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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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- 1. Assicurazione auto, da oggi basta un semplice preventivo del carrozziere per chiedere il rimborso danni: nuova sentenzaAvv. Marco De Gregorio · https://www.brocardi.it/ · 12 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/12/2025, n. 3249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3249 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5589/2022 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CEPARANO Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
precedentemente (C.F. , con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VITIELLO PAOLO (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._3 come in atti:
APPELLATA
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. INTORRE CARMELO (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 13.11.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia n. 5/2022, pubblicata in data 15.02.2022, lamentando l'erronea valutazione del Giudie di prime cure del compendio probatorio in atti ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto non raggiunta la prova sulla legittimazione passiva della convenuta . Chiedeva, di Controparte_3 conseguenza, l'accoglimento dell'impugnazione con riforma della sentenza gravata, accoglimento nel merito della propria domanda e la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3.1. La precedentemente si costituiva chiedendo Controparte_1 Controparte_4 di dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello per mancanza di motivi specifici, nonché
l'infondatezza in fatto e diritto della impugnazione, con conferma della decisione appellata.
3.2. Nel presente grado di giudizio, si è costituita la responsabile civile , rimasta Controparte_3 contumace in primo grado, la quale ha dichiarato che il veicolo TG. BD290LT di sua proprietà all'epoca del sinistro era assicurata con la poi divenuta chiedendo, CP_5 Controparte_2 per l'effetto, in caso di accertamento di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di , di dichiarare l'obbligo dell' a procedere al risarcimento Controparte_3 Controparte_2 dei danni richiesti.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 14.09.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (15.02.2022) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 21.09.2022.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla e alla CP_3 rivalutazione del materiale istruttorio in atti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Infine, deve evidenziarsi che la , responsabile civile, costituitasi soltanto nel presente grado CP_3 di giudizio, ha spiegato domanda di manleva nei confronti della con Controparte_4 la quale risultava assicurata al momento del sinistro.
La suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto costituisce una domanda nuova non ammissibile in appello, come previsto dall'art. 345 comma I c.p.c. per cui “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio” e come pacificamente affermato da una risalente ma insuperata giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2003. n. 7542, per la quale dev'essere considerata domanda nuova la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicurativa formulata per la prima volta in appello, anche nel caso
– come quello in esame – in cui la parte sia rimasta contumace in primo grado).
5. Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
Come precedentemente rilevato, le censure dell'appellante concernono l'errata valutazione del compendio probatorio in atti in merito all'avvenuta prova di titolarità del veicolo TG BD290LT di
, responsabile civile citata nel presente giudizio. Controparte_3
La sentenza appellata ha infatti disposto quanto segue: “nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che la domanda dell'attore è priva di ogni fondamento per essere mancata la prova circa la legittimazione passiva della convenuta
nel presente giudizio. Difatti occorre evidenziare che l'attore non ha versato in atti alcun documento Controparte_3 che certifichi il titolo di proprietà in capo alla convenuta Sig.ra relativamente al veicolo, presunto Controparte_3
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . investitore, con targa BD290LT, per cui ha mancato di fornire la prova circa la titolarità del diritto a contraddire della convenuta e quindi la titolarità del diritto in contesa”. Controparte_3
Ebbene, la motivazione in questione non risulta condivisibile dal momento che agli atti
[...]
, odierno appellante, ha depositato la visura PRA dalla quale emerge con chiarezza al Pt_1 momento del sinistro la proprietà del veicolo in capo a . Controparte_3
In punto di diritto, occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Infatti, come sostenuto dalla Suprema Corte a più riprese, la legittimazione ad agire – sia dal lato attivo, sia dal lato passivo – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o di subire un giudizio in merito al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettiva attorea, con il conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Diversa è la nozione di titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per cui al Giudice è precluso l'esame officioso, in quanto la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce una questione attinente al merito, rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata(cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.03.2006, n. 4796).
Ebbene, nel caso in esame il Giudicante di prime cure ha erroneamente sovrapposto la nozione di carenza di legittimazione passiva con la carenza di titolarità passiva, dal momento che, entrando nel merito della lite, ha rigettato la domanda per non aver asseritamente provato il diritto di proprietà della rispetto al veicolo coinvolto del sinistro. CP_3
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, hanno a più riprese chiarito che i dati del P.R.A. forniscono una prova a carattere presuntivo della titolarità, la quale può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, con l'ulteriore specificazione che incombe sul soggetto che contesta le suddette risultanze l'onere di fornire la prova contraria sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/05/2015, n. 11124; Tribunale di Nocera Inferiore,
Sez. I, 11.10.2011, n. 911).
Ne consegue che l'ispezione effettuata presso il P.R.A. risulta idonea a fornire la prova, ancorché in via presuntiva, della titolarità passiva del rapporto oggetto del presente giudizio in capo alla , CP_3 non avendo la Compagnia prodotto in giudizio qualsivoglia elemento idonea a superare la suddetta presunzione.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Tanto premesso, precisato che la risulta titolare del veicolo coinvolto nel sinistro, risulta CP_3 opportuno procedere ad esaminare il merito della pretesa in base al compendio istruttorio prodotto in atti, tenuto conto dei motivi di appello.
La domanda proposta in primo grado dal è fondata e merita accoglimento, essendo stata Pt_1 raggiunta la prova in merito alle modalità di avvenimento del sinistro dal momento che la dichiarazione testimoniale resa dall'unico teste escusso all'udienza del Testimone_1
18/12/2019 risulta idonea a ritenere provato il sinistro.
In particolare, il teste ha dichiarato “ricordo che era verso la fine del mese di febbraio dell'anno 2013, verso le ore
9:30 di mattina, mi trovavo in Corso Riccardi che si trova in Cercola quando ho visto uno scooter di colore grigio di modello Malaguti condotto da un ragazzo di circa 30 anni da un'auto modello Fiat Punto. (...) Ho visto lo scooter rallentare per effetto del traffico e l'auto che lo tamponava da dietro senza nemmeno cercare di frenare, fece cadere a terra lo scooter con i ragazzi. Entrambi i ragazzi indossavano il casco. Ricordo che il conducente l'auto investitrice quando scese dall'auto aveva ancora il cellulare in meno, disse che si era distratto e non era riuscito a frenare in tempo.
Il conducente dell'auto mi aiutò ad alzare i ragazzi da terrà, che non riuscivano ad alzarsi per i dolori che sentivano, il conducente (del)lo scooter, Sig. portava le mani alla spalla destra e diceva che gli faceva molto male il Pt_1 ginocchio destro”.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste, indifferente alle parti, risultano idonee a ritenere che il sinistro sia avvenuto secondo le modalità prospettate da parte appellante, attrice in primo grado, risultando lineari, intrinsecamente coerenti e suffragate da riscontri esterni (in specie, dalle fotografie prodotte dall'appellante, referto del Pronto Soccorso in merito alle lesioni indicate dal teste e lamentate dall'attore rispetto alla dinamica descritta), oltre che intrinsecamente coerenti anche in considerazione delle domande effettuate a chiarimenti.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Dunque, la deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di ritenere con ragionevole certezza che l'incidente si sia verificato proprio con le modalità narrate, avendo anche fornito informazioni sulle lesioni patite dal danneggiato nell'immediatezza dell'incidente.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge anche l'esclusiva responsabilità del conducente della
Fiat Punto di proprietà di , dovendosi precisare che nel caso in esame, vertendosi in Controparte_3 materia di responsabilità da circolazione di veicoli, trova applicazione l'art. 2054 c.c., il quale in caso di scontro tra veicoli pone una presunzione di pari responsabilità.
Deve rilevarsi che l'accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non travolge ex se la presunzione di colpa concorrente, in quanto sul soggetto danneggiato che agisce in via risarcitoria incombe l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma II, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997, n. 1198), dovendo egli dimostrare di aver assunto un atteggiamento conforme alle norme della circolazione stradale o comunque alle regole di comune prudenza (cfr. Cass., 5.5.2000, n
5671, Cass. 16.04.1996, n 3564; Cass. 14.02.1997, n. 1384) ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo che ha determinato l'evento.
Tuttavia, nel caso di tamponamento tra veicoli la giurisprudenza h variamente declinato la presunzione di pari responsabilità, distinguendosi tra l'ipotesi di tamponamento a catena tra più veicoli in movimento e l'ipotesi in cui risultino coinvolti soltanto due veicoli (cfr. Cass. civ., Sez. III,
09.05.2024, n. 12663; nello stesso senso già Cass. civ., n. 17896/2022; Cass. civ. n. 15788/2018 : “in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, il conducente del veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo
l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”).
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio in cui sono coinvolti soltanto due veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. deve ritenersi superata, conformemente ai principi espressi dalla Corte di cassazione, dalla norma prevista all'art. 149 del
Codice della Strada, ossia dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, sul quale grava l'onere di dimostrare che il tamponamento è stato provato in tutto o in parte da cause a lui non imputabili ed infatti alcuna prova liberatoria è stata fornita, tenuto conto che il responsabile civile si è costituito soltanto in questa sede, con la conseguente declaratoria responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto TG BD290LT di proprietà di nella causazione del sinistro. Controparte_3
Giova ancora precisare che la validità della copertura assicurativa da parte dell' Controparte_2 circa la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli è questione che non è
[...] mai stata oggetto di contestazione né in fase stragiudiziale, come emerge dalla documentazione relativa alla messa in mora e alla richiesta di negoziazione assistita, né nel primo grado di giudizio.
Invero, con la propria la Compagnia appellata si è limitata a rappresentare che “l'attore non ha dedotto, né provato che il veicolo investitore esponesse contrassegno assicurativo in forza del quale l'autovettura danneggiante risultasse per la R.C.A. con la compagnia di assicurazione convenuta all'epoca dei fatti di causa”.
Considerata l'estrema genericità della contestazione fatta per la prima volta in fase d'appello, non può che essere considerata tardiva in quanto introduce un fatto nuovo non ammissibile in tale grado, risultando doveroso chiarire che, qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e l'assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, incombe sul danneggiato l'onere di provare con ogni mezzo che il danno si è verificato nel periodo di vigenza della garanzia assicurativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.03.2006, n. 6635; Cass. civ., Sez. III, 18.05.1998, 4803).
Tanto è sufficiente per ritenere che all'epoca del sinistro operasse la copertura assicurativa dell' rispetto alla quale è stata correttamente proposta l'azione ai sensi dell'art. 144 d. Controparte_2 lgs. 209/2005, tenuto conto che parte appellante, attrice in primo grado, ha depositato le raccomandate inviate dalla compagnia, a fronte delle quali non risulta che quest'ultima abbia mai contestato l'esistenza del rapporto assicurativo né nella fase stragiudiziale antecedente al giudizio né nel corso del processo di prime cure, essendosi limitata in quella sede ad un generico (e, dunque, inidoneo) disconoscimento di tutta la documentazione prodotta in atti.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Ne consegue che, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di e assicurato con la predetta compagnia, occorre procedere alla liquidazione del danno Controparte_3 patito da . Parte_1
Con specifico riguardo alla lesione del diritto alla salute, il CTU nominato nel corso del giudizio in prime cure ha rilevato che l'odierno attore ha riportato un trauma cranio facciale complicato dalla frattura della II classe di Ellis dei due incisivi centrali superiori (11-21), oltre che un “trauma contusivo- distorsivo della spala destra con lesione del complesso muscolo – tendineo della CdR prossimalmente alla inserzione omerale;
del polso omolaterale con interessamento traumatico dei legamenti scafolunato e scafo-piramidale, presenza di modico versamento a livello del peritenio dei tendini dei muscoli flessori superficiali delle dita;
del ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco laterale, lesione parziale del LCA e presenza di versamento intrarticolare. Gli esiti residuati sono rappresentati essenzialmente da una sintomatologia doloroso-disfunzionale a carico della spalla, del polso e del ginocchio di destra, nonché dalla frattura di due elementi dentari (11,21). Tali lesioni incidono in maniera permanente sulla salute psico-fisica del periziato”.
Ha altresì riconosciuto la compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale ed ha quantificato l'invalidità nella percentuale del 5% del danno biologico, oltre a 20 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al
50%.
Tale danno deve essere liquidato attraverso le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, adottate in attuazione dell'art. 139 del d.gs. 209/2005 ed aggiornate con D.M. del
18.07.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.07.2025. CP_ In applicazione delle tabelle richiamate dall'art. 139 Cod. Ass. , considerata l'età dell'attore all'epoca del fatto (31 anni), il danno biologico permanente deve essere liquidato in € 6.466,82, atteso che il CTU ha riconosciuto un'invalidità pari al 5%. Inoltre, considerato che un giorno di invalidità temporanea totale corrisponde ad € 56,18 devono essere liquidati € 1.123,60 per I.T.T. ed € 842,70 per I.T.P.
Con riguardo alle spese mediche correlate ai danni patiti, il CTU ha precisato che non risultano documentate le spese sanitarie, ritenendo di riconoscere la somma pari ad € 4.500,00 per le spese odontoiatriche future da sostenere per il ripristino della funzionalità e per i successivi rinnovi protesici.
Il danno biologico, dunque, deve essere complessivamente liquidato in € 12.933,12.
Ancora, con riguardo al pregiudizio patrimoniale derivante dal danneggiamento della vettura di proprietà dell'appellante, l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa richiedere la reintegrazione
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . in forma specifica, se sia in tutto o in parte possibile, consentendo al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che, in merito al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo caso è riferita alla differenza tra valore del bene integro (nel suo valore ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella “differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato”. Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”; deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. civ. sez. III, 20/04/2023, n. 10686).
Alla luce di quanto prevede, invero, il solo danno risarcibile risulta essere il danno emergente rappresentato dalle spese necessarie alla riparazione dell'autoveicolo incidentato quantificato in €
1.600,00, nei limiti della domanda e leggermente inferiore preventivo depositato in atti e rispetto al quale parte appellata non ha mosso contestazioni specifiche, per cui, ritenuto antieconomico in considerazione delle cifre richieste disporre una consulenza tecnica sul punto e tenuto conto che il documento di parte appare coerente con i danni patiti dal veicolo, può affermarsi che il danno lamentato corrisponde a quanto indicato.
Deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non rileva l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per la riparazione in quanto il danno subito dal veicolo in un incidente stradale è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2024, n. 17670).
In definitiva, dunque, in totale riforma della sentenza impugnata, la e Controparte_2
, responsabile civile in quanto proprietaria del veicolo Fiat Punto TG. BD290LT, Controparte_3 devono essere condannate in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito da in virtù dell'accertata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Parte_1
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Punto nella causazione del sinistro per la complessiva somma pari ad € 14.533,12, quantificato in €
8.433,12 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, € 4.500,00 a titolo di spese mediche future da sostenersi ed € 1.600,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (25.02.2013) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Con riferimento ai rapporti sussistenti tra la e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione dell'esito complessivo del giudizio nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della domanda spiegata in primo grado e della riforma della pronuncia in esame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in favore di parte appellante, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati, le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. Parte_1
5/2022, pubblicata in data 15.02.2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_3 dell' Controparte_4
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 5/2022, pubblicata in data 15.02.2022
(I) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo TG BD290LT di proprietà
nella causazione del sinistro;
Controparte_3
(II) condanna la compagnia assicurativa in solido con il Controparte_2 responsabile civile, , al pagamento di € 14.533,12; sulla somma de qua Controparte_3 decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto
(25.02.2013) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
c) Condanna e in solido tra loro al rimborso in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 130,00 per esborsi ed € 1.046,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
d) Condanna e in solido tra loro al rimborso in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 400,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Nola, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 11 | P A G . N. 5589/2022
Dott.ssa Federica Peluso
ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 12 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 5589/2022 pendente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CEPARANO Parte_1 C.F._1
NA (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
precedentemente (C.F. , con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VITIELLO PAOLO (C.F. , che la rappresenta e difende C.F._3 come in atti:
APPELLATA
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. INTORRE CARMELO (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 13.11.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Sant'Anastasia n. 5/2022, pubblicata in data 15.02.2022, lamentando l'erronea valutazione del Giudie di prime cure del compendio probatorio in atti ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto non raggiunta la prova sulla legittimazione passiva della convenuta . Chiedeva, di Controparte_3 conseguenza, l'accoglimento dell'impugnazione con riforma della sentenza gravata, accoglimento nel merito della propria domanda e la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
3.1. La precedentemente si costituiva chiedendo Controparte_1 Controparte_4 di dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'atto di appello per mancanza di motivi specifici, nonché
l'infondatezza in fatto e diritto della impugnazione, con conferma della decisione appellata.
3.2. Nel presente grado di giudizio, si è costituita la responsabile civile , rimasta Controparte_3 contumace in primo grado, la quale ha dichiarato che il veicolo TG. BD290LT di sua proprietà all'epoca del sinistro era assicurata con la poi divenuta chiedendo, CP_5 Controparte_2 per l'effetto, in caso di accertamento di responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di , di dichiarare l'obbligo dell' a procedere al risarcimento Controparte_3 Controparte_2 dei danni richiesti.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 14.09.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (15.02.2022) e della sospensione feriale dei termini, ed è parimenti procedibile ex art. 348
c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 21.09.2022.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata, dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia, che attengono all'erronea declaratoria di carenza di legittimazione passiva in capo alla e alla CP_3 rivalutazione del materiale istruttorio in atti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Infine, deve evidenziarsi che la , responsabile civile, costituitasi soltanto nel presente grado CP_3 di giudizio, ha spiegato domanda di manleva nei confronti della con Controparte_4 la quale risultava assicurata al momento del sinistro.
La suddetta domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto costituisce una domanda nuova non ammissibile in appello, come previsto dall'art. 345 comma I c.p.c. per cui “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio” e come pacificamente affermato da una risalente ma insuperata giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15.03.2003. n. 7542, per la quale dev'essere considerata domanda nuova la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicurativa formulata per la prima volta in appello, anche nel caso
– come quello in esame – in cui la parte sia rimasta contumace in primo grado).
5. Nel merito l'appello è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito in motivazione.
Come precedentemente rilevato, le censure dell'appellante concernono l'errata valutazione del compendio probatorio in atti in merito all'avvenuta prova di titolarità del veicolo TG BD290LT di
, responsabile civile citata nel presente giudizio. Controparte_3
La sentenza appellata ha infatti disposto quanto segue: “nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che la domanda dell'attore è priva di ogni fondamento per essere mancata la prova circa la legittimazione passiva della convenuta
nel presente giudizio. Difatti occorre evidenziare che l'attore non ha versato in atti alcun documento Controparte_3 che certifichi il titolo di proprietà in capo alla convenuta Sig.ra relativamente al veicolo, presunto Controparte_3
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . investitore, con targa BD290LT, per cui ha mancato di fornire la prova circa la titolarità del diritto a contraddire della convenuta e quindi la titolarità del diritto in contesa”. Controparte_3
Ebbene, la motivazione in questione non risulta condivisibile dal momento che agli atti
[...]
, odierno appellante, ha depositato la visura PRA dalla quale emerge con chiarezza al Pt_1 momento del sinistro la proprietà del veicolo in capo a . Controparte_3
In punto di diritto, occorre rammentare la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Infatti, come sostenuto dalla Suprema Corte a più riprese, la legittimazione ad agire – sia dal lato attivo, sia dal lato passivo – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o di subire un giudizio in merito al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettiva attorea, con il conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Diversa è la nozione di titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per cui al Giudice è precluso l'esame officioso, in quanto la contestazione della titolarità del rapporto controverso costituisce una questione attinente al merito, rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata(cfr. Cass. civ., Sez. III, 06.03.2006, n. 4796).
Ebbene, nel caso in esame il Giudicante di prime cure ha erroneamente sovrapposto la nozione di carenza di legittimazione passiva con la carenza di titolarità passiva, dal momento che, entrando nel merito della lite, ha rigettato la domanda per non aver asseritamente provato il diritto di proprietà della rispetto al veicolo coinvolto del sinistro. CP_3
Ad ogni modo, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità e di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire, hanno a più riprese chiarito che i dati del P.R.A. forniscono una prova a carattere presuntivo della titolarità, la quale può essere vinta con qualsiasi mezzo di prova, con l'ulteriore specificazione che incombe sul soggetto che contesta le suddette risultanze l'onere di fornire la prova contraria sul punto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/05/2015, n. 11124; Tribunale di Nocera Inferiore,
Sez. I, 11.10.2011, n. 911).
Ne consegue che l'ispezione effettuata presso il P.R.A. risulta idonea a fornire la prova, ancorché in via presuntiva, della titolarità passiva del rapporto oggetto del presente giudizio in capo alla , CP_3 non avendo la Compagnia prodotto in giudizio qualsivoglia elemento idonea a superare la suddetta presunzione.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Tanto premesso, precisato che la risulta titolare del veicolo coinvolto nel sinistro, risulta CP_3 opportuno procedere ad esaminare il merito della pretesa in base al compendio istruttorio prodotto in atti, tenuto conto dei motivi di appello.
La domanda proposta in primo grado dal è fondata e merita accoglimento, essendo stata Pt_1 raggiunta la prova in merito alle modalità di avvenimento del sinistro dal momento che la dichiarazione testimoniale resa dall'unico teste escusso all'udienza del Testimone_1
18/12/2019 risulta idonea a ritenere provato il sinistro.
In particolare, il teste ha dichiarato “ricordo che era verso la fine del mese di febbraio dell'anno 2013, verso le ore
9:30 di mattina, mi trovavo in Corso Riccardi che si trova in Cercola quando ho visto uno scooter di colore grigio di modello Malaguti condotto da un ragazzo di circa 30 anni da un'auto modello Fiat Punto. (...) Ho visto lo scooter rallentare per effetto del traffico e l'auto che lo tamponava da dietro senza nemmeno cercare di frenare, fece cadere a terra lo scooter con i ragazzi. Entrambi i ragazzi indossavano il casco. Ricordo che il conducente l'auto investitrice quando scese dall'auto aveva ancora il cellulare in meno, disse che si era distratto e non era riuscito a frenare in tempo.
Il conducente dell'auto mi aiutò ad alzare i ragazzi da terrà, che non riuscivano ad alzarsi per i dolori che sentivano, il conducente (del)lo scooter, Sig. portava le mani alla spalla destra e diceva che gli faceva molto male il Pt_1 ginocchio destro”.
In sede testimoniale, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I,
30.09.2023, n. 8988).
Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal teste, indifferente alle parti, risultano idonee a ritenere che il sinistro sia avvenuto secondo le modalità prospettate da parte appellante, attrice in primo grado, risultando lineari, intrinsecamente coerenti e suffragate da riscontri esterni (in specie, dalle fotografie prodotte dall'appellante, referto del Pronto Soccorso in merito alle lesioni indicate dal teste e lamentate dall'attore rispetto alla dinamica descritta), oltre che intrinsecamente coerenti anche in considerazione delle domande effettuate a chiarimenti.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Dunque, la deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di ritenere con ragionevole certezza che l'incidente si sia verificato proprio con le modalità narrate, avendo anche fornito informazioni sulle lesioni patite dal danneggiato nell'immediatezza dell'incidente.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese dal teste emerge anche l'esclusiva responsabilità del conducente della
Fiat Punto di proprietà di , dovendosi precisare che nel caso in esame, vertendosi in Controparte_3 materia di responsabilità da circolazione di veicoli, trova applicazione l'art. 2054 c.c., il quale in caso di scontro tra veicoli pone una presunzione di pari responsabilità.
Deve rilevarsi che l'accertamento dell'inosservanza di cautele o regole giuridiche di comportamento da parte di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro non travolge ex se la presunzione di colpa concorrente, in quanto sul soggetto danneggiato che agisce in via risarcitoria incombe l'onere di fornire, in via diretta o mediata, la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, comma II, c.c. (cfr. Cass. 7 febbraio 1997, n. 1198), dovendo egli dimostrare di aver assunto un atteggiamento conforme alle norme della circolazione stradale o comunque alle regole di comune prudenza (cfr. Cass., 5.5.2000, n
5671, Cass. 16.04.1996, n 3564; Cass. 14.02.1997, n. 1384) ovvero a provare che l'altrui condotta colposa abbia rappresentato il fattore causale esclusivo che ha determinato l'evento.
Tuttavia, nel caso di tamponamento tra veicoli la giurisprudenza h variamente declinato la presunzione di pari responsabilità, distinguendosi tra l'ipotesi di tamponamento a catena tra più veicoli in movimento e l'ipotesi in cui risultino coinvolti soltanto due veicoli (cfr. Cass. civ., Sez. III,
09.05.2024, n. 12663; nello stesso senso già Cass. civ., n. 17896/2022; Cass. civ. n. 15788/2018 : “in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992, il conducente del veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo
l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”).
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Tanto premesso, nel caso oggetto del presente giudizio in cui sono coinvolti soltanto due veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054 comma II c.c. deve ritenersi superata, conformemente ai principi espressi dalla Corte di cassazione, dalla norma prevista all'art. 149 del
Codice della Strada, ossia dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, sul quale grava l'onere di dimostrare che il tamponamento è stato provato in tutto o in parte da cause a lui non imputabili ed infatti alcuna prova liberatoria è stata fornita, tenuto conto che il responsabile civile si è costituito soltanto in questa sede, con la conseguente declaratoria responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto TG BD290LT di proprietà di nella causazione del sinistro. Controparte_3
Giova ancora precisare che la validità della copertura assicurativa da parte dell' Controparte_2 circa la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli è questione che non è
[...] mai stata oggetto di contestazione né in fase stragiudiziale, come emerge dalla documentazione relativa alla messa in mora e alla richiesta di negoziazione assistita, né nel primo grado di giudizio.
Invero, con la propria la Compagnia appellata si è limitata a rappresentare che “l'attore non ha dedotto, né provato che il veicolo investitore esponesse contrassegno assicurativo in forza del quale l'autovettura danneggiante risultasse per la R.C.A. con la compagnia di assicurazione convenuta all'epoca dei fatti di causa”.
Considerata l'estrema genericità della contestazione fatta per la prima volta in fase d'appello, non può che essere considerata tardiva in quanto introduce un fatto nuovo non ammissibile in tale grado, risultando doveroso chiarire che, qualora il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni e l'assicuratore gli opponga la mancanza di copertura assicurativa, incombe sul danneggiato l'onere di provare con ogni mezzo che il danno si è verificato nel periodo di vigenza della garanzia assicurativa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 24.03.2006, n. 6635; Cass. civ., Sez. III, 18.05.1998, 4803).
Tanto è sufficiente per ritenere che all'epoca del sinistro operasse la copertura assicurativa dell' rispetto alla quale è stata correttamente proposta l'azione ai sensi dell'art. 144 d. Controparte_2 lgs. 209/2005, tenuto conto che parte appellante, attrice in primo grado, ha depositato le raccomandate inviate dalla compagnia, a fronte delle quali non risulta che quest'ultima abbia mai contestato l'esistenza del rapporto assicurativo né nella fase stragiudiziale antecedente al giudizio né nel corso del processo di prime cure, essendosi limitata in quella sede ad un generico (e, dunque, inidoneo) disconoscimento di tutta la documentazione prodotta in atti.
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . Ne consegue che, riconosciuta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà di e assicurato con la predetta compagnia, occorre procedere alla liquidazione del danno Controparte_3 patito da . Parte_1
Con specifico riguardo alla lesione del diritto alla salute, il CTU nominato nel corso del giudizio in prime cure ha rilevato che l'odierno attore ha riportato un trauma cranio facciale complicato dalla frattura della II classe di Ellis dei due incisivi centrali superiori (11-21), oltre che un “trauma contusivo- distorsivo della spala destra con lesione del complesso muscolo – tendineo della CdR prossimalmente alla inserzione omerale;
del polso omolaterale con interessamento traumatico dei legamenti scafolunato e scafo-piramidale, presenza di modico versamento a livello del peritenio dei tendini dei muscoli flessori superficiali delle dita;
del ginocchio destro con lesione del corno posteriore del menisco laterale, lesione parziale del LCA e presenza di versamento intrarticolare. Gli esiti residuati sono rappresentati essenzialmente da una sintomatologia doloroso-disfunzionale a carico della spalla, del polso e del ginocchio di destra, nonché dalla frattura di due elementi dentari (11,21). Tali lesioni incidono in maniera permanente sulla salute psico-fisica del periziato”.
Ha altresì riconosciuto la compatibilità delle lesioni con il sinistro stradale ed ha quantificato l'invalidità nella percentuale del 5% del danno biologico, oltre a 20 giorni di ITT, 30 giorni di ITP al
50%.
Tale danno deve essere liquidato attraverso le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità, adottate in attuazione dell'art. 139 del d.gs. 209/2005 ed aggiornate con D.M. del
18.07.2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31.07.2025. CP_ In applicazione delle tabelle richiamate dall'art. 139 Cod. Ass. , considerata l'età dell'attore all'epoca del fatto (31 anni), il danno biologico permanente deve essere liquidato in € 6.466,82, atteso che il CTU ha riconosciuto un'invalidità pari al 5%. Inoltre, considerato che un giorno di invalidità temporanea totale corrisponde ad € 56,18 devono essere liquidati € 1.123,60 per I.T.T. ed € 842,70 per I.T.P.
Con riguardo alle spese mediche correlate ai danni patiti, il CTU ha precisato che non risultano documentate le spese sanitarie, ritenendo di riconoscere la somma pari ad € 4.500,00 per le spese odontoiatriche future da sostenere per il ripristino della funzionalità e per i successivi rinnovi protesici.
Il danno biologico, dunque, deve essere complessivamente liquidato in € 12.933,12.
Ancora, con riguardo al pregiudizio patrimoniale derivante dal danneggiamento della vettura di proprietà dell'appellante, l'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa richiedere la reintegrazione
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . in forma specifica, se sia in tutto o in parte possibile, consentendo al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che, in merito al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo caso è riferita alla differenza tra valore del bene integro (nel suo valore ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella “differenza tra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato”. Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente “allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo”; deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. civ. sez. III, 20/04/2023, n. 10686).
Alla luce di quanto prevede, invero, il solo danno risarcibile risulta essere il danno emergente rappresentato dalle spese necessarie alla riparazione dell'autoveicolo incidentato quantificato in €
1.600,00, nei limiti della domanda e leggermente inferiore preventivo depositato in atti e rispetto al quale parte appellata non ha mosso contestazioni specifiche, per cui, ritenuto antieconomico in considerazione delle cifre richieste disporre una consulenza tecnica sul punto e tenuto conto che il documento di parte appare coerente con i danni patiti dal veicolo, può affermarsi che il danno lamentato corrisponde a quanto indicato.
Deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non rileva l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per la riparazione in quanto il danno subito dal veicolo in un incidente stradale è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2024, n. 17670).
In definitiva, dunque, in totale riforma della sentenza impugnata, la e Controparte_2
, responsabile civile in quanto proprietaria del veicolo Fiat Punto TG. BD290LT, Controparte_3 devono essere condannate in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale patito da in virtù dell'accertata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat Parte_1
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G . Punto nella causazione del sinistro per la complessiva somma pari ad € 14.533,12, quantificato in €
8.433,12 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, € 4.500,00 a titolo di spese mediche future da sostenersi ed € 1.600,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (25.02.2013) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
6. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Con riferimento ai rapporti sussistenti tra la e , in solido tra Controparte_2 Controparte_3 loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., in ragione dell'esito complessivo del giudizio nel caso in esame, tenuto conto della fondatezza della domanda spiegata in primo grado e della riforma della pronuncia in esame, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in favore di parte appellante, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 10.03.2014 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 10 | P A G . controversia e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati, le spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. Parte_1
5/2022, pubblicata in data 15.02.2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_3 dell' Controparte_4
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Sant'Anastasia n. 5/2022, pubblicata in data 15.02.2022
(I) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo TG BD290LT di proprietà
nella causazione del sinistro;
Controparte_3
(II) condanna la compagnia assicurativa in solido con il Controparte_2 responsabile civile, , al pagamento di € 14.533,12; sulla somma de qua Controparte_3 decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto
(25.02.2013) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
c) Condanna e in solido tra loro al rimborso in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 130,00 per esborsi ed € 1.046,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
d) Condanna e in solido tra loro al rimborso in favore Controparte_2 Controparte_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 400,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Nola, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
N. 5589/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 11 | P A G . N. 5589/2022
Dott.ssa Federica Peluso
ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 12 | P A G .