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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4022/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4022/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ), Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
n.q. eredi (C.F. C.F._18 Parte_19 Parte_20
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO GIACOMONI C.F._19
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti FABIO Controparte_1 P.IVA_1
FRATTINI ed ERMINIO COLAZINGARI
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale il esponendo quando segue: Controparte_1
- con atto del notaio del 18.09.1968, è stato costituito il consorzio Persona_1 denominato “Reali” avente ad oggetto la costituzione di un consorzio di urbanizzazione volontario, la cui durata è stata fissata in anni dieci a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di adesione;
- in data 21.09.1977 il e gli altri proprietari di terreni interessati nella zona CP_1 hanno presentato al Comune di Tivoli un “piano di lottizzazione convenzionata” che interessava le loro proprietà;
- con deliberazione comunale n. 307 del 10.03.1978, il ha ottenuto una CP_1 convenzione – sottoscritta in data 9.12.1978 a rogito Notaio rep. 51619 racc. 10377 - con Per_1 il per la cessione gratuita delle aree della gestione pubblica previa Controparte_2 realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- con successivo atto del 22.02.1980 del dott. – che associava tutti i proprietari Per_2 delle aree del P.D.L. - è stato costituito un nuovo consorzio, sempre finalizzato al medesimo scopo e cioè quello di dare effettiva esecuzione alla convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, della uguale durata di dieci anni, salvo possibilità di proroga;
- in forza dell'intervenuta riedizione del , lo stesso ha dato parziale esecuzione CP_1 alla convenzione urbanistica intervenuta in data 9.12.1978 rep. 15619 racc. 10377, con la quale si andavano a regolare le obbligazioni assunte dal per l'esecuzione delle opere di CP_1 urbanizzazione, nonché la cessione gratuita delle aree al fine di garantire gli standard previsti nel programma di lottizzazione;
- tutti gli istanti, sulla base della previsione contenuta nella richiamata convenzione ed in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 della l. n. 10 del 28.1.1977, hanno assolto al pagamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'epoca soltanto parzialmente eseguite dal , ottenendo per l'effetto il rilascio della concessione edilizia CP_1 ad edificare le singole porzioni immobiliari;
- a partire dagli anni 1980 gli odierni istanti hanno dato seguito, in forza del rilascio della concessione edilizia, al programma edificatorio (a differenza degli altri consorziati che non richiedevano il rilascio della concessione e non pagavano dunque i suddetti oneri);
- nell'anno 1994, a causa del fallimento di una delle proprietà maggiormente consistenti all'interno del , che ha determinato - dopo una iniziale e parziale esecuzione del piano CP_1
- la paralisi totale dell'attività di quest'ultimo perdurante fino alla scadenza della Convenzione,
è stato proposto ai soggetti istanti un nuovo piano di lottizzazione, che riproduceva fedelmente quello originario. Il nuovo piano, che è stato predisposto e presentato all'amministrazione
Comunale di Tivoli in data 15.7.1994, non è mai giunto ad approvazione definitiva a causa del
2 contenzioso generatosi tra il e i proprietari di due lotti che erano stati erroneamente CP_1 ricompresi nel piano, pur non avendo essi mai aderito al medesimo;
CP_1
- nell'anno 2001 il Consiglio Comunale ha approvato nuovamente il piano, rimanendo tuttavia inibita l'esecuzione del programma a seguito della riscontrata presenza di alcune irregolarità che ne avrebbe dunque generato lo stallo, con particolare riferimento alla presenza di lotti interessati da vincoli boschivi incidenti in maniera determinante sia ai fini edificatori che ai fini degli standard e che avrebbero impedito il rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- che a fronte di tale procedura, il ha incardinato una serie di procedimenti di CP_1 natura amministrativa e di natura tecnica mediante i quali gli odierni istanti, che ritengono di aver già saldato nei confronti dell'ente tutto quanto era loro dovuto sulla base dell'impegno assunto in sede di convenzione e di aver dato esecuzione e compimento in maniera tempestiva alle obbligazioni assunte dal – avendo quindi gli stessi raggiunto lo scopo consortile CP_1
- sono stati chiamati a rispondere in termini di contributo consortile per tutte le attività svolte dal , consistenti sostanzialmente nel resistere/promuovere provvedimenti giudiziari, CP_1 ovvero sostenerne i costi di gestione.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli odierni attori hanno dunque concluso che nel caso di specie sarebbe venuto meno lo scopo comune quale elemento essenziale del - CP_1 avendo gli stessi già edificato a far data dagli anni '80 - e di avere gli stessi già provveduto totalmente alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
inoltre, hanno dedotto che le ulteriori attività insorgenti per conformare il piano alle prescrizioni normative originarie e sopravvenute hanno portato alla “creazione” di un nuovo scopo
(redazione di un nuovo progetto di lottizzazione) per il mutamento del quale occorrerebbe una nuova manifestazione di volontà da parte dei consorziati da attuarsi in forma statutaria in quanto non demandabile alla maggioranza dei consorziati.
Gli attori hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale, adito in accoglimento del presente atto,
In via principale, accertata e dichiarata in ragione delle considerazioni esplicitate in premessa, l'impossibilità di addivenire allo scopo sotteso alla costituzione del Controparte_1 nei confronti degli odierni attori, dichiarare lo scioglimento dello stesso e per l'effetto ordinare agli organi amministrativi di procedere alle relative incombenze previste dalla legge;
In subordine, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge integranti giusta causa del recesso per le ragioni individuate in narrativa, previa declaratoria di nullità delle eventuali condizioni ostative indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, dichiarare legittimo ed efficace il recesso degli attori dal e per l'effetto Controparte_1 ordinare agli organi amministrativi la cancellazione degli stessi dal mediante le CP_1 incombenze previste dalla legge”;
In ulteriore subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità dei contributi versati in favore del da parte degli attori in ragione delle considerazioni espresse in Controparte_1 premessa, condannare lo stesso , anche a titolo di ingiustificato arricchimento delle CP_1 quote tutte versate dagli attori al a far data dal pagamento degli oneri di CP_1 urbanizzazione primaria e secondaria relative al rilascio delle rispettive concessioni edilizie in quanto versate senza causa e/o giustificato motivo e per l'effetto condannare lo stesso
, in persona rappresentante p.t. alla restituzione delle suddette somme maggiorate CP_1 degli interessi e rivalutazione monetaria;
importi che verranno debitamente precisati all'esito
3 dell'istruttoria documentale ovvero nelle somme che il giudice riterrà dovute in base alla legge
e tramite ricorso ad equità, con riserva di ogni azione e diritto nei confronti degli amministratori”.
