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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2024, n. 10512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10512 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 20853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
1) Parte_1
Nata il 08/01/1973 a Milano (MI) cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Milano con gli avv.ti Federico Brambilla e Silvia Ferrari presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 13/04/1976 a Sesto San Giovanni (MI) cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a Ceriano Laghetto con gli avv.ti Riccardo Maggi e Laura Mantovani presso i quali ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: (CF nato a Milano in [...]_1 C.F._3
27.07.2007, cittadino italiano FATTO
La signora ha presentato in data 7 giugno 2024 ricorso giudiziale per la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.12 c.p.c. con il quale ha chiesto:
l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso la stessa;
disporre a carico del CP_1 padre, Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura Parte_2 di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 31 ottobre 2024 si costituiva il signor con memoria difensiva con la quale si Parte_2
è opposto alle domande di controparte.
All'udienza del 19.11.2024, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il figlio viene affidato in via condivisa al padre e alla madre con collocamento CP_1 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere concordando di volta in volta gli incontri con il figlio, la madre CP_1 agevolerà le frequentazioni e i contatti telefonici del figlio con il padre;
3. il padre corrisponderà alla madre a tiolo di contributo al mantenimento mensile del figlio la somma di € 250,00 per le mensilità di ottobre e novembre 2024, importi che verranno versati alla madre entro il 22 dicembre 2024, mentre per la mensilità di dicembre 2024 il padre corrisponderà alla madre per il figlio la somma di € 300,00, importo da versare in via anticipata entro e CP_1 non oltre il giorno 5 dicembre, per le mensilità successive e quindi a partire da gennaio 2025 il padre corrisponderà alla madre per la somma mensile di € 350,00 importo da versare entro e CP_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, prima rivalutazioni ottobre 2025;
5. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto interamente dalla madre;
7. la signora rinuncia ad agire nei confronti del signor per il recupero degli Pt_1 Parte_2 arretrati maturati alla data odierna (mantenimento ordinario e spese straordinarie) in considerazione dell'accordo raggiunto in udienza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha emesso ordinanza in data 20.11.2024, con la quale ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.06.2024 da
1) Parte_1
Nata il 08/01/1973 a Milano (MI) cittadina: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] a Milano con gli avv.ti Federico Brambilla e Silvia Ferrari presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 13/04/1976 a Sesto San Giovanni (MI) cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] a Ceriano Laghetto con gli avv.ti Riccardo Maggi e Laura Mantovani presso i quali ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: (CF nato a Milano in [...]_1 C.F._3
27.07.2007, cittadino italiano FATTO
La signora ha presentato in data 7 giugno 2024 ricorso giudiziale per la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis.12 c.p.c. con il quale ha chiesto:
l'affido esclusivo del figlio minore , con collocamento presso la stessa;
disporre a carico del CP_1 padre, Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura Parte_2 di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 31 ottobre 2024 si costituiva il signor con memoria difensiva con la quale si Parte_2
è opposto alle domande di controparte.
All'udienza del 19.11.2024, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il figlio viene affidato in via condivisa al padre e alla madre con collocamento CP_1 prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere concordando di volta in volta gli incontri con il figlio, la madre CP_1 agevolerà le frequentazioni e i contatti telefonici del figlio con il padre;
3. il padre corrisponderà alla madre a tiolo di contributo al mantenimento mensile del figlio la somma di € 250,00 per le mensilità di ottobre e novembre 2024, importi che verranno versati alla madre entro il 22 dicembre 2024, mentre per la mensilità di dicembre 2024 il padre corrisponderà alla madre per il figlio la somma di € 300,00, importo da versare in via anticipata entro e CP_1 non oltre il giorno 5 dicembre, per le mensilità successive e quindi a partire da gennaio 2025 il padre corrisponderà alla madre per la somma mensile di € 350,00 importo da versare entro e CP_1 non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutabile annualmente secondo indici istat, prima rivalutazioni ottobre 2025;
5. il padre corrisponderà alla madre il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto interamente dalla madre;
7. la signora rinuncia ad agire nei confronti del signor per il recupero degli Pt_1 Parte_2 arretrati maturati alla data odierna (mantenimento ordinario e spese straordinarie) in considerazione dell'accordo raggiunto in udienza”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha emesso ordinanza in data 20.11.2024, con la quale ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG