso, in virtù di procura stesa in calce CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Nadia Nicolino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Battipaglia (Salerno)
alla via Indipendenza 29;
1 CONVENUTO
rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Raffaele Baratta, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via
Lungomare Tafuri, 15, è elettivamente domiciliata.
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019 ha citato in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, per ottenerne la CP_1
condanna al risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10 dicembre 2016, alle ore 7:00, presso l'abitazione del convenuto, ubicata in Battipaglia (Salerno), alla via Paolo Baratta n. 110/A. A
fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha dedotto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, era intento a svolgere, unitamente ad alcuni collaboratori, in via del tutto occasionale ed eccezionale, lavori di tinteggiatura presso l'abitazione del convenuto;
2) aveva subito un infortunio nel bagno dell'appartamento, avendo perso l'equilibrio a causa dell'acqua caduta sul pavimento, fuoriuscita in ragione della rottura di un flessibile esterno all'impianto murario collegante il bidet all'impianto idrico; 3) la fuoriuscita dell'acqua aveva determinato l'allagamento della pavimentazione,
che, perciò, era diventata scivolosa;
4) a causa della caduta sul pavimento bagnato, aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentata sovra
2 intercondiloidea dell'omero destro, riscontrata all'esito dei controlli svolti presso il nosocomio ove era stato trasportato e ricoverato.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità del convenuto in qualità di custode della toilette sul cui pavimento era caduto a causa dell'acqua presente, ne ha preteso la condanna al pagamento, a titolo di ristoro del danno patito, della somma di euro “77.715,00 (Totale con
personalizzazione massima € 99.738,00) comprensivi del danno biologico e
morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero di quella maggiore o
minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata
in seguito a C.T.U. MEDICO – LEGALE, o di quella maggiore o minore
somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità oltre ad interessi
legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 aprile 2019 CP_3
ha accettato il contraddittorio, confermando i profili dinamici ed
[...]
eziologici narrati dall'attore, chiedendo di essere autorizzato all'evocazione in giudizio dell'impresa di assicurazione della propria responsabilità civile, al fine di essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione del 18 settembre 2019 Controparte_2
ha accettato il contraddittorio, eccependo: 1) la violazione del patto di
[...]
gestione della lite;
2) l'inoperatività della garanzia assicurativa;
3)
l'infondatezza della domanda risarcitoria in ragione della rilevanza causale esclusiva dell'imprudente contegno del danneggiato, avvedutosi delle condizioni del pavimento e della sua scivolosità.
Svolta l'istruttoria orale, è stato eseguito un accertamento tecnico di tipo medico legale.
3 Assegnata allo scrivente in data 7 luglio 2023, la causa è stata differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore siano sorretti da convincenti argomentazioni e risultano provati, almeno in parte, alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
Ebbene, deve preliminarmente darsi atto che i profili dinamici del sinistro non sono stati oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte del convenuto, che, tra le pieghe argomentative della propria comparsa di costituzione, ha pienamente confermato quanto narrato dall'attore nel proprio libello introduttivo del giudizio (si vedano la terza e la quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta).
A ciò si aggiunga che le fonti di prova testimoniale, ascoltate nel corso dell'udienza del 9 marzo 2022, hanno dato ampio supporto probatorio alla prospettazione attorea.
In particolare, il testimone dopo aver confermato che Testimone_1 [...]
in data 10 dicembre 2016 alle ore 7:00 era all'interno dell'abitazione Pt_1
di , ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “dopo aver Controparte_1
visionato prima la cucina e poi le stanze da letto fu visionato per ultimo il
bagno. Preciso che la porta del bagno fu aperta dal sig. il quale Parte_1
nel cercare l'interruttore per accendere la luce del bagno scivolò a causa del
pavimento bagnato del bagno Preciso che non appena fu accesa la luce del
bagno ho visto che la pavimentazione del bagno era bagnata in quanto
fuoriusciva acqua dal flessibile del bidet che collegava il bidet all'impianto
4 idrico”. E ancora: “Posso precisare altresì che il sig. quando Parte_1
perse l'equilibrio a causa della pavimentazione bagnata andò a sbattere sul
gradino presente nel bagno con il gomito destro”.
Dal canto suo, il testimone ha rappresentato quanto segue: Testimone_2
“ricordo che il sig. nell'intenzione di introdursi nella toilette per Pt_1
verificare i lavori da farsi e mentre stava accendendo l'interruttore della luce
cadeva a terra a causa dell'acqua presente sul pavimento della toilette.
Ricordo ancora che gocciolava l'acqua dal flessibile del bidet. Ricordo che
nel cadere il sig. sbatteva con il braccio sul gradino presente Pt_1
all'interno della toilette in prossimità della apertura della porta”.
Dunque, le dichiarazioni dei testimoni escussi – i quali hanno dichiarato di aver assistito all'evento lesivo (sulla cui attendibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare) - consentono di ritenere che, effettivamente, l'attore sia scivolato sull'acqua che aveva ricoperto parte del pavimento della stanza da bagno dell'appartamento di in ragione del gocciolamento Parte_1
dell'acqua dal flessibile del bidet.
Ora, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale,
all'intrinseca pericolosità della ridetta stanza da bagno. Detto altrimenti,
l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa allo stato manutentivo e conservativo del vano dell'abitazione e, in particolare, degli impianti idrici e sanitari ivi collocati, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il
5 custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
6 Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
7 576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
8 danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono – chiaramente valorizzati tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'assicuratore - impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale, anche in considerazione che la rilevanza causale esclusiva dell'imprudente contegno del danneggiato rappresenta il centro nevralgico delle deduzioni difensive della parte chiamata in causa, la quale, nella direttrice della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, ha, in effetti, correlato l'infondatezza della domanda alla negligenza dell'attore.
Al riguardo giova osservare, in linea generale, che, in materia di responsabilità
aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato,
in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso
(ex pluribus si vedano Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass.
n. 5669 del 2010, Cass. n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n.
11227 del 2008). Ciò avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n.
