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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6854 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza, Lucia Fiorillo e Gennaro
Galietta coi quali è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 Pt_1
presso la sede del proprio ufficio Funzione Affari Legali;
- OPPONENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Controparte_1
Santese presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
Fiorignano n. 5;
- OPPOSTA - OGGETTO: riconoscimento della premialità una tantum di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 427 del 3.8.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 l Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 811/2023 del Tribunale
di Salerno - Sezione Lavoro notificatole il 28.11.2023 col quale le era stato ingiunto di pagare in favore della sua dipendente , Controparte_1
coadiutore amministrativo in servizio presso il D.S.B. 68 Valle Piana, la CP_2
somma di 600,00 € a titolo di premialità una tantum di cui alla delibera della
Giunta Regionale della Campania n. 427 del 3.8.2020. Sosteneva che detta dipendente non avrebbe prestato servizio nel periodo rilevante ai fini del riconoscimento della premialità (17.3.2020-30.4.2020) e che, in ogni caso,
seguendo i criteri della delibera della Giunta Regionale, non avrebbe avuto diritto alla premialità e avrebbe dovuto piuttosto al più impugnare detta delibera per lamentare l'illegittima esclusione. Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ammettendo di essersi assentata nel periodo utile per il CP_1
riconoscimento della premialità ma non per l'intera sua durata essendo stata in servizio in sede comunque per 14 giorni e sostenendo che, seguendo le istruzioni della delibera della Giunta Regionale (segnatamente applicando la fascia B dell'allegato A), avrebbe avuto diritto comunque alla somma di 420,00 €. Chiedeva, quindi, la condanna dell' al Parte_1
pagamento di detto minor importo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dall' è fondata e il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato per l'assorbente e preminente rilievo che parte opposta non rientra proprio nella categoria di personale per il quale la tanto invocata delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 427 del 3.8.2020 ha riconosciuto la premialità una tantum oggetto del presente giudizio.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Senza necessità di addentrarsi, allora, nelle più complesse questioni, da un lato, degli effettivi giorni di presenza in servizio della nel periodo CP_1
17.3.2020-30.4.2020, dall'altro, se la : , Controparte_3 CP_4 [...]
cui la è assegnata rientri o meno CP_5 Controparte_6 CP_1
nell'elenco dei reparti per i quali la Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 427 del 3.8.2020 ha riconosciuto la premialità chiesta, non può
non rilevarsi, ictu oculi e nell'immediatezza, che la come CP_1
coadiutore amministrativo - e tale ruolo lo riconosce essa stessa sin dal ricorso in sede monitoria - non appartiene al personale sanitario per il quale soltanto la predetta delibera ha istituito l'ambìta ricompensa.
La delimitazione del personale beneficiario al solo personale sanitario (non anche, quindi, a quello tecnico e amministrativo) lo si ricava sin dall'oggetto della predetta delibera “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica COVID-19 del personale sanitario del Servizio
Sanitario Regionale” dove, quindi, si parla espressamente di personale sanitario e viene poi ripresa a più punti nel corpo della delibera dove si parla di personale direttamente impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. A differenza di quanto occorso in altre Regioni dove la predetta premialità è stata riconosciuta alla generalità del personale dipendente delle (anche a quello tecnico e amministrativo e anche a quello sanitario di reparti e servizi non COVID) la scelta del legislatore regionale è stata più restrittiva escludendo il personale non sanitario e, pure tra quello sanitario, limitando il riconoscimento ai soli reparti e servizi in cui si è ritenuto potesse esserci un rischio per quei sanitari che allo scoppio della pandemia nel 2020 avessero continuato a recarsi in presenza in ospedale a curare i pazienti o a casa di questi col rischio, a loro volta, d'infettarsi e contrarre il COVID-19 (graduando, poi, l'importo della premialità tra reparti della fascia A con rischio di contagio più elevato e reparti della fascia B con rischio di contagio più basso).
Parte opposta contesta che soltanto in un secondo momento nel corso del giudizio l' abbia sottolineato che parte Parte_1
opposta come personale amministrativo non avrebbe avuto diritto alla premialità. Sennonchè già in sede di ricorso l' Parte_1
eccepiva - sia pure per altre ragioni (riferite segnatamente al reparto) -
l'esclusione della dalla delibera regionale e, in ogni caso, al CP_1
Giudice spetta d'ufficio - iura novit curia - l'individuazione della normativa applicabile anche al di là del difetto di allegazione o dell'errore nella sua individuazione a opera delle parti e, a fortiori, la corretta interpretazione e perimetrazione di detta normativa.
Né l'inserimento del nominativo della nella nota del dirigente CP_1
medico responsabile dell' alla quale è addetta, il dott. Controparte_3 Per_1
pure agli atti, vale di per sé ad attribuire - in assenza dei presupposti
[...]
normativi - il diritto alla premialità Covid. Parte opposta è stata erroneamente inserita in detto elenco perché - lo si ripete per l'ennesima volta - non rientrante tra il personale sanitario.
