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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2471/2022 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Adorni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in LA (MS), Piazza De Gasperi n. 43/ M attori
nei confronti di
Controparte_1
1
[...] (Cod. Fisc. ), con sede in LA (MS), Piazza Gramsci, 1, in persona del P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mazzoni del Foro di
Parma, domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1 convenuto
Oggetto: rilascio di porzioni immobiliari occupate sine titulo – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 16.05.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi e le causali di cui alla parte espositiva,
- 1) respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie comunque proposte, perché infondate, in esse inclusa la proposta eccezione di giurisdizione;
- 2) accertare l'avvenuta occupazione “sine titulo”, nella misura indicata dagli attori dei terreni di cui è causa da parte del convenuto, nonché l'epoca in cui detta CP_1 occupazione è avvenuta;
- 2) in via principale, condannare il a restituire agli attori legittimi Controparte_1 proprietari le porzioni, illecitamente occupate senza titolo, dei terreni di seguito descritti:
- foglio 17, mappale 595 (sup. occupata: mq. 17) ;
- foglio 17, mappale 1810 (ex mappale 1563) (sup. occupata: mq. 678) ;
- foglio 17, mappale 642 (sup. occupata: mq. 271) ;
- foglio 17, mappale 1565 (sup. occupata: mq. 184) ; il tutto previa remissione in pristino stato dei terreni predetti, con rimozione di ogni opera, struttura o manufatto realizzato sui medesimi;
- 3) in via subordinata ed in caso di accertamento dell'avvenuta irreversibile trasformazione degli immobili “de quibus”, condannare il al pagamento Controparte_1 di un indennizzo per la perdita della disponibilità dei beni medesimi;
2 - 4) condannare, in ogni caso, il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nonché al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dei beni “de quibus” dall'inizio dell'occupazione e fino all'effettivo rilascio;
- 5) condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio.”
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 16.05.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, respinta ogni contraria avversa istanza, eccezione
e deduzione, così disporre:
in via preliminare, in rito,
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana e, conseguentemente, dichiarare le domande esperite dagli attori inammissibili, improcedibili o come meglio;
in subordine, accertare dichiarare l'omesso corretto espletamento dell'obbligatoria procedura di mediazione e, conseguentemente, dichiarare le domande esperite dagli attori inammissibili, improcedibili o come meglio;
nel merito:
rigettare le domande degli attori in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal agli attori;
Controparte_1
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile e parzialmente fondata la domanda di parte attrice, quantificare le somme nella misura minore corrispondente all'effettivo ampliamento della strada;
in ogni caso,
con condanna agli attori alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio comprensivi di iva e cpa come per legge”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , e Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, il , chiedendo Controparte_1
l'accertamento l'avvenuta occupazione da parte “sine titulo”, da parte di quest'ultimo, di porzioni di terreni indicati in atti, dei quali gli stessi risultano comproprietari (per le quote di rispettiva pertinenza), per effetto di successione ereditaria (ciascuno in riferimento al proprio dante causa iure hereditatis), nonché, in via principale, la condanna della predetta Amministrazione alla restituzione delle porzioni dei terreni occupate (foglio 17, mappale 595 (sup. occupata: mq. 17); foglio 17, mappale 1810 (ex mappale 1563) (sup. occupata: mq. 678); foglio 17, mappale 642 (sup. occupata: mq. 271); foglio 17, mappale 1565 (sup. occupata: mq. 184), previa remissione in pristino stato delle stesse, con rimozione di ogni opera, struttura o manufatto realizzato sulle medesime;
in subordine, nella denegata ipotesi di concreta impossibilità di ripristino dello status quo ante (per l'intervenuta irreversibile trasformazione dei prefati immobili), che il CP_1 convenuto venga dichiarato tenuto e condannato al pagamento di un indennizzo “per la perdita della disponibilità dei beni medesimi” per il tempo trascorso dalla perpetrazione dell'illecito, oltre che al “risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori”.
A sostegno della pretesa azionata in giudizio, hanno dedotto: di essere comproprietari di alcuni terreni siti nel Comune di LA (MS) – località Barcara
–descritti al Numero Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: foglio 17, mappale 595, classe 3, seminativo, r.d. € 7,03 - r.a. € 4,22, sup. mq. 2.724; foglio 17, mappale 1810 (ex mapp.1563), classe 4, seminativo arborato, r.d. € 4,17 - r.a. € 2,50, sup. mq. 2.694; foglio 17, mappale 642, classe 4, seminativo, r.d. € 2,50 - r.a. € 1,50, sup. mq. 1.612; foglio 17, mappale 1565, classe 3, seminativo, r.d. € 13,85 -r.a. € 8,31, sup.mq. 5.362 (cfr. visure catastali docc. 1, 2, 3 e 4 citazione); in particolare, di essere comproprietari dei ridetti immobili per le seguenti quote: e Parte_1 [...]
per la quota di 3/24 ciascuno, anche in forza di successione legittima del Pt_2 proprio padre , nato ad [...] il [...] e deceduto a Sarzana (SP) Persona_1 il 29.09.2022 (cfr. certificato di morte doc. 5 citazione); e per Parte_4 Parte_5 la quota di 6/ 24 ciascuno, in forza di successione legittima della propria madre Per_2
, nata ad [...] il [...] e deceduta a TR (MS) il 19.02.2022
[...]
4 (cfr. pubblicazione testamento olografo 15.04.2022 doc. 6 citazione); Parte_3 per la quota di 6/24 in forza dei titoli indicati nelle visure catastali (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 citazione); che i predetti fondi venivano occupati “sine titulo”, dal Comune di LA, il quale aveva realizzato su di essi una strada pubblica, in difetto di adozione di provvedimento amministrativo di sorta e senza alcuna preventiva comunicazione ai proprietari;
di aver chiesto, con missive raccomandata e firma del proprio legale in data 04.11.2016
e 06.03.2020 l'immediata rimessione in pristino stato dei fondi suindicati e il risarcimento dei danni dovuto alla privazione del godimento degli stessi;
che la procedura di mediazione civile si era conclusa senza esito, stante la mancata presentazione del convenuto all'incontro programmato;
CP_1 che il Comune di LA, con note del 02.05.2022 e del 19.05.2022, aveva affermato che la superficie occupata risulterebbe pari a mq. 131,91 e che la strada in questione sarebbe stata esistente, con lo stesso tracciato attuale, già nel 1996.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale Ordinario adito, per essere la cognizione sulla controversia demandata al Giudice Amministrativo, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso preventivo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Mel merito, deduceva la carenza di specifica allegazione, ad opera delle controparti - ancor prima che il difetto di prova - in ordine alla sussistenza ed alla consistenza dei danni lamentati ex adverso. Contestava la ricostruzione attorea circa la sussistenza dei presupposti dell'occupazione “sine titulo”, affermando che i terreni loro appartenenti ricadevano nelle adiacenze di una strada pubblica in Località Barcara, nel territorio del
Comune di LA, che era stata costruita negli anni sessanta ed era stata oggetto di un successivo intervento di ampliamento negli anni duemila.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione civile, giusta ordinanza depositata il
17.08.2023, la causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025, come in epigrafe trascritte, a seguito della scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
5 Sintetizzate le ragioni del contendere nei termini sin qui delineati, mette conto, in primo luogo, anche in funzione dell'esame dell'eccezione pregiudiziale, qualificare giuridicamente l'avvenuta (e di per sé incontroversa) occupazione da parte del CP_1 convenuto dei terreni oggetto di causa in difetto di provvedimento amministrativo abilitativo di sorta.
Va chiarito, al riguardo, che le situazioni di fatto nelle quali un immobile costituisca oggetto di una procedura ablatoria illegittima e in costanza della stessa sia trasformato e quelle in cui esso venga sottratto, attraverso mera attività di materiale di occupazione e trasformazione da parte dell'Amministrazione, sono state tradizionalmente qualificate nella giurisprudenza della Suprema Corte rispettivamente come occupazione “acquisitiva” (cfr. Cass. SS.UU. n. 1464/1983) e come occupazione “usurpativa” (cfr. Cass. n. 1814/2000). La prima, nell'inquadramento giurisprudenziale seguito in passato – ormai superato in virtù del disposto di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità) - implicante, per effetto di una sorta di inversione della fattispecie civilistica dell'accessione (art. 936 c.c.), l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà del medesimo immobile in capo all'Ente pubblico, integrando, in tal guisa, un illecito istantaneo (sia pure con effetti permanenti), tale da legittimare il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo, la condanna dell'Amministrazione
a risarcirgli il pregiudizio derivante dalla perdita del diritto di proprietà sullo stesso;
il secondo istituto - i cui contorni già iniziarono a delinearsi già nelle pronunce in tema di occupazione “appropriativa”. presupponente la necessaria dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'effettiva realizzazione della stessa - configurantesi, invece, laddove, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur implicita, la semplice trasformazione, anche se irreversibile, dell'immobile non sia sufficiente ad attrarlo alla disciplina giuridica dei beni pubblici, pur integrando, in ragione del sacrificio imposto al privato, un illecito permanente, a fronte della persistenza del diritto di proprietà del bene in capo a quest'ultimo, con conseguente esperibilità, a tutela del medesimo, dell'azione restitutoria (salva la rinuncia abdicativa), non soggetta a termine prescrizionale di sorta, ovvero, in alternativa, dell'azione risarcitoria per equivalente (finalizzata all'integrale
6 ristoro del pregiudizio subito), tutele esperibili rispettivamente a fronte della reversibilità
e dell'irreversibilità della trasformazione subita dal bene occupato. La Corte di Giustizia
U.E. con sentenza del 2007 (datata 06.03.2007 ed emessa su ricorso n. 43662/98, causa c. Italia), ha avuto modo di evidenziare come, in realtà, non possa Pt_6 assumere effettivo rilievo la differenza tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, configurandosi l'una come l'altra illegittima, determinando entrambe un'espropriazione “indiretta” e di fatto, compiuta in violazione della disciplina di legge inerente all'espropriazione, esponendo gli interessati ad un effetto ablatorio imprevedibile ed arbitrario;
e ciò sia che l'illegittimità di quel risultato sussista a già ab origine (come nell'ipotesi tradizionalmente ricondotta alla definizione di occupazione usurpativa), sia che sopravvenga nel corso della procedura finalizzata all'espropriazione
(evenienza qualificata in chiave di occupazione appropriativa).
La giurisprudenza nazionale, nel conformarsi a siffatto principio di matrice eurounitaria, ha affermato che nei casi in cui l'occupazione sia avvenuta sine titulo, o il procedimento espropriativo non sia stato concluso con l'emanazione di un formale e valido provvedimento di acquisizione del bene e, ciò nonostante, sia stata realizzata sullo stesso un'opera pubblica, si concretizza un illecito permanente che si perpetra de die in diem (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 735/2015, Id. n. 7137/2015, Id. n. 22929/2017), con le implicazioni già descritte;
ciò che vale, peraltro, ad escludere la decorrenza del termine prescrizionale in relazione al diritto alla tutela risarcitoria (cfr. Cass. n.
13023/2010).
Il Legislatore si è conformato alla giurisprudenza della Corte Europea con l'inserimento nel T.U. Espropri D.P.R. n. 327/2001 (detto T.U.E.S.) dell'art. 42 bis, il cui presupposto applicativo è rappresentato dall'utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, ex art. 12, comma 1, lett. a), del T.U.E.S., quando l'autorità espropriante approva “a tale fine” il progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Sulla base di tale disposizione, la giurisprudenza ha precisato che, nella procedura espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità è un effetto che consegue ex lege quando l'Autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica. L'approvazione del progetto definitivo implica la dichiarazione di pubblica utilità.
7 Nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta ha allegato alla propria costituzione quattro deliberazioni della Giunta Comunale (cfr. sub. docc. 6, 7, 8 e 9), concernenti, rispettivamente, “elenco base opere pubbliche per programma triennale ed elenco annuale lavori” (21.08.2001), “lavori di spostamento strada Barcara. Approvazione progetto preliminare” (29.11.2001), “attuazione programma triennale e piano annuale
OO.PP. 2002” (29.12.2001) e “lavori sistemazione strada in località Barcara -
Approvazione progetto esecutivo” (21.03.2002). Occorre rimarcare, al riguardo, che nessuno dei suddetti atti amministrativi attiene al cosiddetto “progetto definitivo dell'opera pubblica”, la cui carenza consente di escludere che ricorra nel caso in esame la dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi dell'unico elaborato progettuale qualificabile come equivalente o necessariamente implicante la dichiarazione di pubblica utilità), come già chiarito.
In particolare, per quanto riguarda la Delibera della Giunta Comunale n. 341 del
29.11.2001, riguardante l'approvazione del progetto preliminare, ad essa non può essere attribuita la funzione di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del T.U.E.S., in sostanziale continuità con l'art. 14. comma 13 della previgente L. n.
109/1994; così come non può fungere da dichiarazione di pubblica utilità (o assumere rilievo sostitutivo rispetto ad essa) l'atto di approvazione del progetto esecutivo (id est la
Deliberazione Giunta Comunale del 21.03.2002). La giurisprudenza, in proposito, ha avuto modo di precisare che “laddove la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 (T.U. Espropriazione per p.u.), il successivo livello di progettazione esecutiva costituisce una fase accessoria e irrilevante ai fini della lesività per l'espropriando, che ha già subito il vincolo espropriativo e nei cui confronti il decreto di esproprio già può essere emesso sulla base del solo progetto definitivo” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
10.02.2014, n. 613). L'approvazione del progetto esecutivo, dunque, è fase secondaria,
“accessoria”, che non modifica l'assetto già stabilito dal progetto definitivo e, in genere, non ha effetti lesivi per l'espropriando, salvi casi particolari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.
6514 del 26.10.2020). Nel caso in questione, dalla Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 21.03.2002 (prodotta a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 9), è dato evincere che, di fatto, il passò, sic et simpliciter, dalla progettazione CP_1
“preliminare” dell'opera approvata con la precitata precedente Delibera n. 341 del
8 29.11.2001, a quella esecutiva. Né risulta che nel caso di specie l'Amministrazione abbia fatto ricorso alla possibilità, prevista dal comma 1 del citato art. 42 bis del D.P.R.
n. 327/2001, di ricondurre a legalità la vicenda, disponendo l'acquisizione non retroattiva al proprio patrimonio indisponibile delle aree illegittimamente occupate, a fronte del riconoscimento, in favore dei proprietari delle stesse, l'indennizzo stabilito a norma del combinato disposto di cui ai commi e 3 del medesimo art. 42 bis. Quanto all'inserimento della strada nel programma triennale e annuale delle opere pubbliche (di cui alla precitata Delibera in data 21.08.2021), va rimarcato che esso “attiene alle potestà pianificatorie dell'amministrazione comunale e concerne le priorità di realizzazione degli interventi, senza avere effetti diretti sulla situazione giuridica delle aree dove le opere pubbliche sono allocate, che vengono invece determinati, a monte, dalle previsioni di
P.R.G. e, a valle, dalle procedure espropriative.” (cfr. , Sez. Reggio Controparte_2
Calabria n. 881 del 04.09.2007), non potendo il suddetto programma “in alcun modo essere considerato un equipollente della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr.
[...]
Sezione II Napoli n. 3138 del 08.06.2009) e dovendosi escludere CP_3
l'impugnabilità dello stesso da parte del privato, in quanto “privo di efficacia immediatamente lesiva” delle ragioni del medesimo (cfr. T.A.R: Toscana, Sez. I, n. 188 del 02.02.2018).
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve darsi atto dell'avvenuta occupazione sine titulo da parte del di LA, dei terreni oggetto di causa e di proprietà degli attori, CP_1 in difetto di apertura di procedimento amministrativo di sorta finalizzato all'espropriazione delle aree ed in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di fatto realizzata sulle stesse.
L'inquadramento della fattispecie in chiave occupazione sine titulo da parte della P.A. - da qualificare, in quanto tale, in chiave di occupazione “usurpativa”, secondo la tradizionale definizione giurisprudenziale, in quanto posta in essere in situazione di carenza assoluta di potere - assume rilievo decisivo anche in riferimento alla spiegata eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza, in virtù del principio imposto dall'art. 103
Cost. e dall'art. 7 del D.lgs. n. 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in tema di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, che
“Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla
9 cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa
(nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere” (cfr. Cass. SS.UU. 08.07.2019, n.18272); mentre “In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. Cass. SS.UU. 16.04.2018, n. 9334, conf. Id. n. 10879/2015).
In sostanza, sussiste la giurisdizione del G.O. soltanto qualora l'occupazione del bene sia di mero fatto (c.d. occupazione usurpativa o sine titulo), mentre ricorre la giurisdizione del G.A. nell'ipotesi in cui l'occupazione sia derivata comunque da un originario esercizio di potere amministrativo, seppure l'occupazione sia divenuta in seguito illegittima, vuoi per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge, vuoi per un vizio sopravvenuto del relativo procedimento amministrativo.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, quindi, da qualificare sub specie di occupazione sine titulo (o “usurpativa”) realizzata dalla P.A. convenuta, la giurisdizione spetta sicuramente al Tribunale adito.
Per quanto concerne la pretesa restitutoria relativa alle porzioni immobiliari occupate, fatta valere in via principale agli attori, nella loro veste di comproprietari delle stesse, occorre osservare come l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato i beni illegittimamente appresi, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a legittimo titolo di acquisto della proprietà dello stesso;
come tale inidoneo a determinare il trasferimento di quest'ultimo diritto in capo all'Ente pubblico. Trattassi,
10 indipendentemente dall'esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, di un illecito permanente di diritto comune, di natura extracontrattuale, da cui sorge la responsabilità della P.A., per aver agito illegittimamente senza avvalersi dell'uso di poteri pubblicistici ed, in definitiva, iure privatorum (cfr. Cass. n. 28297/2020).
Il suddetto illecito permanente può cessare per effetto: 1) della restituzione del bene 2) di un ipotetico accordo transattivo, 3) di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del T.U.E.S., 4) del compimento dell'usucapione da parte dell'occupante che ha trasformato il bene, 5) dell'eventuale rinuncia abdicativa del proprietario al suo diritto
(cfr. Cass. n. 3646/2020, Id. n. 20231/2016, Id. n. 22929/2017).
Il già citato art. 42 bis del T.U.E.S. ha proprio la funzione di regolarizzare e sanare le procedure ablatorie illegittime. La norma prevede una sorta di “acquisizione sanante”, un meccanismo che permette alla P.A. di acquisire un bene privato occupato senza un valido titolo valido per scopi di interesse pubblico, regolarizzando la situazione di illecito permanente. A tal fine, l'Amministrazione può adottare un provvedimento motivato che preveda l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile e il pagamento di un indennizzo al proprietario, calcolato sul valore venale del bene, con un'aggiunta del 10%
a titolo di danno non patrimoniale ed un interesse del 5% annuo sul suo valore per il periodo di occupazione. Non risulta che il convenuto abbia fatto ricorso a tale CP_1 soluzione, neanche in pendenza del presente giudizio.
Per quanto riguarda la domanda (principale) volta alla restituzione delle porzioni immobiliari occupate, occorre fare applicazione del principio, enunciato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 71/2015 secondo cui “l'adozione dell'atto acquisitivo è consentita solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, il che equivale a dire che quando sia ragionevolmente possibile la restituzione, previa riduzione in pristino, occorre procedere alla restituzione stessa e non all'acquisizione sanante”. Centrale, dunque, ai fini di una interpretazione costituzionalmente sostenibile del citato art. 42 bis, è il concetto di ragionevole restituibilità del bene, quale spartiacque tra l'acquisizione e la restituzione.
Sul piano logico e pratico, è evidente che il bene possa essere restituito qualora sia materialmente restituibile, o, come precisa in maniera eloquente la Corte Costituzionale,
“quando ragionevolmente restituibile, cioè solo se all'occupazione non sia seguita alcuna sua materiale trasformazione, ovvero se sia seguita una trasformazione
11 reversibile, nel qual caso, solamente, risulta di fatto possibile la restitutio in integrum, cioè la restituzione con ripristino allo stato esistente al momento dell'immissione in possesso” (cfr. Corte Cost. n. 7/2015 cit.).
Il concetto di reversibilità della trasformazione del bene, da cui dipende la sua restituibilità, non è pertanto definibile a priori e va valutato in relazione al caso concreto.
Nella fattispecie in esame, all'occupazione dei terreni è seguita una materiale trasformazione degli stessi, essendo stata dapprima costruita (già negli anni sessanta, secondo quanto prospettato concordemente dalle parti) e poi ampliata (negli anni 2001-
2002) una strada comunale, circostanza in effetti incontroversa in causa. Non risulta possibile, dunque, la restitutio in integrum, ossia il ripristino dello stato esistente al momento dell'immissione in possesso dell'Amministrazione nelle porzioni immobiliari de quibus, non potendosi dare corso alla demolizione di un'infrastruttura destinata ad uso pubblico, come una strada comunale, la cui realizzazione e la cui effettiva ed attuale destinazione al soddisfacimento delle esigenze logistiche dell'utenza (pacifiche in causa) configurano innegabilmente quella trasformazione irreversibile degli immobili che costituisce il presupposto della tutela risarcitoria, quale rimedio sostitutivo di quella restitutoria.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dell'illecito denunciato, con rigetto della domanda restitutoria fatta valere in via principale. Merita accoglimento, inoltre, la pretesa risarcitoria accessoria, per quanto di ragione, essendo appena il caso di precisare che, a fronte del mancato ricorso da parte dell'Amministrazione alla soluzione consistente nell'“acquisizione sanante”, con correlato riconoscimento dell'indennità prevista in forza del citato artt. 42 bis, commi 1 e 3 del T.U.E.S., il ristoro spettante ai proprietari non può che essere “integrale” (cfr., Cass. n. 28927/2020, Id. n. 18142/2022), in difetto dello specifico presupposto giustificativo dell'applicazione della peculiare disciplina appena richiamata. A tal fine, avuto riguardo alla distinta incidenza - separatamente ed autonomamente apprezzabile sotto il profilo patrimoniale - del pregiudizio consistente nella temporanea e forzata sottrazione della disponibilità materiale delle aree in capo agli attori, da una parte, e del danno rappresentato dalla perdita definitiva del diritto di proprietà delle stesse, correlata alla stessa proposizione in giudizio della domanda volta al risarcimento del danno per equivalente, dall'altro, iniziativa che “segna … la perdita della proprietà” (cfr. Cass. n. 952/2024, conf. Id. n. 12961/2018) – per quanto nel caso in
12 esame fatta valere in via alternativa e subordinata rispetto alla tutela restitutoria invocata in via principale, ciò che vale comunque ad integrare la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sia pure condizionata al mancato accoglimento della tutela restitutoria (in ragione dell'evidenziata irreversibilità della trasformazione delle porzioni immobiliari occupate) – il risarcimento dovuto va ragguagliato rispettivamente, al valore locativo delle aree in questione a far tempo dal venir meno della loro disponibilità in capo agli attori (da determinare in base alla loro conformazione strutturale e funzionale, destinazione d'uso ed attitudine a produrre reddito, anche in virtù di eventuale vocazione edificatoria o ad altre caratteristiche, anche potenziali, in essere al momento della loro materiale apprensione ad opera del fino alla data di notificazione della CP_1 citazione, quanto alla prima tipologia di pregiudizio, ed al valore commerciale di acquisto delle stesse aree a tale ultima data (id est quella di introduzione del giudizio), in riferimento al ristoro della perdita del diritto dominicale, quanto alla seconda tipologia di pregiudizio;
su entrambi gli importi risarcitori appena indicati ed in tal modo determinati, costituendo oggetto di debito di valore – tali essendo quelli liquidati a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass.
n. 12846/2018) - vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, nonché oltre interessi legali sulle medesime somme capitali, entrambe devalutate alla data della materiale apprensione delle aree de quibus da parte del (e Controparte_1 della correlativa perdita di disponibilità delle stesse in capo ai proprietari) e via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza dalla data da ultima indicata fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, in conformità al criterio di liquidazione degli accessori di legge stabilito dal Supremo Collegio, in riferimento a fattispecie analoghe a quella in trattazione, con le sentenze n. 952/2024 e n. 12961/2018.
Con le pronunce appena citate, in effetti, si è affermato il principio secondo cui, integrando sia l'occupazione acquisitiva, sia l'occupazione espropriativa un illecito di natura extracontrattuale permanente (atto a “comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato”), illecito che “cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente” (per quanto nel caso di specie in riferimento a domanda proposta in via subordinata rispetto a quella tesa alla rimessione in pristino ed alla restituzione delle
13 aree occupate), il danno consistente nell'illegittima privazione del diritto dominicale “va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda - che segna appunto la perdita della proprietà - e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione” (cfr. Cass. n. 952/2024 cit.).
La duplicità dei profili di pregiudizio ricorrenti in fattispecie quale quella per cui è controversia, nei termini dianzi chiariti, è del resto confermata dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, laddove, con la succitata sentenza n. 735/2015, resa a Sezioni Unite – e quindi in funzione nomofilattica - ha avuto modo di precisare espressamente che “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente”, così come, expressis verbis, in altre pronunce della medesima Corte regolatrice in materia, con le quali si è rimarcato, per l'appunto con riferimento all'ipotesi tradizionalmente definita
“occupazione usurpativa”, il diritto del privato “all'integrale ristoro, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non
è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario”
(cfr. Cass. n. 18142/2022 cit., Id. n. 4677/2023).
Diverso e distintamente apprezzabile si configura, in effetti, il pregiudizio consistente, per i proprietari, nel temporaneo impedimento del godimento (diretto o indiretto) delle aree illegittimamente occupate per il periodo intercorso dalla loro materiale apprensione da parte del convenuto fino alla data di introduzione del giudizio (segnatamente CP_1 in riferimento alla domanda tesa al risarcimento per equivalente del danno da perdita definitiva del diritto di proprietà correlato all'irreversibile trasformazione delle porzioni immobiliari apprese, la cui proposizione, per quanto chiarito, “segna la perdita del diritto
14 di proprietà”), pregiudizio che si stima invece equo e conforme a giustizia liquidare, sub specie di “reintegrazione indennitaria” da illegittima occupazione (cfr. Cass. n.
24101/2018), in misura corrispondente al valore locativo di quelle stesse aree, per il tempo intercorso dallo spossessamento, vale a dire dal venir meno della loro materiale disponibilità in capo agli attori (da determinare in base alla loro conformazione strutturale e funzionale, destinazione d'uso ed attitudine a produrre reddito, anche in virtù di eventuale vocazione edificatoria o ad altre caratteristiche, anche potenziali, in essere al momento della materiale apprensione ad opera del fino alla data di CP_1 introduzione del presente giudizio, con la quale è stata spiegata l'azione risarcitoria.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta si evince che l'avvenuta occupazione di porzioni degli immobili appartenenti dagli attori e l'inglobamento delle stesse nella strada comunale in località Barcara e/o in pertinenze della stessa risultano di per sé incontroversi, attenendo il contrasto tra le parti al riguardo all'estensione delle superfici di terreno effettivamente occupate, quantificate dagli attori, in base all'elaborato del proprio tecnico di fiducia, geom. in mq. 1204 e dall'Amministrazione, Per_3 attraverso i rilievi del proprio tecnico incaricato, geom. , in complessivi mq. CP_4
131,91 circa (cfr. docc. e docc.
7-9 e 12-14 allegati alla citazione e doc. 10 dimesso a corredo della comparsa di costituzione), avendo a suo tempo il medesimo CP_1
, rispettivamente con le Delibere n. 341 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002,
[...] approvato i progetti preliminari ed esecutivo inerenti allo “spostamento” della strada in località Barcara, intervento contemplato nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per gli anni 2002 – 2004 adottato con Delibera n. 226 del 22.08.2001 (cfr.
