CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 268 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 avverso la sentenza n. 2989/2023 in data 21 settembre 2023 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, discussa e decisa all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025
promossa da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Franco Scarpelli del Parte_1 Parte_2 Foro di Milano, dall'Avv. Ernesto Maria Cirillo del Foro di Napoli e dall'Avv. Massimo Rusconi del Foro di Firenze, elettivamente domiciliati in Milano al Corso Italia n° 8, presso lo Studio dell'Avv. Franco Scarpelli;
Appellanti
contro
con sede legale in Milano, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Bigoni sito in Milano alla via Gustavo Modena, n.
3. Appellata
OGGETTO: Crediti di lavoro e interessi ex art. 1284 c.c..
Conclusioni per gli appellanti:
“In riforma del capo di sentenza che ha respinto le domande degli odierni appellanti volte a sentir condannare a corrispondere loro gli importi residui rivendicati in CP_1 adempimento della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. Lav., n. 5113/2021 pubblicata in data 30.11.2021, comprensivi degli interessi al tasso di cui al comma quarto dell'art. 1284 c.c., accogliere le domande proposte in primo grado e non integralmente accolte, che di seguito per chiarezza si riportano:
1) accertare e dichiarare che i crediti retributivi spettanti al Sig. , in forza della Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5113/2021 devono essere
1 maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., per tutto il periodo dalla data di notifica del ricorso introduttivo della causa medesima e l'integrale adempimento da parte della resistente e, per l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondergli l'importo di € 66.938,47 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2021 e relativi interessi e rivalutazione monetaria e non integralmente corrisposte dalla resistente, oltre successive maturate e maturande, anche a titolo di interessi
e rivalutazione monetaria. 2) accertare e dichiarare che i crediti retributivi spettanti al Sig. , in forza della Parte_2 sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5113/2021, devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., per tutto il periodo dalla data di notifica del ricorso introduttivo della causa medesima e l'integrale adempimento da parte della resistente e, per l'effetto, condannare quest'ultima a corrispondergli l'importo di € 94.889,41 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2021 e relativi interessi e rivalutazione monetaria e non integralmente corrisposte dalla resistente, oltre successive maturate e maturande, anche a titolo di interessi
e rivalutazione monetaria.
3) Condannare la società appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al contributo unificato di € 569,25 per il grado di appello e di € 759 per il primo grado (€ 379,5 per ciascuna delle due cause successivamente riunite) da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”.
Conclusioni per la Società appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare il ricorso dei sigg.ri. e in quanto Parte_1 Parte_2 infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In via meramente subordinata e con riserva di gravame, voglia dichiarare la decorrenza degli interessi moratori solo per il periodo successivo al 30.11.2021 (data di deposito della sentenza n. 5113/2021) della Corte d'Appello di Napoli, nonché voglia accogliere l'eccezione di prescrizione e, in ogni caso, rigettare la richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente. Con vittoria di spese”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 2989/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, pronunciando sul ricorso proposto da e contro la - Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che in forza della sentenza n. 5113/2021 della Corte di Appello di Napoli era stata riconosciuta quale loro datrice di lavoro in ragione dell'illiceità dell'appalto di manodopera intercorso tra la e la ditta GE e che pertanto era stata condannata a corrispondere CP_1 ai due lavoratori le differenze retributive maturate da quando essi avevano iniziato a lavorare (rispettivamente dal 1994 e dal 1996) e nelle misure corrispondenti al livello professionale da loro ricoperto presso la Società interposta- ha accolto solo la domanda formulata dagli attori per ottenere le differenze salariali maturate dal 2014 al 2022 a titolo di competenze retributive accreditate come sovraminimo collettivo e ha interamente compensato le spese del grado.
Nell'ambito dell'odierno processo innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, i due lavoratori avevano poi, in particolare, chiesto “1) accertare e dichiarare che i crediti retributivi spettanti al ricorrente in forza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5113/2021 devono essere maggiorati di rivalutazione monetaria e
2 interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., per tutto il periodo dalla data di notifica del ricorso introduttivo della causa medesima e l'integrale adempimento da parte della resistente e, per l'effetto, con-dannare quest'ultima a corrispondere al ricorrente l'importo di € 63.294,7 a titolo di retribuzioni maturate nel periodo gennaio 2015 – dicembre 2021 e relativi interessi e rivalutazione monetaria e non integralmente corrisposte dalla resistente, oltre successive maturate e maturande, anche a titolo di interessi e rivalutazione monetaria. 2) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati retributivi, relativamente al periodo da gennaio
2015 a dicembre 2022, a titolo di sovramminimo collettivo per euro 35,73 mensili e, per l'effetto, condannare la resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.251,43 come in premessa specificati, per il periodo dal 19.01.2015 al 31.12.2021 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, per euro 1.002,27 alla data di deposito del ricorso, ed oltre adeguamento del TFR ed a interessi e rivalutazione monetaria successivi.”.
Nel disattendere dunque la domanda con la quale i lavoratori avevano rivendicato, il , Pt_1 la somma pari a € 63.294,7 e, il , quella di € 94.889,41, in ogni caso chieste in Parte_2 ragione del mancato riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. relativamente al periodo intercorrente all'introduzione nel gennaio 2015 da parte loro del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli e il dicembre 2021 quando era intervenuta la decisione emessa dalla locale Corte di Appello, il primo Giudice di questo processo ha motivato la sua pronuncia di rigetto osservando che “L'art. 1284 comma 4 c.c. dispone che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La decisione della Corte d'Appello di Napoli – sia nella parte motiva (“agli appellanti spettano le retribuzioni dal 19.1.20215 … oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle singole poste attive di credito mensili dal 19.1.2015 al soddisfo”) sia nel dispositivo (“pagamento della retribuzione nonché dei contributi previdenziali nei termini di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto alle retribuzioni fino al soddisfo”) – non contiene alcun riferimento agli interessi moratori, né gli stessi erano stato richiesti nel ricorso introduttivo di quel giudizio. La sentenza ha, piuttosto, correttamente applicato il disposto dell'art. 429, comma 3 c.p.c ai sensi del quale “Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale [12841 c.c.], il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. In tema di rapporti di lavoro si applica, pertanto, la norma, speciale e inderogabile, contenuta nell'art. 429, comma 3, c.p.c., per la quale il credito di lavoro produce interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito, sicché il giudice - in tutti i casi di condanna al pagamento di crediti di lavoro - oltre agli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., è tenuto a condannare il datore di lavoro al maggior danno derivante al lavoratore dalla diminuzione di valore del suo credito, ossia al pagamento anche della rivalutazione monetaria. Trattandosi di norma speciale, non vi è spazio per l'applicazione della norma sugli interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c.. (in termini, nel merito, v. Tribunale Lucca sez. lav., 02/03/2023, n.75).”.
Affidandosi ora a un unitario motivo gravame - intitolato come “Nullità della sentenza (error in procedendo) e violazione di legge (artt. 1284, 1224, 1282 e 1194 c.c. e art. 429 cpc) da parte del capo di sentenza che ha ritenuto che sui crediti retributivi maturati dai Sigg.ri
3 e nei confronti di non decorrano gli interessi legali al tasso Pt_1 Parte_2 CP_1 maggiorato di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale - riesame del merito” - riferito al punto della sentenza che aveva segnato la loro soccombenza, gli odierni appellanti criticano la decisione del Tribunale di Milano sul rilievo per cui, avendo i due lavoratori conseguito, in forza del riconoscimento operato dalla
Corte di Appello di Napoli, delle competenze retributive che sostanziavano dei crediti pecuniari, la , quale parte divenuta a tutti gli effetti titolare dei loro rapporti di lavoro, CP_1 nell'ottemperare alla pronuncia di Napoli, non aveva anche erogato sulle somme accreditate gli interessi legali di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c., quale specifico oggetto, appunto, del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano.
Osservano quindi che quest'ultimo Giudice si era incongruamente soffermato sul carattere moratorio di quegli interessi riconducendoli nell'alveo di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c., riportando pure gli appellanti il tenore di altre decisioni di quello stesso Ufficio insieme a quella del Tribunale di La Spezia per cui “vertendosi nell'ambito del rapporto di lavoro, la disciplina degli accessori dei relativi crediti trovi una sua speciale (ed esclusiva) regolamentazione all'interno dell'art. 429, 3° comma, c.p.c.. Vale però, anche in questo caso, quanto osservato supra;
l'art. 429, c.p.c. (come poi interpretato ed applicato nei diversi ambiti: si pensi al lavoro privato, a quello pubblico privatizzato, al settore previdenziale), non indica, per i crediti di lavoro, uno specifico saggio di interesse tra quelli (ormai riconosciuti come) legali, ma rafforza la tutela di questi crediti prevedendovi anche l'incidenza della rivalutazione monetaria. Pertanto, questa disposizione non preclude l'applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c., ai crediti che possano dirsi derivanti dall'obbligazione datoriale tipica del rapporto di lavoro (pagamento della retribuzione), ogni qualvolta quest'ultima resti inadempiuta o sia adempiuta inesattamente o con ritardo”, gli appellanti hanno sostanzialmente evidenziato gli interessi in questione erano interessi legali a tutti gli effetti e come tali vedevano la loro disciplina, nell'ambito della norma ex art. 1284 c.c., alla luce della previsione di cui al 4° comma di tale previsione legale per la quale “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Al proposito, con la Sentenza n. 61 del 3.1.2023, la Corte di Cassazione aveva già considerato come detta norma “individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
"deflattiva" del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato "saggio degli interessi", cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi,
4 sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale "la norma di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, disciplina il saggio degli interessi legali -
e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio".
Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla L. n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018, Rv. 651183 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 -
01).
Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, avrebbe "la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto" in quanto essa "apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti".
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c..
In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore
a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284 c.c., comma 4, riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra..”.
Secondo parte appellante, la distinzione tra interessi legali ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. e interessi moratori alla luce di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c., per come operata nella sentenza impugnata, era pertanto impropria dato che il quarto comma dell'art. 1284 rappresenta una norma pur sempre riferita agli interessi legali, dunque, non sarebbe corretto affermare - come parrebbe fare il Tribunale di Milano, nella sentenza de qua - che il terzo comma dell'art. 429 cpc, nella parte in cui dispone che al lavoratore spettino (oltre alla rivalutazione monetaria) anche gli interessi nella misura legale, abbia inteso fare riferimento al solo primo comma dell'art. 1284 c.c. e non invece all'intera disposizione codicistica, incluso anche il quarto comma.
In sintesi conclusiva, la parte appellante deduce che:
5 “- il credito capitale per cui hanno agito e che è stato riconosciuto agli odierni appellanti dalla Corte d'Appello di Napoli era pecuniario e di natura retributiva;
- il “nuovo” comma 4 dell'art. 1284 c.c. pone una regola generale in base alla quale il tasso d'interesse legale dei crediti (quantomeno di quelli pecuniari di fonte contrattuale, come quelli di cui qui si discute), dal momento della proposizione della domanda giudiziale, è quello maggiorato previsto per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali;
- la domanda giudiziale di pagamento del capitale maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria e il provvedimento che accolga tale domanda devono intendersi riferiti agli interessi determinati al tasso legale, che è – per legge - quello del primo comma dell'art. 1284
c.c. dalla data di maturazione del credito a quella della domanda giudiziale e quello del quarto comma dal momento della data della domanda giudiziale in poi.
- tale regola generale è valida anche rispetto ai crediti di lavoro, sia per ragioni di carattere sistematico, che osterebbero ad un trattamento differenziato e deteriore dei crediti dei lavoratori rispetto agli altri, sia perché l'art. 429 cpc espressamente prevede che al lavoratore spettino, oltre alla rivalutazione monetaria, anche gli interessi nella misura legale, così rinviando all'intero art. 1284 c.c. (incluso il comma 4) per la determinazione del saggio. Per tutto quanto sopra, la sentenza impugnata merita di essere riformata, per non essersi attenuta ai predetti principi.”
L'appellata , che si è costituita in giudizio senza proporre alcun motivo di Controparte_1 gravame incidentale, articola una serrata difesa muovendo dall'eccezione di giudicato il cui fondamento, secondo l' sarebbe indotto da Cass. Sez. U., Sentenza n. 12449 del Pt_3 07/05/2024 per la quale “Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Disposti alcuni rinvii della causa al fine di poter recepire il contenuto della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per come adita sulla base del rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Parma il 3/8/2023, all'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
>:<
La questione posta dagli odierni appellanti concerne l'applicabilità o la non applicabilità ai crediti di lavoro della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con la quale è stato determinato, quale tasso legale applicabile alle obbligazioni pecuniarie relativamente al periodo successivo all'inizio del processo civile intrapreso per la soddisfazione del credito, il tasso di interesse cd. “commerciale” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002. Al proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 61/2023, ha ritenuto l'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie, con ciò superando un precedente orientamento (espresso, tra le altre, da Cass. n. 28409/2018) che limitava l'ambito di applicabilità della norma alle obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale.
Tale decisione dei Giudici di Legittimità è da considerarsi però inappagante per la risoluzione della tematica che caratterizza il presente giudizio, laddove l'oggetto dell'obbligazione
6 gravante sull' in forza della ricordata sentenza della Corte di Appello di Parte_4
Napoli, rappresenta indubbiamente la corresponsione in favore degli aventi diritto di una somma pecuniaria, avente però matrice genetica 'specializzante' nella relazione lavorativa intrattenuta dai due creditori presso l'Impresa resistente, relazione senz'altro riconducibile a lei quale soggetto datoriale (tale essendo stata la questione di fondo risolta dai Giudici napoletani nell'ambito del loro processo).
Ai fini che ora interessano, quel che è importante puntualizzare è, ad avviso del Collegio, in ogni caso, l'esatta individuazione della causa debendi delle somme pecuniarie che la CP_1
è tenuta a versare ai due lavoratori e . Pt_1 Parte_2
Si tratta di poste economiche che, come detto, trovano la loro comune radice genetica in un credito retributivo siccome direttamente generato da un rapporto di lavoro e valevole alla riconduzione del tema dell'applicabilità degli interessi di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. entro un confine più definito di quello della prestazione di somme pecuniarie cui si era dedicata la Corte di Cassazione con la predetta pronuncia n. 62/2023, a ben vedere focalizzatasi soltanto nell'identificazione privilegiata dell'oggetto dell'obbligazione (pecuniario appunto) al fine di stabilire in linea generale il campo di applicazione della norma ex art. 1284 comma 4 c.c..
A fronte di tale impostazione generale, il Tribunale autore della pronuncia appellata ha inteso valorizzare la basilare e specifica ragione attributiva di tali crediti per negare alla fattispecie la conferenza dei particolari interessi legali in questione siccome estromessi -in questo senso si è inequivocabilmente orientata la decisione di primo grado- per effetto dell'assorbente operatività del peculiare meccanismo di salvaguardia riservato ai crediti retributivi (e assimilati) sulla base dell'art. 429 c.p.c., quale norma processuale dotata di una sua ben nota concorrente portata di diritto sostanziale.
In realtà, sul tema in argomento, pare anche a questa Corte che si debba pervenire alla soluzione raggiunta con la sentenza impugnata e fondamentalmente per la ragione che il
Tribunale ha inteso privilegiare la valenza di argomenti decisori che possono essere proprio ricavati da un illuminante passo argomentativo di Cass. Sez. U., Sentenza n. 12449 del
07/05/2024 intervenuta a riscontro -anch'esso invero non appagante- del predetto rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Parma mediante l'iniziativa sopra ricordata.
Lo ricorda la parte appellata, in tali termini le SSUU della Corte di Cassazione, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha -limitatamente, rispetto a quanto ora di interesse- sancito che
“Se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo”.
Tale statuizione in realtà ha finito solo per puntualizzare, ma senza possedere incidenza rispetto al caso di specie, che la pura e semplice dizione di 'interessi legali' contenuta nel titolo esecutivo non lasciava spazio per definirne altrimenti l'esatta tipologia nell'ambito delle previsioni contenute all'interno dell'articolo 1284 c.c. mediante un pronunciamento che, se compiuto, avrebbe finito per travalicare i confini dell'esecuzione per approdare a una
7 soluzione strettamente attratta nella cognizione, quale compito sicuramente non spettante al giudice dell'esecuzione. Nella vicenda in questione emerge in realtà un profilo diverso che non consente di affermare l'esistenza di una preclusione analoga a quella considerata dalla Cassazione con la pronuncia appena ricordata e che la parte appellata ha inteso affermare riferendosi l'intervento paralizzante di una 'cosa giudicata', con riferimento alla decisione prima del Tribunale e poi della Corte di appello di Napoli. In realtà, pare a questo Collegio che nessuno di quei giudici abbia fornito una sentenza in cui rientrava ed era risolta la problematica degli interessi ex art. 1284. comma 4 c.c. che assilla il presente giudizio, trattandosi di una questione che forse stava tra le pieghe dei processi intrapresi a Napoli, ma che non ha comunque trovato alcuna risoluzione, diretta o indiretta, da parte di quei Giudici.
A parte e superato quindi il problema che precede, nel senso in cui si è risolta, come accennato, la pronuncia resa dalla Cassazione non è comunque andata a toccare il cuore della questione che il Tribunale di Parma chiedeva fosse definito.
Nel ragionare nel senso (obbligato) perseguito dalla Cassazione, è infatti rimasto scoperto e praticamente intonso il tema dell'applicabilità del quarto dell'art. 1284 c.c. ai crediti di lavoro che di per sé non esprimono -se non li voglia intendere in senso marcatamente riduttivo- il rimando a un concetto di somma pecuniaria quale mero oggetto di una prestazione discendente dalla relativa obbligazione retributiva, ma che sistematicamente ricevono, anche questo lo si sa, una speciale qualificazione privilegiata sulla base della radice genetica dell'obbligo facente sicuramente capo, come è ormai noto e assodato, a un vero e proprio debito di valore valevole a differenziare il credito di lavoro dall'aggancio a qualsiasi altra causa debendi che possa avere quale suo termine ultimo, oggettivamente apprezzabile, una somma di denaro.
La teorica che assiste i crediti di lavoro è in fondo la stessa dei crediti derivanti fatto illecito laddove il denaro idoneo ad assolvere la portata riparatoria del diritto leso (assoluto e/o relativo) non è egualmente da intendere, se non assai riduttivamente, quale semplice mezzo solutorio spogliato di tale sua funzione attributiva rispondente alla tutela del valore di un bene.
Riprendendo quanto sopra accennato, come è già stato acutamente notato da altri, il passo della sentenza delle S.U. n. 12449 del 07/05/2024 che apre a considerazioni tendenzialmente risolutive, è rappresentato dalla notazione per cui “il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale”. Questo tipo di considerazione, ben larga e profonda nella sua portata, lascia adeguatamente intendere, in fondo, come non ogni ritardo solutorio sia uguale all'altro, dovendosi fare capo -per il tramite di un'analisi sistematica- al tipo e alla natura dell'obbligazione (solo in ultimissima analisi classificatoria, pecuniaria, poiché coincidente con tale tipo di prestazione) rimasta inadempiuta per verificare appunto se possa spettare automaticamente al creditore il riconoscimento degli interessi di cui al comma 4 cit. modellati sulla falsariga di quelli conferenti alla transazioni commerciali inevase.
Ebbene, quali crediti di valore appositamente presidiati nella loro reale consistenza dalla regola “salvaguardante” speciale fornita dall'art. 429 c.p.c. -che nell'assolvere alla sua duplice
8 funzione protettiva degli interessi del lavoratore e responsabilizzante rispetto al contegno del debitore, già ne testimonia una natura peculiare rispetto ai crediti di valuta in senso generale- quelli retributivi rivestono invero caratteristiche specializzanti assolutamente loro proprie tali da renderli immuni rispetto all'operatività del meccanismo di salvaguardia contemplato dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.. Detta norma è rivolta anche ad assolvere, in uno con la tutela degli interessi del creditore di qualsiasi prestazione avente per oggetto il denaro, anche, per altro verso, l'esigenza di porre una sorta di misura afflittiva per scoraggiare i comportamenti dilatori del debitore rispetto alle aspettative del creditore titolare di una posizione soggettiva dibattuta nell'ambito di un processo, al precipuo scopo di concorrere alla massima velocizzazione delle transazioni commerciali e quindi a una circolazione incontrastata e sicura della ricchezza quale obiettivo perseguito dalla maggior parte delle disposizioni del codice civile del 1942.
Per questo, a fini satisfattivi della posizione creditoria inadempiuta, non può ritenersi che il regime degli interessi legali previsto dal comma 4 cit. sia applicabile indifferenziatamente anche ai crediti di lavoro, se non mediante una forzatura concettuale tale da giocare il suo ruolo solamente sotto il profilo monetario/mercantilistico di quel tipo di credito in base all'assioma per cui tutte le obbligazioni pecuniare sarebbero uguali e tutte dovrebbero godere, dal lato dei loro accessori, della stessa forma di protezione.
In tale senso, rappresenta una forzatura di principio anche il convincimento per cui gli interessi richiamati in seno all'art. 429 c.p.c. come “interessi nella misura legale” non potrebbero che essere tutti quelli ricompresi nell'art. 1284 c.c. quale disposizione che rimanda soltanto al saggio degli interessi legali senza ammettere ulteriori differenziazioni, che sono invece indotte, non dalla fonte di obbligazioni che ha generato la competenza principale cui accedono, bensì dalla natura stessa del credito che li genera. In base all'art. 429 c.p.c., come ha voluto dire il primo Giudice, esiste pertanto un regime tipico volto ad assicurare, tramite il criterio del concorso tra rivalutazione e interessi, una protezione talmente privilegiata della posizione soggettiva lesa tale da assolvere da sola entrambi gli scopi tutelati dal regime degli interessi di cui al 4°comma dell'art. 1284 c.c., facendo segnare la preminenza di quello del lavoratore.
L'appello va pertanto respinto compensando interamente tra le parti le spese del grado in ragione dei giusti motivi desumibili dalla controversa applicazione della norma ex art. 1284
c.c..
Sussistono infine nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2989/2023 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Milano, 22 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
9