Può ragionevolmente ritenersi che tanto abbia ingenerato in essa un legittimo affidamento sul diritto alla corresponsione anche in suo favore di detto emolumento ma di ciò può tenersene conto al più in punto di spese integrando,
infatti, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018)
ma il decreto ingiuntivo opposto - lo si ripete - va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6854 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promosso da , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 811/2023 del
Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6854 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza, Lucia Fiorillo e Gennaro
Galietta coi quali è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 Pt_1
presso la sede del proprio ufficio Funzione Affari Legali;
- OPPONENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Controparte_1
Santese presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via
Fiorignano n. 5;
- OPPOSTA - OGGETTO: riconoscimento della premialità una tantum di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 427 del 3.8.2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 l Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 811/2023 del Tribunale
di Salerno - Sezione Lavoro notificatole il 28.11.2023 col quale le era stato ingiunto di pagare in favore della sua dipendente , Controparte_1
coadiutore amministrativo in servizio presso il D.S.B. 68 Valle Piana, la CP_2
somma di 600,00 € a titolo di premialità una tantum di cui alla delibera della
Giunta Regionale della Campania n. 427 del 3.8.2020. Sosteneva che detta dipendente non avrebbe prestato servizio nel periodo rilevante ai fini del riconoscimento della premialità (17.3.2020-30.4.2020) e che, in ogni caso,
seguendo i criteri della delibera della Giunta Regionale, non avrebbe avuto diritto alla premialità e avrebbe dovuto piuttosto al più impugnare detta delibera per lamentare l'illegittima esclusione. Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la ammettendo di essersi assentata nel periodo utile per il CP_1
riconoscimento della premialità ma non per l'intera sua durata essendo stata in servizio in sede comunque per 14 giorni e sostenendo che, seguendo le istruzioni della delibera della Giunta Regionale (segnatamente applicando la fascia B dell'allegato A), avrebbe avuto diritto comunque alla somma di 420,00 €. Chiedeva, quindi, la condanna dell' al Parte_1
pagamento di detto minor importo.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dall' è fondata e il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato per l'assorbente e preminente rilievo che parte opposta non rientra proprio nella categoria di personale per il quale la tanto invocata delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 427 del 3.8.2020 ha riconosciuto la premialità una tantum oggetto del presente giudizio.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. Senza necessità di addentrarsi, allora, nelle più complesse questioni, da un lato, degli effettivi giorni di presenza in servizio della nel periodo CP_1
17.3.2020-30.4.2020, dall'altro, se la : , Controparte_3 CP_4 [...]
cui la è assegnata rientri o meno CP_5 Controparte_6 CP_1
nell'elenco dei reparti per i quali la Delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 427 del 3.8.2020 ha riconosciuto la premialità chiesta, non può
non rilevarsi, ictu oculi e nell'immediatezza, che la come CP_1
coadiutore amministrativo - e tale ruolo lo riconosce essa stessa sin dal ricorso in sede monitoria - non appartiene al personale sanitario per il quale soltanto la predetta delibera ha istituito l'ambìta ricompensa.
La delimitazione del personale beneficiario al solo personale sanitario (non anche, quindi, a quello tecnico e amministrativo) lo si ricava sin dall'oggetto della predetta delibera “Riconoscimento del maggior impegno correlato all'emergenza epidemiologica COVID-19 del personale sanitario del Servizio
Sanitario Regionale” dove, quindi, si parla espressamente di personale sanitario e viene poi ripresa a più punti nel corpo della delibera dove si parla di personale direttamente impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. A differenza di quanto occorso in altre Regioni dove la predetta premialità è stata riconosciuta alla generalità del personale dipendente delle (anche a quello tecnico e amministrativo e anche a quello sanitario di reparti e servizi non COVID) la scelta del legislatore regionale è stata più restrittiva escludendo il personale non sanitario e, pure tra quello sanitario, limitando il riconoscimento ai soli reparti e servizi in cui si è ritenuto potesse esserci un rischio per quei sanitari che allo scoppio della pandemia nel 2020 avessero continuato a recarsi in presenza in ospedale a curare i pazienti o a casa di questi col rischio, a loro volta, d'infettarsi e contrarre il COVID-19 (graduando, poi, l'importo della premialità tra reparti della fascia A con rischio di contagio più elevato e reparti della fascia B con rischio di contagio più basso).
Parte opposta contesta che soltanto in un secondo momento nel corso del giudizio l' abbia sottolineato che parte Parte_1
opposta come personale amministrativo non avrebbe avuto diritto alla premialità. Sennonchè già in sede di ricorso l' Parte_1
eccepiva - sia pure per altre ragioni (riferite segnatamente al reparto) -
l'esclusione della dalla delibera regionale e, in ogni caso, al CP_1
Giudice spetta d'ufficio - iura novit curia - l'individuazione della normativa applicabile anche al di là del difetto di allegazione o dell'errore nella sua individuazione a opera delle parti e, a fortiori, la corretta interpretazione e perimetrazione di detta normativa.
Né l'inserimento del nominativo della nella nota del dirigente CP_1
medico responsabile dell' alla quale è addetta, il dott. Controparte_3 Per_1
pure agli atti, vale di per sé ad attribuire - in assenza dei presupposti
[...]
normativi - il diritto alla premialità Covid. Parte opposta è stata erroneamente inserita in detto elenco perché - lo si ripete per l'ennesima volta - non rientrante tra il personale sanitario.
Può ragionevolmente ritenersi che tanto abbia ingenerato in essa un legittimo affidamento sul diritto alla corresponsione anche in suo favore di detto emolumento ma di ciò può tenersene conto al più in punto di spese integrando,
infatti, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo il recente intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del 19.4.2018)
ma il decreto ingiuntivo opposto - lo si ripete - va revocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6854 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promosso da , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 811/2023 del
Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro