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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2907/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2907 del R.G. dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
(4.11.1976 – c.f. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(2.4.1960 – c.f. – domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Francesco Placido Geraci del Foro di Reggio Calabria) e il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. (c.f. – domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura allegata alla memoria difensiva dall'avv. Palma Spataro del Settore Avvocatura Civica dello stesso Comune).
1. Il ricorso proposto da e è infondato e Parte_1 Parte_2
non può quindi trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, i predetti ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare illegittima e/o nulla e/o infondata, in fatto ed in diritto, la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione comminata con il provvedimento prot.
N.114790 del 15.5.23, condannando il in persona del suo legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, gli stessi ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere entrambi dipendenti del in servizio presso il Settore Controparte_1
Risorse Umane e Servizi Demografici e componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- che nel 2019, in occasione di alcune manifestazioni artistico-culturali organizzate dal furono chiamati insieme ad altri loro colleghi a svolgere turni di lavoro straordinario CP_1
come lavoratori addetti al servizio di sicurezza e antincendio, rischio medio, e gestione delle emergenze (artt. 36, 37, 46 D.Lgs. 81/2008, punto 11 del titolo II D.M. 18.9.2002, degli All. IX
e X D.M. 10.3.1998);
- di non aver percepito la maggiorazione retributiva correlata a tale lavoro straordinario;
- di essere stati quindi costretti - stante l'inadempienza del proprio datore di lavoro - a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere decreto ingiuntivo con condanna del
[...]
a pagare gli emolumenti relativi al lavoro straordinario prestato;
Controparte_1
- che in data 7.10.2022, con la delibera n. 62, il Consiglio Comunale ha provveduto ad ammettere i crediti vantati dai lavoratori in forza dei titoli esecutivi notificati come debiti “fuori bilancio”;
- che tuttavia l'ente territoriale non ha comunque provveduto alla liquidazione dei compensi, sottraendosi pervicacemente all'obbligo di corrispondere questi ultimi;
- che, preso atto di tale inadempienza, in data 27.1.2023, nella loro qualità di componenti delle
RSU inviavano agli organi di informazione una nota stampa intitolata “Figli e figliastri”, con la quale si ipotizzavano disparità di trattamento tra lavoratori nella liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;
- che in data 24.2.2023 l'Ufficio (di Controparte_2
Cont qui in avanti: ) ha notificato a entrambi la contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare, ipotizzando la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 10 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali e del comma 3 lett. B dell'art. 72 del
Codice disciplinare previsto dal C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto dipendenti locali:
e questo, per aver arrecato un danno all'immagine dell'Amministrazione;
- che con provvedimento prot. n.114790 del 15.5.2023 la Commissione di disciplina ha comminato ad entrambi la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;
2 - che tale sanzione è però da considerarsi illegittima in primo luogo perché la loro condotta costituisce esercizio della libertà sindacale e comunque non ha arrecato alcun danno all'immagine dell'Amministrazione; in seconda battuta, perché il procedimento disciplinare è stato avviato da organo non competente (il Segretario generale del Comune in luogo del dirigente del settore di appartenenza dei lavoratori); ancora, perché l'organo che ha deliberato la sanzione era irregolarmente costituito giacché vi ha fatto parte il dirigente del settore cui appartenevano i due lavoratori;
da ultimo, attesa la dedotta natura ritorsiva della stessa.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni per come appena sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, il ha rivendicato la legittimità del Controparte_1
provvedimento disciplinare irrogato.
In particolare, ha sostenuto l'infondatezza delle censure relative al procedimento sia con riferimento al soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, sia con riferimento alla composizione dell'UPD, contestando poi espressamente la natura ritorsiva della sanzione.
Nel merito, ha evidenziato che la condotta dei lavoratori non solo ha arrecato danni all'immagine dell'ente territoriale, ma ha assunto chiaro rilievo diffamatorio – e quindi disciplinare - per i toni assunti, le modalità di diffusione e il contenuto non corrispondente al vero di quanto affermato: e questo, senza che potesse considerarsi espressione del diritto di critica e della libertà sindacale.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendosi ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva il Tribunale che il thema decidendum del presente giudizio attiene con ogni evidenza alla contestata legittimità del provvedimento disciplinare, anche sotto il profilo del principio di proporzionalità.
In tale ottica, come anticipato, le argomentazioni dei lavoratori non possono ritenersi condivisibili per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1. Vanno innanzitutto rigettate perché infondate le eccezioni di nullità del provvedimento disciplinare quale conseguenza di vizi procedimentali determinati: a) dall'incompetenza dell'organo che ha avviato l'azione disciplinare;
b) dall'asseritamente illegittima costituzione Cont dell' .
Quanto al primo profilo, non costituisce causa di nullità della sanzione disciplinare la circostanza che la segnalazione all'UPD sia stata effettuata da soggetto diverso dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
3 La norma al riguardo richiamata (art. 55 bis D.Lgs. 165/2001) del dopo aver previsto che
“(…) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza” collega le ipotesi di nullità alla sola violazione del diritto di difesa, e non anche a profili meramente formali come quello indicato dai ricorrenti.
Questi ultimi non hanno infatti né allegato né provato che tale dedotta incompetenza si sia tradotta in un vulnus al proprio diritto di difesa e, cioè, che a causa della stessa non siano stati messi in condizioni di difendersi compiutamente dagli addebiti disciplinari loro contestati.
Allo stesso modo, e per ragioni non del tutto dissimili, non costituisce causa di nullità della Cont sanzione neppure l'asserita irregolare costituzione dell' .
Sul punto appare sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione al riguardo, secondo cui “(…) il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall'art. 55, comma 1, e 55 bis, comma 4
(ora comma 2) D.Lgs. n. 165 del 2001 va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole Contr procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' . Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non è comunque ragione di nullità della sanzione il mancato rispetto di tali regole
(Cass., 5733/2024)”.
Anche in questo caso, al di là del mero profilo formale, i ricorrenti non hanno concretamente e specificamente allegato e provato né la violazione del principio di terzietà né una lesione del loro diritto di difesa.
2.2. Quanto al merito, ritiene il Tribunale che la condotta ascritta ai due dipendenti non possa considerarsi manifestazione legittima del diritto di critica o di libertà sindacale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sul punto, “il diritto di critica può ritenersi legittimo ove esercitato nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza, formale e sostanziale. In particolare, la critica deve rispondere a un interesse meritevole di tutela del lavoratore e, quindi, concernere direttamente o indirettamente le condizioni di lavoro o sindacali (pertinenza), deve conformarsi nell'esposizione a canoni di correttezza, misura e civile rispetto della dignità del datore di lavoro senza eccedere nell'attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, in affermazioni ingiuriose ovvero in offese meramente personali
4 (continenza formale) e, ove consista nell'attribuzione al datore di lavoro di determinati fatti, deve rispondere a verità, quanto meno secondo il prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore (continenza sostanziale). Il superamento di tali limiti, anche uno solo di essi, rende la condotta lesiva dell'onore datoriale non scriminata dal diritto di critica e suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto contraria al dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c.” (Cass.,
1379/2019).
Nel caso in esame, come emerge dall'esame della nota a firma dei due lavoratori e diffusa a tutti gli organi di informazione, detti canoni di pertinenza formale e sostanziale non risultano rispettati.
La critica dei ricorrenti, infatti, non ha avuto ad oggetto (tanto) il chiaro inadempimento del e il fatto che a distanza di tempo risultassero ancora insoddisfatte Controparte_1
loro legittime richieste (nel che si sarebbe tenuta al di qua dei limiti invalicabili di cui sopra), quanto la denuncia di un presunto malaffare che si sarebbe tradotto nel privilegiare alcuni dipendenti a discapito di altri.
In tal modo, va osservato, risultano travalicati pure i limiti della verità fattuale di quanto rappresentato giacché la lamentata disparità di trattamento nella liquidazione degli emolumenti per il lavoro straordinario poteva essere legittimamente sostenuta solo nel caso in cui i lavoratori “favoriti” fossero appartenuti alla stessa categoria di quelli messi da parte.
Non è questo però il caso in esame, perché il lavoro straordinario pagato ai lavoratori indicati come “favoriti” dai ricorrenti, a ben vedere, aveva a monte un impegno di spesa preventivo del
Comune reggino che giustificava un iter procedimentale diverso e molto più veloce rispetto al loro, privo di tale copertura di regolarità contabile.
Di conseguenza, l'accostamento - in termini dispregiativi per il datore di lavoro - di due situazioni diverse si rivela in concreto - nella rappresentazione offerta ai terzi - lesivo del principio di verità.
Al riguardo non può utilizzarsi - in senso scriminante - la categoria della verità cd. putativa.
Non è infatti ragionevolmente sostenibile che i due dipendenti, peraltro componenti delle RSU, non avessero contezza di tale determinante diversità di situazioni o, comunque, non fossero nelle condizioni - usando il prudente apprezzamento - di conseguirla.
Si aggiunga, da ultimo, che in ogni caso non può dirsi rispettato il criterio della continenza formale.
L'espressione “figli e figliastri”, preceduta dalla perifrasi “si evidenzia la disparità di trattamento dei dipendenti comunali tra i vari settori, valorizzando gli uni e degradando gli altri”, non appare rispettoso dei canoni della continenza verbale.
5 Utilizzare questi termini significa senza ombra di dubbio alcuna attribuire al Controparte_1
l'intenzione di effettuare delle vere e proprie discriminazioni arbitrarie tra lavoratori:
[...]
nel che è evidente il danno da lesione di reputazione inferto all'ente territoriale per effetto della diffusione della nota di cui si discute.
Può ritenersi, dunque, integrata la violazione dell'art 72 co.3 lett. h) del Codice disciplinare
(violazione di doveri ed obblighi di comportamento) letto in combinato disposto con l'art 2105
c.c., che impone l'obbligo di fedeltà al lavoratore dipendente.
La sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione applicata è tipicamente prevista, quale misura più severa, dal medesimo art. 72 in correlazione con l'infrazione contestata e, appare quindi correttamente graduata e proporzionata alla stessa alla luce dei criteri generali di cui al comma 1 del citato art. 72: in specie, in relazione al criterio di cui alla lettera a) (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento); d) (grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione); f) (concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro).
2.3. La fondatezza e legittimità (anche sub species di proporzionalità) della sanzione disciplinare oggetto di causa palesa da ultimo l'infondatezza della tesi secondo cui detta sanzione avrebbe avuto in realtà finalità ritorsive o repressive: e questo, in violazione dell'art.54 bis co.1 D.Lgs. 165/2001, introdotto nell'ordinamento a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (“il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (…) segnala (…) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.
E' infatti evidente che la norma richiamata non può trovare applicazione nel caso in esame, giacché la stessa è posta a tutela proprio di quella integrità dell'immagine della P.A. che i ricorrenti hanno leso con la nota a loro firma.
Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex art. 4 co.1
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa
(scaglione: valore indeterminabile non rilevante – Cass., 24979/2018 “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché
l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed
6 involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore”) e nei parametri minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduzione, trattazione/istruzione, decisione), con compensazione per 1/2 atteso l'obiettivo inadempimento del resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti del in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite in favore del , liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi Controparte_1
€1.350,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
7
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 7.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2907 del R.G. dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
(4.11.1976 – c.f. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(2.4.1960 – c.f. – domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Francesco Placido Geraci del Foro di Reggio Calabria) e il Controparte_1
in persona del Sindaco p.t. (c.f. – domiciliato come in atti;
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso giusta procura allegata alla memoria difensiva dall'avv. Palma Spataro del Settore Avvocatura Civica dello stesso Comune).
1. Il ricorso proposto da e è infondato e Parte_1 Parte_2
non può quindi trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, i predetti ricorrenti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare illegittima e/o nulla e/o infondata, in fatto ed in diritto, la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione comminata con il provvedimento prot.
N.114790 del 15.5.23, condannando il in persona del suo legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, gli stessi ricorrenti hanno dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere entrambi dipendenti del in servizio presso il Settore Controparte_1
Risorse Umane e Servizi Demografici e componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
- che nel 2019, in occasione di alcune manifestazioni artistico-culturali organizzate dal furono chiamati insieme ad altri loro colleghi a svolgere turni di lavoro straordinario CP_1
come lavoratori addetti al servizio di sicurezza e antincendio, rischio medio, e gestione delle emergenze (artt. 36, 37, 46 D.Lgs. 81/2008, punto 11 del titolo II D.M. 18.9.2002, degli All. IX
e X D.M. 10.3.1998);
- di non aver percepito la maggiorazione retributiva correlata a tale lavoro straordinario;
- di essere stati quindi costretti - stante l'inadempienza del proprio datore di lavoro - a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere decreto ingiuntivo con condanna del
[...]
a pagare gli emolumenti relativi al lavoro straordinario prestato;
Controparte_1
- che in data 7.10.2022, con la delibera n. 62, il Consiglio Comunale ha provveduto ad ammettere i crediti vantati dai lavoratori in forza dei titoli esecutivi notificati come debiti “fuori bilancio”;
- che tuttavia l'ente territoriale non ha comunque provveduto alla liquidazione dei compensi, sottraendosi pervicacemente all'obbligo di corrispondere questi ultimi;
- che, preso atto di tale inadempienza, in data 27.1.2023, nella loro qualità di componenti delle
RSU inviavano agli organi di informazione una nota stampa intitolata “Figli e figliastri”, con la quale si ipotizzavano disparità di trattamento tra lavoratori nella liquidazione dei compensi per lavoro straordinario;
- che in data 24.2.2023 l'Ufficio (di Controparte_2
Cont qui in avanti: ) ha notificato a entrambi la contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare, ipotizzando la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 10 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali e del comma 3 lett. B dell'art. 72 del
Codice disciplinare previsto dal C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto dipendenti locali:
e questo, per aver arrecato un danno all'immagine dell'Amministrazione;
- che con provvedimento prot. n.114790 del 15.5.2023 la Commissione di disciplina ha comminato ad entrambi la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione;
2 - che tale sanzione è però da considerarsi illegittima in primo luogo perché la loro condotta costituisce esercizio della libertà sindacale e comunque non ha arrecato alcun danno all'immagine dell'Amministrazione; in seconda battuta, perché il procedimento disciplinare è stato avviato da organo non competente (il Segretario generale del Comune in luogo del dirigente del settore di appartenenza dei lavoratori); ancora, perché l'organo che ha deliberato la sanzione era irregolarmente costituito giacché vi ha fatto parte il dirigente del settore cui appartenevano i due lavoratori;
da ultimo, attesa la dedotta natura ritorsiva della stessa.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni per come appena sopra indicate.
Costituendosi in giudizio, il ha rivendicato la legittimità del Controparte_1
provvedimento disciplinare irrogato.
In particolare, ha sostenuto l'infondatezza delle censure relative al procedimento sia con riferimento al soggetto che ha avviato il procedimento disciplinare, sia con riferimento alla composizione dell'UPD, contestando poi espressamente la natura ritorsiva della sanzione.
Nel merito, ha evidenziato che la condotta dei lavoratori non solo ha arrecato danni all'immagine dell'ente territoriale, ma ha assunto chiaro rilievo diffamatorio – e quindi disciplinare - per i toni assunti, le modalità di diffusione e il contenuto non corrispondente al vero di quanto affermato: e questo, senza che potesse considerarsi espressione del diritto di critica e della libertà sindacale.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, non essendosi ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva il Tribunale che il thema decidendum del presente giudizio attiene con ogni evidenza alla contestata legittimità del provvedimento disciplinare, anche sotto il profilo del principio di proporzionalità.
In tale ottica, come anticipato, le argomentazioni dei lavoratori non possono ritenersi condivisibili per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1. Vanno innanzitutto rigettate perché infondate le eccezioni di nullità del provvedimento disciplinare quale conseguenza di vizi procedimentali determinati: a) dall'incompetenza dell'organo che ha avviato l'azione disciplinare;
b) dall'asseritamente illegittima costituzione Cont dell' .
Quanto al primo profilo, non costituisce causa di nullità della sanzione disciplinare la circostanza che la segnalazione all'UPD sia stata effettuata da soggetto diverso dal responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
3 La norma al riguardo richiamata (art. 55 bis D.Lgs. 165/2001) del dopo aver previsto che
“(…) per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza” collega le ipotesi di nullità alla sola violazione del diritto di difesa, e non anche a profili meramente formali come quello indicato dai ricorrenti.
Questi ultimi non hanno infatti né allegato né provato che tale dedotta incompetenza si sia tradotta in un vulnus al proprio diritto di difesa e, cioè, che a causa della stessa non siano stati messi in condizioni di difendersi compiutamente dagli addebiti disciplinari loro contestati.
Allo stesso modo, e per ragioni non del tutto dissimili, non costituisce causa di nullità della Cont sanzione neppure l'asserita irregolare costituzione dell' .
Sul punto appare sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione al riguardo, secondo cui “(…) il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall'art. 55, comma 1, e 55 bis, comma 4
(ora comma 2) D.Lgs. n. 165 del 2001 va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole Contr procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell' . Pertanto, qualora non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di difesa, non è comunque ragione di nullità della sanzione il mancato rispetto di tali regole
(Cass., 5733/2024)”.
Anche in questo caso, al di là del mero profilo formale, i ricorrenti non hanno concretamente e specificamente allegato e provato né la violazione del principio di terzietà né una lesione del loro diritto di difesa.
2.2. Quanto al merito, ritiene il Tribunale che la condotta ascritta ai due dipendenti non possa considerarsi manifestazione legittima del diritto di critica o di libertà sindacale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sul punto, “il diritto di critica può ritenersi legittimo ove esercitato nel rispetto dei canoni di pertinenza e continenza, formale e sostanziale. In particolare, la critica deve rispondere a un interesse meritevole di tutela del lavoratore e, quindi, concernere direttamente o indirettamente le condizioni di lavoro o sindacali (pertinenza), deve conformarsi nell'esposizione a canoni di correttezza, misura e civile rispetto della dignità del datore di lavoro senza eccedere nell'attribuzione di qualità apertamente disonorevoli, in affermazioni ingiuriose ovvero in offese meramente personali
4 (continenza formale) e, ove consista nell'attribuzione al datore di lavoro di determinati fatti, deve rispondere a verità, quanto meno secondo il prudente apprezzamento soggettivo del lavoratore (continenza sostanziale). Il superamento di tali limiti, anche uno solo di essi, rende la condotta lesiva dell'onore datoriale non scriminata dal diritto di critica e suscettibile di rilievo disciplinare, in quanto contraria al dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c.” (Cass.,
1379/2019).
Nel caso in esame, come emerge dall'esame della nota a firma dei due lavoratori e diffusa a tutti gli organi di informazione, detti canoni di pertinenza formale e sostanziale non risultano rispettati.
La critica dei ricorrenti, infatti, non ha avuto ad oggetto (tanto) il chiaro inadempimento del e il fatto che a distanza di tempo risultassero ancora insoddisfatte Controparte_1
loro legittime richieste (nel che si sarebbe tenuta al di qua dei limiti invalicabili di cui sopra), quanto la denuncia di un presunto malaffare che si sarebbe tradotto nel privilegiare alcuni dipendenti a discapito di altri.
In tal modo, va osservato, risultano travalicati pure i limiti della verità fattuale di quanto rappresentato giacché la lamentata disparità di trattamento nella liquidazione degli emolumenti per il lavoro straordinario poteva essere legittimamente sostenuta solo nel caso in cui i lavoratori “favoriti” fossero appartenuti alla stessa categoria di quelli messi da parte.
Non è questo però il caso in esame, perché il lavoro straordinario pagato ai lavoratori indicati come “favoriti” dai ricorrenti, a ben vedere, aveva a monte un impegno di spesa preventivo del
Comune reggino che giustificava un iter procedimentale diverso e molto più veloce rispetto al loro, privo di tale copertura di regolarità contabile.
Di conseguenza, l'accostamento - in termini dispregiativi per il datore di lavoro - di due situazioni diverse si rivela in concreto - nella rappresentazione offerta ai terzi - lesivo del principio di verità.
Al riguardo non può utilizzarsi - in senso scriminante - la categoria della verità cd. putativa.
Non è infatti ragionevolmente sostenibile che i due dipendenti, peraltro componenti delle RSU, non avessero contezza di tale determinante diversità di situazioni o, comunque, non fossero nelle condizioni - usando il prudente apprezzamento - di conseguirla.
Si aggiunga, da ultimo, che in ogni caso non può dirsi rispettato il criterio della continenza formale.
L'espressione “figli e figliastri”, preceduta dalla perifrasi “si evidenzia la disparità di trattamento dei dipendenti comunali tra i vari settori, valorizzando gli uni e degradando gli altri”, non appare rispettoso dei canoni della continenza verbale.
5 Utilizzare questi termini significa senza ombra di dubbio alcuna attribuire al Controparte_1
l'intenzione di effettuare delle vere e proprie discriminazioni arbitrarie tra lavoratori:
[...]
nel che è evidente il danno da lesione di reputazione inferto all'ente territoriale per effetto della diffusione della nota di cui si discute.
Può ritenersi, dunque, integrata la violazione dell'art 72 co.3 lett. h) del Codice disciplinare
(violazione di doveri ed obblighi di comportamento) letto in combinato disposto con l'art 2105
c.c., che impone l'obbligo di fedeltà al lavoratore dipendente.
La sanzione disciplinare della multa pari a 4 ore di retribuzione applicata è tipicamente prevista, quale misura più severa, dal medesimo art. 72 in correlazione con l'infrazione contestata e, appare quindi correttamente graduata e proporzionata alla stessa alla luce dei criteri generali di cui al comma 1 del citato art. 72: in specie, in relazione al criterio di cui alla lettera a) (intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento); d) (grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione); f) (concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro).
2.3. La fondatezza e legittimità (anche sub species di proporzionalità) della sanzione disciplinare oggetto di causa palesa da ultimo l'infondatezza della tesi secondo cui detta sanzione avrebbe avuto in realtà finalità ritorsive o repressive: e questo, in violazione dell'art.54 bis co.1 D.Lgs. 165/2001, introdotto nell'ordinamento a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (“il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (…) segnala (…) condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.
E' infatti evidente che la norma richiamata non può trovare applicazione nel caso in esame, giacché la stessa è posta a tutela proprio di quella integrità dell'immagine della P.A. che i ricorrenti hanno leso con la nota a loro firma.
Il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex art. 4 co.1
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione del valore della causa
(scaglione: valore indeterminabile non rilevante – Cass., 24979/2018 “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché
l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed
6 involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore”) e nei parametri minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio (studio, introduzione, trattazione/istruzione, decisione), con compensazione per 1/2 atteso l'obiettivo inadempimento del resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
nei confronti del in persona del Parte_2 Controparte_1
Sindaco p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- previa compensazione per 1/2 attese le ragioni esposte in parte motiva pone a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite in favore del , liquidando detta quota ex D.M. 55/2014 in complessivi Controparte_1
€1.350,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 7.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Antonio Salvati
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