9 La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
10 regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016).
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio, deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia – invero neppure specificamente contestato né da né dall'assicuratore - CP_1
, in quanto l'evento si è verificato all'interno del vano bagno inserito nell'appartamento del convenuto;
b) il nesso di causalità tra lo stato conservativo della stanza da bagno e le lesioni riportate in conseguenza della caduta sulla pavimentazione bagnata (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le precise valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato – come, invece, dedotto dall'assicuratore - il fatto colposo del danneggiato, idoneo a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione del soggetto danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti Cass. n. 4035 del 2021) e che, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che si è limitato ad accedere alla stanza da bagno in quel momento non illuminata ( ha riferito, sul punto, quanto segue: “Preciso Testimone_1
che la luce del bagno fu accesa da me e l'interruttore si trova sulla destra
11 rispetto alla porta e ci accorgemmo che il flessibile del bidet perdeva ancora
acqua”), facendo ragionevole affidamento sulle condizioni di generale sicurezza della dimora del convenuto, precedentemente apprezzate all'esito della visione svolta negli altri vani. Detto altrimenti, non sono state portate all'attenzione di questo Tribunale elementi in grado di suggerire che l'attore fosse a conoscenza o che potesse suppore dell'esistenza di una situazione tale da esporre a rischio la propria persona.
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono la sussistenza del caso fortuito valorizzato dalla parte chiamata in causa, dovendosi ritenere che l'evento è
certamente annoverabile tra le possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e che, dunque, il contegno dell'attore non ha costituito un fattore capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della stanza da bagno.
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al convenuto, custode del bene, chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
La responsabilità del convenuto è, peraltro, esclusiva, non potendosi riscontrare un contegno colposo dell'attore, il quale non ha realizzato, a ben vedere, alcun contributo (con)causale alla verificazione dell'evento. Ed infatti,
non può ragionevolmente sostenersi che avrebbe potuto Parte_2
accorgersi della scivolosità del pavimento della stanza a causa della presenza dell'acqua fuoriuscita dai tubi, in quanto i testimoni hanno chiaramente rappresentato che la caduta è avvenuta appena lo stesso si è introdotto nel vano,
nel tentativo di individuare l'interruttore dell'impianto d'illuminazione
(ancora ha evidenziato quanto segue: “Preciso che la porta del Testimone_1
12 bagno fu aperta dal sig. il quale nel cercare l'interruttore per Parte_1
accendere la luce del bagno scivolò a causa del pavimento bagnato del
bagno”; ancora, ha riferito quanto segue: “Mi ricordo che Testimone_2
il sig. nell'intenzione di introdursi nella toilette per verificare i lavori Pt_1
da farsi e mentre stava accendendo l'interruttore della luce cadeva a terra a
causa dell'acqua presente sul pavimento della toilette”).
A ciò si aggiunga che l'evento lesivo è avvenuto alle sette della mattina nel mese di dicembre, alle prime luci dell'alba e, dunque, in assenza di adeguate condizioni di naturale illuminazione.
Ciò chiarito in relazione alla responsabilità del convenuto, occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
13 consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attore, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
14 recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attore ha riportato
“Esiti di frattura scomposta pluriframmentata, sovracondiloidea omero dx
trattata chirurgicamente a più riprese con residua riduzione dei movimenti del
gomito, atteggiato in semiflessione a 150° e ridotta forza prensile della mano
destra. Esito cicatriziale con aspetto pseudomostruoso”, che hanno implicato un'inabilità temporanea assoluta di novanta giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 75% di giorni sessanta, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 50% di giorni cinquanta e, infine, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 25% di giorni cinquanta.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del quattordici per cento.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
15 individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte
16 dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 19.837,50, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo d'invalidità temporanea (55 anni), va determinato nell'importo di euro
41.072,00, espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 60.909,50
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre
17 maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
18 In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
19 previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
20 relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
21 Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla
22 liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza, devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attore non ha adempiuto, nel proprio libello introduttivo del giudizio e tra le pieghe argomentative della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare la categoria del danno morale e a rappresentare l'importo risarcitorio corrispondente alla “personalizzazione massima”. È evidente, allora, che non abbia indicato quelle Parte_1
specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita
interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali,
di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento
(in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello
23 scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti
24 dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 41.072,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva corrispondente al trenta per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di Milano) in relazione al quattordici per cento, id est
12.321,60.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (28.750,40) e del
25 danno da invalidità temporanea (19.837,50) - rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 48.587,90, in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 dicembre 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 dicembre 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di
26 volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica e, in ogni caso, valutata unitamente ai reperti fotografici allegati), sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 200,00.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 31 agosto 2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 239,20.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma
27 di euro 200,00 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 31 agosto 2017
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Residua, a questo punto, la disamina della domanda di garanzia promossa nei confronti dell'impresa di assicurazione evocata in giudizio dal convenuto.
Orbene, siffatta domanda è fondata.
Procedendo con ordine, deve rilevarsi che l'esistenza e l'efficacia (sul piano temporale) del rapporto assicurativo non risulta specificamente contestato e che, in ogni caso, è stata prodotta la prova del contratto (polizza n. 730355713
– aggiornata dal 10 marzo 2016 al 10 marzo 2017).
Infondata è l'eccezione della inoperatività della stipulata polizza, eccezione che l'assicuratore ha mosso sulla base delle seguenti deduzioni: a) l'assenza della qualità di “terzo” in capo all'attore; b) la natura straordinaria dei lavori commissionati;
c) l'operatività della polizza condizionata alla regolarità dei lavori (“Parimenti la garanzia assicurativa invocata dal Sig. CP_1
non è operativa a norma di polizza. Intanto il Sig. non riveste la Pt_1
qualifica di terzo ex art 15 lett. D del contratto atteso che si trovava
nell'abitazione assicurata per svolgere lavori di tinteggiatura, ad ogni buon
conto anche qualora i lavori de quo fossero da considerarsi straordinari la
polizza limita la responsabilità alla sola committenza ai sensi dell'art 13
ottavo capoverso. A ciò si aggiunga che la copertura della polizza sarebbe
operante in questo caso solo laddove venisse dimostrato che il lavoratore era
in regola ex art 12.1”)
Ora, non può dubitarsi del fatto che è un soggetto terzo rispetto Parte_1
all'assicurato, non potendo ricondursi ad alcuna delle figure menzionate
28 nell'art. 15 – lettera D ("Articolo 15 lett. D – Persone non considerate terzi. Le
persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche
in forma occasionale, alla gestione della attività domestica e/o familiare”). Ed
invero, dall'istruttoria è emerso che l'attore si è ritrovato nell'abitazione del convenuto per lo svolgimento di un sopralluogo prodromico all'esecuzione di lavori di tinteggiatura non ancora iniziati né, invero, commissionati (si vedano le convergenti dichiarazioni dei testimoni sul punto). È evidente che la norma contrattuale innanzi indicata fa riferimento a quelle figure incaricate della collaborazione domestica e di gestione del menàge familiare (colf, badanti,
babysitter e così via).
Di contro, le condizioni generali di polizza, nella sezione “oggetto della
copertura assicurativa”, all'art. 11, prevedono: “la copertura assicurativa vale
per l'assicurato identificato nella scheda tecnica di modulo nonché per i
componenti la sua famiglia che l'impresa tiene indenni da quanto questi, quali
civilmente responsabili ai sensi di legge, siano tenuti a pagare a titolo di
risarcimento per i danni involontariamente provocati a terzi, per morte, lesioni
personali (..)”.
Il successivo art. 12.2 (“La responsabilità civile della proprietà dei locali”)
appare la norma di riferimento nel caso in esame. Essa, in particolare, prevede che la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente causati a terzi che abbiano rappresentato la concretizzazione di un rischio correlato alla proprietà dell'abitazione principale (abitazione principale indicata nella scheda tecnica, ossia l'immobile sito nel comune di Battipaglia alla via Paolo Baratta
110/A) – che, nella specie, è quella del convenuto (l'appartenenza del predetto immobile, adibito ad abitazione, al convenuto è una circostanza valorizzata
29 nella comparsa di costituzione e non oggetto di specifica ed esigibile contestazione) -, compresi i danni derivanti dalla fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura accidentale di condotti, come nel caso di specie (art. 12.2, seconda parte).
L'ipotesi, peraltro, non pare rientrare – alla luce del materiale istruttorio valutabile da questo giudice - nelle fattispecie escluse in ragione del tenore letterale dell'art. 13.
A ciò si aggiunga che i danni patiti dal convenuto non sono stati prodotti in occasione della realizzazione dei lavori di tinteggiatura (da qualificarsi in termini di interventi di ordinaria amministrazione), lavori che, a ben vedere,
non risultano essere stati neppure commissionati da (si ricordi Parte_1
che la presenza del convenuto all'interno dell'abitazione è stata giustificata dalla necessità di svolgere i sopralluoghi prodromici allo svolgimento degli interventi). Pertanto, ritiene questo Tribunale che non possa farsi riferimento,
come sostenuto dall'assicuratore e dalla parte attrice, a quelle norme contrattuali che individuano, e delimitano, la copertura assicurativa in relazione al profilo della committenza di lavori (artt. 12.1 e 13).
Irrilevante è, infine, l'eccezione, formulata dall'assicuratore afferente alla violazione del patto di gestione della lite, atteso che la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto esclude (solo) che l'assicuratore debba rifondere le cd. spese di resistenza, quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c. (si confrontino Cass.
n. 18076 del 2020; Cass. n. 10595 del 2018). Trattasi di spese – è stato statuito
- che non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma
30 rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (con la precisazione che tali spese possano anche eccedere il limite del massimale,
nella proporzione stabilita dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.
Ora, la rifusione delle spese in parola non risulta essere stata neppure chiesta dalla parte convenuta, la quale ha, evidentemente, preteso la tutela del proprio credito alla cd. spese di soccombenza, che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, già indicate come comprese nel dovere assicurativo dell'odierna chiamata in causa, credito che trae alimento dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo,
c.c. Trattasi, in definitiva, di spese che costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e integrano le componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e sono, quindi, da comprendere nel massimale di polizza (Cass. n. 5242 del 2004; Cass. n. 13088
del 1995). In altri termini, le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale (senza soggiacere, alla regola c.d. del «quarto», prevista dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.)
In definitiva, in accoglimento della domanda di garanzia promossa dal convenuto, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne CP_1
dal peso economico della condanna emessa nei suoi confronti per il
[...]
pagamento del capitale, degli interessi e delle spese (di soccombenza),
comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Pienamente
rispettato è, poi, il massimale di polizza, fissato, per il caso che ci impegna
(“Responsabilità civile della proprietà dei locali”) in euro 500.000,00,
31 dovendosi rammentare anche la mancata previsione di franchigie, prevista solo in relazione ai “danni a cose di terzi”.
Non resta che statuire sugli oneri di lite, avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
Orbene, in relazione al rapporto introdotto dall'attore, le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta,
che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro,
è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra CP_1
e in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto
[...] CP_2
realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
32 Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 19 dicembre 2022, vanno poste a definitivo carico solidale di e di CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità di nella determinazione CP_1
dell'evento lesivo per cui è causa;
2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna , al pagamento, in CP_1
favore di , della somma complessiva di euro 48.587,90 in Parte_2
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 10 dicembre 2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
, della somma complessiva di euro 239,20, somma espressa in moneta
[...]
attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 31 agosto 2017, pari a euro 200,00, e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dal 31 agosto 2017 fino al momento della
33 presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) accoglie la domanda di garanzia esperita da e, per CP_1
l'effetto, condanna a rifondere al convenuto le somme che CP_2
quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_2
complessivamente, in euro 806,95 per esborsi documentati ed euro
4.000,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_2
7) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico solidale di CP_1
e
[...] CP_2
Così deciso in Salerno in data 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15383 del 2006).