Si è costituita parte convenuta nel presente giudizio eccependo che: diversamente da quanto asserito dagli odierni attori, il non ha mutato lo scopo sociale, con esclusione CP_1 pertanto della necessità di una nuova manifestazione di consenso alla presentazione del nuovo piano di lottizzazione;
che non corrisponde a verità neppure che l'attività di perseguimento dello scopo consortile sia ormai interdetta in ragione dei vincoli urbanistici, in quanto il ha ripresentato in data 5.8.2016 il piano di lottizzazione previa esclusione dei soli CP_1 lotti considerati boscati;
che sono stati gli odierni attori, semmai, ad aver agito contro l'interesse consortile e degli altri consorziati, edificando ed incrementando le proprie volumetrie in spregio alle volumetrie complessive.
Parte convenuta ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree per i motivi esposti nella propria comparsa, così formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'll.mo giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1. rigettare le domande formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto spiegato nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori e per
l'effetto condannare gli attori medesimi al risarcimento del danno da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice;
3. condannare in ogni caso l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio”. All'udienza del 21 dicembre 2016 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 5 febbraio 2018 non è stata ammessa la CTU richiesta da parte attrice in quanto ritenuta generica e la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione.
Successivamente, a seguito dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2019, è stata nuovamente rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, poiché ritenuta superflua (in quanto relativa al precedente piano di lottizzazione) ed esplorativa (in quanto volta a verificare circostanze non allegate relative al nuovo piano).
All'udienza del 26 novembre 2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il sottoscritto Giudice, assunto il procedimento solo a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale del 02-09-2024, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 28-12-2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda avanzata dagli attori non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, rispetto alla riproposta istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori nuovamente anche nelle comparse conclusionali depositate, devono ribadirsi le medesime motivazioni già sopra riportate per le quali, già con precedenti ordinanze dei diversi
4 giudici istruttori susseguitisi nella trattazione del presente procedimento, si è ritenuto non necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio; peraltro, anche da ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-11-2024, la medesima istanza è stata di nuovo avanzata dagli attori e rigettata con l'ordinanza del 28-12-2024: trattasi pertanto di mera riproposizione di identica istanza, già più volte rigettata;
né si rilevano nel presente procedimento questioni di tipo tecnico, che richiedano appunto un accertamento tecnico specialistico, la risoluzione delle quali sia connessa alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Ancora in via preliminare, non si ravvisano i presupposti per accogliere l'istanza formulata dagli attori nelle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 296 c.p.c. di sospensione del processo al fine di attendere l'esito del “referendum” consortile indetto dal CdA del con comunicazione del 20-12-2024 (comunicazione non depositata dagli attori come CP_1 documento in allegato alla comparsa conclusionale, ma riportata nel corpo della comparsa conclusionale stessa).
Si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., il giudice “ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi” solo nel caso in cui vi sia “istanza di tutte le parti”, presupposto questo non sussistente nel caso di specie, considerato che – anzi – nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c. parte convenuta si è opposta all'istanza in questione ritenendola infondata e non legittima.
Ora, prima di procedere con l'esame delle argomentazioni di merito sviluppate dagli attori, pare opportuno soffermarsi sulla nozione e sulla funzione degli oneri di concessione edilizia, nonché sulla loro natura giuridica.
Tali oneri, istituti dalla l. 10/1977 (che si distinguono in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), essendo individuabili nella normativa che regola il settore dell'urbanistica e dell'edilizia, hanno fonte legale e si sostanziano nell'obbligo, in capo a colui che procede alla realizzazione di nuove opere, di corrispondere una determinata somma, volta alla realizzazione di interventi edilizi connotati da utilità sociale.
Per quanto concerne la natura giuridica degli oneri in questione, secondo l'orientamento prevalente, gli stessi sarebbero inquadrabili nella categoria delle obbligazioni propter rem, il cui obbligo giuridico non deriva dal godimento del bene ma dalla mera titolarità del diritto reale, essendo tali obbligazioni strettamente connesse al bene e non al suo godimento. Pertanto,
l'obbligo di contribuire alle spese relative alla manutenzione, conservazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione sui beni comuni discende dalla titolarità del diritto di proprietà dei consorziati, a prescindere da una loro manifestazione di volontà di assunzione di tali obblighi (in tal senso, Cass. n. 18939 del 2016; Cass. n. 28492 del 2005; Cass. n. 4125/2003).
Ne consegue che l'obbligazione non è la conseguenza ma la causa della costituzione del e ciascun partecipante rimane obbligato individualmente allo stesso, anche a seguito CP_1 della costituzione del . Inoltre, in virtù della natura dell'onere in questione in termini CP_1 di obbligazione propter rem, lo stesso insiste sul fondo da cui origina a prescindere dal soggetto che in un dato momento storico ne è titolare, evidenziandosi l'alterità patrimoniale e soggettiva non solo tra proprietario del fondo e , ma anche tra fondo e suo titolare, prescindendosi CP_1 dunque, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato all'adempimento, dall'identificazione del titolare del fondo al momento in cui l'onere è sorto.
A siffatto orientamento si affianca altro orientamento in virtù del quale, in tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri
5 consortili discende non già dall'essere proprietario e, dunque, da un'obbligazione propter rem atipica, ma dall'apposizione del vincolo nel regolamento contrattuale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito (Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019). CP_1
Ora, al fine di individuare la natura del consorzio di urbanizzazione e il quadro normativo applicabile nel caso di specie, pare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati
(come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute” (Cass. civ. n. 4125/2003).
Dunque, attraverso il consorzio di urbanizzazione, i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, si associano, al fine di realizzare su tali aree i servizi e le opere imposte dalla normativa urbanistica. Così facendo, i consorziati intervengono direttamente sul tessuto urbanistico realizzando opere di urbanizzazione primaria e secondaria contemplate dalla normativa urbanistica.
Tuttavia, se ad oggi appare chiara la nozione e la finalità perseguita dal in CP_1 esame, non altrettanto chiara è apparsa la disciplina applicabile a tale figura atipica, cosicché nel corso degli anni si sono avvicendati diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, che hanno ipotizzato tre possibili ricostruzioni, ossia: l'equiparabilità del in questione CP_1 alla figura della comunione disciplinata agli arti. 1110 e ss c.c.; ovvero all'associazione non riconosciuta;
nonché, in ultima analisi, ad una figura contrattuale atipica, caratterizzata dalla presenza di elementi riferibili ad entrambi gli istituti appena citati.
L'orientamento prevalente, tuttavia, tende a ricondurre il consorzio di urbanizzazione nell'ambito dell'istituto dell'associazione non riconosciuta, disciplinata, a livello codicistico, agli artt. 36 e ss c.c., posto che la stessa sembrerebbe maggiormente conforme alle finalità perseguite dal consorzio di urbanizzazione, anche in ragione del presupposto per il quale i proprietari dei fondi sono spinti alla costituzione dello stesso. E' possibile evidenziare infatti come, con riferimento alle associazioni in questione, non vi sia alcun riferimento al godimento del bene, in quanto possono essere costituite per il conseguimento di qualsiasi attività che sia meritevole di tutela e che non si ponga in contrasto con l'ordinamento giuridico. Appare evidente, pertanto, che le associazioni non riconosciute ben potrebbero perseguire le finalità che il consorzio di urbanizzazione si propone di conseguire. Al contempo, i consorzi di urbanizzazione costituiscono figure atipiche caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, al pari delle associazioni non riconosciute (Cass. civ. n. 4125/2003; Cass. n. n. 3665 del 14.03.2001).
Al riguardo, particolare attenzione merita la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha evidenziato come - pur appartenendo il alla categoria delle associazioni non CP_1 riconosciute, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti - assuma rilievo decisivo, ai fini della disciplina applicabile, la volontà dei consorziati contenuta nelle norme
6 statutarie. Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, ha tentato di inquadrare in astratto la figura del consorzio di urbanizzazione, lasciando però alla libera determinazione delle parti contraenti la scelta circa la disciplina applicabile (Cass.
6.3.2003 n. 3341; Cass. civ. n.
4125/2003; Cass., sez. civile, n. 3665 del 14.03.2001; Cass. civ. n. 11218/1992).
Alla luce di quanto sopra detto, per individuare la natura giuridica di un istituto non si può certamente prescindere dalla struttura, dall'organizzazione e dagli aspetti connessi alle applicazioni nella pratica, ma si deve comunque dare rilievo preminente ai fini qualificatori, allo scopo essenziale e alla causa principale del contratto, che resta quella associativa, diretta alla costituzione e gestione delle opere di urbanizzazione.
Con riguardo, infine, alla questione - che interessa il caso di specie – relativa al diritto di recesso del consorziato, unanime giurisprudenza di legittimità e di merito ha escluso la possibilità di recesso dal . Controparte_3
In particolare, il diritto di recesso è escluso in quanto, “atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente "l'abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio”. (Cass. civ. n. 27634/2018 e ancora più di recente Cass. civ. n. 28611/2022).
Altro, ancora più recente, orientamento giurisprudenziale esclude il diritto di recesso in forza del forte profilo di realità che caratterizza il connotato associativo dei consorzi di urbanizzazioni, in quanto “il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” (si vedano Cass. civ. 21 dicembre 2023,
n. 35749, e Cass. civ. 19 dicembre 2023, n. 35517).
Deve ritenersi che, a prescindere dalla teoria cui si intende accedere – quella che propugna l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quella che propende per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio – qualora nello statuto non sia disposto diversamente, nel caso in cui si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica, “va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art. 18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il pur restando proprietari degli immobili di loro pertinenza” (Cass. civ. n. CP_1
4125/2003; Cass. Civ. 11218/1992).
Ciò premesso, occorre innanzitutto considerare nel caso di specie la volontà espressa dai consorziati, analizzando dunque il contenuto del nuovo statuto predisposto con atto del notaio il 22 febbraio 1980, che risulta finalizzato al “raggiungimento di una più razionale Per_2
7 urbanizzazione della zona e la attuazione o l'assistenza all'attuazione di tutte le opere necessarie a consentire la realizzazione delle costruzioni del complesso edilizio” (art. 3).
Si rileva infatti che, in forza del disposto dell'art. 2 dello statuto (“sono soci del CP_1 tutti i proprietari di lotti di terreno facenti parte della lottizzazione ubicata in Tivoli, CP_1 località strada. S. la proprietà del lotto conferisce automatica CP_1 Controparte_4 qualifica di socio, tale qualifica è irrinunciabile;
anche in caso di trasferimento di proprietà – per qualunque causale – tale stato ed obbligo dovrà necessariamente essere trasferito all'acquirente o subentrante nella proprietà del lotto”), sussiste in capo ai consorziati una evidente ed irrinunciabile correlazione tra proprietà del lotto e qualifica di “socio”.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 10 del predetto atto costitutivo (che recita: “tutti i consorzianti hanno diritto di conoscere, approvare e ratificare la convenzione già stipulata con il in ordine alla realizzazione delle opere primarie e secondarie da attuare, Controparte_2 dando atto di conoscere, approvare e ratificare quanto eseguito fino ad oggi a nome del
Approvano e ritirano lo stato finanziario del Consorzio (…)”), i consorziati CP_1 provvedevano con il nuovo statuto ad approvare e a ratificare tutti i lavori fino a quel momento eseguiti.
Si evidenzia inoltre che l'art. 4 dello statuto contempla un'espressa possibilità di proroga del con deliberazione che riporti il voto favorevole della metà più uno dei presenti CP_1 all'assemblea (“Il ha la durata di 10 anni e più precisamente fino al 31 dicembre CP_1
1989. La durata potrà essere prorogata con deliberazione che riporti i voti favorevoli della metà più uno, dei presenti all'assemblea”). In forza di tale articolo, gli associati hanno manifestato la volontà di delegare il potere di proroga all'organo associativo, onde consentire il raggiungimento degli scopi perseguiti dallo stesso . Tale potere di proroga è stato CP_1 dunque esercitato dal al fine della ultimazione delle opere di urbanizzazione CP_1 connesse alla lottizzazione – la cui esecuzione è avvenuta solo parzialmente a seguito di impedimenti sopravvenuti che ne hanno provocato la sospensione - in quanto lo stesso veniva legittimato dagli stessi associati per volontà espressa nello Statuto.
Tali previsioni statutarie, peraltro, sono pienamente coerenti con la natura dei consorzi di urbanizzazione e non vi è modo di affermarne l'illegittimità, né di disattendere - anche alla luce delle considerazioni sopra esposte - le prescrizioni in esse contenute, non potendo pertanto i singoli associati provocare lo scioglimento del , né esercitare il diritto di recesso per CP_1 sottrarsi all'adempimento dei relativi oneri.
Si rileva inoltre che gli attori facevano parte del al momento della stipulazione CP_1 della convenzione con il ed hanno partecipato al nuovo atto costitutivo del CP_2 CP_1 nel 1980: deve, pertanto, ritenersi che, in tal modo, gli stessi istanti abbiano ratificato l'operato fino ad allora posto in essere dagli organi amministrativi del ed abbiano inoltre CP_1 ratificato e approvato la convezione già stipulata, la stessa fatta propria dal secondo . CP_1
Pertanto, “la pretesa di liberarsi dagli obblighi nascenti dalla partecipazione al , CP_1 sentiti come un peso dopo l'avvenuta costruzione dell'immobile, contrasta con il generale principio dell'ordinamento giuridico per cui il soggetto che goda di determinati benefici debba sopportare anche gli oneri dalla stessa situazione derivante” (Trib. Tivoli n. 663/2004).
Le argomentazioni fatte valere da parte attrice, al fine di liberarsi dagli obblighi ut supra, non risultano rilevanti, né condivisibili e comunque non sufficienti al fine dell'accoglimento delle domande attoree, per le seguenti ragioni.
8 Occorre evidenziare infatti che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, il non ha deliberato, né risulta che intenda perseguire uno scopo sociale diverso Controparte_1 rispetto a quello inizialmente perseguito - essendo lo stesso finalizzato alla costruzione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e al godimento della cosa comune e dei relativi servizi consortili – né tale scopo può considerarsi esaurito, alla luce delle opere di urbanizzazione non ancora ultimate.
Neppure può ritenersi fondata la domanda attorea diretta alla dichiarazione di scioglimento del o di recesso da parte degli odierni attori in ragione dell'asserito CP_1 venir meno, da parte degli istanti, dell'interesse a partecipare al suddetto per avere CP_1 questi ultimi provveduto autonomamente, previo ottenimento delle concessioni edilizie, ad edificare all'interno dei propri lotti, in quanto tale iniziativa è stata assunta in spregio dell'interesse perseguito dal e degli altri consorziati e comunque non può essere CP_1 considerata ragione sufficiente a giustificare di per sé il libero recesso da parte degli attori dal
– alla luce dei criteri e principi sopra evidenziati - né da poter sottrarre gli stessi dai CP_1 conseguenti oneri di urbanizzazione.
Non può infine essere accolta la domanda proposta in via subordinata da parte attrice, volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità dei contributi versati dagli attori in favore del e il conseguente obbligo di restituzione a carico di parte convenuta, anche a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento, delle quote corrisposte dai consorziati, in quanto gli esborsi effettuati dagli odierni attori concernono gli acconti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e devono ritenersi dunque giustificati al fine del raggiungimento degli scopi prefissati dal . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, ogni altra domanda risulta assorbita.
La mera infondatezza delle domande attoree non comporta, automaticamente, in assenza degli altri presupposti di legge, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte convenuta, mancando infatti nel caso di specie gli ulteriori presupposti che giustifichino la condanna per lite temeraria ai sensi del predetto articolo di legge.
Il rigetto della domanda giudiziale proposta dagli attori comporta la condanna degli stessi, in solido tra loro, in base al criterio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite. Le stesse sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile-complessità media), nonché alle fasi in cui si è articolato il giudizio, considerati i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1. respinge le domande attoree per le ragioni indicate in motivazione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidate in € 5.431,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 26-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Iaconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4022/2016 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Pt_8
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_9
), (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F. ), Parte_11 C.F._11 Parte_12
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. ), (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(C.F. ), (C.F. Parte_17 C.F._17 Parte_18
n.q. eredi (C.F. C.F._18 Parte_19 Parte_20
, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO GIACOMONI C.F._19
ATTORI
contro
(C.F. , con il patrocinio degli Avv.ti FABIO Controparte_1 P.IVA_1
FRATTINI ed ERMINIO COLAZINGARI
CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 novembre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno citato a comparire innanzi all'intestato Tribunale il esponendo quando segue: Controparte_1
- con atto del notaio del 18.09.1968, è stato costituito il consorzio Persona_1 denominato “Reali” avente ad oggetto la costituzione di un consorzio di urbanizzazione volontario, la cui durata è stata fissata in anni dieci a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di adesione;
- in data 21.09.1977 il e gli altri proprietari di terreni interessati nella zona CP_1 hanno presentato al Comune di Tivoli un “piano di lottizzazione convenzionata” che interessava le loro proprietà;
- con deliberazione comunale n. 307 del 10.03.1978, il ha ottenuto una CP_1 convenzione – sottoscritta in data 9.12.1978 a rogito Notaio rep. 51619 racc. 10377 - con Per_1 il per la cessione gratuita delle aree della gestione pubblica previa Controparte_2 realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- con successivo atto del 22.02.1980 del dott. – che associava tutti i proprietari Per_2 delle aree del P.D.L. - è stato costituito un nuovo consorzio, sempre finalizzato al medesimo scopo e cioè quello di dare effettiva esecuzione alla convenzione urbanistica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, della uguale durata di dieci anni, salvo possibilità di proroga;
- in forza dell'intervenuta riedizione del , lo stesso ha dato parziale esecuzione CP_1 alla convenzione urbanistica intervenuta in data 9.12.1978 rep. 15619 racc. 10377, con la quale si andavano a regolare le obbligazioni assunte dal per l'esecuzione delle opere di CP_1 urbanizzazione, nonché la cessione gratuita delle aree al fine di garantire gli standard previsti nel programma di lottizzazione;
- tutti gli istanti, sulla base della previsione contenuta nella richiamata convenzione ed in particolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 11 della l. n. 10 del 28.1.1977, hanno assolto al pagamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'epoca soltanto parzialmente eseguite dal , ottenendo per l'effetto il rilascio della concessione edilizia CP_1 ad edificare le singole porzioni immobiliari;
- a partire dagli anni 1980 gli odierni istanti hanno dato seguito, in forza del rilascio della concessione edilizia, al programma edificatorio (a differenza degli altri consorziati che non richiedevano il rilascio della concessione e non pagavano dunque i suddetti oneri);
- nell'anno 1994, a causa del fallimento di una delle proprietà maggiormente consistenti all'interno del , che ha determinato - dopo una iniziale e parziale esecuzione del piano CP_1
- la paralisi totale dell'attività di quest'ultimo perdurante fino alla scadenza della Convenzione,
è stato proposto ai soggetti istanti un nuovo piano di lottizzazione, che riproduceva fedelmente quello originario. Il nuovo piano, che è stato predisposto e presentato all'amministrazione
Comunale di Tivoli in data 15.7.1994, non è mai giunto ad approvazione definitiva a causa del
2 contenzioso generatosi tra il e i proprietari di due lotti che erano stati erroneamente CP_1 ricompresi nel piano, pur non avendo essi mai aderito al medesimo;
CP_1
- nell'anno 2001 il Consiglio Comunale ha approvato nuovamente il piano, rimanendo tuttavia inibita l'esecuzione del programma a seguito della riscontrata presenza di alcune irregolarità che ne avrebbe dunque generato lo stallo, con particolare riferimento alla presenza di lotti interessati da vincoli boschivi incidenti in maniera determinante sia ai fini edificatori che ai fini degli standard e che avrebbero impedito il rilascio delle autorizzazioni necessarie;
- che a fronte di tale procedura, il ha incardinato una serie di procedimenti di CP_1 natura amministrativa e di natura tecnica mediante i quali gli odierni istanti, che ritengono di aver già saldato nei confronti dell'ente tutto quanto era loro dovuto sulla base dell'impegno assunto in sede di convenzione e di aver dato esecuzione e compimento in maniera tempestiva alle obbligazioni assunte dal – avendo quindi gli stessi raggiunto lo scopo consortile CP_1
- sono stati chiamati a rispondere in termini di contributo consortile per tutte le attività svolte dal , consistenti sostanzialmente nel resistere/promuovere provvedimenti giudiziari, CP_1 ovvero sostenerne i costi di gestione.
Alla luce di quanto sopra esposto, gli odierni attori hanno dunque concluso che nel caso di specie sarebbe venuto meno lo scopo comune quale elemento essenziale del - CP_1 avendo gli stessi già edificato a far data dagli anni '80 - e di avere gli stessi già provveduto totalmente alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
inoltre, hanno dedotto che le ulteriori attività insorgenti per conformare il piano alle prescrizioni normative originarie e sopravvenute hanno portato alla “creazione” di un nuovo scopo
(redazione di un nuovo progetto di lottizzazione) per il mutamento del quale occorrerebbe una nuova manifestazione di volontà da parte dei consorziati da attuarsi in forma statutaria in quanto non demandabile alla maggioranza dei consorziati.
Gli attori hanno dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale, adito in accoglimento del presente atto,
In via principale, accertata e dichiarata in ragione delle considerazioni esplicitate in premessa, l'impossibilità di addivenire allo scopo sotteso alla costituzione del Controparte_1 nei confronti degli odierni attori, dichiarare lo scioglimento dello stesso e per l'effetto ordinare agli organi amministrativi di procedere alle relative incombenze previste dalla legge;
In subordine, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge integranti giusta causa del recesso per le ragioni individuate in narrativa, previa declaratoria di nullità delle eventuali condizioni ostative indicate nell'atto costitutivo e nello statuto, dichiarare legittimo ed efficace il recesso degli attori dal e per l'effetto Controparte_1 ordinare agli organi amministrativi la cancellazione degli stessi dal mediante le CP_1 incombenze previste dalla legge”;
In ulteriore subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità dei contributi versati in favore del da parte degli attori in ragione delle considerazioni espresse in Controparte_1 premessa, condannare lo stesso , anche a titolo di ingiustificato arricchimento delle CP_1 quote tutte versate dagli attori al a far data dal pagamento degli oneri di CP_1 urbanizzazione primaria e secondaria relative al rilascio delle rispettive concessioni edilizie in quanto versate senza causa e/o giustificato motivo e per l'effetto condannare lo stesso
, in persona rappresentante p.t. alla restituzione delle suddette somme maggiorate CP_1 degli interessi e rivalutazione monetaria;
importi che verranno debitamente precisati all'esito
3 dell'istruttoria documentale ovvero nelle somme che il giudice riterrà dovute in base alla legge
e tramite ricorso ad equità, con riserva di ogni azione e diritto nei confronti degli amministratori”.
Si è costituita parte convenuta nel presente giudizio eccependo che: diversamente da quanto asserito dagli odierni attori, il non ha mutato lo scopo sociale, con esclusione CP_1 pertanto della necessità di una nuova manifestazione di consenso alla presentazione del nuovo piano di lottizzazione;
che non corrisponde a verità neppure che l'attività di perseguimento dello scopo consortile sia ormai interdetta in ragione dei vincoli urbanistici, in quanto il ha ripresentato in data 5.8.2016 il piano di lottizzazione previa esclusione dei soli CP_1 lotti considerati boscati;
che sono stati gli odierni attori, semmai, ad aver agito contro l'interesse consortile e degli altri consorziati, edificando ed incrementando le proprie volumetrie in spregio alle volumetrie complessive.
Parte convenuta ha dunque chiesto il rigetto delle domande attoree per i motivi esposti nella propria comparsa, così formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'll.mo giudice adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
1. rigettare le domande formulate da parte attrice nel proprio atto di citazione perché infondate in fatto ed in diritto, per tutto quanto spiegato nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo agli attori e per
l'effetto condannare gli attori medesimi al risarcimento del danno da liquidarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice;
3. condannare in ogni caso l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio”. All'udienza del 21 dicembre 2016 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. All'udienza del 5 febbraio 2018 non è stata ammessa la CTU richiesta da parte attrice in quanto ritenuta generica e la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione.
Successivamente, a seguito dell'assegnazione del procedimento ad altro giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2019, è stata nuovamente rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte attrice, poiché ritenuta superflua (in quanto relativa al precedente piano di lottizzazione) ed esplorativa (in quanto volta a verificare circostanze non allegate relative al nuovo piano).
All'udienza del 26 novembre 2024, tenutasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il sottoscritto Giudice, assunto il procedimento solo a seguito dell'assegnazione del ruolo con decreto presidenziale del 02-09-2024, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 28-12-2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda avanzata dagli attori non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, rispetto alla riproposta istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dagli attori nuovamente anche nelle comparse conclusionali depositate, devono ribadirsi le medesime motivazioni già sopra riportate per le quali, già con precedenti ordinanze dei diversi
4 giudici istruttori susseguitisi nella trattazione del presente procedimento, si è ritenuto non necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio; peraltro, anche da ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26-11-2024, la medesima istanza è stata di nuovo avanzata dagli attori e rigettata con l'ordinanza del 28-12-2024: trattasi pertanto di mera riproposizione di identica istanza, già più volte rigettata;
né si rilevano nel presente procedimento questioni di tipo tecnico, che richiedano appunto un accertamento tecnico specialistico, la risoluzione delle quali sia connessa alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.
Ancora in via preliminare, non si ravvisano i presupposti per accogliere l'istanza formulata dagli attori nelle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 296 c.p.c. di sospensione del processo al fine di attendere l'esito del “referendum” consortile indetto dal CdA del con comunicazione del 20-12-2024 (comunicazione non depositata dagli attori come CP_1 documento in allegato alla comparsa conclusionale, ma riportata nel corpo della comparsa conclusionale stessa).
Si osserva infatti che, ai sensi dell'art. 296 c.p.c., il giudice “ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi” solo nel caso in cui vi sia “istanza di tutte le parti”, presupposto questo non sussistente nel caso di specie, considerato che – anzi – nella memoria di replica ex art. 190
c.p.c. parte convenuta si è opposta all'istanza in questione ritenendola infondata e non legittima.
Ora, prima di procedere con l'esame delle argomentazioni di merito sviluppate dagli attori, pare opportuno soffermarsi sulla nozione e sulla funzione degli oneri di concessione edilizia, nonché sulla loro natura giuridica.
Tali oneri, istituti dalla l. 10/1977 (che si distinguono in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione), essendo individuabili nella normativa che regola il settore dell'urbanistica e dell'edilizia, hanno fonte legale e si sostanziano nell'obbligo, in capo a colui che procede alla realizzazione di nuove opere, di corrispondere una determinata somma, volta alla realizzazione di interventi edilizi connotati da utilità sociale.
Per quanto concerne la natura giuridica degli oneri in questione, secondo l'orientamento prevalente, gli stessi sarebbero inquadrabili nella categoria delle obbligazioni propter rem, il cui obbligo giuridico non deriva dal godimento del bene ma dalla mera titolarità del diritto reale, essendo tali obbligazioni strettamente connesse al bene e non al suo godimento. Pertanto,
l'obbligo di contribuire alle spese relative alla manutenzione, conservazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione sui beni comuni discende dalla titolarità del diritto di proprietà dei consorziati, a prescindere da una loro manifestazione di volontà di assunzione di tali obblighi (in tal senso, Cass. n. 18939 del 2016; Cass. n. 28492 del 2005; Cass. n. 4125/2003).
Ne consegue che l'obbligazione non è la conseguenza ma la causa della costituzione del e ciascun partecipante rimane obbligato individualmente allo stesso, anche a seguito CP_1 della costituzione del . Inoltre, in virtù della natura dell'onere in questione in termini CP_1 di obbligazione propter rem, lo stesso insiste sul fondo da cui origina a prescindere dal soggetto che in un dato momento storico ne è titolare, evidenziandosi l'alterità patrimoniale e soggettiva non solo tra proprietario del fondo e , ma anche tra fondo e suo titolare, prescindendosi CP_1 dunque, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato all'adempimento, dall'identificazione del titolare del fondo al momento in cui l'onere è sorto.
A siffatto orientamento si affianca altro orientamento in virtù del quale, in tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri
5 consortili discende non già dall'essere proprietario e, dunque, da un'obbligazione propter rem atipica, ma dall'apposizione del vincolo nel regolamento contrattuale e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il è stato costituito (Cass. n. 1468 del 2021; Cass. n. 14440 del 2019). CP_1
Ora, al fine di individuare la natura del consorzio di urbanizzazione e il quadro normativo applicabile nel caso di specie, pare opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che “i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano fra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati
(come nella specie) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e la fornitura di opere o servizi assai complessi ed onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconosciute” (Cass. civ. n. 4125/2003).
Dunque, attraverso il consorzio di urbanizzazione, i proprietari di terreni situati in aree destinate ad insediamenti industriali, abitativi o turistici, si associano, al fine di realizzare su tali aree i servizi e le opere imposte dalla normativa urbanistica. Così facendo, i consorziati intervengono direttamente sul tessuto urbanistico realizzando opere di urbanizzazione primaria e secondaria contemplate dalla normativa urbanistica.
Tuttavia, se ad oggi appare chiara la nozione e la finalità perseguita dal in CP_1 esame, non altrettanto chiara è apparsa la disciplina applicabile a tale figura atipica, cosicché nel corso degli anni si sono avvicendati diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, che hanno ipotizzato tre possibili ricostruzioni, ossia: l'equiparabilità del in questione CP_1 alla figura della comunione disciplinata agli arti. 1110 e ss c.c.; ovvero all'associazione non riconosciuta;
nonché, in ultima analisi, ad una figura contrattuale atipica, caratterizzata dalla presenza di elementi riferibili ad entrambi gli istituti appena citati.
L'orientamento prevalente, tuttavia, tende a ricondurre il consorzio di urbanizzazione nell'ambito dell'istituto dell'associazione non riconosciuta, disciplinata, a livello codicistico, agli artt. 36 e ss c.c., posto che la stessa sembrerebbe maggiormente conforme alle finalità perseguite dal consorzio di urbanizzazione, anche in ragione del presupposto per il quale i proprietari dei fondi sono spinti alla costituzione dello stesso. E' possibile evidenziare infatti come, con riferimento alle associazioni in questione, non vi sia alcun riferimento al godimento del bene, in quanto possono essere costituite per il conseguimento di qualsiasi attività che sia meritevole di tutela e che non si ponga in contrasto con l'ordinamento giuridico. Appare evidente, pertanto, che le associazioni non riconosciute ben potrebbero perseguire le finalità che il consorzio di urbanizzazione si propone di conseguire. Al contempo, i consorzi di urbanizzazione costituiscono figure atipiche caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, al pari delle associazioni non riconosciute (Cass. civ. n. 4125/2003; Cass. n. n. 3665 del 14.03.2001).
Al riguardo, particolare attenzione merita la costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha evidenziato come - pur appartenendo il alla categoria delle associazioni non CP_1 riconosciute, non esistendo schemi obbligati per la costituzione di tali enti - assuma rilievo decisivo, ai fini della disciplina applicabile, la volontà dei consorziati contenuta nelle norme
6 statutarie. Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, ha tentato di inquadrare in astratto la figura del consorzio di urbanizzazione, lasciando però alla libera determinazione delle parti contraenti la scelta circa la disciplina applicabile (Cass.
6.3.2003 n. 3341; Cass. civ. n.
4125/2003; Cass., sez. civile, n. 3665 del 14.03.2001; Cass. civ. n. 11218/1992).
Alla luce di quanto sopra detto, per individuare la natura giuridica di un istituto non si può certamente prescindere dalla struttura, dall'organizzazione e dagli aspetti connessi alle applicazioni nella pratica, ma si deve comunque dare rilievo preminente ai fini qualificatori, allo scopo essenziale e alla causa principale del contratto, che resta quella associativa, diretta alla costituzione e gestione delle opere di urbanizzazione.
Con riguardo, infine, alla questione - che interessa il caso di specie – relativa al diritto di recesso del consorziato, unanime giurisprudenza di legittimità e di merito ha escluso la possibilità di recesso dal . Controparte_3
In particolare, il diritto di recesso è escluso in quanto, “atteso il nesso funzionale tra i beni di proprietà comune e quelli di proprietà esclusiva, il recesso del consorziato diretto alla liberazione dall'obbligo contributivo, in assenza di specifica previsione statutaria, non è disciplinato dall'art. 1104 c.c., che consente "l'abbandono liberatorio" nella comunione, bensì dall'art. 1118 c.c., che lo vieta nel condominio”. (Cass. civ. n. 27634/2018 e ancora più di recente Cass. civ. n. 28611/2022).
Altro, ancora più recente, orientamento giurisprudenziale esclude il diritto di recesso in forza del forte profilo di realità che caratterizza il connotato associativo dei consorzi di urbanizzazioni, in quanto “il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di obligationes propter rem con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria” (si vedano Cass. civ. 21 dicembre 2023,
n. 35749, e Cass. civ. 19 dicembre 2023, n. 35517).
Deve ritenersi che, a prescindere dalla teoria cui si intende accedere – quella che propugna l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quella che propende per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio – qualora nello statuto non sia disposto diversamente, nel caso in cui si verta in tema di consorzi di urbanizzazione finalizzati alla costruzione, manutenzione e ripristino di opere stradali, nonché di quelle per la distribuzione dell'acqua e dell'energia elettrica, “va esclusa ogni possibilità di recesso degli associati se non per effetto di trasmissione a terzi del diritto di proprietà immobiliare tutte le volte in cui lo statuto disponga, espressamente o implicitamente, in tal senso, senza che ciò violi il principio costituzionale di cui all'art. 18 della Carta fondamentale (poiché anche il recesso rientra, in astratto, tra i modi di esercizio della libertà di cui al detto articolo), atteso che, in tal caso, non tanto si tratta di accertare se i consorziati siano o meno liberi di recedere dalla struttura comune, quanto di stabilire se gli stessi possano sottrarsi ai propri doveri verso il pur restando proprietari degli immobili di loro pertinenza” (Cass. civ. n. CP_1
4125/2003; Cass. Civ. 11218/1992).
Ciò premesso, occorre innanzitutto considerare nel caso di specie la volontà espressa dai consorziati, analizzando dunque il contenuto del nuovo statuto predisposto con atto del notaio il 22 febbraio 1980, che risulta finalizzato al “raggiungimento di una più razionale Per_2
7 urbanizzazione della zona e la attuazione o l'assistenza all'attuazione di tutte le opere necessarie a consentire la realizzazione delle costruzioni del complesso edilizio” (art. 3).
Si rileva infatti che, in forza del disposto dell'art. 2 dello statuto (“sono soci del CP_1 tutti i proprietari di lotti di terreno facenti parte della lottizzazione ubicata in Tivoli, CP_1 località strada. S. la proprietà del lotto conferisce automatica CP_1 Controparte_4 qualifica di socio, tale qualifica è irrinunciabile;
anche in caso di trasferimento di proprietà – per qualunque causale – tale stato ed obbligo dovrà necessariamente essere trasferito all'acquirente o subentrante nella proprietà del lotto”), sussiste in capo ai consorziati una evidente ed irrinunciabile correlazione tra proprietà del lotto e qualifica di “socio”.
Inoltre, in base al disposto dell'art. 10 del predetto atto costitutivo (che recita: “tutti i consorzianti hanno diritto di conoscere, approvare e ratificare la convenzione già stipulata con il in ordine alla realizzazione delle opere primarie e secondarie da attuare, Controparte_2 dando atto di conoscere, approvare e ratificare quanto eseguito fino ad oggi a nome del
Approvano e ritirano lo stato finanziario del Consorzio (…)”), i consorziati CP_1 provvedevano con il nuovo statuto ad approvare e a ratificare tutti i lavori fino a quel momento eseguiti.
Si evidenzia inoltre che l'art. 4 dello statuto contempla un'espressa possibilità di proroga del con deliberazione che riporti il voto favorevole della metà più uno dei presenti CP_1 all'assemblea (“Il ha la durata di 10 anni e più precisamente fino al 31 dicembre CP_1
1989. La durata potrà essere prorogata con deliberazione che riporti i voti favorevoli della metà più uno, dei presenti all'assemblea”). In forza di tale articolo, gli associati hanno manifestato la volontà di delegare il potere di proroga all'organo associativo, onde consentire il raggiungimento degli scopi perseguiti dallo stesso . Tale potere di proroga è stato CP_1 dunque esercitato dal al fine della ultimazione delle opere di urbanizzazione CP_1 connesse alla lottizzazione – la cui esecuzione è avvenuta solo parzialmente a seguito di impedimenti sopravvenuti che ne hanno provocato la sospensione - in quanto lo stesso veniva legittimato dagli stessi associati per volontà espressa nello Statuto.
Tali previsioni statutarie, peraltro, sono pienamente coerenti con la natura dei consorzi di urbanizzazione e non vi è modo di affermarne l'illegittimità, né di disattendere - anche alla luce delle considerazioni sopra esposte - le prescrizioni in esse contenute, non potendo pertanto i singoli associati provocare lo scioglimento del , né esercitare il diritto di recesso per CP_1 sottrarsi all'adempimento dei relativi oneri.
Si rileva inoltre che gli attori facevano parte del al momento della stipulazione CP_1 della convenzione con il ed hanno partecipato al nuovo atto costitutivo del CP_2 CP_1 nel 1980: deve, pertanto, ritenersi che, in tal modo, gli stessi istanti abbiano ratificato l'operato fino ad allora posto in essere dagli organi amministrativi del ed abbiano inoltre CP_1 ratificato e approvato la convezione già stipulata, la stessa fatta propria dal secondo . CP_1
Pertanto, “la pretesa di liberarsi dagli obblighi nascenti dalla partecipazione al , CP_1 sentiti come un peso dopo l'avvenuta costruzione dell'immobile, contrasta con il generale principio dell'ordinamento giuridico per cui il soggetto che goda di determinati benefici debba sopportare anche gli oneri dalla stessa situazione derivante” (Trib. Tivoli n. 663/2004).
Le argomentazioni fatte valere da parte attrice, al fine di liberarsi dagli obblighi ut supra, non risultano rilevanti, né condivisibili e comunque non sufficienti al fine dell'accoglimento delle domande attoree, per le seguenti ragioni.
8 Occorre evidenziare infatti che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, il non ha deliberato, né risulta che intenda perseguire uno scopo sociale diverso Controparte_1 rispetto a quello inizialmente perseguito - essendo lo stesso finalizzato alla costruzione, manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e al godimento della cosa comune e dei relativi servizi consortili – né tale scopo può considerarsi esaurito, alla luce delle opere di urbanizzazione non ancora ultimate.
Neppure può ritenersi fondata la domanda attorea diretta alla dichiarazione di scioglimento del o di recesso da parte degli odierni attori in ragione dell'asserito CP_1 venir meno, da parte degli istanti, dell'interesse a partecipare al suddetto per avere CP_1 questi ultimi provveduto autonomamente, previo ottenimento delle concessioni edilizie, ad edificare all'interno dei propri lotti, in quanto tale iniziativa è stata assunta in spregio dell'interesse perseguito dal e degli altri consorziati e comunque non può essere CP_1 considerata ragione sufficiente a giustificare di per sé il libero recesso da parte degli attori dal
– alla luce dei criteri e principi sopra evidenziati - né da poter sottrarre gli stessi dai CP_1 conseguenti oneri di urbanizzazione.
Non può infine essere accolta la domanda proposta in via subordinata da parte attrice, volta a far accertare e dichiarare l'illegittimità dei contributi versati dagli attori in favore del e il conseguente obbligo di restituzione a carico di parte convenuta, anche a titolo di CP_1 ingiustificato arricchimento, delle quote corrisposte dai consorziati, in quanto gli esborsi effettuati dagli odierni attori concernono gli acconti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e devono ritenersi dunque giustificati al fine del raggiungimento degli scopi prefissati dal . CP_1
Alla luce di quanto sopra esposto, ogni altra domanda risulta assorbita.
La mera infondatezza delle domande attoree non comporta, automaticamente, in assenza degli altri presupposti di legge, la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parte convenuta, mancando infatti nel caso di specie gli ulteriori presupposti che giustifichino la condanna per lite temeraria ai sensi del predetto articolo di legge.
Il rigetto della domanda giudiziale proposta dagli attori comporta la condanna degli stessi, in solido tra loro, in base al criterio della soccombenza, alla refusione delle spese di lite. Le stesse sono liquidate in dispositivo in base ai criteri di cui al d.m. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile-complessità media), nonché alle fasi in cui si è articolato il giudizio, considerati i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1. respinge le domande attoree per le ragioni indicate in motivazione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidate in € 5.431,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 26-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi
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