Art. 23. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad ((interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero)) . ((1)) 2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, ((l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in proporzione alle scelte espresse)) . ((1)) 3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.
4. ((La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)) . ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 luglio 2026, n. 125 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517 , hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
4. ((La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)) . ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 luglio 2026, n. 125 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517 , hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".