TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/06/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1020/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]10 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. VILLA CHIARA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 22074 LOMAZZO ITALIA
CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ROVELLASCA, in data 15/09/2007,
(anno 2007, atto n. 18, parte II, serie A);
con i seguenti figli OR:
- nato il ON 18/02/2010 Persona_1
1 - nata il ON 11/02/2017 Per_2
FATTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 22.3.2024 chiedeva
– la dichiarazione, anche con sentenza parziale, della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con regolamentazione delle visite in spazio neutro sotto il monitoraggio dei servizi sociali.
3. Stabilire che la casa coniugale sita in Lomazzo, via Belvedere n.10, in immobile di proprietà di al
50% di entrambe le parti sia assegnata alla signora quale genitore collocatario della prole, Pt_3 con ogni arredo e corredo;
disponendo che l'altro genitore se ne allontani entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00 (Euro 300,00 per Pt_2 ciascun figlio), anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli, come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Como in data
25.04.2018 che qui deve intendersi integralmente riportato.
6. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora e dal signor Parte_4
in data 15 settembre 2007, in RO (CO) (atto trascritto presso il Comune di Parte_2
RO (CO), anno 2007, nr.18 Serie II, parte A).
Con provvedimento d'urgenza emesso il 29.7.2024 a seguito di istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. formulata dalla ricorrente nella contumacia del resistente, il giudice assegnatario: confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali d Lomazzo col decreto del 26.3.2024; invitava le parti a osservare le indicazioni che sarebbero state loro date da parte degli operatori del Part
, pena l'adozione di futuri ed eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
riservava al prosieguo ogni valutazione sulla nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario dei figli;
2 poneva allo stato a carico del padre il 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo vigente presso il Tribunale di Como, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
disponeva che l'assegno unico fosse percepito unicamente dalla ricorrente quale collocataria di minori;
disponeva che il resistente lasciasse la casa coniugale, asportando i propri effetti personali, entro il
30.09.2024.
All'udienza fissata nel merito per la comparizione delle parti, il 24 giugno 2025, le stesse comparivano personalmente (il resistente senza essersi costituito in giudizio) e aderivano alla proposta del giudice sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
-affidamento super esclusivo dei figli alla madre;
-attivazione dei percorsi psicologici per i minori;
-attivazione del CPS per il padre;
-riavvicinamento padre – figli ad opera dei competenti servizi sociali previa verifica del percorso di supporto presso il CPS, con incontri quanto meno inizialmente in spazio neutro previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
-monitoraggio del servizio sociale;
-300 euro a carico del padre per il mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie in base al protocollo presso il Tribunale di Como1, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita”. 1 1 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria - e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e 3 Le parti in udienza hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Deve essere contestualmente disposta l'apertura della vigilanza alla luce del disposto monitoraggio da parte dei competenti servizi sociali, incaricati anche del compito affidato di riattivare il rapporto padre – figli. Part La presente pronuncia dovrà essere quindi trasmessa al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c. Il relazionerà al G.T. semestralmente
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_6
[...
[...]
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia
[...] delle figlie e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 15/09/2007, in ROVELLASCA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROVELLASCA
(anno 2007, atto n. 18, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione come concordate dalle parti all'udienza del
24.6.2025 su proposta del giudice;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVELLASCA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
7) MANDA al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Lomazzo e al G.T. – sede -.
Così deciso in COMO, il 27/06/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao
5
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 25/03/2024, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]10 22074 LOMAZZO ITALIA con l'Avv. VILLA CHIARA
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10 22074 LOMAZZO ITALIA
CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ROVELLASCA, in data 15/09/2007,
(anno 2007, atto n. 18, parte II, serie A);
con i seguenti figli OR:
- nato il ON 18/02/2010 Persona_1
1 - nata il ON 11/02/2017 Per_2
FATTO
La ricorrente, con ricorso depositato il 22.3.2024 chiedeva
– la dichiarazione, anche con sentenza parziale, della separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con regolamentazione delle visite in spazio neutro sotto il monitoraggio dei servizi sociali.
3. Stabilire che la casa coniugale sita in Lomazzo, via Belvedere n.10, in immobile di proprietà di al
50% di entrambe le parti sia assegnata alla signora quale genitore collocatario della prole, Pt_3 con ogni arredo e corredo;
disponendo che l'altro genitore se ne allontani entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali.
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di euro 600,00 (Euro 300,00 per Pt_2 ciascun figlio), anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli, come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Como in data
25.04.2018 che qui deve intendersi integralmente riportato.
6. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla signora e dal signor Parte_4
in data 15 settembre 2007, in RO (CO) (atto trascritto presso il Comune di Parte_2
RO (CO), anno 2007, nr.18 Serie II, parte A).
Con provvedimento d'urgenza emesso il 29.7.2024 a seguito di istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. formulata dalla ricorrente nella contumacia del resistente, il giudice assegnatario: confermava gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali d Lomazzo col decreto del 26.3.2024; invitava le parti a osservare le indicazioni che sarebbero state loro date da parte degli operatori del Part
, pena l'adozione di futuri ed eventuali provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
riservava al prosieguo ogni valutazione sulla nomina di un curatore speciale nell'interesse dei minori;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario dei figli;
2 poneva allo stato a carico del padre il 50% delle spese straordinarie in applicazione del protocollo vigente presso il Tribunale di Como, a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
disponeva che l'assegno unico fosse percepito unicamente dalla ricorrente quale collocataria di minori;
disponeva che il resistente lasciasse la casa coniugale, asportando i propri effetti personali, entro il
30.09.2024.
All'udienza fissata nel merito per la comparizione delle parti, il 24 giugno 2025, le stesse comparivano personalmente (il resistente senza essersi costituito in giudizio) e aderivano alla proposta del giudice sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
-affidamento super esclusivo dei figli alla madre;
-attivazione dei percorsi psicologici per i minori;
-attivazione del CPS per il padre;
-riavvicinamento padre – figli ad opera dei competenti servizi sociali previa verifica del percorso di supporto presso il CPS, con incontri quanto meno inizialmente in spazio neutro previa preparazione di tutti i soggetti coinvolti;
-monitoraggio del servizio sociale;
-300 euro a carico del padre per il mantenimento dei minori, oltre il 50% delle spese straordinarie in base al protocollo presso il Tribunale di Como1, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita”. 1 1 a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
- d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria - e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e 3 Le parti in udienza hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Deve essere contestualmente disposta l'apertura della vigilanza alla luce del disposto monitoraggio da parte dei competenti servizi sociali, incaricati anche del compito affidato di riattivare il rapporto padre – figli. Part La presente pronuncia dovrà essere quindi trasmessa al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c. Il relazionerà al G.T. semestralmente
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_6
[...
[...]
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia
[...] delle figlie e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 15/09/2007, in ROVELLASCA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ROVELLASCA
(anno 2007, atto n. 18, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione come concordate dalle parti all'udienza del
24.6.2025 su proposta del giudice;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVELLASCA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
7) MANDA al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337 c.c.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Lomazzo e al G.T. – sede -.
Così deciso in COMO, il 27/06/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao
5