7-9 allegati alla comparsa di risposta). E' appena il caso di precisare che l'emanazione di ultimi atti amministrativi, così come degli altri versati in atti, non osta all'affermazione della giurisdizione del Tribunale adito e non può comportare l'affermazione di quella del
Giudice Amministrativo in relazione alla presente controversia, non assumendo nessuno di tali atti la funzione di dichiarazione di pubblica utilità in riferimento alle aree appartenenti agli attori oggetto di occupazione, né evincendosi dalle medesime Delibere di Giunta riscontro di sorta della specifica inclusione delle aree de quibus negli elaborati progettuali finalizzati alla realizzazione dell'opera pubblica. Per altro verso, l'ipotetica inclusione nelle “fasce di rispetto” delle porzioni immobiliari appartenenti ai privati (o di talune di esse) inglobate nella preesistente strada comunale non vale ad escludere il
15 necessario rispetto da parte dell'Amministrazione della procedura ablatoria prevista ex lege, né, di conseguenza, la sussistenza dell'illecito realizzatosi per effetto dell'omessa adozione delle relative regole procedurali.
Per quanto sin qui esposto, in definitiva, il risarcimento non può che essere determinato in misura corrispondente al valore commerciale delle porzioni immobiliari già ab origine occupate dal di LA e di quelle nelle stesse inglobate, attraverso CP_1
l'ampliamento della strada (e/o delle sue pertinenze), con l'intervento successivo all'assunzione delle citate Delibere del 2001-2002; valore da quantificare a mezzo di espletanda C.T.U. descrittivo-estimativa, cui occorre dare ingresso, previa rimessione della causa sul ruolo, cui si provvede come da separata ordinanza. La difesa dell'Amministrazione ha inteso evidentemente riferirsi alle prime delle suddette porzioni di sedime occupate (quelle asseritamente già incluse nelle “fasce di rispetto” adiacenti alla carreggiata stradale), laddove, nei propri scritti conclusivi, le ha indicate come
“formalmente classificate come comunali fin dal 1962” (assunto destituito di fondamento, in difetto di prova sul punto, non incidendo la funzione di tali fasce sul regime proprietario delle stesse e non attenendo ad esse il disposto di cui all'art. 822 comma 2
c.c.) ed alle seconde laddove le ha indicate come “interessate da un modestissimo ampliamento della carreggiata, avvenuto nel 2001-2002” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 4); allegazioni queste che, a ben vedere, costituiscono espressa ed inequivoca conferma delle circostanze di fatto addotte dagli attori a sostegno delle proprie pretese
(“il di LA ha occupato i terreni indicati in citazione, e ciò a far data dagli anni CP_1
'60, realizzando su di essi una strada pubblica;
… tale strada è stata ampliata negli anni
2000 -2001, occupando ulteriori porzioni dei terreni de quibus”, cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 10). Ciò che soprattutto rileva è che aree di proprietà privata
- quali risultano essere quelle per cui è controversia, in base alle visure catastali ed ai titoli di provenienza prodotti con la citazione sub docc. 1-6 (documentazione sicuramente idonea a dimostrare la titolarità del diritto dominicale quale presupposto della tutela invocata, non occorrendo fare applicazione del rigoroso onere probatorio proprio della rei vindicatio e risultando la generica contestazione sul punto svolta dalla difesa del in comparsa conclusionale o, a voler tutto concedere, in memoria ex CP_1 art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., palesemente tardiva) - non possono evidentemente diventare demaniali (sia pure per l'estensione riconducibile alle cd. fasce di rispetto), sic
16 et simpliciter, per la loro mera ubicazione in adiacenza ad una strada comunale, in mancanza di adozione della procedura ablatoria stabilita dal Legislatore ai fini dell'espropriazione. In altri termini, l'occupazione di sedime di proprietà privata da parte della P.A. non sorretta da regolare procedura ablatoria, integrando mero comportamento materiale, non può di per sé assegnare a quel suolo natura di bene demaniale (cfr. Cass
SS.UU. n. 3950/1989), atteso che “affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta nè che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico, con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l'occupazione "sine titulo" dell'area da parte della pubblica amministrazione, nè la mera previsione programmatica della sua destinazione
a strada pubblica, nè l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente, all'uso pubblico”, dovendosi al riguardo precisare che “rispetto a tale situazione, l'art. 22, comma 3 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, sancisce solo una presunzione "iuris tantum" di proprietà pubblica di quelle aree che, per la loro immediata accessibilità, appaiono parte integrante della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada, con la conseguenza che tale presunzione … è perciò destinata a cadere di fronte alla prova contraria (anche testimoniale o presuntiva) idonea a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi (cfr. Cass. n. 1430/1979, conf. Id. n. 1870/1982,
Id. n. 823/2000). Nel caso in questione, giova ribadire, la presunzione appena richiamata risulta superata in considerazione del riconoscimento, negli stessi scritti difensivi del dell'avvenuta occupazione, nell'attuale conformazione della CP_1 carreggiata stradale, di porzioni di sedime appartenenti agli attori;
né assume rilievo al fine di escludere che tale occupazione si configuri “sine titulo” il fatto che essa, così come la concreta destinazione della strada ad uso pubblico, perduri in ipotesi,
“ininterrottamente” da “oltre 60 anni” seguendo il medesimo tracciato, secondo quanto pure prospettato dalla stessa Amministrazione convenuta in comparsa conclusionale (a pag. 5), in difetto di espressa e tempestiva eccezione di usucapione (così come, per
17 quanto già chiarito, di eccezione di prescrizione in relazione al diritto posto a fondamento delle avverse domande).
Il regime delle spese processuali verrà stabilito con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, provvede come di seguito:
- Rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione proposta dal Comune di LA.
- Dichiara che l'avvenuta occupazione “sine titulo”, di porzioni dei terreni oggetto di giudizio, dei quali sono comproprietari gli attori, ha integrato illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per effetto della costruzione in loco della strada comunale in località
Barcara, risalente e del successivo ampliamento della stessa avvenuto a far tempo dagli anni 2001-2002, in attuazione del deliberato “spostamento” dell'anzidetta strada, a seguito delle Delibere della Giunta Comunale del Comune di LA n. 226 del
22.08.2001, n. 341 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002; porzioni immobiliari illegittimamente occupate da identificare (per specifica ubicazione, estensione, conformazione ed attuale destinazione d'uso) mediante espletanda C.T.U. descrittivo- estimativa, per effetto della costruzione in loco della strada comunale in località Barcara, risalente e del successivo ampliamento della stessa avvenuto a far tempo dagli anni
2001-2002, in attuazione del deliberato “spostamento” della stessa strada, a seguito delle Delibere della Giunta Comunale del di LA n. 226 del 22.08.2001, n. 341 CP_1 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002.
- Dichiara tenuto e condanna il a risarcire agli attori (ciascuno in misura Controparte_1 corrispondente alla rispettiva quota di comproprietà) i danni loro derivati dapprima dallo spossessamento delle porzioni immobiliari di loro proprietà inglobate nella suddetta strada comunale (vale a dire dalla temporanea privazione della materiale disponibilità e della facoltà di godimento delle porzioni de quibus, oggetto di occupazione), per il tempo intercorso dalla loro materiale apprensione da parte dello stesso fino alla data CP_1 di proposizione della domanda giudiziale (ovvero a quella di notificazione della citazione introduttiva della presente causa), in seguito dalla perdita definitiva del diritto di proprietà
18 delle stesse porzioni immobiliari, per effetto della loro irreversibile trasformazione
(attraverso la costruzione o l'ampliamento della richiamata strada comunale) e della proposizione, sia pure in via subordinata, dell'azione risarcitoria nel presente giudizio;
in misura corrispondente, rispettivamente, al valore locativo delle aree de quibus a far tempo dal venir meno della loro materiale disponibilità in capo agli attori fino alla data di notificazione della citazione, quanto alla prima tipologia di pregiudizio, ed al valore commerciale di acquisto delle stesse aree a tale ultima data (id est quella di introduzione del giudizio) quanto alla seconda tipologia di pregiudizio, per gli importi che verranno liquidati previo espletamento di C.T.U. descrittivo-estimativa; oltre rivalutazione monetaria da calcolare su entrambe le somme capitali dovute a titolo risarcitorio per i titoli appena indicati, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, nonché oltre interessi legali sulle medesime somme capitali, entrambe devalutate alla data della materiale apprensione delle suddette aree da parte del (e della correlativa perdita di disponibilità Controparte_1 delle stesse in capo ai proprietari) e via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza dalla data da ultima indicata fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, in conformità al criterio di liquidazione degli accessori di legge stabilito dalla Corte di
Cassazione con le sentenze n. 952/2024 e n. 12961/2018.
- Dispone come da separata ordinanza ai fini della rimessione della causa sul ruolo per l'affidamento dell'incarico indicato al nominando C.T.U..
Spese al definitivo.
Massa, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Domenico Provenzano
19
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2471/2022 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(Cod. Fisc. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
(Cod. Fisc. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
(Cod. Fisc. ) Parte_5 CodiceFiscale_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Adorni, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in LA (MS), Piazza De Gasperi n. 43/ M attori
nei confronti di
Controparte_1
1
[...] (Cod. Fisc. ), con sede in LA (MS), Piazza Gramsci, 1, in persona del P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mazzoni del Foro di
Parma, domiciliato presso l'indirizzo PEC Email_1 convenuto
Oggetto: rilascio di porzioni immobiliari occupate sine titulo – risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per attori (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 16.05.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi e le causali di cui alla parte espositiva,
- 1) respingere tutte le domande ed eccezioni avversarie comunque proposte, perché infondate, in esse inclusa la proposta eccezione di giurisdizione;
- 2) accertare l'avvenuta occupazione “sine titulo”, nella misura indicata dagli attori dei terreni di cui è causa da parte del convenuto, nonché l'epoca in cui detta CP_1 occupazione è avvenuta;
- 2) in via principale, condannare il a restituire agli attori legittimi Controparte_1 proprietari le porzioni, illecitamente occupate senza titolo, dei terreni di seguito descritti:
- foglio 17, mappale 595 (sup. occupata: mq. 17) ;
- foglio 17, mappale 1810 (ex mappale 1563) (sup. occupata: mq. 678) ;
- foglio 17, mappale 642 (sup. occupata: mq. 271) ;
- foglio 17, mappale 1565 (sup. occupata: mq. 184) ; il tutto previa remissione in pristino stato dei terreni predetti, con rimozione di ogni opera, struttura o manufatto realizzato sui medesimi;
- 3) in via subordinata ed in caso di accertamento dell'avvenuta irreversibile trasformazione degli immobili “de quibus”, condannare il al pagamento Controparte_1 di un indennizzo per la perdita della disponibilità dei beni medesimi;
2 - 4) condannare, in ogni caso, il medesimo convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nonché al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento dei beni “de quibus” dall'inizio dell'occupazione e fino all'effettivo rilascio;
- 5) condannare controparte al pagamento di spese e compensi di giudizio.”
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 16.05.2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, respinta ogni contraria avversa istanza, eccezione
e deduzione, così disporre:
in via preliminare, in rito,
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana e, conseguentemente, dichiarare le domande esperite dagli attori inammissibili, improcedibili o come meglio;
in subordine, accertare dichiarare l'omesso corretto espletamento dell'obbligatoria procedura di mediazione e, conseguentemente, dichiarare le domande esperite dagli attori inammissibili, improcedibili o come meglio;
nel merito:
rigettare le domande degli attori in quanto inammissibili, infondate, non provate o come meglio, dichiarando altresì che nulla è dovuto dal agli attori;
Controparte_1
in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ammissibile e parzialmente fondata la domanda di parte attrice, quantificare le somme nella misura minore corrispondente all'effettivo ampliamento della strada;
in ogni caso,
con condanna agli attori alla refusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio comprensivi di iva e cpa come per legge”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , , e Parte_5 Parte_4 Parte_2 Parte_1 Parte_3 convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Massa, il , chiedendo Controparte_1
l'accertamento l'avvenuta occupazione da parte “sine titulo”, da parte di quest'ultimo, di porzioni di terreni indicati in atti, dei quali gli stessi risultano comproprietari (per le quote di rispettiva pertinenza), per effetto di successione ereditaria (ciascuno in riferimento al proprio dante causa iure hereditatis), nonché, in via principale, la condanna della predetta Amministrazione alla restituzione delle porzioni dei terreni occupate (foglio 17, mappale 595 (sup. occupata: mq. 17); foglio 17, mappale 1810 (ex mappale 1563) (sup. occupata: mq. 678); foglio 17, mappale 642 (sup. occupata: mq. 271); foglio 17, mappale 1565 (sup. occupata: mq. 184), previa remissione in pristino stato delle stesse, con rimozione di ogni opera, struttura o manufatto realizzato sulle medesime;
in subordine, nella denegata ipotesi di concreta impossibilità di ripristino dello status quo ante (per l'intervenuta irreversibile trasformazione dei prefati immobili), che il CP_1 convenuto venga dichiarato tenuto e condannato al pagamento di un indennizzo “per la perdita della disponibilità dei beni medesimi” per il tempo trascorso dalla perpetrazione dell'illecito, oltre che al “risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori”.
A sostegno della pretesa azionata in giudizio, hanno dedotto: di essere comproprietari di alcuni terreni siti nel Comune di LA (MS) – località Barcara
–descritti al Numero Catasto Terreni del medesimo Comune come segue: foglio 17, mappale 595, classe 3, seminativo, r.d. € 7,03 - r.a. € 4,22, sup. mq. 2.724; foglio 17, mappale 1810 (ex mapp.1563), classe 4, seminativo arborato, r.d. € 4,17 - r.a. € 2,50, sup. mq. 2.694; foglio 17, mappale 642, classe 4, seminativo, r.d. € 2,50 - r.a. € 1,50, sup. mq. 1.612; foglio 17, mappale 1565, classe 3, seminativo, r.d. € 13,85 -r.a. € 8,31, sup.mq. 5.362 (cfr. visure catastali docc. 1, 2, 3 e 4 citazione); in particolare, di essere comproprietari dei ridetti immobili per le seguenti quote: e Parte_1 [...]
per la quota di 3/24 ciascuno, anche in forza di successione legittima del Pt_2 proprio padre , nato ad [...] il [...] e deceduto a Sarzana (SP) Persona_1 il 29.09.2022 (cfr. certificato di morte doc. 5 citazione); e per Parte_4 Parte_5 la quota di 6/ 24 ciascuno, in forza di successione legittima della propria madre Per_2
, nata ad [...] il [...] e deceduta a TR (MS) il 19.02.2022
[...]
4 (cfr. pubblicazione testamento olografo 15.04.2022 doc. 6 citazione); Parte_3 per la quota di 6/24 in forza dei titoli indicati nelle visure catastali (cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 citazione); che i predetti fondi venivano occupati “sine titulo”, dal Comune di LA, il quale aveva realizzato su di essi una strada pubblica, in difetto di adozione di provvedimento amministrativo di sorta e senza alcuna preventiva comunicazione ai proprietari;
di aver chiesto, con missive raccomandata e firma del proprio legale in data 04.11.2016
e 06.03.2020 l'immediata rimessione in pristino stato dei fondi suindicati e il risarcimento dei danni dovuto alla privazione del godimento degli stessi;
che la procedura di mediazione civile si era conclusa senza esito, stante la mancata presentazione del convenuto all'incontro programmato;
CP_1 che il Comune di LA, con note del 02.05.2022 e del 19.05.2022, aveva affermato che la superficie occupata risulterebbe pari a mq. 131,91 e che la strada in questione sarebbe stata esistente, con lo stesso tracciato attuale, già nel 1996.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di Controparte_1 giurisdizione del Tribunale Ordinario adito, per essere la cognizione sulla controversia demandata al Giudice Amministrativo, nonché l'improcedibilità della domanda per omesso preventivo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Mel merito, deduceva la carenza di specifica allegazione, ad opera delle controparti - ancor prima che il difetto di prova - in ordine alla sussistenza ed alla consistenza dei danni lamentati ex adverso. Contestava la ricostruzione attorea circa la sussistenza dei presupposti dell'occupazione “sine titulo”, affermando che i terreni loro appartenenti ricadevano nelle adiacenze di una strada pubblica in Località Barcara, nel territorio del
Comune di LA, che era stata costruita negli anni sessanta ed era stata oggetto di un successivo intervento di ampliamento negli anni duemila.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità delle domande per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione civile, giusta ordinanza depositata il
17.08.2023, la causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16.05.2025, come in epigrafe trascritte, a seguito della scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
5 Sintetizzate le ragioni del contendere nei termini sin qui delineati, mette conto, in primo luogo, anche in funzione dell'esame dell'eccezione pregiudiziale, qualificare giuridicamente l'avvenuta (e di per sé incontroversa) occupazione da parte del CP_1 convenuto dei terreni oggetto di causa in difetto di provvedimento amministrativo abilitativo di sorta.
Va chiarito, al riguardo, che le situazioni di fatto nelle quali un immobile costituisca oggetto di una procedura ablatoria illegittima e in costanza della stessa sia trasformato e quelle in cui esso venga sottratto, attraverso mera attività di materiale di occupazione e trasformazione da parte dell'Amministrazione, sono state tradizionalmente qualificate nella giurisprudenza della Suprema Corte rispettivamente come occupazione “acquisitiva” (cfr. Cass. SS.UU. n. 1464/1983) e come occupazione “usurpativa” (cfr. Cass. n. 1814/2000). La prima, nell'inquadramento giurisprudenziale seguito in passato – ormai superato in virtù del disposto di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità) - implicante, per effetto di una sorta di inversione della fattispecie civilistica dell'accessione (art. 936 c.c.), l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario della proprietà del medesimo immobile in capo all'Ente pubblico, integrando, in tal guisa, un illecito istantaneo (sia pure con effetti permanenti), tale da legittimare il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo, la condanna dell'Amministrazione
a risarcirgli il pregiudizio derivante dalla perdita del diritto di proprietà sullo stesso;
il secondo istituto - i cui contorni già iniziarono a delinearsi già nelle pronunce in tema di occupazione “appropriativa”. presupponente la necessaria dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'effettiva realizzazione della stessa - configurantesi, invece, laddove, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità, pur implicita, la semplice trasformazione, anche se irreversibile, dell'immobile non sia sufficiente ad attrarlo alla disciplina giuridica dei beni pubblici, pur integrando, in ragione del sacrificio imposto al privato, un illecito permanente, a fronte della persistenza del diritto di proprietà del bene in capo a quest'ultimo, con conseguente esperibilità, a tutela del medesimo, dell'azione restitutoria (salva la rinuncia abdicativa), non soggetta a termine prescrizionale di sorta, ovvero, in alternativa, dell'azione risarcitoria per equivalente (finalizzata all'integrale
6 ristoro del pregiudizio subito), tutele esperibili rispettivamente a fronte della reversibilità
e dell'irreversibilità della trasformazione subita dal bene occupato. La Corte di Giustizia
U.E. con sentenza del 2007 (datata 06.03.2007 ed emessa su ricorso n. 43662/98, causa c. Italia), ha avuto modo di evidenziare come, in realtà, non possa Pt_6 assumere effettivo rilievo la differenza tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, configurandosi l'una come l'altra illegittima, determinando entrambe un'espropriazione “indiretta” e di fatto, compiuta in violazione della disciplina di legge inerente all'espropriazione, esponendo gli interessati ad un effetto ablatorio imprevedibile ed arbitrario;
e ciò sia che l'illegittimità di quel risultato sussista a già ab origine (come nell'ipotesi tradizionalmente ricondotta alla definizione di occupazione usurpativa), sia che sopravvenga nel corso della procedura finalizzata all'espropriazione
(evenienza qualificata in chiave di occupazione appropriativa).
La giurisprudenza nazionale, nel conformarsi a siffatto principio di matrice eurounitaria, ha affermato che nei casi in cui l'occupazione sia avvenuta sine titulo, o il procedimento espropriativo non sia stato concluso con l'emanazione di un formale e valido provvedimento di acquisizione del bene e, ciò nonostante, sia stata realizzata sullo stesso un'opera pubblica, si concretizza un illecito permanente che si perpetra de die in diem (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 735/2015, Id. n. 7137/2015, Id. n. 22929/2017), con le implicazioni già descritte;
ciò che vale, peraltro, ad escludere la decorrenza del termine prescrizionale in relazione al diritto alla tutela risarcitoria (cfr. Cass. n.
13023/2010).
Il Legislatore si è conformato alla giurisprudenza della Corte Europea con l'inserimento nel T.U. Espropri D.P.R. n. 327/2001 (detto T.U.E.S.) dell'art. 42 bis, il cui presupposto applicativo è rappresentato dall'utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, ex art. 12, comma 1, lett. a), del T.U.E.S., quando l'autorità espropriante approva “a tale fine” il progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Sulla base di tale disposizione, la giurisprudenza ha precisato che, nella procedura espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità è un effetto che consegue ex lege quando l'Autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica. L'approvazione del progetto definitivo implica la dichiarazione di pubblica utilità.
7 Nel caso di specie, l'Amministrazione convenuta ha allegato alla propria costituzione quattro deliberazioni della Giunta Comunale (cfr. sub. docc. 6, 7, 8 e 9), concernenti, rispettivamente, “elenco base opere pubbliche per programma triennale ed elenco annuale lavori” (21.08.2001), “lavori di spostamento strada Barcara. Approvazione progetto preliminare” (29.11.2001), “attuazione programma triennale e piano annuale
OO.PP. 2002” (29.12.2001) e “lavori sistemazione strada in località Barcara -
Approvazione progetto esecutivo” (21.03.2002). Occorre rimarcare, al riguardo, che nessuno dei suddetti atti amministrativi attiene al cosiddetto “progetto definitivo dell'opera pubblica”, la cui carenza consente di escludere che ricorra nel caso in esame la dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi dell'unico elaborato progettuale qualificabile come equivalente o necessariamente implicante la dichiarazione di pubblica utilità), come già chiarito.
In particolare, per quanto riguarda la Delibera della Giunta Comunale n. 341 del
29.11.2001, riguardante l'approvazione del progetto preliminare, ad essa non può essere attribuita la funzione di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del T.U.E.S., in sostanziale continuità con l'art. 14. comma 13 della previgente L. n.
109/1994; così come non può fungere da dichiarazione di pubblica utilità (o assumere rilievo sostitutivo rispetto ad essa) l'atto di approvazione del progetto esecutivo (id est la
Deliberazione Giunta Comunale del 21.03.2002). La giurisprudenza, in proposito, ha avuto modo di precisare che “laddove la dichiarazione di pubblica utilità sia implicita nell'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 (T.U. Espropriazione per p.u.), il successivo livello di progettazione esecutiva costituisce una fase accessoria e irrilevante ai fini della lesività per l'espropriando, che ha già subito il vincolo espropriativo e nei cui confronti il decreto di esproprio già può essere emesso sulla base del solo progetto definitivo” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
10.02.2014, n. 613). L'approvazione del progetto esecutivo, dunque, è fase secondaria,
“accessoria”, che non modifica l'assetto già stabilito dal progetto definitivo e, in genere, non ha effetti lesivi per l'espropriando, salvi casi particolari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n.
6514 del 26.10.2020). Nel caso in questione, dalla Delibera della Giunta Comunale n. 84 del 21.03.2002 (prodotta a corredo della comparsa di costituzione, sub doc. 9), è dato evincere che, di fatto, il passò, sic et simpliciter, dalla progettazione CP_1
“preliminare” dell'opera approvata con la precitata precedente Delibera n. 341 del
8 29.11.2001, a quella esecutiva. Né risulta che nel caso di specie l'Amministrazione abbia fatto ricorso alla possibilità, prevista dal comma 1 del citato art. 42 bis del D.P.R.
n. 327/2001, di ricondurre a legalità la vicenda, disponendo l'acquisizione non retroattiva al proprio patrimonio indisponibile delle aree illegittimamente occupate, a fronte del riconoscimento, in favore dei proprietari delle stesse, l'indennizzo stabilito a norma del combinato disposto di cui ai commi e 3 del medesimo art. 42 bis. Quanto all'inserimento della strada nel programma triennale e annuale delle opere pubbliche (di cui alla precitata Delibera in data 21.08.2021), va rimarcato che esso “attiene alle potestà pianificatorie dell'amministrazione comunale e concerne le priorità di realizzazione degli interventi, senza avere effetti diretti sulla situazione giuridica delle aree dove le opere pubbliche sono allocate, che vengono invece determinati, a monte, dalle previsioni di
P.R.G. e, a valle, dalle procedure espropriative.” (cfr. , Sez. Reggio Controparte_2
Calabria n. 881 del 04.09.2007), non potendo il suddetto programma “in alcun modo essere considerato un equipollente della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr.
[...]
Sezione II Napoli n. 3138 del 08.06.2009) e dovendosi escludere CP_3
l'impugnabilità dello stesso da parte del privato, in quanto “privo di efficacia immediatamente lesiva” delle ragioni del medesimo (cfr. T.A.R: Toscana, Sez. I, n. 188 del 02.02.2018).
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, deve darsi atto dell'avvenuta occupazione sine titulo da parte del di LA, dei terreni oggetto di causa e di proprietà degli attori, CP_1 in difetto di apertura di procedimento amministrativo di sorta finalizzato all'espropriazione delle aree ed in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di fatto realizzata sulle stesse.
L'inquadramento della fattispecie in chiave occupazione sine titulo da parte della P.A. - da qualificare, in quanto tale, in chiave di occupazione “usurpativa”, secondo la tradizionale definizione giurisprudenziale, in quanto posta in essere in situazione di carenza assoluta di potere - assume rilievo decisivo anche in riferimento alla spiegata eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito.
Costituisce ius receptum in giurisprudenza, in virtù del principio imposto dall'art. 103
Cost. e dall'art. 7 del D.lgs. n. 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in tema di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo, che
“Nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla
9 cognizione del giudice ordinario le ipotesi residuali in cui l'Amministrazione abbia agito nell'assoluto difetto di una potestà ablativa, ossia i casi di occupazione c.d. usurpativa
(nei quali manca la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo) oppure i casi di c.d. sconfinamento (che ricorre qualora la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dal presupposto provvedimento di approvazione del progetto), poiché tali fattispecie non sono in alcun modo riconducibili all'esercizio di una potestà amministrativa, trattandosi, in altre parole, di meri comportamenti materiali tenuti in carenza assoluta di potere” (cfr. Cass. SS.UU. 08.07.2019, n.18272); mentre “In materia di espropriazione per pubblica utilità, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto dà luogo ad una controversia riconducibile in parte direttamente e in parte mediatamente ad un provvedimento amministrativo, la domanda di risarcimento per i danni che si pretendono conseguiti ad una occupazione iniziata, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza e proseguita successivamente alla sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. Cass. SS.UU. 16.04.2018, n. 9334, conf. Id. n. 10879/2015).
In sostanza, sussiste la giurisdizione del G.O. soltanto qualora l'occupazione del bene sia di mero fatto (c.d. occupazione usurpativa o sine titulo), mentre ricorre la giurisdizione del G.A. nell'ipotesi in cui l'occupazione sia derivata comunque da un originario esercizio di potere amministrativo, seppure l'occupazione sia divenuta in seguito illegittima, vuoi per mancata emissione del decreto di esproprio nei termini di legge, vuoi per un vizio sopravvenuto del relativo procedimento amministrativo.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, quindi, da qualificare sub specie di occupazione sine titulo (o “usurpativa”) realizzata dalla P.A. convenuta, la giurisdizione spetta sicuramente al Tribunale adito.
Per quanto concerne la pretesa restitutoria relativa alle porzioni immobiliari occupate, fatta valere in via principale agli attori, nella loro veste di comproprietari delle stesse, occorre osservare come l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato non fa venire meno l'obbligo dell'Amministrazione di restituire al privato i beni illegittimamente appresi, trattandosi di un mero fatto, non in grado di assurgere a legittimo titolo di acquisto della proprietà dello stesso;
come tale inidoneo a determinare il trasferimento di quest'ultimo diritto in capo all'Ente pubblico. Trattassi,
10 indipendentemente dall'esistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, di un illecito permanente di diritto comune, di natura extracontrattuale, da cui sorge la responsabilità della P.A., per aver agito illegittimamente senza avvalersi dell'uso di poteri pubblicistici ed, in definitiva, iure privatorum (cfr. Cass. n. 28297/2020).
Il suddetto illecito permanente può cessare per effetto: 1) della restituzione del bene 2) di un ipotetico accordo transattivo, 3) di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del T.U.E.S., 4) del compimento dell'usucapione da parte dell'occupante che ha trasformato il bene, 5) dell'eventuale rinuncia abdicativa del proprietario al suo diritto
(cfr. Cass. n. 3646/2020, Id. n. 20231/2016, Id. n. 22929/2017).
Il già citato art. 42 bis del T.U.E.S. ha proprio la funzione di regolarizzare e sanare le procedure ablatorie illegittime. La norma prevede una sorta di “acquisizione sanante”, un meccanismo che permette alla P.A. di acquisire un bene privato occupato senza un valido titolo valido per scopi di interesse pubblico, regolarizzando la situazione di illecito permanente. A tal fine, l'Amministrazione può adottare un provvedimento motivato che preveda l'acquisizione del bene al suo patrimonio indisponibile e il pagamento di un indennizzo al proprietario, calcolato sul valore venale del bene, con un'aggiunta del 10%
a titolo di danno non patrimoniale ed un interesse del 5% annuo sul suo valore per il periodo di occupazione. Non risulta che il convenuto abbia fatto ricorso a tale CP_1 soluzione, neanche in pendenza del presente giudizio.
Per quanto riguarda la domanda (principale) volta alla restituzione delle porzioni immobiliari occupate, occorre fare applicazione del principio, enunciato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 71/2015 secondo cui “l'adozione dell'atto acquisitivo è consentita solo quando non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, il che equivale a dire che quando sia ragionevolmente possibile la restituzione, previa riduzione in pristino, occorre procedere alla restituzione stessa e non all'acquisizione sanante”. Centrale, dunque, ai fini di una interpretazione costituzionalmente sostenibile del citato art. 42 bis, è il concetto di ragionevole restituibilità del bene, quale spartiacque tra l'acquisizione e la restituzione.
Sul piano logico e pratico, è evidente che il bene possa essere restituito qualora sia materialmente restituibile, o, come precisa in maniera eloquente la Corte Costituzionale,
“quando ragionevolmente restituibile, cioè solo se all'occupazione non sia seguita alcuna sua materiale trasformazione, ovvero se sia seguita una trasformazione
11 reversibile, nel qual caso, solamente, risulta di fatto possibile la restitutio in integrum, cioè la restituzione con ripristino allo stato esistente al momento dell'immissione in possesso” (cfr. Corte Cost. n. 7/2015 cit.).
Il concetto di reversibilità della trasformazione del bene, da cui dipende la sua restituibilità, non è pertanto definibile a priori e va valutato in relazione al caso concreto.
Nella fattispecie in esame, all'occupazione dei terreni è seguita una materiale trasformazione degli stessi, essendo stata dapprima costruita (già negli anni sessanta, secondo quanto prospettato concordemente dalle parti) e poi ampliata (negli anni 2001-
2002) una strada comunale, circostanza in effetti incontroversa in causa. Non risulta possibile, dunque, la restitutio in integrum, ossia il ripristino dello stato esistente al momento dell'immissione in possesso dell'Amministrazione nelle porzioni immobiliari de quibus, non potendosi dare corso alla demolizione di un'infrastruttura destinata ad uso pubblico, come una strada comunale, la cui realizzazione e la cui effettiva ed attuale destinazione al soddisfacimento delle esigenze logistiche dell'utenza (pacifiche in causa) configurano innegabilmente quella trasformazione irreversibile degli immobili che costituisce il presupposto della tutela risarcitoria, quale rimedio sostitutivo di quella restitutoria.
Va pertanto dichiarata la sussistenza dell'illecito denunciato, con rigetto della domanda restitutoria fatta valere in via principale. Merita accoglimento, inoltre, la pretesa risarcitoria accessoria, per quanto di ragione, essendo appena il caso di precisare che, a fronte del mancato ricorso da parte dell'Amministrazione alla soluzione consistente nell'“acquisizione sanante”, con correlato riconoscimento dell'indennità prevista in forza del citato artt. 42 bis, commi 1 e 3 del T.U.E.S., il ristoro spettante ai proprietari non può che essere “integrale” (cfr., Cass. n. 28927/2020, Id. n. 18142/2022), in difetto dello specifico presupposto giustificativo dell'applicazione della peculiare disciplina appena richiamata. A tal fine, avuto riguardo alla distinta incidenza - separatamente ed autonomamente apprezzabile sotto il profilo patrimoniale - del pregiudizio consistente nella temporanea e forzata sottrazione della disponibilità materiale delle aree in capo agli attori, da una parte, e del danno rappresentato dalla perdita definitiva del diritto di proprietà delle stesse, correlata alla stessa proposizione in giudizio della domanda volta al risarcimento del danno per equivalente, dall'altro, iniziativa che “segna … la perdita della proprietà” (cfr. Cass. n. 952/2024, conf. Id. n. 12961/2018) – per quanto nel caso in
12 esame fatta valere in via alternativa e subordinata rispetto alla tutela restitutoria invocata in via principale, ciò che vale comunque ad integrare la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, sia pure condizionata al mancato accoglimento della tutela restitutoria (in ragione dell'evidenziata irreversibilità della trasformazione delle porzioni immobiliari occupate) – il risarcimento dovuto va ragguagliato rispettivamente, al valore locativo delle aree in questione a far tempo dal venir meno della loro disponibilità in capo agli attori (da determinare in base alla loro conformazione strutturale e funzionale, destinazione d'uso ed attitudine a produrre reddito, anche in virtù di eventuale vocazione edificatoria o ad altre caratteristiche, anche potenziali, in essere al momento della loro materiale apprensione ad opera del fino alla data di notificazione della CP_1 citazione, quanto alla prima tipologia di pregiudizio, ed al valore commerciale di acquisto delle stesse aree a tale ultima data (id est quella di introduzione del giudizio), in riferimento al ristoro della perdita del diritto dominicale, quanto alla seconda tipologia di pregiudizio;
su entrambi gli importi risarcitori appena indicati ed in tal modo determinati, costituendo oggetto di debito di valore – tali essendo quelli liquidati a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c. (cfr. Cass.
n. 12846/2018) - vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, nonché oltre interessi legali sulle medesime somme capitali, entrambe devalutate alla data della materiale apprensione delle aree de quibus da parte del (e Controparte_1 della correlativa perdita di disponibilità delle stesse in capo ai proprietari) e via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza dalla data da ultima indicata fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, in conformità al criterio di liquidazione degli accessori di legge stabilito dal Supremo Collegio, in riferimento a fattispecie analoghe a quella in trattazione, con le sentenze n. 952/2024 e n. 12961/2018.
Con le pronunce appena citate, in effetti, si è affermato il principio secondo cui, integrando sia l'occupazione acquisitiva, sia l'occupazione espropriativa un illecito di natura extracontrattuale permanente (atto a “comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato”), illecito che “cessa in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente” (per quanto nel caso di specie in riferimento a domanda proposta in via subordinata rispetto a quella tesa alla rimessione in pristino ed alla restituzione delle
13 aree occupate), il danno consistente nell'illegittima privazione del diritto dominicale “va ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda - che segna appunto la perdita della proprietà - e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione” (cfr. Cass. n. 952/2024 cit.).
La duplicità dei profili di pregiudizio ricorrenti in fattispecie quale quella per cui è controversia, nei termini dianzi chiariti, è del resto confermata dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, laddove, con la succitata sentenza n. 735/2015, resa a Sezioni Unite – e quindi in funzione nomofilattica - ha avuto modo di precisare espressamente che “la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente”, così come, expressis verbis, in altre pronunce della medesima Corte regolatrice in materia, con le quali si è rimarcato, per l'appunto con riferimento all'ipotesi tradizionalmente definita
“occupazione usurpativa”, il diritto del privato “all'integrale ristoro, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non
è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario”
(cfr. Cass. n. 18142/2022 cit., Id. n. 4677/2023).
Diverso e distintamente apprezzabile si configura, in effetti, il pregiudizio consistente, per i proprietari, nel temporaneo impedimento del godimento (diretto o indiretto) delle aree illegittimamente occupate per il periodo intercorso dalla loro materiale apprensione da parte del convenuto fino alla data di introduzione del giudizio (segnatamente CP_1 in riferimento alla domanda tesa al risarcimento per equivalente del danno da perdita definitiva del diritto di proprietà correlato all'irreversibile trasformazione delle porzioni immobiliari apprese, la cui proposizione, per quanto chiarito, “segna la perdita del diritto
14 di proprietà”), pregiudizio che si stima invece equo e conforme a giustizia liquidare, sub specie di “reintegrazione indennitaria” da illegittima occupazione (cfr. Cass. n.
24101/2018), in misura corrispondente al valore locativo di quelle stesse aree, per il tempo intercorso dallo spossessamento, vale a dire dal venir meno della loro materiale disponibilità in capo agli attori (da determinare in base alla loro conformazione strutturale e funzionale, destinazione d'uso ed attitudine a produrre reddito, anche in virtù di eventuale vocazione edificatoria o ad altre caratteristiche, anche potenziali, in essere al momento della materiale apprensione ad opera del fino alla data di CP_1 introduzione del presente giudizio, con la quale è stata spiegata l'azione risarcitoria.
Dall'esame degli atti e della documentazione prodotta si evince che l'avvenuta occupazione di porzioni degli immobili appartenenti dagli attori e l'inglobamento delle stesse nella strada comunale in località Barcara e/o in pertinenze della stessa risultano di per sé incontroversi, attenendo il contrasto tra le parti al riguardo all'estensione delle superfici di terreno effettivamente occupate, quantificate dagli attori, in base all'elaborato del proprio tecnico di fiducia, geom. in mq. 1204 e dall'Amministrazione, Per_3 attraverso i rilievi del proprio tecnico incaricato, geom. , in complessivi mq. CP_4
131,91 circa (cfr. docc. e docc.
7-9 e 12-14 allegati alla citazione e doc. 10 dimesso a corredo della comparsa di costituzione), avendo a suo tempo il medesimo CP_1
, rispettivamente con le Delibere n. 341 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002,
[...] approvato i progetti preliminari ed esecutivo inerenti allo “spostamento” della strada in località Barcara, intervento contemplato nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per gli anni 2002 – 2004 adottato con Delibera n. 226 del 22.08.2001 (cfr.
7-9 allegati alla comparsa di risposta). E' appena il caso di precisare che l'emanazione di ultimi atti amministrativi, così come degli altri versati in atti, non osta all'affermazione della giurisdizione del Tribunale adito e non può comportare l'affermazione di quella del
Giudice Amministrativo in relazione alla presente controversia, non assumendo nessuno di tali atti la funzione di dichiarazione di pubblica utilità in riferimento alle aree appartenenti agli attori oggetto di occupazione, né evincendosi dalle medesime Delibere di Giunta riscontro di sorta della specifica inclusione delle aree de quibus negli elaborati progettuali finalizzati alla realizzazione dell'opera pubblica. Per altro verso, l'ipotetica inclusione nelle “fasce di rispetto” delle porzioni immobiliari appartenenti ai privati (o di talune di esse) inglobate nella preesistente strada comunale non vale ad escludere il
15 necessario rispetto da parte dell'Amministrazione della procedura ablatoria prevista ex lege, né, di conseguenza, la sussistenza dell'illecito realizzatosi per effetto dell'omessa adozione delle relative regole procedurali.
Per quanto sin qui esposto, in definitiva, il risarcimento non può che essere determinato in misura corrispondente al valore commerciale delle porzioni immobiliari già ab origine occupate dal di LA e di quelle nelle stesse inglobate, attraverso CP_1
l'ampliamento della strada (e/o delle sue pertinenze), con l'intervento successivo all'assunzione delle citate Delibere del 2001-2002; valore da quantificare a mezzo di espletanda C.T.U. descrittivo-estimativa, cui occorre dare ingresso, previa rimessione della causa sul ruolo, cui si provvede come da separata ordinanza. La difesa dell'Amministrazione ha inteso evidentemente riferirsi alle prime delle suddette porzioni di sedime occupate (quelle asseritamente già incluse nelle “fasce di rispetto” adiacenti alla carreggiata stradale), laddove, nei propri scritti conclusivi, le ha indicate come
“formalmente classificate come comunali fin dal 1962” (assunto destituito di fondamento, in difetto di prova sul punto, non incidendo la funzione di tali fasce sul regime proprietario delle stesse e non attenendo ad esse il disposto di cui all'art. 822 comma 2
c.c.) ed alle seconde laddove le ha indicate come “interessate da un modestissimo ampliamento della carreggiata, avvenuto nel 2001-2002” (cfr. comparsa conclusionale, pag. 4); allegazioni queste che, a ben vedere, costituiscono espressa ed inequivoca conferma delle circostanze di fatto addotte dagli attori a sostegno delle proprie pretese
(“il di LA ha occupato i terreni indicati in citazione, e ciò a far data dagli anni CP_1
'60, realizzando su di essi una strada pubblica;
… tale strada è stata ampliata negli anni
2000 -2001, occupando ulteriori porzioni dei terreni de quibus”, cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 10). Ciò che soprattutto rileva è che aree di proprietà privata
- quali risultano essere quelle per cui è controversia, in base alle visure catastali ed ai titoli di provenienza prodotti con la citazione sub docc. 1-6 (documentazione sicuramente idonea a dimostrare la titolarità del diritto dominicale quale presupposto della tutela invocata, non occorrendo fare applicazione del rigoroso onere probatorio proprio della rei vindicatio e risultando la generica contestazione sul punto svolta dalla difesa del in comparsa conclusionale o, a voler tutto concedere, in memoria ex CP_1 art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., palesemente tardiva) - non possono evidentemente diventare demaniali (sia pure per l'estensione riconducibile alle cd. fasce di rispetto), sic
16 et simpliciter, per la loro mera ubicazione in adiacenza ad una strada comunale, in mancanza di adozione della procedura ablatoria stabilita dal Legislatore ai fini dell'espropriazione. In altri termini, l'occupazione di sedime di proprietà privata da parte della P.A. non sorretta da regolare procedura ablatoria, integrando mero comportamento materiale, non può di per sé assegnare a quel suolo natura di bene demaniale (cfr. Cass
SS.UU. n. 3950/1989), atteso che “affinché un'area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta nè che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico, con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e l'occupazione "sine titulo" dell'area da parte della pubblica amministrazione, nè la mera previsione programmatica della sua destinazione
a strada pubblica, nè l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell'ente, all'uso pubblico”, dovendosi al riguardo precisare che “rispetto a tale situazione, l'art. 22, comma 3 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, sancisce solo una presunzione "iuris tantum" di proprietà pubblica di quelle aree che, per la loro immediata accessibilità, appaiono parte integrante della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada, con la conseguenza che tale presunzione … è perciò destinata a cadere di fronte alla prova contraria (anche testimoniale o presuntiva) idonea a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi (cfr. Cass. n. 1430/1979, conf. Id. n. 1870/1982,
Id. n. 823/2000). Nel caso in questione, giova ribadire, la presunzione appena richiamata risulta superata in considerazione del riconoscimento, negli stessi scritti difensivi del dell'avvenuta occupazione, nell'attuale conformazione della CP_1 carreggiata stradale, di porzioni di sedime appartenenti agli attori;
né assume rilievo al fine di escludere che tale occupazione si configuri “sine titulo” il fatto che essa, così come la concreta destinazione della strada ad uso pubblico, perduri in ipotesi,
“ininterrottamente” da “oltre 60 anni” seguendo il medesimo tracciato, secondo quanto pure prospettato dalla stessa Amministrazione convenuta in comparsa conclusionale (a pag. 5), in difetto di espressa e tempestiva eccezione di usucapione (così come, per
17 quanto già chiarito, di eccezione di prescrizione in relazione al diritto posto a fondamento delle avverse domande).
Il regime delle spese processuali verrà stabilito con la sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, provvede come di seguito:
- Rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione proposta dal Comune di LA.
- Dichiara che l'avvenuta occupazione “sine titulo”, di porzioni dei terreni oggetto di giudizio, dei quali sono comproprietari gli attori, ha integrato illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per effetto della costruzione in loco della strada comunale in località
Barcara, risalente e del successivo ampliamento della stessa avvenuto a far tempo dagli anni 2001-2002, in attuazione del deliberato “spostamento” dell'anzidetta strada, a seguito delle Delibere della Giunta Comunale del Comune di LA n. 226 del
22.08.2001, n. 341 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002; porzioni immobiliari illegittimamente occupate da identificare (per specifica ubicazione, estensione, conformazione ed attuale destinazione d'uso) mediante espletanda C.T.U. descrittivo- estimativa, per effetto della costruzione in loco della strada comunale in località Barcara, risalente e del successivo ampliamento della stessa avvenuto a far tempo dagli anni
2001-2002, in attuazione del deliberato “spostamento” della stessa strada, a seguito delle Delibere della Giunta Comunale del di LA n. 226 del 22.08.2001, n. 341 CP_1 del 29.11.2001 e n. 84 del 21.03.2002.
- Dichiara tenuto e condanna il a risarcire agli attori (ciascuno in misura Controparte_1 corrispondente alla rispettiva quota di comproprietà) i danni loro derivati dapprima dallo spossessamento delle porzioni immobiliari di loro proprietà inglobate nella suddetta strada comunale (vale a dire dalla temporanea privazione della materiale disponibilità e della facoltà di godimento delle porzioni de quibus, oggetto di occupazione), per il tempo intercorso dalla loro materiale apprensione da parte dello stesso fino alla data CP_1 di proposizione della domanda giudiziale (ovvero a quella di notificazione della citazione introduttiva della presente causa), in seguito dalla perdita definitiva del diritto di proprietà
18 delle stesse porzioni immobiliari, per effetto della loro irreversibile trasformazione
(attraverso la costruzione o l'ampliamento della richiamata strada comunale) e della proposizione, sia pure in via subordinata, dell'azione risarcitoria nel presente giudizio;
in misura corrispondente, rispettivamente, al valore locativo delle aree de quibus a far tempo dal venir meno della loro materiale disponibilità in capo agli attori fino alla data di notificazione della citazione, quanto alla prima tipologia di pregiudizio, ed al valore commerciale di acquisto delle stesse aree a tale ultima data (id est quella di introduzione del giudizio) quanto alla seconda tipologia di pregiudizio, per gli importi che verranno liquidati previo espletamento di C.T.U. descrittivo-estimativa; oltre rivalutazione monetaria da calcolare su entrambe le somme capitali dovute a titolo risarcitorio per i titoli appena indicati, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, nonché oltre interessi legali sulle medesime somme capitali, entrambe devalutate alla data della materiale apprensione delle suddette aree da parte del (e della correlativa perdita di disponibilità Controparte_1 delle stesse in capo ai proprietari) e via via rivalutate, anno per anno, con decorrenza dalla data da ultima indicata fino a quella della sentenza che definirà il giudizio, in conformità al criterio di liquidazione degli accessori di legge stabilito dalla Corte di
Cassazione con le sentenze n. 952/2024 e n. 12961/2018.
- Dispone come da separata ordinanza ai fini della rimessione della causa sul ruolo per l'affidamento dell'incarico indicato al nominando C.T.U..
Spese al definitivo.
Massa, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Domenico Provenzano
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