TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 181 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Anno 2013 – Validità giuridica – Ricostruzione carriera –Posizioni stipendiali –
Differenze retributive.”, e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente Parte_1 C.F._1 atto – dall'avv. Guido Marone;
RICORRENTE
E
- -(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) , rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis P.IVA_1 Controparte_3
c.p.c.,congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. CP_4
(cf:(cf: , dal Dott. (CF: ) e dalla Dott.ssa Consiglia C.F._2 Controparte_5 C.F._3
(CF: ), elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_6 C.F._4
l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano all'udienza del 13/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, la ricorrente conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il in persona del ministro p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le CP_7 seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche
[...] l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente, condannare del Controparte_1
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce
[...]
1 stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati;
nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come la procedura in esame non fosse una "ricostruzione di carriera" (relativa al servizio pre-ruolo), bensì una "progressione di carriera" del personale di ruolo;
argomentava, poi, che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali fosse una diretta e corretta applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda relativa alle differenze retributive, asserendo che, anche computando l'anno 2013, la ricorrente non avrebbe comunque maturato il diritto a una fascia stipendiale superiore nel periodo rivendicato.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Con riguardo, invero, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione dell'anzianità di carriera, dell'anno 2013, va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Sez. Lavoro, sent. 1726 del 21/05/2025) la quale ha chiarito che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La “non utilità” degli anni di servizio va, dunque, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Occorre prendere atto, in ogni caso, della fondatezza dell'eccezione del di parziale prescrizione CP_7 delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente.
In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi
2 debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>).
Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche avanzate dalla ricorrente sono coverte da intervenuta prescrizione, stante l'assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione tra l'anno 2013 e la data di instaurazione del presente giudizio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
1. Accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini giuridici, ai fini della anzianità di servizio maturata in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla scorta dell'anzianità così CP_7 determinata;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti;
CP_7
2. Rigetta il ricorso nella restante parte;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 13.10.2025 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Angelo Scarpati in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 181 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Anno 2013 – Validità giuridica – Ricostruzione carriera –Posizioni stipendiali –
Differenze retributive.”, e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente Parte_1 C.F._1 atto – dall'avv. Guido Marone;
RICORRENTE
E
- -(C.F. Controparte_1 Controparte_2
) , rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis P.IVA_1 Controparte_3
c.p.c.,congiuntamente e disgiuntamente, dal Dirigente p.t. Dott. CP_4
(cf:(cf: , dal Dott. (CF: ) e dalla Dott.ssa Consiglia C.F._2 Controparte_5 C.F._3
(CF: ), elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso CP_6 C.F._4
l'Ufficio X -Ambito Territoriale di Salerno- Ufficio legale e del contenzioso, via Monticelli-loc Fuorni
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano all'udienza del 13/10/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, la ricorrente conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale il in persona del ministro p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le CP_7 seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche
[...] l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2017/2018; d) conseguentemente, condannare del Controparte_1
al pagamento di tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce
[...]
1 stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.”
Instauratosi il contradittorio, si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese avversarie e chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti retributivi rivendicati;
nel merito, sosteneva la piena legittimità del proprio operato, evidenziando come la procedura in esame non fosse una "ricostruzione di carriera" (relativa al servizio pre-ruolo), bensì una "progressione di carriera" del personale di ruolo;
argomentava, poi, che il mancato riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali fosse una diretta e corretta applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122/2013.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda relativa alle differenze retributive, asserendo che, anche computando l'anno 2013, la ricorrente non avrebbe comunque maturato il diritto a una fascia stipendiale superiore nel periodo rivendicato.
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Con riguardo, invero, al riconoscimento, ai fini della ricostruzione dell'anzianità di carriera, dell'anno 2013, va evidenziato che sulla materia è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione ( Cass. Sez. Lavoro, sent. 1726 del 21/05/2025) la quale ha chiarito che “occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali.
La “non utilità” degli anni di servizio va, dunque, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
Occorre prendere atto, in ogni caso, della fondatezza dell'eccezione del di parziale prescrizione CP_7 delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente.
In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi
2 debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>).
Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche avanzate dalla ricorrente sono coverte da intervenuta prescrizione, stante l'assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione tra l'anno 2013 e la data di instaurazione del presente giudizio.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
1. Accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini giuridici, ai fini della anzianità di servizio maturata in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato con l'amministrazione resistente e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente sulla scorta dell'anzianità così CP_7 determinata;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti;
CP_7
2. Rigetta il ricorso nella restante parte;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 13.10.2025 Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3