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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4326/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.04.2025
da
1) Parte_1
Nata a Callao (PERU') il 08.01.1963
Cittadina italiana e peruviana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carmen Amelia Liza presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Cajamarca (PERU') il 24.01.1960
Cittadino peruviano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Rossella Amodeo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Chancay, Provincia di San Marcos – Dipartimento di Cajamarca
(PERU') il 25.09.2001. Atto trascritto presso il Comune di OR d''RE (PV), Anno 2024, n. 5,
Parte II serie C –Uff. 1, in regime di comunione legale dei beni, con i seguenti figli:
1. nato a [...] il 25.02.1994 figlio Parte_3 maggiorenne ed economicamente autonomo.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Comune di OR d'RE (PV) continuerà ad essere occupata dalla
SI.ra e dal di loro figlio maggiorenne ed economicamente autonomo SI. Parte_1 nato in [...] il [...] Parte_3
). C.F._3
3) Il signor si obbliga a trasferire con atto di compravendita da stipularsi entro e non oltre Pt_3
15 giorni (quindici) dal deposito della sentenza di separazione, la quota di un mezzo dei cespiti patrimoniali siti in Comune OR d'RE (PV) e nello specifico:
- appartamento ad uso abitazione sito in Via Morivione n. 11, primo piano, scala C: foglio 2, mappale 591, subalterno 17, piano 1-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4, rendita catastale Euro
175,60;
- vano ad uso autorimessa privata sito in Via Morivione n. 5, posto al piano interrato: foglio 2, mappale 591, subalterno 28, piano S1, categoria C/6, classe 2, metri quadrati 13, rendita catastale
Euro 26,18;
4) I costi dell'atto di compra vendita (tra cui le imposte, spese e compensi notarili) verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) La GN continuerà a sostenere tutte le spese di manutenzione e gestione ivi Parte_1 comprese le tasse, imposte e spese condominiali ordinarie e straordinarie dell'immobile di cui al punto 3).
6) Le rate del mutuo ipotecario concesso ai coniugi ai fini dell'acquisto dell'immobile in parola, continueranno ad essere corrisposte dalla GN . Parte_1
7) Il SI. terrà a proprio carico il 50% della rata di pignoramento pari al 1/5 dello stipendio Pt_3 della moglie effettuato dal creditore procedente Banca Ifis sino alla totale estinzione della debenza attualmente ammontante ad Euro 54.228,61= mediante bonifico bancario al giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
8) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di ritenersi pienamente soddisfatti dalla sottoscrizione del presente accordo e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese di lite della presente procedura sono integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Chancay, Provincia Parte_2 di San Marcos – Dipartimento di Cajamarca (PERU') il 25.09.2001.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR d'RE (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ Milano, _____________
PM IL PG
IL PM IL PG