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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6861/23 RG iscritta in data 28.9.23 avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Dora Orestanio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Felitto alla via Alario n. 20;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.5.25, all'esito della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.9.23 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Trentinara in data 8.4.06 e che dalla loro unione erano Controparte_1 nati i figli (6.2.07) e (18.3.10), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_1 Per_2 civili del matrimonio, allegando altresì che con decreto emesso in data 25.3.14 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale definite dalle parti. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, introduceva il presente giudizio, chiedendo l'affido superesclusivo dei minori alla madre, stante la totale assenza del padre dalla vita dei figli.
Instaurato il contraddittorio, dopo la rinnovazione della notifica, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito dell'audizione della ricorrente e dei figli, all'udienza del 6.5.25, la causa, previa discussione orale, era rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deve quindi procedersi alla disciplina dell'affido del minore avendo, nelle more del giudizio, Per_2 raggiunto la maggiore età Per_1
Orbene, ritiene il Tribunale che, in presenza di un totale disinteresse del padre verso i figli (entrambi i ragazzi, sentiti all'udienza del 6.5.25, hanno confermato di non vedere il padre da molti anni, essendosi questo del tutto disinteressato alla loro vita) concretizzatosi anche in un omesso versamento di qualsiasi forma di mantenimento verso di loro, vada disposto l'affido esclusivo rafforzato di Per_2 alla madre con cui ha sempre vissuto.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei figli unitamente a quelle della ricorrente (ella ha palesato in sede di audizione che, per ottenere le autorizzazioni necessarie per i figli, ha dovuto recarsi presso i Carabinieri, comunicando l'irreperibilità del padre, in modo da potere procedere da sola alle vaccinazioni, alle gite scolastiche) emerge un totale disinteresse del padre che non conosce neanche i figli (sono circa 8/10 anni che è assente dalla loro vita), circostanza questa che impone l'affido super esclusivo del minore alla madre, potendo questa assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del minore (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi del minore potrebbe essere gravemente pregiudicata.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, risultando che la ricorrente ha acquistato una casa, intestandola ai minori per il diritto di nuda proprietà.
Quanto al diritto di visita, la totale assenza di rapporti prolungata da molti anni impone la possibilità di incontri liberi solo se lo vorrà. Per_2
Infine, va disciplinato il contributo per il mantenimento che il genitore non collocatario deve corrispondere al resistente per i figli.
Ora la ricorrente svolge attività libera imprenditoriale ed ha dichiarato, come risulta dalla documentazione prodotta, per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di € 7679,00, per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di € 6398,00.
Per il resistente, invece, in mancanza di documentazione reddituale, si ignora quale sia l'attività lavorativa svolta sicchè, in assenza per di più di qualsiasi mantenimento diretto, ritiene il Tribunale di dover determinare in € 300,00 per ciascun figlio (anche per il figlio maggiorenne che sta ancora frequentando gli studi superiori ed è prossimo a diplomarsi) l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere entro il 10 di ogni mese alla ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascun dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nata ad Parte_1
Agropoli il 23.4.82) e (nato in [...] il [...]), celebrato Controparte_1 nel Comune di Trentinara l'8.4.06 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) dispone l'affido super esclusivo del minore alla madre, con collocazione presso di Per_2
lei;
3) dispone che il padre possa incontrare liberamente il figlio, previo suo consenso;
4) determina in € 300,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) dispone che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
6) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 6.5.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi