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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 21.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1446/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal ura contenuta in foglio separato e allegato al ricorso introduttivo telematico, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del procuratore;
Email_1
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
CP_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Ciccola giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25;
RESISTENTE
OGGETTO: preavviso di fermo amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 06380202300001529000 limitatamente agli avvisi di addebito riconducibili alle pretese dell' e dell' precisando che alcuni di essi erano stati CP_1 CP_2 dichiarati ill i dal le di Ancona con pronuncia n. 56/2024,
1 residuando unicamente come dovuto l'importo di Euro 3.104,42 di cui all'avviso di addebito n. 36320160001184543000. Costituendosi in giudizio l' riconosceva che alcune delle cartelle CP_1 poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo erano state annullate con la pronuncia richiamata in ricorso ma sostiene la propria estraneità alla fase esecutiva interamente gestita dall' TR
di cui chiedeva la chiamata in causa,
[...] legittimazione passiva. Sostiene, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto introdotta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo. Evidenzia, peraltro, che con riferimento alla cartella confermata dalla sentenza n. 56/2024 l TR aveva fatto pervenire quietanza del 19.6.2024 con riduzione del preavviso di fermo amministrativo. Ritiene, pertanto, cessata la materia del contendere in riferimento alla pretesa CP_1
Costituendosi i dizio l' eccepisce l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancata notifica all'agente della riscossione, riguardando il giudizio la correttezza della procedura esecutiva. Nel merito dava atto che la cartella oggetto dell'attuale giudizio era stata saldata in data 19.6.2024. Va premesso che con riguardo alla posizione dell' TR
, non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio
[...]
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che nell'ambito previdenziale qualora venga contestata l'esistenza stessa del credito portato in cartella legittimato passivo è l'ente titolare del credito vantato anche se si è già aperta la fase esecutiva e il giudizio viene instaurato nelle forme dell'opposizione all'esecuzione (Cass. SSUU 7514/2022). Né in tale caso è configurabile un litisconsorzio necessario con l'agente per la riscossione, nei confronti del quale, in quanto mero destinatario del pagamento secondo lo schema dell'art. 1188 comma 1 c.c., la pronuncia resa in contraddittorio con l'ente titolare del credito avrà comunque valore vincolante per la sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Non può poi affermarsi che l'odierno procedimento vada qualificato come opposizione agli atti esecutivi in quanto non è contestata la regolarità formale degli atti quanto la sussistenza del credito per il quale si procede. Nel merito, è provato dagli atti che i crediti contenuti nelle cartelle CP_1 esattoriali 06320080015110238000, 320090000812780000, 06320100021143169000 limitatamente alla pretesa e il credito CP_1 CP_2 della cartella esattoriale 06320080014764017000 so ti ritenuti ill con la pronuncia n. 56/2024, mentre è stata confermata nella medesima sentenza la legittimità della pretesa vantata con l'avviso di addebito CP_1
36320160001184543000. L' costituendosi in giudizio afferma che tale ultima cartella è stata CP_1 pagata risulta dalla quietanza del 19.6.2024 trasmessa dall'
[...]
, sicché le pretese vantate dall' poste TR CP_1 del preavviso di fermo amministrativo risultano ad oggi tutte definite.
2 Lo stesso costituendosi in giudizio riconosce che la pretesa CP_2 vantata nella car 20080014764017 è stata definita in data 19.6.2024. Infine, l' in data 28.10.2024 ha TR riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente riducendo il preavviso di fermo amministrativo con esclusione delle cartelle su cui era intervenuta la pronuncia n. 56/2024, come sopra indicate, ma confermandolo per l'avviso di addebito 36320160001184543000 nonostante gli enti impositori diano atto che il credito vantato in tale avviso di addebito è stato saldato alla data del 19.6.2024, prima del provvedimento di riduzione prodotta in atti. Ne deriva che il preavviso di fermo amministrativo va dichiarato inefficace nella parte in cui fa riferimento alle pretese e CP_1 CP_2 contenute negli atti sopra citati;
ed infatti, poiché l'atto riguarda anche crediti che esulano dalla competenza del presente giudice non è possibile accogliere la richiesta del ricorrente di annullamento integrale dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, tenuto conto che prima della notifica del preavviso di fermo da un lato si era affermata con sentenza l'illegittimità di alcuni dei crediti vantati, dall'altro si era provveduto al pagamento per l'unico credito ritenuto legittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittimo e inefficace il preavviso di fermo amministrativo n. 06380202300001529000 con riferimento ai crediti ivi indicati vantati dai soli enti e nelle cartelle esattoriali CP_1 CP_2
063200800151 00, 06320090000812780000, 06320100021143169000, 06320080014764017000 e nell'avviso di addebito 36320160001184543000; CP_1
2) DA e l in solido tra loro a rifondere a CP_1 CP_2 [...] le s i li iquida in Euro 3.200,00, oltre r Parte_1
, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 21.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione della causa all'udienza del 21.1.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1446/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal ura contenuta in foglio separato e allegato al ricorso introduttivo telematico, con elezione di domicilio presso l'indirizzo pec del procuratore;
Email_1
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23;
RESISTENTE
CP_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Ciccola giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25;
RESISTENTE
OGGETTO: preavviso di fermo amministrativo.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 06380202300001529000 limitatamente agli avvisi di addebito riconducibili alle pretese dell' e dell' precisando che alcuni di essi erano stati CP_1 CP_2 dichiarati ill i dal le di Ancona con pronuncia n. 56/2024,
1 residuando unicamente come dovuto l'importo di Euro 3.104,42 di cui all'avviso di addebito n. 36320160001184543000. Costituendosi in giudizio l' riconosceva che alcune delle cartelle CP_1 poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo erano state annullate con la pronuncia richiamata in ricorso ma sostiene la propria estraneità alla fase esecutiva interamente gestita dall' TR
di cui chiedeva la chiamata in causa,
[...] legittimazione passiva. Sostiene, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto introdotta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo. Evidenzia, peraltro, che con riferimento alla cartella confermata dalla sentenza n. 56/2024 l TR aveva fatto pervenire quietanza del 19.6.2024 con riduzione del preavviso di fermo amministrativo. Ritiene, pertanto, cessata la materia del contendere in riferimento alla pretesa CP_1
Costituendosi i dizio l' eccepisce l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per mancata notifica all'agente della riscossione, riguardando il giudizio la correttezza della procedura esecutiva. Nel merito dava atto che la cartella oggetto dell'attuale giudizio era stata saldata in data 19.6.2024. Va premesso che con riguardo alla posizione dell' TR
, non sussiste nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio
[...]
Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che nell'ambito previdenziale qualora venga contestata l'esistenza stessa del credito portato in cartella legittimato passivo è l'ente titolare del credito vantato anche se si è già aperta la fase esecutiva e il giudizio viene instaurato nelle forme dell'opposizione all'esecuzione (Cass. SSUU 7514/2022). Né in tale caso è configurabile un litisconsorzio necessario con l'agente per la riscossione, nei confronti del quale, in quanto mero destinatario del pagamento secondo lo schema dell'art. 1188 comma 1 c.c., la pronuncia resa in contraddittorio con l'ente titolare del credito avrà comunque valore vincolante per la sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007). Non può poi affermarsi che l'odierno procedimento vada qualificato come opposizione agli atti esecutivi in quanto non è contestata la regolarità formale degli atti quanto la sussistenza del credito per il quale si procede. Nel merito, è provato dagli atti che i crediti contenuti nelle cartelle CP_1 esattoriali 06320080015110238000, 320090000812780000, 06320100021143169000 limitatamente alla pretesa e il credito CP_1 CP_2 della cartella esattoriale 06320080014764017000 so ti ritenuti ill con la pronuncia n. 56/2024, mentre è stata confermata nella medesima sentenza la legittimità della pretesa vantata con l'avviso di addebito CP_1
36320160001184543000. L' costituendosi in giudizio afferma che tale ultima cartella è stata CP_1 pagata risulta dalla quietanza del 19.6.2024 trasmessa dall'
[...]
, sicché le pretese vantate dall' poste TR CP_1 del preavviso di fermo amministrativo risultano ad oggi tutte definite.
2 Lo stesso costituendosi in giudizio riconosce che la pretesa CP_2 vantata nella car 20080014764017 è stata definita in data 19.6.2024. Infine, l' in data 28.10.2024 ha TR riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente riducendo il preavviso di fermo amministrativo con esclusione delle cartelle su cui era intervenuta la pronuncia n. 56/2024, come sopra indicate, ma confermandolo per l'avviso di addebito 36320160001184543000 nonostante gli enti impositori diano atto che il credito vantato in tale avviso di addebito è stato saldato alla data del 19.6.2024, prima del provvedimento di riduzione prodotta in atti. Ne deriva che il preavviso di fermo amministrativo va dichiarato inefficace nella parte in cui fa riferimento alle pretese e CP_1 CP_2 contenute negli atti sopra citati;
ed infatti, poiché l'atto riguarda anche crediti che esulano dalla competenza del presente giudice non è possibile accogliere la richiesta del ricorrente di annullamento integrale dell'atto impugnato. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, tenuto conto che prima della notifica del preavviso di fermo da un lato si era affermata con sentenza l'illegittimità di alcuni dei crediti vantati, dall'altro si era provveduto al pagamento per l'unico credito ritenuto legittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittimo e inefficace il preavviso di fermo amministrativo n. 06380202300001529000 con riferimento ai crediti ivi indicati vantati dai soli enti e nelle cartelle esattoriali CP_1 CP_2
063200800151 00, 06320090000812780000, 06320100021143169000, 06320080014764017000 e nell'avviso di addebito 36320160001184543000; CP_1
2) DA e l in solido tra loro a rifondere a CP_1 CP_2 [...] le s i li iquida in Euro 3.200,00, oltre r Parte_1
, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Ancona, il 21.1.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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