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 il 14 gennaio 2019 numero 390 avente per oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Delli Bovi Parte_1
giusta procura stesa in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del proprio difensore, sito in Eboli (Salerno),
località Santa Cecilia in viale Eburum 47;
ATTORE
E
, rappresento e difeso, in virtù di procura stesa in calce CP_1
alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Nadia Nicolino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, sito in Battipaglia (Salerno)
alla via Indipendenza 29;
1 CONVENUTO
rappresentata e Controparte_2
difesa, in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Raffaele Baratta, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via
Lungomare Tafuri, 15, è elettivamente domiciliata.
CHIAMATA IN CAUSA
Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulla scorta delle conclusioni rassegnate – integralmente richiamate in queste sede - e all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 5 giugno 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2019 ha citato in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, per ottenerne la CP_1
condanna al risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10 dicembre 2016, alle ore 7:00, presso l'abitazione del convenuto, ubicata in Battipaglia (Salerno), alla via Paolo Baratta n. 110/A. A
fondamento della pretesa risarcitoria l'attore ha dedotto che: 1) nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, era intento a svolgere, unitamente ad alcuni collaboratori, in via del tutto occasionale ed eccezionale, lavori di tinteggiatura presso l'abitazione del convenuto;
2) aveva subito un infortunio nel bagno dell'appartamento, avendo perso l'equilibrio a causa dell'acqua caduta sul pavimento, fuoriuscita in ragione della rottura di un flessibile esterno all'impianto murario collegante il bidet all'impianto idrico; 3) la fuoriuscita dell'acqua aveva determinato l'allagamento della pavimentazione,
che, perciò, era diventata scivolosa;
4) a causa della caduta sul pavimento bagnato, aveva riportato una frattura scomposta pluriframmentata sovra
2 intercondiloidea dell'omero destro, riscontrata all'esito dei controlli svolti presso il nosocomio ove era stato trasportato e ricoverato.
Sulla scorta di siffatte premesse, prospettando la responsabilità del convenuto in qualità di custode della toilette sul cui pavimento era caduto a causa dell'acqua presente, ne ha preteso la condanna al pagamento, a titolo di ristoro del danno patito, della somma di euro “77.715,00 (Totale con
personalizzazione massima € 99.738,00) comprensivi del danno biologico e
morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero di quella maggiore o
minore somma che sarà determinata in corso di causa o che sarà determinata
in seguito a C.T.U. MEDICO – LEGALE, o di quella maggiore o minore
somma che sarà ritenuta secondo diritto, giustizia e/o equità oltre ad interessi
legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 aprile 2019 CP_3
ha accettato il contraddittorio, confermando i profili dinamici ed
[...]
eziologici narrati dall'attore, chiedendo di essere autorizzato all'evocazione in giudizio dell'impresa di assicurazione della propria responsabilità civile, al fine di essere tenuto indenne dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti.
Con comparsa di costituzione del 18 settembre 2019 Controparte_2
ha accettato il contraddittorio, eccependo: 1) la violazione del patto di
[...]
gestione della lite;
2) l'inoperatività della garanzia assicurativa;
3)
l'infondatezza della domanda risarcitoria in ragione della rilevanza causale esclusiva dell'imprudente contegno del danneggiato, avvedutosi delle condizioni del pavimento e della sua scivolosità.
Svolta l'istruttoria orale, è stato eseguito un accertamento tecnico di tipo medico legale.
3 Assegnata allo scrivente in data 7 luglio 2023, la causa è stata differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale è stata data lettura della sentenza in assenza delle parti.
Tanto puntualizzato, il Tribunale ritiene che gli assunti dell'attore siano sorretti da convincenti argomentazioni e risultano provati, almeno in parte, alla luce della piattaforma istruttoria formatasi nel corso del processo. Ed invero, gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria orale hanno consentito di raggiungere la prova del fatto storico dedotto nel libello introduttivo del giudizio.
Ebbene, deve preliminarmente darsi atto che i profili dinamici del sinistro non sono stati oggetto di specifica ed esigibile contestazione da parte del convenuto, che, tra le pieghe argomentative della propria comparsa di costituzione, ha pienamente confermato quanto narrato dall'attore nel proprio libello introduttivo del giudizio (si vedano la terza e la quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta).
A ciò si aggiunga che le fonti di prova testimoniale, ascoltate nel corso dell'udienza del 9 marzo 2022, hanno dato ampio supporto probatorio alla prospettazione attorea.
In particolare, il testimone dopo aver confermato che Testimone_1 [...]
in data 10 dicembre 2016 alle ore 7:00 era all'interno dell'abitazione Pt_1
di , ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “dopo aver Controparte_1
visionato prima la cucina e poi le stanze da letto fu visionato per ultimo il
bagno. Preciso che la porta del bagno fu aperta dal sig. il quale Parte_1
nel cercare l'interruttore per accendere la luce del bagno scivolò a causa del
pavimento bagnato del bagno Preciso che non appena fu accesa la luce del
bagno ho visto che la pavimentazione del bagno era bagnata in quanto
fuoriusciva acqua dal flessibile del bidet che collegava il bidet all'impianto
4 idrico”. E ancora: “Posso precisare altresì che il sig. quando Parte_1
perse l'equilibrio a causa della pavimentazione bagnata andò a sbattere sul
gradino presente nel bagno con il gomito destro”.
Dal canto suo, il testimone ha rappresentato quanto segue: Testimone_2
“ricordo che il sig. nell'intenzione di introdursi nella toilette per Pt_1
verificare i lavori da farsi e mentre stava accendendo l'interruttore della luce
cadeva a terra a causa dell'acqua presente sul pavimento della toilette.
Ricordo ancora che gocciolava l'acqua dal flessibile del bidet. Ricordo che
nel cadere il sig. sbatteva con il braccio sul gradino presente Pt_1
all'interno della toilette in prossimità della apertura della porta”.
Dunque, le dichiarazioni dei testimoni escussi – i quali hanno dichiarato di aver assistito all'evento lesivo (sulla cui attendibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare) - consentono di ritenere che, effettivamente, l'attore sia scivolato sull'acqua che aveva ricoperto parte del pavimento della stanza da bagno dell'appartamento di in ragione del gocciolamento Parte_1
dell'acqua dal flessibile del bidet.
Ora, il ricostruito evento lesivo è stato ricondotto, sul piano causale,
all'intrinseca pericolosità della ridetta stanza da bagno. Detto altrimenti,
l'attore ha evidenziato che i danni patiti sono da ricondursi, sul piano eziologico, a una situazione di pericolo strettamente connessa allo stato manutentivo e conservativo del vano dell'abitazione e, in particolare, degli impianti idrici e sanitari ivi collocati, invocando, per questa via, a fondamento dell'esperita pretesa risarcitoria la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.:
Se così è, giova svolgere alcune notazioni di carattere teorico sulla norma innanzi richiamata, la quale, come noto, nella sua essenzialità, prevede che il
5 custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo.
Orbene, la norma innanzi evocata prevede una imputazione del danno al custode della cosa sulla base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è, dunque, costituito dalla relazione di fatto con la cosa, che consente di controllare i rischi alla medesima inerenti, compreso quello di provocare danni a terzi, neutralizzandone l'attitudine lesiva (Cass. n. 295 del 2015).
Come noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata esclusivamente sul già illustrato rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo alcuno la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte di quest'ultimo (tra le molte, si vedano Cass. n. 15779 del 2006; Cass. n. 4279
del 2008; Cass. n. 18317 del 2015; Cass. n. 21212 del 2015; Cass. n. 7805 del
2017; Cass. n. 12027 del 2017; Cass. n. 22839 del 2017), la cui responsabilità
è esclusa solo dal caso fortuito. In tale prospettiva, la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini dell'applicazione della fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta – come nel caso in esame - soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
6 Ora, il caso fortuito attiene non a un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla res che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, estraneo alla cosa e alla sfera soggettiva del custode, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, idoneo,
come tale, a interrompere il nesso causale (Cass. n. 11227 del 2008 e Cass. n.
2660 del 2013).
Con precipuo riferimento alla custodia, poi, questa si identifica in una potestà
di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù
della sua detenzione qualificata (vedasi Cass. n. 8935 del 2013). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata, quindi, sul potere di governo della res (si confronti Cass. n. 24546 del 2009). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno.
Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la Suprema Corte ha, in definitiva, specificato che "... all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per
liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera
soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore
esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato)
che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e
dell'eccezionalità (già Cass. n. 11227 del 2008).
Più in dettaglio, occorre osservare che la dimostrazione, da parte del danneggiato, della verificazione dell'evento dannoso e del rapporto di causalità
- secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. sez. un. n.
7 576 del 2008 e succ.) – dello stesso col bene custodito si articola in modo diverso in ragione della natura della cosa.
Ed infatti, quando il danno non derivi da un dinamismo interno della res,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia,
scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che un elemento esterno ovvero l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, ai fini della prova del nesso causale, occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la verificazione dell'evento pregiudizievole (così Cass. 21212 del
2015). Si è osservato, poi, che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto secondo un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire col contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass.
n. 16527 del 2007), in ragione della prevedibile eccitazione dello sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità
al nocumento.
Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare – si ribadisca - il caso fortuito, nel senso innanzi illustrato.
Deve precisarsi, poi, in linea generale, che il cd. caso fortuito – per il quale, in definitiva, la cosa in custodia svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea – ben può essere integrato dallo stesso comportamento del danneggiato, idoneo a interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il
8 danno. In particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Gli assunti che immediatamente precedono – chiaramente valorizzati tra le pieghe argomentative degli scritti difensivi depositati nell'interesse dell'assicuratore - impongono lo sviluppo di alcune notazioni di carattere generale, anche in considerazione che la rilevanza causale esclusiva dell'imprudente contegno del danneggiato rappresenta il centro nevralgico delle deduzioni difensive della parte chiamata in causa, la quale, nella direttrice della valorizzazione del principio di autoresponsabilità, ha, in effetti, correlato l'infondatezza della domanda alla negligenza dell'attore.
Al riguardo giova osservare, in linea generale, che, in materia di responsabilità
aquilina, è applicabile la regola posta dalla norma di cui all'art. 1227 c.c. che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato,
in misura proporzionale all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso
(ex pluribus si vedano Cass. n. 21328 del 2010, Cass. n. 9546 del 2010, Cass.
n. 5669 del 2010, Cass. n. 1002 del 2010, Cass. n. 22807 del 2009, Cass. n.
11227 del 2008). Ciò avviene, secondo il principio di causalità, in virtù del quale il danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (si confronti Cass. n. 15779 del 2006 e Cass. n.
9 La regola di cui all'art. 1227 c.c. esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, si veda Cass. n.
6988 del 2003).
In tema, va soggiunto che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma primo, c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si ribadisce che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte,
sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (vedasi Cass. n. 23734 del 2009,
Cass. n. 24080 del 2008, Cass. n. 14853 del 2007, Cass. n. 15383 del 2006).
Dunque, quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di
10 regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la condotta della vittima si ritiene suscettibile di assumere efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè
estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. ord. nn. 2481 e 2480 del 2018; n.
15761 del 2016).
Tanto doverosamente premesso, all'esito di una valutazione integrale del materiale istruttorio, deve ritenersi: a) provato il rapporto di custodia – invero neppure specificamente contestato né da né dall'assicuratore - CP_1
, in quanto l'evento si è verificato all'interno del vano bagno inserito nell'appartamento del convenuto;
b) il nesso di causalità tra lo stato conservativo della stanza da bagno e le lesioni riportate in conseguenza della caduta sulla pavimentazione bagnata (si vedano, sul punto, le dichiarazioni testimoniali e le precise valutazioni del consulente tecnico dell'ufficio); c) non dimostrato – come, invece, dedotto dall'assicuratore - il fatto colposo del danneggiato, idoneo a degradare la res in custodia a mera occasione dell'evento lesivo.
Sotto tale ultimo angolo prospettico, infatti, non può non ribadirsi che la mera disattenzione del soggetto danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode (si confronti Cass. n. 4035 del 2021) e che, nel caso di specie, deve reputarsi non abnorme il contegno del soggetto danneggiato che si è limitato ad accedere alla stanza da bagno in quel momento non illuminata ( ha riferito, sul punto, quanto segue: “Preciso Testimone_1
che la luce del bagno fu accesa da me e l'interruttore si trova sulla destra
11 rispetto alla porta e ci accorgemmo che il flessibile del bidet perdeva ancora
acqua”), facendo ragionevole affidamento sulle condizioni di generale sicurezza della dimora del convenuto, precedentemente apprezzate all'esito della visione svolta negli altri vani. Detto altrimenti, non sono state portate all'attenzione di questo Tribunale elementi in grado di suggerire che l'attore fosse a conoscenza o che potesse suppore dell'esistenza di una situazione tale da esporre a rischio la propria persona.
Se così è, i fatti così ricostruiti escludono la sussistenza del caso fortuito valorizzato dalla parte chiamata in causa, dovendosi ritenere che l'evento è
certamente annoverabile tra le possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e che, dunque, il contegno dell'attore non ha costituito un fattore capace d'innescare una serie causale autonoma o, comunque, produrre un evento tale da rappresentare una conseguenza neppure probabile dell'intrinseca pericolosità della stanza da bagno.
Pertanto, questo Tribunale ritiene l'evento lesivo sia certamente addebitabile sul piano causale al convenuto, custode del bene, chiamato a sopportare il peso delle conseguenze risarcitorie.
La responsabilità del convenuto è, peraltro, esclusiva, non potendosi riscontrare un contegno colposo dell'attore, il quale non ha realizzato, a ben vedere, alcun contributo (con)causale alla verificazione dell'evento. Ed infatti,
non può ragionevolmente sostenersi che avrebbe potuto Parte_2
accorgersi della scivolosità del pavimento della stanza a causa della presenza dell'acqua fuoriuscita dai tubi, in quanto i testimoni hanno chiaramente rappresentato che la caduta è avvenuta appena lo stesso si è introdotto nel vano,
nel tentativo di individuare l'interruttore dell'impianto d'illuminazione
(ancora ha evidenziato quanto segue: “Preciso che la porta del Testimone_1
12 bagno fu aperta dal sig. il quale nel cercare l'interruttore per Parte_1
accendere la luce del bagno scivolò a causa del pavimento bagnato del
bagno”; ancora, ha riferito quanto segue: “Mi ricordo che Testimone_2
il sig. nell'intenzione di introdursi nella toilette per verificare i lavori Pt_1
da farsi e mentre stava accendendo l'interruttore della luce cadeva a terra a
causa dell'acqua presente sul pavimento della toilette”).
A ciò si aggiunga che l'evento lesivo è avvenuto alle sette della mattina nel mese di dicembre, alle prime luci dell'alba e, dunque, in assenza di adeguate condizioni di naturale illuminazione.
Ciò chiarito in relazione alla responsabilità del convenuto, occorre ora quantificare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute.
In tema, giova premettere che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto: ciò
che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Ne
13 consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Si tratta allora di quantificare i danni subiti dall'attore, basandosi sulla consulenza tecnica in atti che è, a parere di questo giudice, fondata su un percorso motivazionale congruo e immune da vizi logici, sviluppato sulla scorta di indagini accurate e tecnicamente corrette [il giudice “non è tenuto a
rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è
sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state
prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto
ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse,
sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che
14 recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222 del
2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
Ebbene, l'ausiliare ha riscontrato che, all'esito del sinistro, l'attore ha riportato
“Esiti di frattura scomposta pluriframmentata, sovracondiloidea omero dx
trattata chirurgicamente a più riprese con residua riduzione dei movimenti del
gomito, atteggiato in semiflessione a 150° e ridotta forza prensile della mano
destra. Esito cicatriziale con aspetto pseudomostruoso”, che hanno implicato un'inabilità temporanea assoluta di novanta giorni, un periodo di inabilità
temporanea parziale al 75% di giorni sessanta, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 50% di giorni cinquanta e, infine, un periodo di inabilità
temporaneo parziale al 25% di giorni cinquanta.
Nell'elaborato, poi, viene dato atto del riscontro di un postumo permanente,
determinabile nella misura del quattordici per cento.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è
necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può
essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per una parte risponde alla tecnica della fattispecie,
quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di
fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica
del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma
15 individuale aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226
richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile,
la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della
parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere
del giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021
e, nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto,
così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c.,
deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso
concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo
intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere
liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari"
(Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte
16 dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 19.837,50, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente, tenuto conto dell'età dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi (si vedano Cass. n. 3806 del 2004 e Cass. n. 4658 del 2024), ossia all'esito del periodo d'invalidità temporanea (55 anni), va determinato nell'importo di euro
41.072,00, espresso in moneta attuale.
In definitiva, il danno non patrimoniale va determinato nella complessiva somma di euro 60.909,50
Detto importo, però, non risulta corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008, ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre
17 maggiore consistenza, un orientamento che, incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite (all'insegnamento delle sezioni unite si sono,
peraltro uniformate Cass. n. 25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n.
21716 del 2013; Cass. n. 11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti:
uno “interno” all'individuo, rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno
“esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita,
proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018.
In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza":
la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna,
il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-
relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla
“significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
18 In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali'
(...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto alle conseguenze
ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone
della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni),
secondo cui "per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente, il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro,
fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede,
infatti, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
19 previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n. 18641 del
2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n. 910 del 2018,
Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).
In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico, A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124
del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione,
menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale,
nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali,
vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per
quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-
20 relazionale (“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante
su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e
obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato
secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto, assai di recente, dalla sentenza n. 26304 del 17
ottobre 2019, che, riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal
"danno morale interiore".
21 Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di Milano, le quali precludono – osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum
risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico,
per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla
22 liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova.
Sul piano dell'allegazione, è necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza, devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto.
Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Nel caso di specie, l'attore non ha adempiuto, nel proprio libello introduttivo del giudizio e tra le pieghe argomentative della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., al proprio onere di specifica allegazione, limitandosi a evocare la categoria del danno morale e a rappresentare l'importo risarcitorio corrispondente alla “personalizzazione massima”. È evidente, allora, che non abbia indicato quelle Parte_1
specifiche situazioni di disvalore in grado di suggerire il patimento della sofferenza soggettiva ovvero la considerazione di specifici aspetti dinamico relazionali della propria esperienza di vita [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita
interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali,
di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento
(in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello
23 scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque,
individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole
compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi Cass. n. 21939 del 2017)].
Ora, questo Tribunale condivide l'indirizzo esegetico secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, la
"cosa" oggetto della domanda è il pregiudizio di cui si invochi il ristoro, e gli
"elementi di fatto" costitutivi della pretesa sono rappresentati dalla descrizione della perdita che l'attore lamenti di avere patito.
Se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso
nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353
del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità
ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta
di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando
non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al
giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che
fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n. 13328
cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo.
Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti
24 dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
In vero, nell'atto introduttivo e nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
comma sesto, n. 1, c.p.c. – come già accennato - non è riscontrabile alcuna compiuta e specifica individuazione delle situazioni di disvalore che dovrebbero – almeno secondo l'intenzione dell'attore – suggerire il patimento di sofferenze soggettive ovvero di ulteriori conseguenze pregiudizievoli –
diverse da quelle normalmente correlate alle limitazioni funzionali derivanti dalla lesione alla salute - correlate alla peculiare esperienza di vita (cd.
personalizzazione) della parte attrice.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale correlato all'invalidità permanente, pari a euro 41.072,00, in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del pregiudizio patito, in quanto,
valorizzando anche la dimensione morale, è idoneo a ristorare la parte di un pregiudizio non compiutamente allegato e, in ogni caso, non fornito di adeguato supporto probatorio.
S'impone, dunque, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva corrispondente al trenta per cento (vedasi la quinta pagina della relazione di accompagnamento alla
Tabelle del Tribunale di Milano) in relazione al quattordici per cento, id est
12.321,60.
Tirando le fila, il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute – comprensivo del danno biologico permanente (28.750,40) e del
25 danno da invalidità temporanea (19.837,50) - rispetto al quale è stata raggiunta la prova nel presente giudizio ammonta a euro 48.587,90, in moneta attuale.
In ragione della richiesta formulata, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì
conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né
sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione,
dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712
del 1995, nonché Cass. n. 2796 del 2000).
Orbene, questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (10 dicembre 2016) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del
10 dicembre 2016, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che,
ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto,
si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e 5307 del 1984),
fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di
26 volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata,
sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Puntualizzato il complessivo importo del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute, occorre ora quantificare il danno patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'illecito, relativo agli esborsi sostenuti per le spese mediche affrontate.
Ebbene, considerata la documentazione prodotta in atti (formata da struttura sanitaria pubblica e, in ogni caso, valutata unitamente ai reperti fotografici allegati), sottoposta al vaglio di congruità del nominato consulente, tale pregiudizio è quantificabile in euro 200,00.
Deve essere applicata a detta somma la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del 31 agosto 2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. E così, la somma riconoscibile a ristoro del danno patrimoniale, liquidata in moneta attuale, è pari a euro 239,20.
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma
27 di euro 200,00 via via rivalutata anno per anno, dalla data del 31 agosto 2017
alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
Residua, a questo punto, la disamina della domanda di garanzia promossa nei confronti dell'impresa di assicurazione evocata in giudizio dal convenuto.
Orbene, siffatta domanda è fondata.
Procedendo con ordine, deve rilevarsi che l'esistenza e l'efficacia (sul piano temporale) del rapporto assicurativo non risulta specificamente contestato e che, in ogni caso, è stata prodotta la prova del contratto (polizza n. 730355713
– aggiornata dal 10 marzo 2016 al 10 marzo 2017).
Infondata è l'eccezione della inoperatività della stipulata polizza, eccezione che l'assicuratore ha mosso sulla base delle seguenti deduzioni: a) l'assenza della qualità di “terzo” in capo all'attore; b) la natura straordinaria dei lavori commissionati;
c) l'operatività della polizza condizionata alla regolarità dei lavori (“Parimenti la garanzia assicurativa invocata dal Sig. CP_1
non è operativa a norma di polizza. Intanto il Sig. non riveste la Pt_1
qualifica di terzo ex art 15 lett. D del contratto atteso che si trovava
nell'abitazione assicurata per svolgere lavori di tinteggiatura, ad ogni buon
conto anche qualora i lavori de quo fossero da considerarsi straordinari la
polizza limita la responsabilità alla sola committenza ai sensi dell'art 13
ottavo capoverso. A ciò si aggiunga che la copertura della polizza sarebbe
operante in questo caso solo laddove venisse dimostrato che il lavoratore era
in regola ex art 12.1”)
Ora, non può dubitarsi del fatto che è un soggetto terzo rispetto Parte_1
all'assicurato, non potendo ricondursi ad alcuna delle figure menzionate
28 nell'art. 15 – lettera D ("Articolo 15 lett. D – Persone non considerate terzi. Le
persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con
l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche
in forma occasionale, alla gestione della attività domestica e/o familiare”). Ed
invero, dall'istruttoria è emerso che l'attore si è ritrovato nell'abitazione del convenuto per lo svolgimento di un sopralluogo prodromico all'esecuzione di lavori di tinteggiatura non ancora iniziati né, invero, commissionati (si vedano le convergenti dichiarazioni dei testimoni sul punto). È evidente che la norma contrattuale innanzi indicata fa riferimento a quelle figure incaricate della collaborazione domestica e di gestione del menàge familiare (colf, badanti,
babysitter e così via).
Di contro, le condizioni generali di polizza, nella sezione “oggetto della
copertura assicurativa”, all'art. 11, prevedono: “la copertura assicurativa vale
per l'assicurato identificato nella scheda tecnica di modulo nonché per i
componenti la sua famiglia che l'impresa tiene indenni da quanto questi, quali
civilmente responsabili ai sensi di legge, siano tenuti a pagare a titolo di
risarcimento per i danni involontariamente provocati a terzi, per morte, lesioni
personali (..)”.
Il successivo art. 12.2 (“La responsabilità civile della proprietà dei locali”)
appare la norma di riferimento nel caso in esame. Essa, in particolare, prevede che la copertura assicurativa vale per i danni involontariamente causati a terzi che abbiano rappresentato la concretizzazione di un rischio correlato alla proprietà dell'abitazione principale (abitazione principale indicata nella scheda tecnica, ossia l'immobile sito nel comune di Battipaglia alla via Paolo Baratta
110/A) – che, nella specie, è quella del convenuto (l'appartenenza del predetto immobile, adibito ad abitazione, al convenuto è una circostanza valorizzata
29 nella comparsa di costituzione e non oggetto di specifica ed esigibile contestazione) -, compresi i danni derivanti dalla fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura accidentale di condotti, come nel caso di specie (art. 12.2, seconda parte).
L'ipotesi, peraltro, non pare rientrare – alla luce del materiale istruttorio valutabile da questo giudice - nelle fattispecie escluse in ragione del tenore letterale dell'art. 13.
A ciò si aggiunga che i danni patiti dal convenuto non sono stati prodotti in occasione della realizzazione dei lavori di tinteggiatura (da qualificarsi in termini di interventi di ordinaria amministrazione), lavori che, a ben vedere,
non risultano essere stati neppure commissionati da (si ricordi Parte_1
che la presenza del convenuto all'interno dell'abitazione è stata giustificata dalla necessità di svolgere i sopralluoghi prodromici allo svolgimento degli interventi). Pertanto, ritiene questo Tribunale che non possa farsi riferimento,
come sostenuto dall'assicuratore e dalla parte attrice, a quelle norme contrattuali che individuano, e delimitano, la copertura assicurativa in relazione al profilo della committenza di lavori (artt. 12.1 e 13).
Irrilevante è, infine, l'eccezione, formulata dall'assicuratore afferente alla violazione del patto di gestione della lite, atteso che la violazione degli obblighi sanciti dall'art. 23 delle condizioni generali di contratto esclude (solo) che l'assicuratore debba rifondere le cd. spese di resistenza, quelle, cioè, sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo, credito che scaturisce dal contratto di assicurazione e incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c. (si confrontino Cass.
n. 18076 del 2020; Cass. n. 10595 del 2018). Trattasi di spese – è stato statuito
- che non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma
30 rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore (con la precisazione che tali spese possano anche eccedere il limite del massimale,
nella proporzione stabilita dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.
Ora, la rifusione delle spese in parola non risulta essere stata neppure chiesta dalla parte convenuta, la quale ha, evidentemente, preteso la tutela del proprio credito alla cd. spese di soccombenza, che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, già indicate come comprese nel dovere assicurativo dell'odierna chiamata in causa, credito che trae alimento dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo,
c.c. Trattasi, in definitiva, di spese che costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato e integrano le componenti del pagamento assistito dalla copertura assicurativa, e sono, quindi, da comprendere nel massimale di polizza (Cass. n. 5242 del 2004; Cass. n. 13088
del 1995). In altri termini, le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale (senza soggiacere, alla regola c.d. del «quarto», prevista dal comma terzo dell'art. 1917 c.c.)
In definitiva, in accoglimento della domanda di garanzia promossa dal convenuto, l'assicuratore deve essere condannato a tenere indenne CP_1
dal peso economico della condanna emessa nei suoi confronti per il
[...]
pagamento del capitale, degli interessi e delle spese (di soccombenza),
comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Pienamente
rispettato è, poi, il massimale di polizza, fissato, per il caso che ci impegna
(“Responsabilità civile della proprietà dei locali”) in euro 500.000,00,
31 dovendosi rammentare anche la mancata previsione di franchigie, prevista solo in relazione ai “danni a cose di terzi”.
Non resta che statuire sugli oneri di lite, avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
Orbene, in relazione al rapporto introdotto dall'attore, le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano, tenuto conto del decisum, delle questioni oggetto di trattazione e dell'attività difensiva concretamente svolta,
che orientano verso l'applicazione dei parametri prossimi ai minimi [peraltro,
è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Si stima equa, invece, la compensazione integrale delle spese di lite tra CP_1
e in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto
[...] CP_2
realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).
32 Da ultimo, le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto del 19 dicembre 2022, vanno poste a definitivo carico solidale di e di CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del dott. Giulio Fortunato, in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente oggetto di trattazione, così provvede:
1) dichiara la responsabilità di nella determinazione CP_1
dell'evento lesivo per cui è causa;
2) accoglie in parte la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna , al pagamento, in CP_1
favore di , della somma complessiva di euro 48.587,90 in Parte_2
moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 10 dicembre 2016 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_2
, della somma complessiva di euro 239,20, somma espressa in moneta
[...]
attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del 31 agosto 2017, pari a euro 200,00, e, quindi,
applicati anno per anno, a partire dal 31 agosto 2017 fino al momento della
33 presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
4) accoglie la domanda di garanzia esperita da e, per CP_1
l'effetto, condanna a rifondere al convenuto le somme che CP_2
quest'ultimo sarà tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza a titolo di capitale, interessi e oneri di lite, comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1
in relazione al presente giudizio, che si liquidano, Parte_2
complessivamente, in euro 806,95 per esborsi documentati ed euro
4.000,00 per competenze legali, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
6) compensa le spese di lite tra e CP_1 CP_2
7) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico solidale di CP_1
e
[...] CP_2
Così deciso in Salerno in data 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
34 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15383 del 2006).