CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 355/2022 R.G. avverso la sentenza n. 465 emessa il
28/09/2022 dal Tribunale di Larino in composizione monocratica (nel proc. n. 841/2015
R.G.), avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - corrispettivo di appalto
T R A
(c.f. ), titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1 individuale (p.Iva con sede in Termoli, rappresentato e difeso giusta P.IVA_1 procura allegata alla citazione in appello dall'avvocato Pasquale Chimisso – pec:
- appellante Email_1
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Clementina Vitale – pec: Email_2
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: avv. Chimisso per l'appellante principale – appellato incidentale riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.256/2015 emesso dal Tribunale di Larino in data 30.06.2015 e, in ogni caso, condannare al pagamento della somma di € 11.920,08, ovvero alla Controparte_1 diversa minor somma che si accerterà come dovuta all'appellante, oltre interessi dalla domanda al saldo;
chiede altresì che l'avverso appello incidentale venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato poiché infondato in fatto e in diritto;
con condanna della parte appellata alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio, di cui quelle relative al presente grado di appello da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93.c.p.c.; avv. Vitale per l'appellato – appellante incidentale
1. dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dal Parte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, e confermare in ogni sua parte la
[...] sentenza n. 465/2022 del Tribunale di Larino;
2. rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3. riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal e statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per CP_1
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1.-- Con decreto n. 256/2015, il Tribunale di Larino ha ingiunto a il Controparte_1 pagamento di 11.920,08 euro oltre interessi e spese di procedura monitoria in favore di titolare dell'omonima ditta individuale, a titolo di saldo (6° SAL) del Parte_1
2 corrispettivo per i lavori di ristrutturazione edilizia affidatigli con contratto di appalto del
10/10/2014.
Il ha proposto opposizione avverso il d.i. con citazione del 27/06/2015 CP_1 sostenendo l'insussistenza del credito a causa dell'incremento a 41.977,92 euro complessivi, operato dall'appaltatore per asseriti lavori supplementari, del corrispettivo dell'appalto pattuito in 26.967,34 euro, con differimento al 5/06/2015 della data di consegna (inizialmente prevista per il 30/04/2015).
L'opponente ha inoltre esposto di avere contestato al sin dall'aprile 2015 e Pt_1 subito dopo l'ultimazione dei lavori, l'esecuzione non a regola d'arte dell'opera, affetta dai vizi indicati nella consulenza di parte allegata, ed ha concluso per la revoca del d.i. previa revisione del prezzo chiesto in corso d'opera, nonché per il risarcimento del danno
(pari a 5.400,00 euro) subito per il ritardato avvio dell'attività di cui l'immobile Pt_2 era destinato, causato dal prolungarsi dei lavori.
Il ha opposto l'intervenuto accordo fra le parti nel corso dei lavori sia per Pt_1
l'esecuzione di opere straordinarie, come da computo metrico e da SAL allegati, che per la proroga del termine di ultimazione dell'appalto, come da scrittura del 7/05/2015; ha aggiunto che l'esecuzione delle opere a regola d'arte era stata attestata dal direttore dei lavori ed ha eccepito la tardività della richiesta risarcitoria avanzata, ai sensi dell'art. 1667 c.c.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 465 pubblicata il 28/09/2022 e notificata il
17/10/2022, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo;
ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente ed ha dichiarato compensate fra le parti le spese processuali, ponendo a carico di ciascuna di esse in parti uguali e con vincolo di solidarietà il compenso al ctu.
2.-- ha proposto appello avverso la decisione con citazione notificata il Parte_1
14/11/2022, chiedendone la riforma integrale e formulando le conclusioni sopra richiamate.
L'appellato, costituito tempestivamente con comparsa del 19/01/2023, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare l'impugnazione ed ha proposto appello incidentale
3 per l' accoglimento della propria domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Sulle conclusioni rassegnate come sopra, la causa è stata riservata per la decisione con ordinanza del 14/11/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- In ordine all'ammissibilità dell'impugnazione principale.
L'appello del rispetta i requisiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., Pt_1 contenendo l'indicazione delle parti della sentenza impugnate e l'esposizione delle ragioni della critica rivolta alle motivazioni della sentenza di primo grado, potenzialmente idonee a confutare il fondamento della decisione in quanto contenenti l'indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuiti alla sentenza e delle modifiche richieste (Cass. 2016/n. 2814; Cass. sez. III, sent. n. 12608 del 18/06/2015; Cass. 2017/n.
21566; Cass. sez. un. 2017/n. 27199).
Va altresì dato atto che, con la decisione di disporre la prosecuzione del giudizio all'esito dell'udienza ex art. 350 c.p.c., il collegio ha implicitamente disatteso la sollecitazione dell'appellato all'applicazione all'appello principale del “filtro” nella formulazione applicabile ratione temporis alla causa ex art. 348 bis e ter c.p.c. (che peraltro avrebbe dovuto concernere anche quello incidentale).
3.-- censura la decisione di primo grado per violazione degli artt. 112 Parte_1
c.p.c. e 1655 e segg. c.c..
Il motivo è fondato.
Il tribunale ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte del committente del CP_1 corrispettivo pattuito per la realizzazione dei lavori con il computo metrico allegato al contratto del 10/10/2014, pari a 26.967,34 euro (come documentato e non controverso); ha poi escluso il diritto del al pagamento dell'ulteriore importo di 11.920,08 Pt_1 euro, di cui al d.i. opposto ottenuto sulla scorta del 6° SAL sottoscritto dal direttore dei lavori, sul presupposto che tale somma avrebbe potuto pretendersi unicamente nell'ipotesi in cui si fosse proceduto alla revisione del prezzo convenuto ai sensi dell'art. 4 1664 c.c. (onerosità e difficoltà dell'esecuzione), a norma del quale “qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo“.
Secondo la sentenza appellata, l'operatività dell'articolo citato è esclusa dall'art. 17 del contratto di appalto (in base al quale “la revisione dei prezzi non è prevista”), né comunque risulterebbe chiesta dall'appaltatore la revisione del prezzo o sarebbero state prospettate circostanze idonee a determinare la variazione dei costi dell'opera.
Come ricordato dall'appellante, il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite
- la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi”
(cfr. Cass. sez. 2, n. 8082 del 18/04/2005; sez.
3 - n. 12875 del 15/05/2019).
Nella specie, secondo quanto esposto dallo stesso opponente (e ribadito dall'opposto), nell'aprile 2015 gli era stato sottoposto dal un nuovo computo metrico in cui Pt_1 venivano inseriti ulteriori lavori da effettuare necessariamente, con modifica del prezzo stabilito: a dire del egli aveva sottoscritto tale documento “in buona fede…, suo CP_1 malgrado” in quanto, a dire dell'appaltatore, diversamente i lavori non sarebbero potuti proseguire;
allo stesso modo, egli si sarebbe visto costretto a concedere ulteriore termine sino al 5/06/2015 per l'ultimazione dei lavori (come da impegno del del Pt_1
7/05/2015, in atti, controfirmato per conferma dal . CP_1
E' dunque provato per tabulas che le variazioni di progetto e di prezzo furono espressamente concordate fra le parti e che su tale presupposto sia stato fondatamente chiesto dall'impresa appaltatrice, completati i lavori alla nuova data stabilita, il pagamento del saldo del corrispettivo di cui all'ultimo SAL.
5 Diversamente da quanto opinato dal tribunale, dunque, né dal contenuto dell'opposizione a d.i. proposta dal nè dalla comparsa di costituzione dell'opposto emerge la CP_1 prospettazione o comunque la sussistenza dell'ipotesi di cui al citato art. 1664 c.c., ricorrendo piuttosto i presupposti di cui all'art. 1659 c.c. (variazioni concordate del progetto: L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione) e del contratto di appalto concluso dalle parti, art. 4 (variazioni proposte dall'appaltatore e concordate: L'appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto negli elaborati progettuali, né alle modalità di esecuzione dell'opera, salvo preventiva autorizzazione scritta del committente o del suo rappresentante direttore dei lavori) ed art. 6 (variazioni necessarie: Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione dell'opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo).
Del tutto ininfluente è invece il riferimento del committente alle motivazioni per le quali egli ha consentito le suddette variazioni, così come è improprio il richiamo effettuato all'art. 1660 c.c., secondo il quale, se l'importo delle variazioni necessarie al progetto supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto ed ottenere un'equa indennità, mentre il recesso del committente è possibile se le variazioni sono di notevole entità, ma egli è tenuto a corrispondere un equo indennizzo: nel caso, il committente non si è avvalso di tale facoltà di recesso, implicante i conseguenti oneri, ma ha scelto di approvare l'esecuzione degli ulteriori lavori.
4.-- L'appello incidentale tardivo, proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c. dal in data CP_1
19/01/2023 (oltre il termine di 30 gg. ex art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza di Par primo grado del 17/10/2022) non può ritenersi inammissibile per le ragioni addotte dal
6 il quale rimarca che esso non è stato proposto contro lo stesso capo della Pt_1 decisione investito dall'impugnazione principale, ovvero contro capo dipendente o connesso.
Si tratta di tesi da tempo superata dall'orientamento della S.C. (cfr. per tutte Cass. sez. un.
1989/n. 4640 e Cass. 1991/n.1452; Cass. 1997/n. 1113; Cass. 2020/n.19514) secondo cui
è conforme alla "ratio" della norma rendere possibile alla parte parzialmente soccombente, di accettare la sentenza soltanto se questa sia accettata dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto d'impugnazione o della propria acquiescenza e non risultando, dalla lettera della norma stessa, alcun limite che non sia l'unicità formale della sentenza impugnata.
Lo stesso appello incidentale non risponde invece ai requisiti dell'art. 342 c.p.c., che devono valutarsi anche d'ufficio: come già ricordato, ai sensi di tale norma l'appello, anche incidentale, deve esporre le ragioni su cui è fondato, prospettando in concreto le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal primo giudice, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Nel caso, il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'opposto, “per non avere esso opponente denunciato i vizi lamentati secondo i tempi e le modalità indicati dall'art. 1667 c.p.c.”; con l'appello incidentale, il si limita alla richiesta di “accogliere la richiesta CP_1 effettuata nel giudizio di primo grado con domanda riconvenzionale ovvero di riduzione del prezzo e conseguentemente di restituzione dell'importo pari a quello dei danni causatigli dalla difettosa esecuzione dei lavori da parte dell'appellante nonché disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”, omettendo qualsiasi considerazione e critica in ordine alla motivazione assorbente del rigetto, consistente nell'accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera - sono ovviamente prive di rilievo le deduzioni esposte in proposito per la prima volta dalla difesa dell'appellante incidentale con la comparsa conclusionale -.
7 Non possono pertanto prendersi in esame le doglianze dell'appellato circa gli asseriti difetti dell'opera e la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
5.-- Poiché l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del primo giudice ha comportato la caducazione del provvedimento monitorio, la presente riforma di tale decisione non determina la “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, ma piuttosto la condanna della parte opponente al pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo di 11.920,08 euro, maggiorato delle relative spese ivi liquidate, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda del 23/06/2015 al saldo (Cass. Sez.
6 - ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
La statuizione adottata comporta la condanna dell'appellato a rimborsare all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per il primo grado, e per il secondo grado quelli aggiornati con
D.M. n. 147/2022, fra minimi e medi in ragione della non particolare novità o difficoltà delle questioni trattate, in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta.
Sono poste integralmente a carico della parte appellata le spese di ctu espletata in primo grado.
A norma dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002, l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale comporta l'attestazione di sussistenza a carico del dei presupposti per il CP_1 versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 465/2022 emessa dal
Tribunale di Larino in composizione monocratica, proposto con citazione notificata il
14/11/2022 da titolare dell'impresa omonima, nei confronti di Parte_1
nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo con comparsa Controparte_1 del 19/01/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da
8 avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2015 emesso dal Tribunale di Larino Controparte_1
e lo condanna a pagare ad l'importo di € 11.920,08 euro oltre interessi Parte_1 al tasso legale dal 23/06/2015 al saldo, nonché le spese della fase monitoria pari a 145,50 per esborsi e ad € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
2) condanna a rimborsare all'appellante principale le spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.786,50 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo in via definitiva a carico dello stesso il compenso al ctu, e per il presente appello in CP_1
€ 382,50 per esborsi ed in € 4.357,50 per compenso al difensore, oltre rimborso forfettario nella percentuale del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versare quanto a tale grado all'avv. Pasquale Chimisso, antistatario;
3) dà atto della ricorrenza, nei confronti dell'appellante incidentale, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9 settembre 2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
9